Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, Dott. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 993/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. FRATINI PAOLO e dell'avv. CINI
AURORA , dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. CASTELLANI VERUSCA , dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' udienza del 29.01.2025
l'avv. CINI AURORA , per la parte appellante così conclude: “(…) dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o modifiche di quelle già proposte, Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis:
pagina 1 di 17
Francesco Maria Fanelli, nell'ambito del giudizio n.r.g. 413/2023, pubblicata in data 08.04.2024, notificata il 10.04.2024, accertato e dichiarato che non ha diritto a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata, accogliere l'opposizione e per l'effetto, dichiarare inefficace l'atto di precetto opposto altresì condannando a rimborsare a la somma di € 225,00 o Controparte_1 Parte_1
comunque quella somma che sarà accertata in corso di causa come determinata per differenza a seguito di compensazione fra le somme rispettivamente anticipate dalle parti per spese in favore dei due figli, oltre interessi quanto meno a far data dal mese di novembre 2022, ed altresì condannando la sig.ra a rifondere al sig. le somme pagate dallo stesso a titolo di spese Controparte_1 Parte_1 legali e di procedura relativamente all'atto di precetto notificato e alla procedura esecutiva rge
297/2023 - Tribunale di Arezzo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In ipotesi con compensazione delle spese di lite (…)”;
l'avv. CASTELLANI VERUSCA , per la parte appellata così conclude: “(…) in via preliminare e nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare in toto la sentenza impugnata avente n.144/2024 emessa nell'ambito del giudizio avente n.413/2023 R.G. dal Giudice di
Pace di Arezzo, nella persona del dr. Francesco M. Fanelli in data 05.04.2024 e pubblicata in data
08.04.2024; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto del 17.01.2023, per complessivi € 948,96, notificatogli il 20.01.2023 da
[...]
unitamente alla sentenza n. 142/2022 pronunciata dal Tribunale di Arezzo nel CP_1
procedimento n. 2359/2021 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra i suddetti CIONI e
Segnatamente, esponeva di aver sostenuto varie spese a beneficio dei due figli della CP_1 ex coppia, e , per un totale di € 946,03 (libri scolastici per , libri universitari Per_1 Per_2 Per_1
per , assicurazione R.C.A. del motociclo di , assicurazione R.C.A. della Fiat Panda di Per_2 Per_1
, polizza infortuni della suddetta Fiat Panda) e aveva chiesto alla i rimborsargli Per_2 CP_1 il 50% di detto importo, pari ad € 473,00; che aveva, altresì, chiesto alla di CP_1 rimborsargli l'ulteriore somma di € 201,76 a titolo di 50%, su di lei gravante, dell'importo da esso esponente corrisposto a tale Geom. per l'attività professionale da costui Persona_3
espletata (relazione peritale finalizzata alla vendita di un immobile posto in Grosseto, Località
pagina 2 di 17 Seggiano); che l'ex moglie aveva omesso di restituirgli parte dei beni mobili (oggetti vari e arredi) di proprietà di esso esponente e rimasti nella ex abitazione coniugale, in cui la ancora CP_1 viveva;
che parte delle somme pretese dalla rano corrette (€ 52,00 per abbonamento CP_1 treno, € 152,00 per visita Dott. € 146,00 per visita ortopedica Dott. radiografia clavicola Per_4 Per_5
e gita scolastica) e dunque non venivano contestate;
che, effettuata la compensazione tra i rispettivi debiti/crediti, residuava una differenza di € 225,00 a favore di esso Tutto ciò premesso, esso Pt_1 esponente concludeva affinché, previa declaratoria dell'insussistenza del diritto della CP_1 procedere ad esecuzione forzata, l'atto di precetto opposto venisse dichiarato inefficace, con altresì condanna della al pagamento in suo favore della predetta somma di € 225,00 ovvero CP_1
comunque di quella diversa somma che sarebbe stata accertata come differenza a lui dovuta all'esito della compensazione delle spese sostenute dai due ex coniugi a beneficio dei figli.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , contestando gli assunti Controparte_1
attorei e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che l'importo di € 475,50 richiesto da essa esponente con la sua raccomandata a.r. del 14.11.2022 era dovuto in quanto esso si componeva infatti di somme anticipate da essa vario titolo CP_1 per il figlio (alle quali il doveva partecipare al 50%, per un totale di € 667,50) e di Per_1 Pt_1 somme anticipate per il percorso psicologico della LI , per un totale di € 280,00 che Per_2
dovevano gravare integralmente sul per effetto delle conclusioni congiunte rassegnate nella Pt_1 causa di separazione, recepite in sentenza;
sottraendo dal totale di € 947,50 (667,50 + 280,00) l'importo di € 473,00 richiesto dal con la sua raccomandata a.r. del 21.10.2022 si perveniva dunque al Pt_1 suddetto importo di € 475,50 (947,50 – 473,00 = 475,50); che, inoltre, nulla era dovuto al on riferimento a quanto da lui asseritamente versato al Geom. Pt_1
infatti aveva già più volte contestato tale voce di spesa, della quale peraltro l'ex marito Persona_3 non aveva fornito prova;
in ogni caso l'atto di precetto era relativo a spese sostenute per i figli, cosicché le competenze professionali del tecnico in questione esulavano dall'oggetto della causa;
che l'ulteriore importo di € 146,00 di cui alla raccomandata a.r. del 19.12.2022 (per mero lapsus calami recante la data del 19.11.2022) era del pari dovuto, afferendo esso al 50% di spese anticipate per il figlio (€ 152,00 per visita ortopedica, € 40,00 per RX clavicola, € 100,00 per anticipo gita Per_1 scolastica); che ulteriori importi anticipati per il figlio erano € 250,00 per spesa pallavolo ed Per_1
€ 81,00 per tasse scolastiche, che dovevano gravare al 50% sul che costui era stato messo al Pt_1
corrente di dette spese dalla ex moglie e aveva dato il suo assenso a che le stesse venissero anticipate per intero da essa il tutto mediante scambio di sms dei giorni 16 e 17.01.2023; che le CP_1
spese sostenute per erano tutte dovute in quanto, come ben noto al il ragazzo soffriva Per_1 Pt_1
pagina 3 di 17 di dislessia e necessitava di un piano terapeutico e scolastico ad hoc; che, a dire di essa esponente, altrettanto era a dirsi per le spese sostenute per (sostegno psicologico), che peraltro dovevano Per_2
gravare integralmente sul er espressa statuizione del Tribunale nella sentenza di separazione. Pt_1
Ammessa la prova orale richiesta dalle parti, il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n.
