Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato previsto dall' articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 976 , nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' elevato, per l'anno finanziario 1975, da lire 4.500 milioni a lire 8.700 milioni.
Il contributo annuo dello Stato previsto dall' articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 976 , nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' elevato, per l'anno finanziario 1975, da lire 4.500 milioni a lire 8.700 milioni.