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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1135/2024 del R.G. Trib. in data 17.6.2024, promossa d a
- nata il [...] a [...] e SS, residente a [...]
Mauro n. 6, c.f. , in persona della procuratrice generale C.F._1 Parte_2
e riassunta, a seguito del decesso della originaria ricorrente da
- nata a [...] il [...], residente a [...]
74, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv. Marco Marchi e Alessandro De C.F._2
Paoli
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- , c.f. , nata a [...] e SS il 31/05/34 e Controparte_1 C.F._3 residente a [...]
- , c.f. , nato l'[...] a [...] e SS (PN) e Parte_3 C.F._4 residente a [...],
- , c.f. , nata il [...] a [...] e residente a Parte_4 C.F._5
Longarone in via Gustavo Protti n. 8,
- , ultimo indirizzo conosciuto in Argentina, Saavedra n. 1040 Controparte_2
– CAP 7400 Olovarria, irreperibile
1 - , nata il [...] in [...], residente in [...], Parte_5
Balcarace 3869 Buones Aires
- , c.f. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._6
2/03/1931, irreperibile
- , c.f. , nato a [...] e SS il 17/07/1912, Controparte_4 C.F._7 irreperibile
- , c.f. nata a [...] e SS il Controparte_5 C.F._8
7/12/1937 e residente a [...]
- , c.f. nata a [...] il [...] e Parte_6 C.F._9 residente a [...]
- , c.f. nata a [...] l'[...] e residente a Parte_7 C.F._10
JO (PN) in via Rivalta n. 1
r e s i s t e n t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: usucapione, trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/25, nella quale la ricorrente ha così concluso, richiamando il ricorso introduttivo:
“NEL MERITO: dichiararsi ed accertarsi per le causali di cui in narrativa l'intervenuto acquisto del diritto esclusivo di proprietà in capo alla ricorrente nata il [...] a [...]
ER e SS, residente a [...], c.f. , sul C.F._1 compendio immobiliare così distinto in Catasto: Comune di JO (PN) F. 4 Particella 54 subalterno 1 (via Massalezza n.
4 - Piano S1 – T) nonché F. 4 Particella 54 Subalterno 2 (via
Massalezza n. 4 – Piano S1 – 1) e terreno contraddistinto al F. 4 Particella 46 Seminativo attualmente intestato a , (o ), Parte_8 Controparte_4 Parte_9 CP_6 [...]
e (come da documento allegato n. 1). Disporsi le conseguenti Parte_10 Parte_11 volturazioni e trascrizioni con esonero di responsabilità per il competente funzionario dell' Ufficio per il Territorio. Spese e compensi rifuse in caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi prova per interpello del convenuto e degli altri Parte_3 nonchè per testimoni sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la ricorrente sig.ra Parte_1 ha sempre abitato in via Massalezza n. 4 ove ha fissato la propria residenza fin dal tempo in cui la casa fu costruita negli anni '70; 2. Vero che la signora disponeva delle chiavi Pt_1
2 dell'appartamento al piano superiore;
3. Vero che la stessa utilizzava l'appartamento al primo superiore per deposito attrezzi, materiali e rimessaggio;
4. Vero che la signora ha affittato a terzi
l'appartamento al piano superiore negli anni 1980 e 1981; 5. Vero che la signora provvedeva allo sfalcio, personalmente o tramite terzi, del giardino di pertinenza dell'abitazione che utilizzava in via esclusiva;
6. Vero che la sig.ra ha da sempre pagato l'imposta IMU sul Parte_1 compendio immobiliare per cui è causa (cfr. doc. 15). Testimoni: , residente Testimone_1
a Cordenons PN, via Viale di Romans n. 5 e residente a [...]
Ceva n. 2.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione dell'udienza, l'originaria ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sugli immobili indicati nell'atto introduttivo, costituiti da un fabbricato a uso abitativo suddiviso in due appartamenti su due piani, con giardino di pertinenza.
Nella contumacia degli intestatari catastali dei beni, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale si è proceduto alla discussione orale, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c..
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
3 La ricorrente ha fornito la prova di cui era onerata, mediante interrogatorio formale di uno dei convenuti e deposizione testimoniale di fonti di prova integrate da produzioni Testimone_2 documentali. Per effetto di tale compendio probatorio, è stato accertato che Parte_1 ha posseduto continuativamente per oltre vent'anni uti dominus e in modo esclusivo i beni immobili oggetto della domanda, senza alcuna contestazione.
