Decreto cautelare 19 aprile 2025
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02018/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2025, proposto da L’Oasi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio eletto presso il suo studio in OL, via Santa Lucia n. 15;
contro
Comune di Castel Campagnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Augusto Chiosi, con domicilio eletto presso il suo studio in OL, via Giosuè Carducci n. 61;
per l'annullamento
previa sospensione,
A) della determinazione del Comune di Castel Campagnano prot. n. 2039 del 2 aprile 2025, con cui il responsabile del Servizio SUAP ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 21 quater della l. 241/1990 del decreto n. 833 del 18 febbraio 2008 di autorizzazione all’esercizio rilasciato alla società ricorrente; B) del provvedimento implicito dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta con cui si decurta il tetto di spesa assegnato alla ricorrente con deliberazione n. 241 del 6 febbraio 2025 per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie in RSA per disabili non autosufficienti (RD3); C) della nota dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta prot. 271772/C7301 del 12 novembre 2024, a oggetto “Conclusione del procedimento amministrativo per la sospensione/revoca dell’Autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di prestazioni di residenza Sanitaria Assistenziale – ASL CE prot. n. 0251159/C7301 del 21.10.2024. Richiesta di sospensione/revoca titolo autorizzatorio”; D) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai precedenti comunque lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel Campagnano e dell’A.S.L. Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AL LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la determinazione del 2 aprile 2025 (e gli atti ad essa presupposti) con cui il responsabile del Servizio SUAP del Comune di Castel Campagnano ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 21 quater della l. 241/1990 del decreto n. 833 del 18 febbraio 2008 di autorizzazione all’esercizio rilasciato alla società ricorrente.
Espone in fatto:
- di essere un centro di residenza di Riabilitazione Neuromotoria per Anziani e Disabili con sede nel territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta , già accreditato in classe 3, in forza di DCA n. 36 del 15/04/2015, per l’esercizio di attività di RSA – Unità di cura residenziali per persone disabili non autosufficienti con dotazione di 120 posti letto e, in forza di DCA n. 125 del 31/10/2014, per attività di RSA – Unità di cura residenziali per anziani non autosufficienti con dotazione di 48 posti letto;
- di aver presentato, in data 27 febbraio 2019, ai fini dell’adeguamento ai DD.CC.AA. n. 97 del 16 gennaio 2018 e n. 74 del 9 ottobre 2019, alla Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute domande per il rilascio di accreditamento istituzionale: i) per RSA- Unità di Cura per disabili non autosufficienti, classe RD3, per 120 posti letto; ii) per RSA-Unità di Cura per adulti non autosufficienti, classe R3, per 48 posti letto;
- di aver presentato, in data 8 febbraio 2024, documentazione attestante l’adeguamento della struttura alle disposizioni normative di cui ai DD.CC.AA. nn. 97/2018 e 74/2019, e, in particolare, una rimodulazione progettuale attestante i requisiti specifici richiamati nei predetti DD.CC.AA. e nella DGRC 164/2022 e il cronoprogramma dei lavori di adeguamento conforme ai grafici progettuali;
- di essere stata destinataria della nota del 24.04.2024 con cui la Commissione ex DGRC 7301/01 dell’AS Caserta invitava e diffidava la ricorrente a presentare idonea progettualità, sostenendo che quella presentata non fosse conforme alle prescrizioni normative con riferimento alla capienza massima della struttura e all’articolazione dei moduli per unità di cura, in quanto era stato riscontrato nello stesso n. 6 moduli della medesima unità di cura RD3 (laddove , tuttavia, il ricorrente asserisce che in realtà gli stessi sono suddivisi in due unità di cura RD3);
- di aver inviato, in riscontro del predetto invito, nota del 21 maggio 2024, contenente un elaborato grafico di progetto per la trasformazione in RD1 e per l’adeguamento al D.C.A. 74/19 di n. 2 unità di cura RD3;
- che, nonostante il predetto resoconto, l’AS Caserta comunicava al Centro l’avvio del procedimento
teso alla sospensione/revoca dell’accreditamento motivata sul rilievo che “ la struttura sanitaria risulta ancora dotata di nr. 168 posti letto RRSSAA in spregio al limite massimo ricettivo dell’intera struttura per n. 120 posti letto, già previsto con D.P.R. 14 gennaio 1997 e confermato dai requisiti strutturali di cui alla DGRC n. 7301/01 ”. Altresì, si contestava il mancato adeguamento alle previsioni di cui ai DD.CC.AA. nn. 97/18 e 74/19 e, in specie, che “ l’Oasi, con autorizzazione all’esercizio n. 833 del 18.02.2008, risulta autorizzata, tra l’altro, per n. 168 posti letto di RRSSAA, di cui 120 posti letto della stessa unità di cura RD3 articolati in n. 6 moduli, e n. 48 posti letto RSA R3 ”;
- che l’AS Caserta, non condividendo le osservazioni difensive presentate dalla ricorrente, aveva proposto al Sindaco del Comune di Castel Campagnano di procedere alla sospensione dell’autorizzazione all’esercizio n. 833 del 13 febbraio 2008;
- che il Sindaco del Comune di Castel Campagnano, con nota prot. 7327 del 4 dicembre 2024, ha avviato il procedimento amministrativo per la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio in capo alla ricorrente, conclusosi con il provvedimento del 2 aprile 2025 (impugnato con il ricorso in oggetto) con cui il responsabile del Servizio SUAP ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 21 quater della l. 241/1990 del decreto n. 833 del 18 febbraio 2008 di autorizzazione all’esercizio rilasciato alla società ricorrente con riguardo a n. 3 moduli dell’unità RD3 per n. 60 posti letto, assegnando il termine di 120 giorni per l’adeguamento della struttura secondo le indicazioni contenute nella relazione istruttoria dell’ASL di Caserta;
Espone infine che:
- l’AS Caserta con deliberazione n. 241 del 6 febbraio 2025 (a oggetto “Adempimenti tetti di spesa anno 2025 area sociosanitaria residenze sanitarie assistenziali”) ha assegnato al ricorrente un tetto di spesa di € 3.697.137,92 per l’erogazione di prestazioni in RSA per disabili non autosufficienti (RD3) considerando il numero di 120 posti letto accreditati;
- tuttavia la medesima AS Caserta, in data 15 aprile 2025, ha trasmesso alla ricorrente il contratto ex D.G.R.C. 544/2024 per l’anno 2025, ove il tetto di spesa assegnato alla ricorrente con la predetta delibera n. 241/2025 di € 3.697.137,92 si riduce a € 2.310.711,2, subendo una decurtazione di 1.386.426,72 euro.
