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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/10/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1789/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Parte_1 CodiceFiscale_1 SOFFIENTINI (C.F.: ) e Barbara POZZOLI (C.F.: ); CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
Con
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziata Parte_2 CodiceFiscale_4
CIARDO (C. F.: ); CodiceFiscale_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie ed in regime di separazione dei beni, in IC (RG) in data 19.07.2019 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 17 – parte II – serie A – anno 2019) e che dall'unione coniugale è nato il figlio (nato il [...]). Per_1
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2) Sulla responsabilità genitoriale si ritiene che entrambi i genitori abbiamo idonee capacità genitoriali e che il regime di affidamento da applicarsi al figlio minore sia il regime di affidamento condiviso con un collocamento prevalente presso la mamma anche in considerazione della tenera età del figlio minore. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica, religiosa e alla salute, saranno pertanto assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
3) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Il padre terrà con sé il figlio a week-end alternati dal pagina 1 di 4 sabato mattina alle ore 9,00 al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola. Nella settimana in cui il padre non avrà con sé il figlio nel week-end, il piccolo per due giorni verrà preso all'uscita da scuola Per_1
e pernotterà dal papà e lo riaccompagnerà a scuola il mattino seguente trascorrendo con il padre la notte. Nella settimana in cui il padre avrà con sé il figlio nel week-end trascorrerà con il figlio un giorno a settimana andando a prender lo all'uscita da scuola e riaccompagnandolo la mattina seguente pernottando così dal padre. I genitori che sono soggetti a turni di lavoro in ospedale e a reperibilità concorderanno ad inizio mese con la consegna dei turni dai propri responsabili i giorni ed i week end di spettanza del padre. Il tutto salvo diversi accordi e in base alle esigenze del minore;
4) I genitori concordano nel ricorrere all'aiuto di una baby-sitter ove si rendesse necessario per problemi di turnazione e nel caso in cui il bambino non possa recarsi a scuola o al campus estivo;
5) In relazione alle vacanze estive il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. I genitori dovranno comunicare il periodo di ferie con il minore entro il 30 aprile di ogni anno. In questi periodi di vacanza ciascun genitore dovrà impegnarsi nel comunicare all'altro dove si trova il minore e a consentire ed agevolare i contatti telefonici con l'altro genitore;
6) Durante le vacanze del periodo natalizio i l minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo che va dalla fine della scuola al 30 dicembre ore 21.0 0 di ogni anno e dal 30 dicembre ore 21,00 alla ripresa della scuola alternando le settimane di anno in anno, salvo diversi accordi fra le parti;
7) Per le festività di Pasqua, le altre festività ed i ponti verranno alternati di anno in anno salvo diversi accordi fra le parti;
8) Il figlio trascorrerà ove possibile la giornata del proprio compleanno con entrambi i genitori e nel caso non vi fosse accordo fra gli stessi suddivideranno la giornata in modo da trascorrerla in parte con un genitore ed in parte con l'altro;
9) In ogni caso i genitori s'impegnano sin d'ora a collaborare e a prestarsi reciproco ausilio , nell'interesse superiore d i , al fine di sopperire ad eventuali situazioni di difficoltà estemporanea che potessero Per_1 occasionalmente impedire l'esercizio delle modalità di frequentazione e di visita sopra accordate;
10) La casa familiare di esclusiva proprietà della Sig.ra dovrà essere assegnata alla medesima che Pt_1 continuerà a viverci con il figlio minore di cui si chiede la collocazione prevalente;
11) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio con un versamento mensile complessivo di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in favore della Sig.ra entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese;
12) Le spese straordinarie compresi i buoni mensa , verranno ripartite al 50% a carico di ciascun genitore come da linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità (doc. della Corte d'Appello di Milano che si allega e deposita nel fascicolo telematico. Tali importi e spese (punti 10 e 11) dovranno essere versati a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso congiunto;
13) L'assegno unico sarà posto al 50% in capo a ciascun genitore;
14) I l libretto postale intestato al minore e sul quale ad oggi è depositata la somma di € 1.975,37 continuerà ad essere detenuto dal Sig. con l'impegno a relazionare la moglie ogni 12 mesi;
Pt_3
15) Il Sig. si impegna a lasciare la casa coniugale nello stato in cui si trova e con gli arredi che la Pt_3 compongono entro il 30.06.2025;
16) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra il 50% delle utenze e spese relative alla casa sino Pt_3 Pt_1 al 30.06.2025 e comunque sino all'effettivo trasferimento dalla casa coniugale anche quelle che al deposito del ricorso debbono essere ancora fatturate.
