Art. 14.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.