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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17560 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 13303/2020 pervenuta all'udienza del 30 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
,
vertente tra:
difesi giusta Parte_1 P.IVA_1 e CP_1 nato a [...] il [...]
,
delega in atti dall'Avv. Francesco Innocenti
ATTORI
E
, difesa giusta delega in Controparte_2 P.IVA_2
atti dall'Avv. Francesca Pachini
CONVENUTA
nato a [...] il [...], contumace CP_3
CONVENUTO
,difesa giusta procura alle liti per atto Notar [...] Controparte_4 P.IVA_3
Per_1 del 18.12.2014 in atti dall'Avv. Salvatore Ciccopiedi
CONVENUTA OGGETTO: RCA improponibilità della domanda- eccezione di giudicato
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 30 giugno 2025 con note di trattazione
scritta
Ha pronunciato SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute costituite delle memorie autorizzate '
nonchè di tutti gli atti e documenti del giudizio, che qui integralmente si richiamano.
Parte_1 e CP_1 hanno convenuto in giudizio Controparte_2
(da ora in avanti per brevità CP_2
[...] Controparte_5 Controparte_4
,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali e fisici, derivanti dal sinistro
[...]
stradale occorso in data 31 luglio 1999 in Roma.
Esponevano gli attori che in data 31 luglio 1999 CP_1 si trovava alla guida del veicolo
Volkswagen targato RM6H1352, di proprietà dell Parte_1 e assicurato per la RCA con la
; alla guida del suddettoControparte_7 Controparte_6 (oggi veicolo il CP_1 percorreva la via Usini in direzione Via Portuense allorquando, giunto in prossimità dell'incrocio con Via della Magliana, che attraversava avendo la luce semaforica verde, veniva violentemente investito dal veicolo Fiat Iveco targato KB (assicurato con [...]
Controparte_4 di proprietà della Controparte_8 oggi و Controparte_2 e condotto da che, procedendo a velocità non consentita e non consona allo stato dei CP_3
,
luoghi, non rispettava il semaforo rosso ed il segnale di dare precedenza;
il mezzo attoreo, ruotando su se stesso, veniva sbalzato contro un muretto di cemento ove trovava la sua posizione di quiete;
sul luogo del sinistro interveniva il Corpo di Polizia Municipale che redigeva relativo rapporto, acclarando la indiscutibile esclusiva responsabilità del conducente CP_3 nella causazione dei fatti, tant'è che i Vigili Urbani accertavano testualmente che il conducente del veicolo Iveco "non si
è fermato all'incrocio di Via della Magliana con via Portuense e poi è ripartito come riferito dai testi Testimone_1 e Testimone_2 "; a causa dell'impatto il veicolo di proprietà dell' Pt_1 veniva rottamato, siccome antieconomica la relativa riparazione, mentre il conducente CP_1
[...] veniva condotto in stato di coma al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo Forlanini e riportava lesioni come da documentazione sanitaria in atti;
che, in diritto, era configurabile la esclusiva responsabilità del conducente del mezzo di proprietà della Controparte_2 per non essersi fermato all'incrocio, come sopra accertato dai verbalizzanti;
con lettera del 7 ottobre 1999 essi attori inoltravano alla Controparte_8 -garante la RC auto del veicolo danneggiante- formale richiesta di risarcimento danni (documento 8 allegato all'atto di citazione); tale richiesta rimaneva inevasa e, nel frattempo, in data 3 novembre 2000 notificava adControparte_2
e alla Controparte_9 atto di citazione volto al Pt_1 a
, CP_1
conseguimento del risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro del 31 luglio 1999; con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale depositata il 9 gennaio
2001 si costituiva in giudizio CP_1 il quale, instando per il rigetto della domanda principale, chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni fisici patiti a seguito del sinistro;
si costituiva altresì in giudizio Pt_1 la quale spiegava anch'essa domanda riconvenzionale;
si costituivano infine la Controparte_10 e la [...]
all'esito di articolata attività istruttoria il Tribunale di Roma con sentenza Controparte_8
depositata il 31 marzo 2006 (in atti) rigettava la domanda proposta da Controparte_2 nei confronti di CP_1 e dell Pt 1 nonché della Controparte_10
acclarando la responsabilità della stessa parte attrice nella causazione del sinistro oggetto di accertamento;
dichiarava altresì la improponibilità delle domande riconvenzionali spiegate da
CP_1 e da Parte_1 nei confronti della Controparte_2 , per non essere stata versata in atti la richiesta di risarcimento del danno ex articolo 22 legge 990/1969; il CP 1 e
Pt_1 interponevano gravame avverso la suddetta sentenza;
l'appello principale veniva rigettato unitamente agli appelli incidentali con sentenza n. 3927 2013; quindi e Parte_1 CP_1
[...] proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in esito al giudizio di appello, ricorso che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza 9 febbraio-31 maggio 2017 (in atti); che era interesse di essi attori conseguire il ristoro dei danni materiali e fisici derivanti dal sinistro stradale per cui è causa;
che era stato inoltrato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza esito (vedi relativo invito in atti); tanto premesso, hanno convenuto in
, Controparte_11 nonché [...] la giudizio CP_3
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivati dal sinistro CP_4
stradale del 31 luglio 1999.