17) Le parti dichiarano inoltre, al solo fine di definire consensualmente la separazione quale elemento essenziale per la presente pattuizione, di avere raggiunto l'accordo, a tacitazione di ogni pretesa economica pagina 2 di 4 e non, che prevede la corresponsione da parte della Sig.ra della somma complessiva di € 35.000,00 Pt_1 al Sig. . La somma verrà versata in due tranche di pari importo mediante vaglia postale intestato al Pt_3
Sig. la prima al deposito del presente ricorso la seconda alla pubblicazione della sentenza a seguito Pt_3 di separazione consensuale. Con il versamento della seconda rata nulla sarà più dovuto per alcuna ragione al Sig. . Con la presente pattuizione i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione ed essendo Pt_3 economicamente autosufficienti, fatta eccezione per le condizioni sopra indicate, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro; 18) La Sig.ra si impegna a liberare il Sig. quale garante nel contratto di mutuo Pt_1 Parte_4 stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro in data 08.05.2020a repertorio notaio Dott. rep. N. Per_2
5552 Raccolta n. 4689 mediante surroga nel contratto di mutuo da parte di altro istituto bancario con la sostituzione del garante;
19) Il Sig. alla firma del ricorso congiunto si impegna a consegnare alla Sig.ra il proprio Pt_3 Pt_1 bancomat e carta di credito collegati al conto corrente cointestato in Banca Nazionale del Lavoro n. 2891. Il predetto conto corrente verrà estinto non appena avverrà la surroga del mutuo con addebito della rata sul nuovo conto corrente intestato alla Sig.ra ; Pt_1
20) Ciascun coniuge potrà autonomamente richiedere il passaporto o un documento di riconoscimento per il figlio minore effettuando ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte d'identità, licenze, autorizzazioni, ecc.) in tale senso, i coniugi prestano il loro pieno consenso sin d'ora”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Alla successiva udienza virtuale del 17.09.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché dell'età del figlio minore. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_4 che hanno contratto matrimonio IC (RG) in data 19.07.2019 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 17 – parte II – serie A – anno 2019) ;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 4 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 7.10.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Parte_1 CodiceFiscale_1 SOFFIENTINI (C.F.: ) e Barbara POZZOLI (C.F.: ); CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
Con
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziata Parte_2 CodiceFiscale_4
CIARDO (C. F.: ); CodiceFiscale_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie ed in regime di separazione dei beni, in IC (RG) in data 19.07.2019 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 17 – parte II – serie A – anno 2019) e che dall'unione coniugale è nato il figlio (nato il [...]). Per_1
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2) Sulla responsabilità genitoriale si ritiene che entrambi i genitori abbiamo idonee capacità genitoriali e che il regime di affidamento da applicarsi al figlio minore sia il regime di affidamento condiviso con un collocamento prevalente presso la mamma anche in considerazione della tenera età del figlio minore. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica, religiosa e alla salute, saranno pertanto assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
3) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Il padre terrà con sé il figlio a week-end alternati dal pagina 1 di 4 sabato mattina alle ore 9,00 al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola. Nella settimana in cui il padre non avrà con sé il figlio nel week-end, il piccolo per due giorni verrà preso all'uscita da scuola Per_1
e pernotterà dal papà e lo riaccompagnerà a scuola il mattino seguente trascorrendo con il padre la notte. Nella settimana in cui il padre avrà con sé il figlio nel week-end trascorrerà con il figlio un giorno a settimana andando a prender lo all'uscita da scuola e riaccompagnandolo la mattina seguente pernottando così dal padre. I genitori che sono soggetti a turni di lavoro in ospedale e a reperibilità concorderanno ad inizio mese con la consegna dei turni dai propri responsabili i giorni ed i week end di spettanza del padre. Il tutto salvo diversi accordi e in base alle esigenze del minore;
4) I genitori concordano nel ricorrere all'aiuto di una baby-sitter ove si rendesse necessario per problemi di turnazione e nel caso in cui il bambino non possa recarsi a scuola o al campus estivo;
5) In relazione alle vacanze estive il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. I genitori dovranno comunicare il periodo di ferie con il minore entro il 30 aprile di ogni anno. In questi periodi di vacanza ciascun genitore dovrà impegnarsi nel comunicare all'altro dove si trova il minore e a consentire ed agevolare i contatti telefonici con l'altro genitore;