In particolare, il convenuto , in sede di interpello, ha confermato di aver ricevuto Parte_3 in locazione dalla ricorrente, a cavallo tra l'anno 1980 e l'anno 1981, uno dei due immobili, precisamente l'appartamento al primo piano. Ha anche aggiunto di aver direttamente accertato che la locatrice sin dai primi anni '80 si era trasferita ad abitare nell'appartamento al piano terra, nel quale ha risieduto fino a un paio di anni addietro. Per tutto quel periodo, aveva adibito l'immobile al primo piano, al termine di quella locazione stipulata con lui, a deposito dei propri beni. Si era anche occupata della pulizia del giardino, sfalciando l'erba personalmente e poi delegando l'incombente a soggetti terzi.
Analoghe circostanze sono state confermate dal teste vicino di casa, il quale Testimone_2 ha riferito di aver visto la ricorrente abitare al piano terra dell'immobile per circa 40 anni.
Le dichiarazioni dei testimoni trovano riscontro nelle produzioni documentali, dalle quali risulta che negli ultimi anni ha integralmente pagato le imposte (IMU e ILIA) Parte_1 sull'appartamento al primo piano, essendo invece esenti, quale, abitazione principale, l'immobile al piano terra e le relative pertinenze.
Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte dell'originaria ricorrente, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sui due beni immobili, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso.
Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
4 definitivamente pronunciando nella causa n. 1135/24 R.G., così decide:
1. accerta e dichiara che nata il [...] a [...] e SS, c.f. Parte_1
, è titolare esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, della piena C.F._1 proprietà sui beni immobili così censiti al Catasto Terreni del Comune di JO (PN):
- F. 4 Particella 54 subalterno 1 (via Massalezza n.
4 - Piano S1 – T)
- F. 4 Particella 54 Subalterno 2 (via Massalezza n. 4 – Piano S1 – 1)
- F. 4 Particella 46 Seminativo
2. Autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore della ricorrente;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pordenone, il 25/11/25
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1135/2024 del R.G. Trib. in data 17.6.2024, promossa d a
- nata il [...] a [...] e SS, residente a [...]
Mauro n. 6, c.f. , in persona della procuratrice generale C.F._1 Parte_2
e riassunta, a seguito del decesso della originaria ricorrente da
- nata a [...] il [...], residente a [...]
74, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv. Marco Marchi e Alessandro De C.F._2
Paoli
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- , c.f. , nata a [...] e SS il 31/05/34 e Controparte_1 C.F._3 residente a [...]
- , c.f. , nato l'[...] a [...] e SS (PN) e Parte_3 C.F._4 residente a [...],
- , c.f. , nata il [...] a [...] e residente a Parte_4 C.F._5
Longarone in via Gustavo Protti n. 8,
- , ultimo indirizzo conosciuto in Argentina, Saavedra n. 1040 Controparte_2
– CAP 7400 Olovarria, irreperibile
1 - , nata il [...] in [...], residente in [...], Parte_5
Balcarace 3869 Buones Aires
- , c.f. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._6
2/03/1931, irreperibile
- , c.f. , nato a [...] e SS il 17/07/1912, Controparte_4 C.F._7 irreperibile
- , c.f. nata a [...] e SS il Controparte_5 C.F._8
7/12/1937 e residente a [...]
- , c.f. nata a [...] il [...] e Parte_6 C.F._9 residente a [...]
- , c.f. nata a [...] l'[...] e residente a Parte_7 C.F._10
JO (PN) in via Rivalta n. 1
r e s i s t e n t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: usucapione, trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/25, nella quale la ricorrente ha così concluso, richiamando il ricorso introduttivo:
“NEL MERITO: dichiararsi ed accertarsi per le causali di cui in narrativa l'intervenuto acquisto del diritto esclusivo di proprietà in capo alla ricorrente nata il [...] a [...]
ER e SS, residente a [...], c.f. , sul C.F._1 compendio immobiliare così distinto in Catasto: Comune di JO (PN) F. 4 Particella 54 subalterno 1 (via Massalezza n.