CP_2benché ritualmente evocato in giudizio, si sono costituiti Contumace CP_3
Controparte_4 i quali hanno eccepito in via preliminare-pregiudiziale la
[...] e
improponibilità/inammissibilità della domanda di risarcimento, in considerazione del fatto che a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma nel 2013 aveva acquisito autorità di cosa giudicata sicché, tenuto conto che la domanda risarcitoria oggi avanzata da Pt_1 e da CP_1 era la stessa oggetto della domanda riconvenzionale proposta nel procedimento innanzi al Tribunale, definito con sentenza nel
2006, ove si dava atto che non risultavano "adempiute da parte di entrambi i danneggiati le formalità stabilite dalla norma dell'articolo 22 della legge 990/1969 prima dell'instaurazione del giudizio", sentenza confermata successivamente dalla Corte d'Appello nel 2013, sicché la domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio doveva ritenersi inammissibile e/o improponibile, tenuto conto dell'intervenuto giudicato che copriva anche il presupposto fondamentale relativo alla sussistenza o meno della condizione di proponibilità dell'azione ai sensi dell'articolo 22 citato;
di poi, i convenuti costituiti hanno sollevato eccezione di prescrizione e hanno concluso, in subordine, per il rigetto della domanda attorea.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con documenti, interrogatorio formale di Controparte_3 e prova testimoniale.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda risarcitoria perché coperta dal giudicato,sollevata da Controparte_2 e da Controparte_4 è fondata,
,
dovendo ravvisarsi nella fattispecie una evidente violazione del principio del ne bis in idem che trae fondamento dall'art. 2909 c.c..
Posto che il giudicato risponde alla esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, costituisce ius receptum il principio per cui la sentenza passata in giudicato copre il dedotto e il deducibile e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (c.d. giudicato esplicito),
,
ma anche tutte le altre- proponibili sia in via di azione che di eccezione- le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (c.d. giudicato implicito).
In altri termini, il giudicato sostanziale (articolo 2909 c.c.)-che, in quanto riflesso di quello formale
(articolo 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso- si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia.
Nel caso in esame, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, quest'ultima confermativa della decisione del giudice di primo grado, la quale a sua volta aveva dichiarato l'improponibilità delle domande riconvenzionali spiegate da CP_1 e da Parte_1 per non essere stata versata in atti la richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 22 legge 990 del 69-, ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Il giudicato che si è formato (e si è formato in relazione alle stesse identiche parti del presente giudizio risarcitorio e in relazione allo stesso oggetto del presente procedimento) non ha riguardato soltanto l'accertamento della responsabilità per il sinistro stradale occorso in data 31 luglio 1999 ma ha riguardato anche l'accertamento della sussistenza o meno della condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, tenuto conto della domanda riconvenzionale spiegata da Pt_1 e da
CP_1 nell'ambito del giudizio di primo grado, domanda che è stata dichiarata dal
Tribunale improponibile per carenza del presupposto di cui all'articolo 22 legge citata, con statuizione che è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza avente ormai autorità di cosa giudicata (a seguito, giova ripeterlo, della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione).
La sussistenza della condizione di proponibilità dell'azione rientra nell'esercizio dei poteri di accertamento che il giudice esplica d'ufficio, a prescindere da una specifica eccezione della parte che vi abbia interesse in tal senso.
Nel caso in esame il Tribunale con la nota sentenza del 2006 nel valutare il fondamento e la proponibilità della domanda riconvenzionale spiegata da Pt_1 e da (attori in CP_1
riconvenzionale) ha rilevato la carenza della condizione di proponibilità con statuizione che è stata confermata all'esito del giudizio di appello, sicché a questo Giudice è precluso ogni accertamento in merito all'an debeatur, proprio a cagione dell'intervenuto giudicato sul difetto della condizione fondamentale di proponibilità dell'azione di cui all'articolo 22 legge 990 del 69.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile per violazione del ne bis in idem .
