Articolo 2 della Legge 28 maggio 1959, n. 362
Articolo 1
Versione
17 giugno 1959
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto del 1 gennaio 1959.

Entrata in vigore il 17 giugno 1959