TAR Bologna, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 25
TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria nel procedimento

    L'atto impugnato, essendo un atto amministrativo generale, non era soggetto alla disciplina sulla partecipazione procedimentale, pertanto non vi era obbligo di coinvolgere le associazioni di categoria.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'aumento del 15% dei valori U1 e U2

    La modulazione degli oneri di urbanizzazione è uno strumento a disposizione dell'ente locale per perseguire i propri obiettivi di pianificazione. L'aumento è coerente con gli obiettivi di pianificazione del Comune, come evidenziato dal Quadro Conoscitivo del PSC, e non riguarda la funzione residenziale.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria e motivazione per la mancata riduzione del contributo di costruzione

    La ulteriore riduzione dei valori U1 e U2 costituisce una facoltà e non un obbligo per il Comune. Pertanto, è la decisione di avvalersene a dover essere motivata, non quella di confermare i valori stabiliti dalla Regione.

  • Improcedibile
    Vizi relativi all'illuminamento naturale e alla ventilazione nei cambi d'uso verso la destinazione residenziale

    Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nelle more del giudizio il Comune ha approvato nuovi strumenti urbanistici (PUG e RE) contenenti norme identiche a quelle contestate, senza che queste siano state impugnate. I nuovi strumenti non sono meramente confermativi ma frutto di nuova istruttoria e ponderazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 25
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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