Le spese di causa seguono la soccombenza, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile, valori medi) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda per violazione del ne bis in idem;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore delle parti convenute, che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in € 7616,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 13303/2020 pervenuta all'udienza del 30 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
,
vertente tra:
difesi giusta Parte_1 P.IVA_1 e CP_1 nato a [...] il [...]
,
delega in atti dall'Avv. Francesco Innocenti
ATTORI
E
, difesa giusta delega in Controparte_2 P.IVA_2
atti dall'Avv. Francesca Pachini
CONVENUTA
nato a [...] il [...], contumace CP_3
CONVENUTO
,difesa giusta procura alle liti per atto Notar [...] Controparte_4 P.IVA_3
Per_1 del 18.12.2014 in atti dall'Avv. Salvatore Ciccopiedi
CONVENUTA OGGETTO: RCA improponibilità della domanda- eccezione di giudicato
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 30 giugno 2025 con note di trattazione
scritta
Ha pronunciato SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute costituite delle memorie autorizzate '
nonchè di tutti gli atti e documenti del giudizio, che qui integralmente si richiamano.
Parte_1 e CP_1 hanno convenuto in giudizio Controparte_2
(da ora in avanti per brevità CP_2
[...] Controparte_5 Controparte_4
,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali e fisici, derivanti dal sinistro
[...]
stradale occorso in data 31 luglio 1999 in Roma.
Esponevano gli attori che in data 31 luglio 1999 CP_1 si trovava alla guida del veicolo
Volkswagen targato RM6H1352, di proprietà dell Parte_1 e assicurato per la RCA con la
; alla guida del suddettoControparte_7 Controparte_6 (oggi veicolo il CP_1 percorreva la via Usini in direzione Via Portuense allorquando, giunto in prossimità dell'incrocio con Via della Magliana, che attraversava avendo la luce semaforica verde, veniva violentemente investito dal veicolo Fiat Iveco targato KB (assicurato con [...]
Controparte_4 di proprietà della Controparte_8 oggi و Controparte_2 e condotto da che, procedendo a velocità non consentita e non consona allo stato dei CP_3
,
luoghi, non rispettava il semaforo rosso ed il segnale di dare precedenza;
il mezzo attoreo, ruotando su se stesso, veniva sbalzato contro un muretto di cemento ove trovava la sua posizione di quiete;
sul luogo del sinistro interveniva il Corpo di Polizia Municipale che redigeva relativo rapporto, acclarando la indiscutibile esclusiva responsabilità del conducente CP_3 nella causazione dei fatti, tant'è che i Vigili Urbani accertavano testualmente che il conducente del veicolo Iveco "non si
è fermato all'incrocio di Via della Magliana con via Portuense e poi è ripartito come riferito dai testi Testimone_1 e Testimone_2 "; a causa dell'impatto il veicolo di proprietà dell' Pt_1 veniva rottamato, siccome antieconomica la relativa riparazione, mentre il conducente CP_1
[...] veniva condotto in stato di coma al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo Forlanini e riportava lesioni come da documentazione sanitaria in atti;
che, in diritto, era configurabile la esclusiva responsabilità del conducente del mezzo di proprietà della Controparte_2 per non essersi fermato all'incrocio, come sopra accertato dai verbalizzanti;
con lettera del 7 ottobre 1999 essi attori inoltravano alla Controparte_8 -garante la RC auto del veicolo danneggiante- formale richiesta di risarcimento danni (documento 8 allegato all'atto di citazione); tale richiesta rimaneva inevasa e, nel frattempo, in data 3 novembre 2000 notificava adControparte_2
e alla Controparte_9 atto di citazione volto al Pt_1 a
, CP_1
conseguimento del risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro del 31 luglio 1999; con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale depositata il 9 gennaio
2001 si costituiva in giudizio CP_1 il quale, instando per il rigetto della domanda principale, chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni fisici patiti a seguito del sinistro;
si costituiva altresì in giudizio Pt_1 la quale spiegava anch'essa domanda riconvenzionale;
si costituivano infine la Controparte_10 e la [...]
all'esito di articolata attività istruttoria il Tribunale di Roma con sentenza Controparte_8
depositata il 31 marzo 2006 (in atti) rigettava la domanda proposta da Controparte_2 nei confronti di CP_1 e dell Pt 1 nonché della Controparte_10
acclarando la responsabilità della stessa parte attrice nella causazione del sinistro oggetto di accertamento;
dichiarava altresì la improponibilità delle domande riconvenzionali spiegate da
CP_1 e da Parte_1 nei confronti della Controparte_2 , per non essere stata versata in atti la richiesta di risarcimento del danno ex articolo 22 legge 990/1969; il CP 1 e
Pt_1 interponevano gravame avverso la suddetta sentenza;
l'appello principale veniva rigettato unitamente agli appelli incidentali con sentenza n. 3927 2013; quindi e Parte_1 CP_1
[...] proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in esito al giudizio di appello, ricorso che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza 9 febbraio-31 maggio 2017 (in atti); che era interesse di essi attori conseguire il ristoro dei danni materiali e fisici derivanti dal sinistro stradale per cui è causa;
che era stato inoltrato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza esito (vedi relativo invito in atti); tanto premesso, hanno convenuto in
, Controparte_11 nonché [...] la giudizio CP_3
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivati dal sinistro CP_4
stradale del 31 luglio 1999.