144/2024, pubblicata in data 08.04.2024 così decideva: “(…) definitivamente pronunciando, respinge, in quanto infondata, l'opposizione spiegata da avverso l'atto di precetto in data Parte_1
17.01.2023 intimatogli da e notificatogli in data 31.01.2023, e per l'effetto, Controparte_1
conferma integralmente il suddetto atto;
condanna l'attore opponente alla refusione delle spese legali sostenute dalla convenuta opposta , che liquida nella complessiva somma di € Controparte_1
346,00 (trecentoquarantasei/00) per compenso professionale avvocato, oltre rimborso forfettario aliquota 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge (…)”.
Avverso detta decisione proponeva gravame , concludendo come in epigrafe Parte_1
riportato. Segnatamente, proponeva i seguenti motivi di appello:
1. Omessa pronuncia in merito alla carenza/insussistenza di diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte della sig.ra – omessa pronuncia relativamente Controparte_1 all'illegittimità/irregolarità/inefficacia dell'atto di precetto notificato – violazione art. 112
c.p.c..
Relativamente a detto motivo di appello esponeva che la questione, non esaminata in primo grado, era se per richiedere le somme oggetto dell'atto impugnato fosse stato o meno sufficiente, anche in virtù della natura di detti esborsi, l'utilizzo del titolo esecutivo e l'indicazione dell'importo complessivo delle spese straordinarie mediante rinvio a precedenti missive/sms/mail; che, a dire di esso appellante, a tale domanda doveva darsi risposta negativa atteso che, nel caso in esame, trattavasi di spese straordinarie che non erano state espressamente elencate nell'atto di precetto né era stata allegata la prova che le medesime fossero state effettivamente sostenute (Cass. Civ. 3835/2021) - fatto comunque salvo il diritto del genitore non anticipatario di contestare le somme indicate nel precetto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., sia, con riferimento ad alcune tipologie di spese ( l'asserito carattere routinario delle medesime), sia al fine di opporre l'effettivo contenuto del titolo esecutivo che avesse escluso la ripetibilità delle spese (ad esempio, facendo valere che le parti avevano convenuto in separazione che alcune spese richiedevano il preventivo accordo tra le stesse)-; che, a dire di esso esponente, l'atto di precetto doveva essere revocato/dichiarato irregolare/inefficace perché, in primis, non erano state indicate ed elencate le spese di cui si era intimato il rimborso - nell'atto opposto le relative voci erano raggruppate per “conteggi” ed individuate in importi complessivi per ciascuno di essi, senza specificare le singole uscite-, inoltre, delle stesse non era stata, poi, allegata la relativa pagina 4 di 17 documentazione di spesa - che per alcune di esse, neppure sussisteva-; che, inoltre, alcune delle somme contestate, a dire di esso esponente, per la natura delle stesse, non potevano essere intimate col precetto opposto;
che, in particolare, le spese per palestra non potevano rientrare tra quelle scolastiche e/o mediche;
che tantomeno potevano definirsi routinarie e, quindi, non potevano ritenersi liquide ed esigibili;
che ciò doveva valere anche per le spese per le ripetizioni, le quali, così come gli esborsi sportivi, presupponevano, per il loro rimborso, comunque, come anche da protocollo del Tribunale richiamato nelle condizioni di separazione, un preventivo accordo tra i coniugi non vi era stato;
che gli ulteriori importi intimati, invece, non potevano essere richiesti perché non era stata fornita la prova che la li avesse sostenuti (es. spese psicologa e ripetizioni) o perché non ancora esigibili al CP_1
momento della notifica del precetto ( es. spese di cui al messaggio whatsapp ricevuto da esso Pt_1
il 17.01.2023); che nella sentenza di prime cure, a dire di esso appellante, questi rilievi non
[...]
erano stati ponderati;
2. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 2697 c.c. –Errata valutazione risultanze documentali e istruttorie.