4 - Piano S1 – T) nonché F. 4 Particella 54 Subalterno 2 (via
Massalezza n. 4 – Piano S1 – 1) e terreno contraddistinto al F. 4 Particella 46 Seminativo attualmente intestato a , (o ), Parte_8 Controparte_4 Parte_9 CP_6 [...]
e (come da documento allegato n. 1). Disporsi le conseguenti Parte_10 Parte_11 volturazioni e trascrizioni con esonero di responsabilità per il competente funzionario dell' Ufficio per il Territorio. Spese e compensi rifuse in caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi prova per interpello del convenuto e degli altri Parte_3 nonchè per testimoni sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la ricorrente sig.ra Parte_1 ha sempre abitato in via Massalezza n. 4 ove ha fissato la propria residenza fin dal tempo in cui la casa fu costruita negli anni '70; 2. Vero che la signora disponeva delle chiavi Pt_1
2 dell'appartamento al piano superiore;
3. Vero che la stessa utilizzava l'appartamento al primo superiore per deposito attrezzi, materiali e rimessaggio;
4. Vero che la signora ha affittato a terzi
l'appartamento al piano superiore negli anni 1980 e 1981; 5. Vero che la signora provvedeva allo sfalcio, personalmente o tramite terzi, del giardino di pertinenza dell'abitazione che utilizzava in via esclusiva;
6. Vero che la sig.ra ha da sempre pagato l'imposta IMU sul Parte_1 compendio immobiliare per cui è causa (cfr. doc. 15). Testimoni: , residente Testimone_1
a Cordenons PN, via Viale di Romans n. 5 e residente a [...]
Ceva n. 2.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione dell'udienza, l'originaria ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sugli immobili indicati nell'atto introduttivo, costituiti da un fabbricato a uso abitativo suddiviso in due appartamenti su due piani, con giardino di pertinenza.
Nella contumacia degli intestatari catastali dei beni, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale si è proceduto alla discussione orale, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c..
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
3 La ricorrente ha fornito la prova di cui era onerata, mediante interrogatorio formale di uno dei convenuti e deposizione testimoniale di fonti di prova integrate da produzioni Testimone_2 documentali. Per effetto di tale compendio probatorio, è stato accertato che Parte_1 ha posseduto continuativamente per oltre vent'anni uti dominus e in modo esclusivo i beni immobili oggetto della domanda, senza alcuna contestazione.
In particolare, il convenuto , in sede di interpello, ha confermato di aver ricevuto Parte_3 in locazione dalla ricorrente, a cavallo tra l'anno 1980 e l'anno 1981, uno dei due immobili, precisamente l'appartamento al primo piano. Ha anche aggiunto di aver direttamente accertato che la locatrice sin dai primi anni '80 si era trasferita ad abitare nell'appartamento al piano terra, nel quale ha risieduto fino a un paio di anni addietro. Per tutto quel periodo, aveva adibito l'immobile al primo piano, al termine di quella locazione stipulata con lui, a deposito dei propri beni. Si era anche occupata della pulizia del giardino, sfalciando l'erba personalmente e poi delegando l'incombente a soggetti terzi.
Analoghe circostanze sono state confermate dal teste vicino di casa, il quale Testimone_2 ha riferito di aver visto la ricorrente abitare al piano terra dell'immobile per circa 40 anni.
Le dichiarazioni dei testimoni trovano riscontro nelle produzioni documentali, dalle quali risulta che negli ultimi anni ha integralmente pagato le imposte (IMU e ILIA) Parte_1 sull'appartamento al primo piano, essendo invece esenti, quale, abitazione principale, l'immobile al piano terra e le relative pertinenze.
Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte dell'originaria ricorrente, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sui due beni immobili, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso.
Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
4 definitivamente pronunciando nella causa n. 1135/24 R.G., così decide:
1. accerta e dichiara che nata il [...] a [...] e SS, c.f. Parte_1
, è titolare esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, della piena C.F._1 proprietà sui beni immobili così censiti al Catasto Terreni del Comune di JO (PN):
- F. 4 Particella 54 subalterno 1 (via Massalezza n.
4 - Piano S1 – T)
- F. 4 Particella 54 Subalterno 2 (via Massalezza n. 4 – Piano S1 – 1)
- F. 4 Particella 46 Seminativo
2. Autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore della ricorrente;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pordenone, il 25/11/25
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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