TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/12/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DE AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 112/2023 promossa da:
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Via V. Controparte_1
Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno , rappresentata da on sede legale P.IVA_1 Controparte_2
in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi
, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 2521466, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Stefano Menghini e DE Sarina;
-attrice;
contro nato il [...] a [...], Codice fiscale Controparte_3
pagina 1 di 5 residente in [...], VIA NAPOLEONE COLAJANNI N. 54; C.F._1
, nata il [...] a [...], Codice fiscale Controparte_4
, residente in [...], NT FO;
C.F._2
-convenuti;
avente a OGGETTO
azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e
deduzione, in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti richiesti
dall'art. 2901 c.c. in relazione all'atto stipulato in data 19.01.2018, ai rogiti del Dr. , Persona_1
Notaio in Voghera, al Numero di repertorio 28095/16823, con cui il sig. nato il Controparte_3
19/07/1957 a VILLAROSA (EN), Codice fiscale , donava alla sig.ra C.F._1 [...]
, nata il [...] a [...], c.f. , la proprietà del CP_4 CodiceFiscale_3
seguente immobile: Comune M011 - VILLAROSA (EN) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio
36 Particella 30 Subalterno 2 Natura C2 - E Consistenza 277 CP_5 Controparte_6
metri quadri Indirizzo NT FO N. civico SNC, Piano T-1 - per l'effetto, accertare e
dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per le motivazioni e causali di cui in narrativa, l'inefficacia nei
confronti di e per essa dell'atto stipulato in data 19.01.2018, Controparte_1 Controparte_2
ai rogiti del Dr. , Notaio in Voghera, al Numero di repertorio 28095/16823, di Persona_1
donazione della proprietà del seguente immobile: Comune M011 - VILLAROSA (EN) Catasto
Sezione urbana - Foglio 36 Particella 30 Subalterno 2 Natura C2 – CP_7 [...]
Consistenza 277 metri quadri Indirizzo NT FO N. civico SNC, Controparte_8
Piano T-1 In ogni caso: - Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generale C.P.A., I.V.A.
come per legge ed ogni spesa successiva occorrenda”. pagina 2 di 5 Nessuna conclusione risulta formulata dai convenuti, rimasti contumaci.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
rappresentata da esercita l'actio pauliana nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e con riferimento al negozio del 19.1.2018, col quale il Controparte_3 Controparte_4
primo avrebbe donato alla seconda l'immobile ubicato in Villarosa e identificato al catasto del Comune
medesimo al Foglio 36 Particella 30 Subalterno 2.
Deduce parte attrice, segnatamente, di essere creditrice di in forza della cessione in Controparte_3
proprio favore di crediti originati dai contratti di apertura di conto corrente e di finanziamento prodotti in atti e stipulati dallo con SA SA OL s.p.a. CP_3
Deduce ancora parte attrice che lo avrebbe donato, in data 19.1.2018, un immobile di sua CP_3
proprietà e oggetto, quindi, di garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., a , figlia Controparte_4
dello stesso.
Deduce altresì l'attrice che la donazione in questione configura senz'altro un depauperamento del patrimonio del debitore, che tale depauperamento comporta un sicuro pregiudizio per le ragioni creditorie da essa attrice vantate, e ciò in ragione dell'assenza di altri beni su cui soddisfarsi.
Sul punto, parte attrice evidenzia che tutti i beni dello , nonché del soggetto che prestò CP_3
fideiussione e sul cui patrimonio potrebbe quindi in astratto contare essa attrice, sono già oggetto di procedura esecutiva avviata da un creditore avente titolo privilegiato, di modo che a essa attrice non residuerebbe possibilità concreta di soddisfazione alcuna.
L'unica possibilità di soddisfazione del proprio credito, a detta dell'attrice, riguarda quindi l'unico bene non oggetto di espropriazione in quanto allo stato appartenente, in forza della donazione attinta pagina 3 di 5 dall'azione sub iudice, alla terza . Controparte_4
Più precisamente, a detta dell'attrice, l'esecuzione originariamente avviata anche sul bene oggetto dell'atto che s'intende ora revocare, venne rinunciata dal creditore procedente proprio in ragione dell'appartenenza del bene, appunto, alla terza . Controparte_4
L'attrice chiede pertanto la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell'atto donativo, con la conseguente possibilità di aggredire esecutivamente il bene che ne forma oggetto.