Relativamente a detto secondo motivo di appello esso esponeva che la sentenza era stata Pt_1
carente di motivazione ed, in ogni caso, errata, non avendo adeguatamene valutato la documentazione in atti;
che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto: 1) verificare, nello specifico, se la documentazione di spesa fosse idonea ad accertare l'effettivo esborso degli importi richiesti in rimborso dall'intimante; 2) in caso affermativo, se le somme oggetto dell'atto di precetto fossero esigibili al momento della richiesta di notifica del medesimo e/o se alla luce della loro natura e/o alla luce degli accordi presi tra le parti in sede di separazione, le stesse avessero richiesto la preventiva informativa e concertazione tra i genitori;
che il Giudice di prime cure aveva, correttamente, individuato, sulla base delle varie richieste di pagamento e degli atti processuali, le spese oggetto di contestazione, le quali erano: - € 816,00 per ripetizioni figlio
(quota parte sig. € 408,00); € 315,00 per “palestra” (quota parte sig. Per_1 Parte_1 Parte_1
€ 157,50);- € 280,00 spese per psicologa LI;
- € 332,00 conteggio del 17.01.2023 (quota Per_2 parte sig. € 166,00); che, tuttavia, nel provvedimento impugnato, però, le prime tre voci di Parte_1
spesa erano state, erroneamente, ritenute “adeguatamente documentate”, senza aver indicato le ragioni poste alla base del proprio convincimento;
che le “spese per ripetizione” erano state richieste sulla base di una documentazione irregolare, non corretta sotto il profilo fiscale;
che, per le pagina 5 di 17 “spese per psicologa”, mancava la prova del pagamento da parte della pari ad € 280,00; che, CP_1
nello specifico, erano state allegate quattro fatture (solo tre in sede di richiesta stragiudiziale del
14.11.2022, salvo poi richiamare l'intero importo in atto di precetto), dell'importo di € 70,00 ciascuna, emesse dalla Dott.ssa per prestazioni di psicoterapia nel periodo compreso tra fine settembre Per_6
e fine ottobre a favore della LI (con indicazione anche dei suoi dati identificativi); che Persona_7
la in questo caso, aveva richiesto il rimborso integrale in quanto esso in sede di CP_1 Pt_1
accordi di separazione, si era impegnato a sostenere integralmente il pagamento delle spese per il percorso terapeutico dei figli;
che tali esborsi non erano stati “adeguatamente documentati”, quanto agli atti non vi era prova che controparte avesse sostenuto dette spese;
che tre delle fatture prodotte erano state quietanzate con la dicitura “pagato bancomat” mentre una non riportava alcuna dicitura che attestasse l'avvenuto pagamento;
che la documentazione di spesa pari ad € 816,00 per ripetizioni del figlio non era regolare, né fiscalmente corretta e non costituiva Per_1
prova ammissibile in un procedimento giudiziario;
che infatti, la stessa si sostanziava nella copia di alcune note manoscritte, riportanti unicamente date ed orari, con firma illeggibile e prive di qualunque elemento che potesse identificare il destinatario, l'oggetto del presunto pagamento e l'emittente ( documento allegato alla racc. del 14.11.2022, all. 7 atto di citazione); che mancava idonea documentazione comprovante l'impartizione delle lezioni, rimanendo, inoltre, non determinato, chi le avesse impartite e a favore di chi;
che a dire di esso appellante non si poteva ritenere adeguatamente documentata neppure la spesa “per palestra”; che la aveva richiesto il rimborso del 50 % di due importi, il primo con attestazione di pagamento CP_1 elettronico del 01.09.2022 per € 195,00 e l'altro con scontrino del 03.10.2022 per € 120,00, entrambi emessi da “Bodyline s.n.c. di ST e ET;
che, tuttavia, a dire di esso esponente, la CP_1
non aveva dimostrato, soprattutto alla luce delle contestazioni mosse da esso che tali importi Pt_1
fossero interamente riferibili al figlio;
che, pertanto, l'opposizione spiegata da esso Per_1 Pt_1
doveva ritenersi fondata con riferimento alle somme di € 406,00 per ripetizioni, € 157,50 per palestra ed € 280,00 per psicologa;
che, in tal senso, si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado;
che, inoltre, a dire di esso esponente, per quanto riguardava le spese per palestra e per “ripetizioni”, la sentenza impugnata non era condivisibile nella parte in cui riteneva le stesse dovute perché costituenti spese straordinarie rimborsabili al 50%; che nel procedimento di separazione dei coniugi, le parti avevano espressamente previsto che esso avrebbe versato alla il “50% delle spese Pt_1 CP_1 straordinarie, previamente concordate e documentate”, e che “Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal Protocollo sottoscritto l'11 marzo 2016 ed attualmente in vigore presso il tribunale di Arezzo, che le parti dichiarano espressamente di conoscere”; che, esaminando tale pagina 6 di 17 protocollo (all. 8 atto di citazione), si evinceva come le spese straordinarie erano state suddivise tra quelle che, ai fini del rimborso, dovevano essere previamente concordate e sempre idoneamente documentate (lettere c) e d) ) e quelle che, invece, dovevano essere rimborsate al genitore anticipatario ferma la necessità di sola idonea documentazione ed informativa (lettere a) e b) ); che sia le spese per le ripetizioni che quelle “per palestra” rientravano nella prima categoria;