6) Durante le vacanze del periodo natalizio i l minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo che va dalla fine della scuola al 30 dicembre ore 21.0 0 di ogni anno e dal 30 dicembre ore 21,00 alla ripresa della scuola alternando le settimane di anno in anno, salvo diversi accordi fra le parti;
7) Per le festività di Pasqua, le altre festività ed i ponti verranno alternati di anno in anno salvo diversi accordi fra le parti;
8) Il figlio trascorrerà ove possibile la giornata del proprio compleanno con entrambi i genitori e nel caso non vi fosse accordo fra gli stessi suddivideranno la giornata in modo da trascorrerla in parte con un genitore ed in parte con l'altro;
9) In ogni caso i genitori s'impegnano sin d'ora a collaborare e a prestarsi reciproco ausilio , nell'interesse superiore d i , al fine di sopperire ad eventuali situazioni di difficoltà estemporanea che potessero Per_1 occasionalmente impedire l'esercizio delle modalità di frequentazione e di visita sopra accordate;
10) La casa familiare di esclusiva proprietà della Sig.ra dovrà essere assegnata alla medesima che Pt_1 continuerà a viverci con il figlio minore di cui si chiede la collocazione prevalente;
11) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio con un versamento mensile complessivo di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in favore della Sig.ra entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese;
12) Le spese straordinarie compresi i buoni mensa , verranno ripartite al 50% a carico di ciascun genitore come da linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità (doc. della Corte d'Appello di Milano che si allega e deposita nel fascicolo telematico. Tali importi e spese (punti 10 e 11) dovranno essere versati a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso congiunto;
13) L'assegno unico sarà posto al 50% in capo a ciascun genitore;
14) I l libretto postale intestato al minore e sul quale ad oggi è depositata la somma di € 1.975,37 continuerà ad essere detenuto dal Sig. con l'impegno a relazionare la moglie ogni 12 mesi;
Pt_3
15) Il Sig. si impegna a lasciare la casa coniugale nello stato in cui si trova e con gli arredi che la Pt_3 compongono entro il 30.06.2025;
16) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra il 50% delle utenze e spese relative alla casa sino Pt_3 Pt_1 al 30.06.2025 e comunque sino all'effettivo trasferimento dalla casa coniugale anche quelle che al deposito del ricorso debbono essere ancora fatturate.
17) Le parti dichiarano inoltre, al solo fine di definire consensualmente la separazione quale elemento essenziale per la presente pattuizione, di avere raggiunto l'accordo, a tacitazione di ogni pretesa economica pagina 2 di 4 e non, che prevede la corresponsione da parte della Sig.ra della somma complessiva di € 35.000,00 Pt_1 al Sig. . La somma verrà versata in due tranche di pari importo mediante vaglia postale intestato al Pt_3
Sig. la prima al deposito del presente ricorso la seconda alla pubblicazione della sentenza a seguito Pt_3 di separazione consensuale. Con il versamento della seconda rata nulla sarà più dovuto per alcuna ragione al Sig. . Con la presente pattuizione i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione ed essendo Pt_3 economicamente autosufficienti, fatta eccezione per le condizioni sopra indicate, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro; 18) La Sig.ra si impegna a liberare il Sig. quale garante nel contratto di mutuo Pt_1 Parte_4 stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro in data 08.05.2020a repertorio notaio Dott. rep. N. Per_2
5552 Raccolta n. 4689 mediante surroga nel contratto di mutuo da parte di altro istituto bancario con la sostituzione del garante;
19) Il Sig. alla firma del ricorso congiunto si impegna a consegnare alla Sig.ra il proprio Pt_3 Pt_1 bancomat e carta di credito collegati al conto corrente cointestato in Banca Nazionale del Lavoro n. 2891. Il predetto conto corrente verrà estinto non appena avverrà la surroga del mutuo con addebito della rata sul nuovo conto corrente intestato alla Sig.ra ; Pt_1
20) Ciascun coniuge potrà autonomamente richiedere il passaporto o un documento di riconoscimento per il figlio minore effettuando ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte d'identità, licenze, autorizzazioni, ecc.) in tale senso, i coniugi prestano il loro pieno consenso sin d'ora”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Alla successiva udienza virtuale del 17.09.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché dell'età del figlio minore. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_4 che hanno contratto matrimonio IC (RG) in data 19.07.2019 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 17 – parte II – serie A – anno 2019) ;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 4 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 7.10.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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