I convenuti non sono costituiti nonostante regolare notifica, di talché ne è stata dichiarata la contumacia
(v. provvedimento del 12.12.2023)
La causa può essere decisa secondo il principio c.d. della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex
multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
Come accennato, difatti, parte attrice esercita l'azione revocatoria con riferimento al negozio del
19.1.2018, col quale il proprio debitore ( ) avrebbe donato al Sciandra Controparte_3 CP_4
l'immobile ubicato in Villarosa e identificato al catasto del Comune medesimo al Foglio 36 Particella
30 Subalterno 2. Senonchè, dell'esistenza di tale atto non vi è traccia alcuna in questo giudizio.
Nell'indice dei documenti che l'attrice afferma di produrre si legge “16. ispezione ipotecaria atto di
donazione 17. atti procedura esecutiva 18. atto rinuncia esecuzione su immobile oggetto di donazione”
(cfr. atto di citazione).
Ma nessuno di tali atti viene prodotto.
L'unico atto prodotto è un atto del giudice dell'esecuzione che dispone l'estinzione del procedimento esecutivo limitatamente al bene che sarebbe oggetto dell'atto di cui si chiede l'inefficacia.
Ma in seno al provvedimento del giudice dell'esecuzione non viene indicato alcun atto donativo,
sibbene soltanto che il creditore procedente aveva rinunciato all'esecuzione sul bene in questione. Ne
pagina 4 di 5 segue che nemmeno dal provvedimento emesso dal GE è possibile trarre alcun indizio in ordine alla esistenza dell'atto donativo di cui discorre parte attrice.
Chi scrive è ben consapevole, si noti, che secondo la Corte regolatrice non occorre, ai fini del vittorioso esperimento dell'actio pauliana, la produzione in giudizio dell'atto revocando (Cass. 2023 n. 5736),
potendosi provare la sua esistenza anche per via indiretta.
Tuttavia, nel caso ora in esame, come detto, non vi è alcun indizio dell'esistenza della donazione che si chiede di dichiarare inefficace nei confronti del creditore.
Né, vista la contumacia delle parti convenute, è possibile invocare l'art. 115 c.p.c., il quale prevede che i fatti (tra cui ben può rientrare anche il negozio donativo) non contestati devono ritenersi provati giacchè la regola vale solo per i fatti non contestati dalla parte costituita.
Difettando la prova dell'esistenza (e della natura) dell'atto dispositivo da revocare, l'azione non può
essere accolta e va, invece, rigettata.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda.
Enna, 10 dicembre 2025
Il GIUDICE
DE AL
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DE AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 112/2023 promossa da:
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Via V. Controparte_1
Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno , rappresentata da on sede legale P.IVA_1 Controparte_2
in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi
, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 2521466, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Stefano Menghini e DE Sarina;
-attrice;
contro nato il [...] a [...], Codice fiscale Controparte_3
pagina 1 di 5 residente in [...], VIA NAPOLEONE COLAJANNI N. 54; C.F._1
, nata il [...] a [...], Codice fiscale Controparte_4
, residente in [...], NT FO;
C.F._2
-convenuti;
avente a OGGETTO
azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e
deduzione, in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti richiesti
dall'art. 2901 c.c. in relazione all'atto stipulato in data 19.01.2018, ai rogiti del Dr. , Persona_1
Notaio in Voghera, al Numero di repertorio 28095/16823, con cui il sig. nato il Controparte_3
19/07/1957 a VILLAROSA (EN), Codice fiscale , donava alla sig.ra C.F._1 [...]
, nata il [...] a [...], c.f. , la proprietà del CP_4 CodiceFiscale_3
seguente immobile: Comune M011 - VILLAROSA (EN) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio
36 Particella 30 Subalterno 2 Natura C2 - E Consistenza 277 CP_5 Controparte_6
metri quadri Indirizzo NT FO N. civico SNC, Piano T-1 - per l'effetto, accertare e
dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per le motivazioni e causali di cui in narrativa, l'inefficacia nei
confronti di e per essa dell'atto stipulato in data 19.01.2018, Controparte_1 Controparte_2
ai rogiti del Dr. , Notaio in Voghera, al Numero di repertorio 28095/16823, di Persona_1
donazione della proprietà del seguente immobile: Comune M011 - VILLAROSA (EN) Catasto
Sezione urbana - Foglio 36 Particella 30 Subalterno 2 Natura C2 – CP_7 [...]
Consistenza 277 metri quadri Indirizzo NT FO N. civico SNC, Controparte_8
Piano T-1 In ogni caso: - Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generale C.P.A., I.V.A.
come per legge ed ogni spesa successiva occorrenda”. pagina 2 di 5 Nessuna conclusione risulta formulata dai convenuti, rimasti contumaci.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
rappresentata da esercita l'actio pauliana nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e con riferimento al negozio del 19.1.2018, col quale il Controparte_3 Controparte_4
primo avrebbe donato alla seconda l'immobile ubicato in Villarosa e identificato al catasto del Comune
medesimo al Foglio 36 Particella 30 Subalterno 2.
