CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 253/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Viale Italia 92 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001696657000 IMP.SOSTITUTIVA 2019
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001696657000 IVA-ALTRO 2017
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. DEL 4/8/2025 IMP.SOSTITUTIVA 2019
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. DEL 4/8/2025 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verali di causa. Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente, Ricorrente 1 , ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 05620259001696657000 notificata il 16.6.2025 per €. 8.268,30, nonché gli atti, definiti in ricorso come
“consequenziali e connessi” istanza rateazione 133112 del 7.7.2025, preavviso rigetto del 23.0.2025, rigetto del 4.8.2025, notificato il'8.8.2025, tutti gli atti relativi alle cartelle: 05620220004403224000 IVA 2017 notificata il 4.11.2022, 05620230003355842000 Imposta sost. Reg. forf. 2019 notificata il 27.06.2023, avviso di Addebito 35620220000551492000 INPS 2020 notificato l'1.8.2022, lamentandone l'illegittimità per:
Violazione dell'art. 10 bis L.241/1990 – contraddittorio procedimentale;
2. Violazione art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000 – Difetto di istruttoria e motivazione;
3. Erronea applicazione dell'art. 19 c. 3 lett.c) DPR 602/1973 (novella 2022);
4. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede (art. 10 L. 212/2000);
5. Eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento.
Ha concluso perché questa “Commissione Tributaria Provinciale” accogliesse il ricorso con annullamento dell'intimazione di pagamento e il rigetto della rateizzazione n. 133112, in subordine, ordinando a AER nuova istruttoria con esame delle osservazioni e produzione documentale.
L'ufficio si è ritualmente costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso proposto in quanto:
a- presentato oltre i termini di legge in quanto la notifica dell'atto impugnato era avvenuta in data 16.6.2025 mentre l'impugnazione risultava notificata solo in data 4.12.2025, oltre i termini di legge previsti dall'art. 21
c. 1 DLGS 546/1992, pur essendo il ricorso stato depositato in data 3.10.2025;
b- carente della difesa tecnica prevista dall'art.12 DLGS 546/1992 in violazione del c.2 essendo il totale della controversia pari a €. 8.268,30.
Fissata l'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, in cui è comparso solo il rappresentante dell'ufficio, dopo la discussione e constatata la sussistenza dei presupposti per emettere la sentenza in forma semplificata, la Corte ha emesso la presente decisione.
A prescindere dalle numerose carenze del ricorso eccepite dall'Ufficio e sanzionabili con declaratoria di inammissibilità, va tenuto come il ricorso sia tardivo ex art 21 d.lgls 546/92, in quanto notificato oltre 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato e quindi dovrà essere dichiarato inammissibile.
L'art. 21, comma 1 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, avverso uno degli atti indicati nell'art. 19 stesso decreto, debba essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto medesimo.
Nel caso in esame, come eccepito dall'ufficio, l'atto impugnato risulta essere stato notificato alla parte ricorrente in data 16.6.2025 mentre il ricorso è stato ritualmente notificato solo in data 4.12.2025, oltre i termini di legge previsti dall'art. 21 c. 1 DLGS 546/1992, pur essendo stato depositato in data 3.10.2025.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.
La Spezia, li 9.12.2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 253/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Viale Italia 92 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001696657000 IMP.SOSTITUTIVA 2019
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620259001696657000 IVA-ALTRO 2017
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. DEL 4/8/2025 IMP.SOSTITUTIVA 2019
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. DEL 4/8/2025 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verali di causa. Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente, Ricorrente 1 , ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 05620259001696657000 notificata il 16.6.2025 per €. 8.268,30, nonché gli atti, definiti in ricorso come
“consequenziali e connessi” istanza rateazione 133112 del 7.7.2025, preavviso rigetto del 23.0.2025, rigetto del 4.8.2025, notificato il'8.8.2025, tutti gli atti relativi alle cartelle: 05620220004403224000 IVA 2017 notificata il 4.11.2022, 05620230003355842000 Imposta sost. Reg. forf. 2019 notificata il 27.06.2023, avviso di Addebito 35620220000551492000 INPS 2020 notificato l'1.8.2022, lamentandone l'illegittimità per:
Violazione dell'art. 10 bis L.241/1990 – contraddittorio procedimentale;
2. Violazione art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000 – Difetto di istruttoria e motivazione;
3. Erronea applicazione dell'art. 19 c. 3 lett.c) DPR 602/1973 (novella 2022);
4. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede (art. 10 L. 212/2000);
5. Eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento.
Ha concluso perché questa “Commissione Tributaria Provinciale” accogliesse il ricorso con annullamento dell'intimazione di pagamento e il rigetto della rateizzazione n. 133112, in subordine, ordinando a AER nuova istruttoria con esame delle osservazioni e produzione documentale.
L'ufficio si è ritualmente costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso proposto in quanto:
a- presentato oltre i termini di legge in quanto la notifica dell'atto impugnato era avvenuta in data 16.6.2025 mentre l'impugnazione risultava notificata solo in data 4.12.2025, oltre i termini di legge previsti dall'art. 21
c. 1 DLGS 546/1992, pur essendo il ricorso stato depositato in data 3.10.2025;
b- carente della difesa tecnica prevista dall'art.12 DLGS 546/1992 in violazione del c.2 essendo il totale della controversia pari a €. 8.268,30.
Fissata l'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, in cui è comparso solo il rappresentante dell'ufficio, dopo la discussione e constatata la sussistenza dei presupposti per emettere la sentenza in forma semplificata, la Corte ha emesso la presente decisione.
A prescindere dalle numerose carenze del ricorso eccepite dall'Ufficio e sanzionabili con declaratoria di inammissibilità, va tenuto come il ricorso sia tardivo ex art 21 d.lgls 546/92, in quanto notificato oltre 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato e quindi dovrà essere dichiarato inammissibile.
L'art. 21, comma 1 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, avverso uno degli atti indicati nell'art. 19 stesso decreto, debba essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto medesimo.
Nel caso in esame, come eccepito dall'ufficio, l'atto impugnato risulta essere stato notificato alla parte ricorrente in data 16.6.2025 mentre il ricorso è stato ritualmente notificato solo in data 4.12.2025, oltre i termini di legge previsti dall'art. 21 c. 1 DLGS 546/1992, pur essendo stato depositato in data 3.10.2025.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.
La Spezia, li 9.12.2025