Art. 2.
Qualora risulti una accertata inattivita' da parte degli organi regionali nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime di aiuti prescritto dalla direttiva numero 75/268/CEE , al punto da comportare inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, ha facolta' di prescrivere un congruo termine alla regione per provvedere e di adottare, trascorso inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo ove occorra le opportune variazioni di bilancio.
Qualora risulti una accertata inattivita' da parte degli organi regionali nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime di aiuti prescritto dalla direttiva numero 75/268/CEE , al punto da comportare inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, ha facolta' di prescrivere un congruo termine alla regione per provvedere e di adottare, trascorso inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo ove occorra le opportune variazioni di bilancio.