Deduce parte attrice, segnatamente, di essere creditrice di in forza della cessione in Controparte_3
proprio favore di crediti originati dai contratti di apertura di conto corrente e di finanziamento prodotti in atti e stipulati dallo con SA SA OL s.p.a. CP_3
Deduce ancora parte attrice che lo avrebbe donato, in data 19.1.2018, un immobile di sua CP_3
proprietà e oggetto, quindi, di garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., a , figlia Controparte_4
dello stesso.
Deduce altresì l'attrice che la donazione in questione configura senz'altro un depauperamento del patrimonio del debitore, che tale depauperamento comporta un sicuro pregiudizio per le ragioni creditorie da essa attrice vantate, e ciò in ragione dell'assenza di altri beni su cui soddisfarsi.
Sul punto, parte attrice evidenzia che tutti i beni dello , nonché del soggetto che prestò CP_3
fideiussione e sul cui patrimonio potrebbe quindi in astratto contare essa attrice, sono già oggetto di procedura esecutiva avviata da un creditore avente titolo privilegiato, di modo che a essa attrice non residuerebbe possibilità concreta di soddisfazione alcuna.
L'unica possibilità di soddisfazione del proprio credito, a detta dell'attrice, riguarda quindi l'unico bene non oggetto di espropriazione in quanto allo stato appartenente, in forza della donazione attinta pagina 3 di 5 dall'azione sub iudice, alla terza . Controparte_4
Più precisamente, a detta dell'attrice, l'esecuzione originariamente avviata anche sul bene oggetto dell'atto che s'intende ora revocare, venne rinunciata dal creditore procedente proprio in ragione dell'appartenenza del bene, appunto, alla terza . Controparte_4
L'attrice chiede pertanto la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell'atto donativo, con la conseguente possibilità di aggredire esecutivamente il bene che ne forma oggetto.
I convenuti non sono costituiti nonostante regolare notifica, di talché ne è stata dichiarata la contumacia
(v. provvedimento del 12.12.2023)
La causa può essere decisa secondo il principio c.d. della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex
multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
Come accennato, difatti, parte attrice esercita l'azione revocatoria con riferimento al negozio del
19.1.2018, col quale il proprio debitore ( ) avrebbe donato al Sciandra Controparte_3 CP_4
l'immobile ubicato in Villarosa e identificato al catasto del Comune medesimo al Foglio 36 Particella
30 Subalterno 2. Senonchè, dell'esistenza di tale atto non vi è traccia alcuna in questo giudizio.
Nell'indice dei documenti che l'attrice afferma di produrre si legge “16. ispezione ipotecaria atto di
donazione 17. atti procedura esecutiva 18. atto rinuncia esecuzione su immobile oggetto di donazione”
(cfr. atto di citazione).
Ma nessuno di tali atti viene prodotto.
L'unico atto prodotto è un atto del giudice dell'esecuzione che dispone l'estinzione del procedimento esecutivo limitatamente al bene che sarebbe oggetto dell'atto di cui si chiede l'inefficacia.
Ma in seno al provvedimento del giudice dell'esecuzione non viene indicato alcun atto donativo,
sibbene soltanto che il creditore procedente aveva rinunciato all'esecuzione sul bene in questione. Ne
pagina 4 di 5 segue che nemmeno dal provvedimento emesso dal GE è possibile trarre alcun indizio in ordine alla esistenza dell'atto donativo di cui discorre parte attrice.
Chi scrive è ben consapevole, si noti, che secondo la Corte regolatrice non occorre, ai fini del vittorioso esperimento dell'actio pauliana, la produzione in giudizio dell'atto revocando (Cass. 2023 n. 5736),
potendosi provare la sua esistenza anche per via indiretta.
Tuttavia, nel caso ora in esame, come detto, non vi è alcun indizio dell'esistenza della donazione che si chiede di dichiarare inefficace nei confronti del creditore.
Né, vista la contumacia delle parti convenute, è possibile invocare l'art. 115 c.p.c., il quale prevede che i fatti (tra cui ben può rientrare anche il negozio donativo) non contestati devono ritenersi provati giacchè la regola vale solo per i fatti non contestati dalla parte costituita.
Difettando la prova dell'esistenza (e della natura) dell'atto dispositivo da revocare, l'azione non può
essere accolta e va, invece, rigettata.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda.
Enna, 10 dicembre 2025
Il GIUDICE
DE AL
pagina 5 di 5