CP_2benché ritualmente evocato in giudizio, si sono costituiti Contumace CP_3
Controparte_4 i quali hanno eccepito in via preliminare-pregiudiziale la
[...] e
improponibilità/inammissibilità della domanda di risarcimento, in considerazione del fatto che a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma nel 2013 aveva acquisito autorità di cosa giudicata sicché, tenuto conto che la domanda risarcitoria oggi avanzata da Pt_1 e da CP_1 era la stessa oggetto della domanda riconvenzionale proposta nel procedimento innanzi al Tribunale, definito con sentenza nel
2006, ove si dava atto che non risultavano "adempiute da parte di entrambi i danneggiati le formalità stabilite dalla norma dell'articolo 22 della legge 990/1969 prima dell'instaurazione del giudizio", sentenza confermata successivamente dalla Corte d'Appello nel 2013, sicché la domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio doveva ritenersi inammissibile e/o improponibile, tenuto conto dell'intervenuto giudicato che copriva anche il presupposto fondamentale relativo alla sussistenza o meno della condizione di proponibilità dell'azione ai sensi dell'articolo 22 citato;
di poi, i convenuti costituiti hanno sollevato eccezione di prescrizione e hanno concluso, in subordine, per il rigetto della domanda attorea.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con documenti, interrogatorio formale di Controparte_3 e prova testimoniale.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda risarcitoria perché coperta dal giudicato,sollevata da Controparte_2 e da Controparte_4 è fondata,
,
dovendo ravvisarsi nella fattispecie una evidente violazione del principio del ne bis in idem che trae fondamento dall'art. 2909 c.c..
Posto che il giudicato risponde alla esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, costituisce ius receptum il principio per cui la sentenza passata in giudicato copre il dedotto e il deducibile e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (c.d. giudicato esplicito),
,
ma anche tutte le altre- proponibili sia in via di azione che di eccezione- le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (c.d. giudicato implicito).
In altri termini, il giudicato sostanziale (articolo 2909 c.c.)-che, in quanto riflesso di quello formale
(articolo 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso- si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia.
Nel caso in esame, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, quest'ultima confermativa della decisione del giudice di primo grado, la quale a sua volta aveva dichiarato l'improponibilità delle domande riconvenzionali spiegate da CP_1 e da Parte_1 per non essere stata versata in atti la richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 22 legge 990 del 69-, ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Il giudicato che si è formato (e si è formato in relazione alle stesse identiche parti del presente giudizio risarcitorio e in relazione allo stesso oggetto del presente procedimento) non ha riguardato soltanto l'accertamento della responsabilità per il sinistro stradale occorso in data 31 luglio 1999 ma ha riguardato anche l'accertamento della sussistenza o meno della condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, tenuto conto della domanda riconvenzionale spiegata da Pt_1 e da
CP_1 nell'ambito del giudizio di primo grado, domanda che è stata dichiarata dal
Tribunale improponibile per carenza del presupposto di cui all'articolo 22 legge citata, con statuizione che è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza avente ormai autorità di cosa giudicata (a seguito, giova ripeterlo, della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione).
La sussistenza della condizione di proponibilità dell'azione rientra nell'esercizio dei poteri di accertamento che il giudice esplica d'ufficio, a prescindere da una specifica eccezione della parte che vi abbia interesse in tal senso.
Nel caso in esame il Tribunale con la nota sentenza del 2006 nel valutare il fondamento e la proponibilità della domanda riconvenzionale spiegata da Pt_1 e da (attori in CP_1
riconvenzionale) ha rilevato la carenza della condizione di proponibilità con statuizione che è stata confermata all'esito del giudizio di appello, sicché a questo Giudice è precluso ogni accertamento in merito all'an debeatur, proprio a cagione dell'intervenuto giudicato sul difetto della condizione fondamentale di proponibilità dell'azione di cui all'articolo 22 legge 990 del 69.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile per violazione del ne bis in idem .
Le spese di causa seguono la soccombenza, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile, valori medi) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda per violazione del ne bis in idem;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore delle parti convenute, che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in € 7616,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri