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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. LE CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1174/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA BIANCHI (domicilio telematico) Parte_1 PARTE ATTRICE contro
(contumace) CP_1 PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mediazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data In fatto ed in diritto
ha citazione alla udienza del 14/9/2022 al fine di ottenere il pagamento Parte_1 CP_1 della provvigione maturata per le vendite di materiali (poliuretano espanso) conclusesi tra la convenuta e di Malta. Controparte_2 ritualmente citata, è rimasta contumace. CP_1
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc e del deposito delle relative memorie è stata ammessa ed assunta prova per testi.
All'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con il termine per il deposito della presente memoria conclusionale.
***
Debbono ritenersi provate le seguenti circostanze, quali l'attività svolta dal che aveva messo in Pt_1 contatto la convenuta con;
le vendite da parte della prima a favore della seconda e Controparte_2 il prezzo (€120.619,50) corrisposto per le relative compravendite (vedi mail del 20/9/2021).
Il risulta essere agente e rappresentante di commercio. Pt_1
Non vi è la prova dell'incarico conferito all'attore, da parte della convenuta.
La qualificazione dell'attività svolta dell'attore nell'ambito della mediazione non impedisce la applicabilità, in via analogica, delle disposizioni del contratto d'agenzia (cfr. Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020). pagina 1 di 2 Si ritiene, pertanto, che all'attore debba essere riconosciuto il diritto ad un compenso poiché, anche in assenza di un accordo, l'agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività (vedi Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti).
Si ritiene, quinti, congruo quantificare il compenso nella percentuale del 3%.
La domanda deve essere, pertanto, accolta come in dispositivo.
La condanna alle spese, quantificate sulla base del decisum, esegue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la al pagamento a favore di della somma di € 3.618,58 oltre CP_1 Parte_1 agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla intimazione (8/10/2021) al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, €1.600,00 per compensi, di cui €400,00 per la fase di studio della controversia,
€400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €400,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 29 ottobre 2025
Il Giudice
LE CI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. LE CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1174/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA BIANCHI (domicilio telematico) Parte_1 PARTE ATTRICE contro
(contumace) CP_1 PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mediazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data In fatto ed in diritto
ha citazione alla udienza del 14/9/2022 al fine di ottenere il pagamento Parte_1 CP_1 della provvigione maturata per le vendite di materiali (poliuretano espanso) conclusesi tra la convenuta e di Malta. Controparte_2 ritualmente citata, è rimasta contumace. CP_1
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc e del deposito delle relative memorie è stata ammessa ed assunta prova per testi.
All'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con il termine per il deposito della presente memoria conclusionale.
***
Debbono ritenersi provate le seguenti circostanze, quali l'attività svolta dal che aveva messo in Pt_1 contatto la convenuta con;
le vendite da parte della prima a favore della seconda e Controparte_2 il prezzo (€120.619,50) corrisposto per le relative compravendite (vedi mail del 20/9/2021).
Il risulta essere agente e rappresentante di commercio. Pt_1
Non vi è la prova dell'incarico conferito all'attore, da parte della convenuta.
La qualificazione dell'attività svolta dell'attore nell'ambito della mediazione non impedisce la applicabilità, in via analogica, delle disposizioni del contratto d'agenzia (cfr. Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020). pagina 1 di 2 Si ritiene, pertanto, che all'attore debba essere riconosciuto il diritto ad un compenso poiché, anche in assenza di un accordo, l'agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività (vedi Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti).
Si ritiene, quinti, congruo quantificare il compenso nella percentuale del 3%.
La domanda deve essere, pertanto, accolta come in dispositivo.
La condanna alle spese, quantificate sulla base del decisum, esegue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la al pagamento a favore di della somma di € 3.618,58 oltre CP_1 Parte_1 agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla intimazione (8/10/2021) al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, €1.600,00 per compensi, di cui €400,00 per la fase di studio della controversia,
€400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €400,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 29 ottobre 2025
Il Giudice
LE CI
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