che, infatti, le spese scolastiche straordinarie che dovevano essere rimborsate dall'altro genitore anche senza previa concertazione, (ancorché sempre dopo presentazione di idonea documentazione ed informativa) erano soltanto quelle indicate alla lettera a) del protocollo e relative a: tasse di iscrizione per la frequenza di istituti pubblici non universitari, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, mensa, trasporto pubblico per raggiungere la sede scolastica, gite scolastiche senza pernottamento;
che da ciò derivava che le spese per le ripetizioni erano riconducibili alla lettera d) del medesimo protocollo, ovvero a ogni altra spesa di carattere medico, scolastico o ludico – sportivo;
che le spese “per palestra” erano riconducibili a quelle per la frequenza di corsi sportivi, come tali rientranti nella categoria individuata sotto la lettera c) del protocollo e, quindi, richiedevano necessariamente la preventiva concertazione tra i genitori;
che alla luce di tale ragionamento logico- giuridico, doveva concludersi per l'irripetibilità delle spese per ripetizioni e quelle per palestra in quanto la non aveva fornito prova di averle concordate con esso appellante;
che la CP_1
giurisprudenza che distingueva tra spese straordinarie routinarie e spese straordinarie imprevedibili ed imponderabili, a dire di esso appellante, non poteva trovare applicazione al caso in esame, a meno di non voler privare di qualsivoglia valore il protocollo espressamente accettato e richiamato in separazione ed ammettere che il genitore collocatario avrebbe potuto, quindi, sostenere quasi tutte le spese straordinarie non solo senza chiedere all'altro se fosse stato o meno d'accordo, ma senza neppure previamente avvertirlo;
che, peraltro, a dire di esso esponente le ripetizioni nel caso in esame non erano indispensabili ed imprescindibili;
che anche per le spese “per palestra” la non CP_1
aveva fornito prova né della preventiva informativa all'ex coniuge né del preventivo accordo sulle medesime;
3. Con specifico riferimento all'importo di € 166,00 di cui all'atto di precetto – violazione art. 112
c.p.c. - omessa motivazione circa l'inesigibilità di tali somme – violazione principio corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Relativamente a detto terzo motivo di appello esso esponeva che non era condivisibile il Pt_1
passaggio della sentenza di primo grado laddove, con riferimento al terzo conteggio indicato in atto di precetto (Spese specificate e documentate con sms e mail del 17.01.2023) statuiva che esso Pt_1
rimaneva debitore nei confronti della ex moglie dell'importo di € 166,00 (332 : 2 = 166,00); che,
pagina 7 di 17 infatti, a dire di esso appellante, il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che, con riferimento a tali spese, esso non aveva mai contestato che le stesse fossero dovute bensì ne Pt_1
aveva eccepito l'inesigibilità in quanto, tali importi, erano stati richiesti dalla tramite CP_1
whatsapp solo in data 17.01.2023 (cfr. all. 13,14,15 atto di citazione); che la spesa per la pallavolo (all.
15) era stata decisa soltanto il giorno prima;
che la stessa faceva riferimento, CP_1 nell'intimazione di pagamento, a sms e mail del 17.01.2023; che tali somme, richieste con l'atto di precetto portato alla notifica il 20.01.2023, non erano ancora esigibili;
che, il protocollo del Tribunale di Arezzo espressamente richiamato e fatto proprio dalle parti in sede di conclusioni congiunte rese nel procedimento di separazione, prevedeva, a chiare lettere, che “(…) la somma dovuta (la spesa straordinaria, n.d.r.) (…) dovrà essere rimborsata all'altro genitore entro dieci giorni dalla consegna della documentazione (…)”;
4. Errata valutazione in merito alla richiesta compensazione.
Relativamente a detto terzo motivo di appello esso esponeva che la sentenza di primo grado Pt_1
era errata nella parte in cui non aveva ritenuto fondata l'opposizione all'atto di precetto ritenendo dovuti e/o esigibili gli importi contestati;
che parimenti errato era, quindi, il passaggio del provvedimento in cui si riteneva che esso appellante non fosse creditore dell'importo di € 225,00; che correttamente era stato dato atto che la richiesta di condanna al pagamento di tale somma era data partendo dal credito vantato da esso per spese straordinarie (€ 473,00) e indicato nella raccomandata del Pt_1
21.10.2022 (all. 1 atto di citazione), detratti gli importi di cui all'atto opposto e non contestati dal medesimo (€ 102,00 prima voce precetto + € 146,00 seconda voce precetto); che, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che la veva già detratto il predetto importo di € 473,00 (di cui si CP_1
era riconosciuta debitrice) dalla sommatoria dei crediti da lei vantati, cosicché esso non poteva Pt_1
pretendere che il suo credito fosse calcolato due volte (pagg.
6-7 sentenza); che, tale conclusione, a dire di esso appellante, era errata, poiché non vi era stata duplicazione delle ragioni creditorie da parte di esso appellante, il quale aveva evidenziato come, alla luce del credito inferiore vantato dalla rispetto a quanto intimato in atto di precetto, la stessa avrebbe potuto operare una CP_1
compensazione solo parziale con quello a sua volta vantato da esso di cui sarebbe residuato Pt_1
l'importo di € 225,00 richiesto;
che, in accoglimento dei sopra indicati motivi di appello, si imponeva un ricalcolo delle pretese avversarie ed una verifica circa i rapporti dare-avere tra le parti;
che, infatti, a dire di esso esponente, era indubbio che le somme richieste da esso con la raccomandata del Pt_1
21.10.2022, pari ad € 473,00 erano dovute ed esigibili, come tali riconosciute anche dalla CP_1
che della prima voce dell'atto di precetto (racc. del 14.11.2022) erano esigibili soltanto € 102,00 (quota pagina 8 di 17 parte di € 204,00 di cui € 52,00 abbonamento treno ed € 150,00 visita Dr. ; che erano esigibili gli Per_4 importi richiesti nella seconda voce dell'atto impugnato (racc. ricevuta il 20.12.2022) per € 146,00; che esso era, quindi, creditore della dell'importo di € 225,00, o, comunque, di quella Pt_1 CP_1
diversa somma ritenuta di giustizia in caso di accoglimento parziale dell'atto di appello;
che vi erano da considerare anche le ulteriori somme di € 300,00 e di € 52,00 sostenute tra la notifica del precetto e la proposizione della relativa opposizione (all. 16 e 17 opposizione); che pertanto si chiedeva che il
Tribunale di Arezzo, in riforma della sentenza impugnata, condannasse a rimborsare a Controparte_1
la somma di € 225,00 o comunque quella diversa somma come determinata per differenza Parte_1
a seguito di compensazione fra le somme rispettivamente anticipate dalle parti per spese in favore dei due figli;
5. Errata condanna alle spese di lite.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva la parte appellata e chiedeva il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con la conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
All' esito dell' udienza cartolare del 29.01.2025, il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate , si riservava per la decisione, concedendo i termini, ex art. 190 c.p.c..
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Appare opportuno esaminare distintamente i singoli motivi di gravame.
1. Omessa pronuncia in merito alla carenza/insussistenza di diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte della sig.ra – omessa pronuncia relativamente Controparte_1 all'illegittimità/irregolarità/inefficacia dell'atto di precetto notificato – violazione art. 112 c.p.c..
Relativamente a detto primo motivo di appello occorre evidenziare che se, certamente, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, effettivamente, il Giudice di prime cure nulla ha riferito in merito al motivo di opposizione proposto dal - secondo cui l'atto di precetto doveva qualificarsi Pt_1
come illegittimo in quanto la aveva intimato il pagamento di somme non liquide e non CP_1
esigibili e delle quali mancava anche l'allegazione dei relativi documenti giustificativi ed il richiamo ai medesimi-, tuttavia, detto motivo di opposizione, a parere di questo Giudice è comunque infondato.
All'uopo occorre, innanzitutto, evidenziare che la Suprema Corte con l' Ordinanza n. 3835 del
15/02/2021, dopo aver chiarito, nella parte motiva che “(…) Le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per
l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi,
pagina 9 di 17 assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nei quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all' an (in tal senso:
Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione) (…)”; ha poi aggiunto che “(…) Siffatte spese (…) possono essere richieste sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto (…)”.
Orbene, nel caso in esame, si contesta, sostanzialmente, che non vi sia stata la allegazione all'atto di precetto della documentazione relativa alla spese straordinarie.
Tuttavia, per quanto sopra riferito, non sembra che in sede di precetto sia necessaria l' allegazione della documentazione comprovante l'effettivo esborso, essendo sufficiente, secondo quanto chiaramente enunciato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza, nell'atto di precetto, la mera
“elencazione” di dette spese , fatta salva, poi, in sede esecutiva, la allegazione della documentazione a supporto.
Ed, infatti, come sopra riportato, la Cassazione nella parte motiva dell' Ordinanza n. 3835 del
15/02/2021 ha precisato che “(…) Siffatte spese (…) possono essere richieste sulla base della loro elencazione in precetto (…)” e ha, poi, aggiunto che l' “(…) allegazione (…)” della relativa documentazione debba avvenire “(…) in sede esecutiva al titolo già ottenuto (…)”.
All' uopo è appena il caso, poi, di evidenziare che, è noto, il precetto è solo un atto preliminare all'esecuzione e deve essere seguito dall'inizio della procedura esecutiva entro novanta giorni dalla sua notifica.
Il precetto è, cioè, l'atto a mezzo del quale il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata in danno del debitore, atto che è, quindi, prodromico all'avvio del procedimento di espropriazione.
Esso consiste nell'intimazione rivolta al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza di tale adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.
Di conseguenza, poiché la Suprema Corte, nella citata ordinanza, enuncia il principio secondo cui la quota del 50% delle spese straordinarie routinarie possono essere richieste dal genitore anticipatario
“(…) sulla base della loro elencazione in precetto (…)” e successiva necessaria allegazione solamente in sede esecutiva, va da sé che detto motivo di opposizione si sarebbe dovuto comunque rigettare.
Il inoltre, con il primo motivo di appello si duole anche del fatto che il Giudice di prime Pt_1
cure avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di opposizione secondo cui l'atto di precetto era illegittimo in quanto la non aveva dettagliatamente elencato le voci di spesa. CP_1
pagina 10 di 17 Anche relativamente a detto motivo di appello occorre evidenziare che se, certamente, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, effettivamente, il Giudice di prime cure nulla ha riferito in merito al predetto motivo di opposizione, tuttavia, in considerazione della specifica fattispecie concreta in esame, anche detto motivo, a parere di questo Giudice, è comunque infondato e, pertanto, in ogni caso, si sarebbe dovuto rigettare.
Ed infatti, all'uopo occorre evidenziare che la necessità della elencazione nell'atto di precetto delle spese in maniera dettagliata risponde alla esigenza che il debitore sia posto nella condizione di poter chiaramente avere contezza del credito intimato in precetto.
Di conseguenza, detta esigenza viene meno ove, come nel caso in esame, il creditore nell' elencare le spese si sia riportato in maniera chiara, espressa e puntuale a precedenti missive in cui aveva già dettagliatamente elencato e documentato dette spese e, dunque, aveva già messo il debitore nella condizione di poter chiaramente avere contezza del credito intimato in precetto.
In altre parole, nel caso in esame, deve ritenersi che il precetto sia stato legittimamente redatto dalla in quanto le spese straordinarie routinarie erano state chiaramente indicate, seppure per CP_1
relationem.
Il poi, con il primo motivo di appello si duole anche del fatto che il Giudice di prime cure Pt_1 avrebbe errato nell' aver ritenuto qualificabili come spese straordinarie routinarie anche le spese per la palestra e per le ripetizioni. All'uopo, è bene evidenziare che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, a cui questo Giudice non ha alcun motivo per scostarsi ( cfr. Cass. Sez. I - , Ordinanza n. 379 del 13/01/2021), in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio “(…) occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato (…)”.
pagina 11 di 17 Alla luce dei principi sopra riportati, appare evidente che per spese straordinarie routinarie devono intendersi tutte quelle spese che, pur non ricomprese nell'assegno fisso periodico di mantenimento, tuttavia nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe.
In altre parole, secondo l'insegnamento della Suprema Corte sopra riportato, non solo le spese mediche e scolastiche ma anche altre spese ( es. per attività sportive ), ove siano caratterizzate dal loro ordinario riproporsi devono rientrare nella categoria di spese straordinarie routinarie, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte nella citata ordinanza, nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza .
Ed, infatti, si ribadisce, in tema di “spese straordinarie” occorre distinguere tra:
1. le spese routinarie per le quali non serve il previo assenso dell'altro genitore;
2. le spese straordinarie in senso stretto per le quali è necessario un preventivo accordo.
Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento.
Devono, viceversa, qualificarsi come spese straordinarie in senso stretto solo le spese straordinarie imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza.
Tanto premesso, deve ritenersi che tutte le spese richieste dalla con l'atto di CP_1
precetto in parola, anche quelle per la palestra e per ripetizioni, rientrando, per quanto sopra riferito, nella categoria della spese straordinarie routinarie potevano essere richieste dalla CP_1
direttamente in sede esecutiva.
Ed, infatti, il non ha eccepito che la sua condizione economica ed il suo tenore di vita Pt_1
fossero tali da dover ritenere dette spese eccessivamente gravose ( cfr. in tal senso Cass. Sez. I-,
Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023) ; sicché le suddette spese di palestra e di ripetizione nel caso in esame possono farsi rientrare agevolmente nella categoria di spese straordinarie routinarie per le quali, dunque, non serve il previo assenso dell'altro genitore;
e, infatti, è necessario il previo consenso dell'altro genitore solo per le spese straordinarie in senso stretto, ossia per quelle spese straordinarie imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza.
E' appena il caso, poi, di evidenziare che, sia le spese di palestra che quelle per le lezioni di ripetizione appaiono, nel caso in esame, perfettamente rispondenti all'interesse preminente del figlio
, ove si pensi che l'attività fisica deve considerarsi fondamentale per la crescita psico-fisica di Per_1 un ragazzo ed, inoltre, le lezioni di ripetizioni appaiono rispondenti all' interesse preminente di un pagina 12 di 17 ragazzo dislessico il quale, è noto, ha maggiori difficoltà nell'apprendimento e nel conseguente raggiungimento del suo successo formativo.
In altre parole, poiché dette spese non sono spese meramente voluttuarie ma rispondono a precise esigenze di crescita e formazione dei figli possono qualificarsi come spese straordinarie routinarie per le quali si può agire direttamente in sede esecutiva.
In conclusione, sotto il profilo del primo motivo di appello, deve essere confermata la sentenza di prime cure, seppure con diversa motivazione.
2. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 2697 c.c. –Errata valutazione risultanze documentali e istruttorie.
Passando, ora, al secondo motivo di appello deve ritenersi che la sembra che abbia CP_1 adeguatamente documentato le richieste economiche di cui all'atto di precetto in parola.
Ed, infatti, quanto alle spese di ripetizione sostenute per il figlio dalla occorre Per_1 CP_1
evidenziare che, le stesse, anche a parere di questo Giudice appaiono adeguatamente documentate alla luce del prospetto quietanzato da parte della AN , allegato alla lettera del Controparte_2
14.11.2022 ( cfr. all. 3 nel doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione).
Dette spese appaiono adeguatamente provate in quanto nessuna rilevanza, ai fini per cui è causa, può avere la circostanza che la predetta AN non abbia emesso regolare fattura.
Inoltre, il nell'atto di opposizione depositato dinanzi al Giudice di prime cure, non contesta in Pt_1
maniera espressa e puntuale il quantum richiesto dalla né che fosse CP_1 Controparte_2 effettivamente l'AN per le lezioni di ripetizione di;
neppure contesta che la firma Per_1
apposta sia attribuibile a . Controparte_2
Di conseguenza, per il principio di non espressa e puntuale contestazione di quanto appena riferito, la doveva ritenersi esonerata dal provare le suddette circostanze, ex art. 115, comma primo CP_1
c.p.c..
In conclusione, le spese di ripetizione potevano ritenersi adeguatamente provate alla luce del prospetto quietanzato da parte della AN , allegato alla lettera del 14.11.2022 ( Controparte_2
cfr. all. 3 nel doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), ed alla luce delle non contestazioni di cui sopra.
Passando, ora, alle spese per le sedute psicologiche della LI , deve evidenziarsi che non è Per_2
contestato che le fatture allegate ( cfr. all. 3 nel doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) siano state emesse per la LI e, del resto, ciò appare evidente dal fatto che le stesse risultano intestate alla LI . Per_2
pagina 13 di 17 Inoltre, nel giudizio di prime cure il non contesta tempestivamente, espressamente e Pt_1
puntualmente – con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c.-, quanto riportato a fine pag.
13 e pag. 14 della comparsa di costituzione depositata dalla in relazione alle n. 4 fatture in CP_1 esame, ossia che “(…) il percorso psicologico per la LI è stato anticipato interamente dalla Per_2 sig.ra (…)” e che le parti erano state “(…) più volte ammonite circa il fatto che le questioni CP_1
economico-familiari dovessero essere trattate esclusivamente tra i coniugi “senza il coinvolgimento dei figli” che dovevano essere preservati dal carico emotivo derivato da tutte le questioni di tipo economico (…)”.
Quindi, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi verosimile che le fatture non siano state pagate dalla LI ma siano state anticipate dalla madre.
Di conseguenza, deve ritenersi sussistente la prova del fatto che dette spese siano state anticipate dalla CP_1
Passando, infine, alle spese per la palestra di , non sussiste alcuna prova del fatto che dette Per_1
spese siano eccessive e, tenuto conto dei prezzi normalmente praticati in detto settore, devono ritenersi congrue. Inoltre, deve evidenziarsi che solo in atto di appello il eccepisce che dette spese non Pt_1
sarebbero riferibili al figlio , sicché detta eccezione non potrà essere esaminata in questa sede Per_1
in quanto tardivamente sollevata.
Quanto, poi, alla circostanza secondo cui, in relazione a dette spese di palestra, non sarebbe dovuto il rimborso del 50% in quanto si tratterebbe di spese non previamente concordate, è appena il caso di evidenziare che, nel giudizio di prime cure, il non contesta tempestivamente, espressamente e Pt_1
puntualmente – con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c.-, quanto riportato a pag. 9 della comparsa di costituzione depositata dalla ossia che il nel messaggio del CP_1 Pt_1
16.01.2023 aveva riferito quanto segue: “(…) paga pure tu la pallavolo (…) poi mi mandi le ricevute
(…)”.
Inoltre, sul punto, è bene, altresì, evidenziare che dalla lettura delle pagg. 4 e 5 del Protocollo del
Tribunale di Arezzo per le spese straordinarie ( cfr. all. 8 all'atto di opposizione nel giudizio di prime cure) emerge che sono definite come spese straordinarie le spese che per la loro “(…) rilevanza o imprevedibilità o imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (…)”; sicché, a parere di questo Giudice, le spese per la palestra, nel caso in esame, non sembrano rientrare nella categoria delle spese straordinarie in senso stretto quanto, piuttosto, in quelle spese straordinarie routinarie per le quali secondo la Cassazione sopra citata non occorrerebbe il previo consenso di entrambi i genitori.
Peraltro, se, certamente, a pag. 5 del ridetto Protocollo, dopo aver indicato nelle lettere da a) a d) le spese straordinarie, si precisa che solo per le spese di cui ai punti a) e b) non occorre che siano pagina 14 di 17 previamente concordate, tuttavia, a ben vedere, in detto Protocollo, si precisa che “(…) di regola (…)”
– e, dunque, salvo eccezioni - le altre spese devono essere previamente concordate;
ed, inoltre, all'inizio di pag. 5 si precisa che quanto riportato in punto di elencazione delle spese straordinarie (- ossia nelle lett. da a) a d) - non è tassativo ma è fatta “(…) salva diversa determinazione del giudice
(…)” in presenza di determinate situazioni.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra riportato, deve ritenersi che, correttamente, nel caso in esame, le spese di palestra per il figlio non debbano qualificarsi come spese straordinarie in senso Per_1 stretto, ossia come spese che per la loro “(…) rilevanza o imprevedibilità o imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (…)” ( cfr. a pag. 4 del citato Protocollo).
In conclusione, sotto il profilo del secondo motivo di appello, deve essere confermata la sentenza di prime cure, seppure con diversa motivazione.
3. Con specifico riferimento all'importo di € 166,00 di cui all'atto di precetto – violazione art. 112
c.p.c. - omessa motivazione circa l'inesigibilità di tali somme – violazione principio corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Relativamente a detto terzo motivo di appello occorre evidenziare che, se, certamente, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, effettivamente, il Giudice di prime cure nulla ha riferito in merito al suddetto motivo di opposizione proposto al occorre, tuttavia evidenziare che sebbene il Pt_1
Protocollo del Tribunale di Arezzo ( cfr. all. 8 all'atto di opposizione), espressamente richiamato dalle parti in sede di conclusioni congiunte rese nel procedimento di separazione, preveda che “(…) la somma dovuta (la spesa straordinaria, n.d.r.) (…) dovrà essere rimborsata all'altro genitore entro dieci giorni dalla consegna della documentazione (…)”, tuttavia, nel caso in esame, non sembra che la abbia agito illegittimamente nel richiedere anche l'importo di € 166,00 anche in CP_1
considerazione della esiguità della somma.
Ed, infatti, sebbene con riferimento a tali spese, le stesse erano state richieste dalla CP_1
tramite whatsapp solo in data 17.01.2023 (cfr. all. 13,14,15 atto di citazione), tuttavia, deve evidenziarsi che l' atto di precetto non ha avuto ad oggetto solo detta somma ma altri importi, richiesti invano, rispettivamente, in data 14.11.2022 ed in data 20.12.2022.
Di conseguenza, tenuto conto del comportamento omissivo precedentemente tenuto dal e Pt_1
della esiguità della somma asseritamente ritenuta inesigibile, appare evidente che l'appellante alla data del 17.01.2023 si trovava già in una situazione di acclarata morosità; sicché, anche per motivi di economia processuale, deve ritenersi che legittimamente la anziché inviare una lettera di CP_1 messa in mora per detta ulteriore somma abbia ritenuto di richiedere anche l'importo di cui sopra con l'atto di precetto in parola.
pagina 15 di 17 Del resto, considerato che il già nell'atto di opposizione depositato nel giudizio di prime cure, Pt_1
ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 166,00, ben avrebbe potuto entro i 10 giorni di cui al
Protocollo pagare spontaneamente detta somma, senza alcun aggravio.
4. Errata valutazione in merito alla richiesta compensazione.
Passando, ora, al quarto motivo di appello, deve innanzitutto evidenziarsi che, seppure con diversa motivazione, deve essere interamente rigettato il motivo di opposizione relativo alla richiesta di compensazione del credito con il rimborso del 50% dell' importo asseritamente corrisposto per intero dal al geom. ed inoltre di tener conto dell' asserito rifiuto della Pt_1 Persona_3 CP_1
di consegnare tutti i beni mobili di cui alla raccomandata del 21.10.2022.
All'uopo deve evidenziarsi che costituisce principio acquisito nel nostro ordinamento quello per cui il credito per il contributo al mantenimento per i figli non è disponibile, rinunciabile e, soprattutto, non
è compensabile.
All'assegno di mantenimento a favore dei figli, infatti, si deve riconoscere natura sostanzialmente alimentare, con conseguente applicabilità, per analogia, del divieto di compensazione sancito dall'articolo 447, comma secondo, c.c. e art. 1246 n. 5) c.c.
La giurisprudenza ricorda che ad ostacolare la compensazione è la natura alimentare dello stesso.
Per questa ragione l'assegno per il figli non può essere compensato con altri crediti.
Sul punto, una recente pronuncia del Tribunale di Parma nel provvedimento n. 713/2022 ha ribadito che il mantenimento dei figli ha carattere alimentare e in quanto tale non può essere compensato.
Ciò premesso, considerato che, in questa sede, si è ritento di inquadrare le spese in parola nell' alveo delle spese straordinarie routinarie, va da sé che, costituendo dette spese una sorta di integrazione dell'assegno di mantenimento, a parere di questo Giudice, anche dette spese non possono essere oggetto di compensazione.
Per queste ragioni non sembra possibile operare la compensazione neppure con le ulteriori spese di cui ai docc. 16 e 17 allegati all'atto di opposizione nel giudizio di prime cure.
5. Errata condanna alle spese di lite.
Alla luce di tutto quanto sopra riportato non resta che rigettare anche detto ultimo motivo di appello in quanto, seppure con diversa motivazione, la sentenza di prime cure deve essere interamente confermata e, per l' effetto, deve essere confermata anche la statuizione in punto di spese processuali.
Non resta che rigettate in toto l'appello.
Quanto alle spese del presente grado del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 131,00 per la fase di pagina 16 di 17 studio della controversia;
euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 200,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo – in funzione monocratica – in persona del Giudice dr.ssa Carmela Labella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 144/2024 emessa dal Giudice di Pace di Arezzo, nell'ambito del
[...]
giudizio n.r.g. 413/2023, pubblicata in data 08.04.2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l' appello, così confermando la sentenza appellata n. 144/2024, seppure con diversa motivazione;
2. condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in euro
462,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA, CPA come per legge.
Arezzo, 29.04.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
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