Avverso gli atti impugnati ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di istruttoria.
Dalla DCA n. 74/2019 della Regione Campania, allegato 1 (“Requisiti minimi e ulteriori per le strutture RSA Unità di Cura R3-RD3-R2D-R2”), infatti, emergerebbe che nella medesima RSA possano coesistere due unità di cura RD3, ciascuna composta da un massimo di tre moduli ognuno dei quali, a sua volta, composto da un massimo di 20 posti letto. L’elaborato progettuale presentato dalla ricorrente per l’adeguamento della struttura al DCA 74/19 per n. 2 unità di cura RD3 sarebbe perfettamente in linea con le predette prescrizioni, avendo la stessa progettato n. 2 unità di cura RD3 ciascuna articolata in 3 moduli.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche per difetto di motivazione, in quanto il Comune, pur con le osservazioni della ricorrente medesima, non si sarebbe avveduto che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune stesso, l’adeguamento strutturale che si è richiesto di autorizzare è stato inteso dalla ricorrente come relativo a 120 posti letto, come da progetto di adeguamento presentato, rinunciando, quindi, implicitamente, presso la struttura di Castel Campagnano agli ulteriori 48 posti letto accreditati in R3.
Sostiene inoltre parte ricorrente che le amministrazioni non potrebbero dolersi che allo stato la capacità riduttiva non risulti ancora concretamente ridotta, posto che solo dopo l’approvazione del progetto la ricorrente sarebbe posta nelle condizioni di compiere le modifiche strutturali per raggiungere una capacità ricettiva di 120 posti letto.
3. Violazione e falsa applicazione DCA 74/2019 – eccesso di potere – difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
I provvedimenti impugnati sarebbero, altresì, illegittimi perché adottati in violazione delle disposizioni di cui all’allegato 1 al DCA n. 74/2019 in quanto dalle stesse non risulterebbe alcuna preclusione alla possibilità che nella medesima RSA coesistano due unità di cura RD3, essendo, viceversa, non consentita solo la coesistenza di due (o più) unità di cura della tipologia assistenziale RD2.
4. Violazione e falsa applicazione della delibera aziendale n. 241/2025. Violazione dell’autovincolo. Eccesso di potere.
Sarebbe parimenti illegittimo il provvedimento implicito con cui la resistente ha ridotto il tetto di spesa assegnato alla ricorrente con delibera n. 241/2025 per l’erogazione di prestazioni in RSA per disabili non autosufficienti RD3, in quanto in violazione del principio di autovincolo da parte della P.A. resistente e foriero di gravi ripercussioni sull’attività del Centro.
2. L’AS Caserta e il Comune di Castel Compagnano, ritualmente costituitisi, con memorie del 15.05.2025 hanno controdedotto alle censure di parte ricorrente chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con decreto n. 841/2025 è stata accolta la richiesta di sospensione degli atti impugnati, ai fini del mantenimento della res adhuc integra . Con successiva ordinanza n. 1079/2025, è stata respinta la richiesta cautelare, non ravvisandosi il pericolo grave ed imminente, atteso che l’Amministrazione aveva concesso ricorrente il termine di 120 giorni per adeguare la propria struttura alle indicazioni fornite dall’ Amministrazione medesima.
4. Con memorie del 13.11.2025 e del 24.11.2024 la ricorrente e l’ASL Caserta hanno insistito sulle proprie posizioni, in particolare facendo riferimento, l’ASL Caserta, alla Relazione Istruttoria Prot. n. 0142110/C7301 del 09. 06. 2025.
5. Con memoria di replica del 24.11.2025 la ricorrente ha contestato tale Relazione, assumendo che la stessa non fosse stata mai prodotta in giudizio e che tale rinvio costituisse una motivazione postuma del diniego da parte dell’Amministrazione resistente, inidonea a superare le contestazioni avanzate dalla ricorrente all’ operato dell’ASL.
6. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Il Centro ricorrente ha presentato, in data 27 febbraio 2019, ai fini dell’adeguamento ai DD.CC.AA. n. 97 del 16 gennaio 2018 e n. 74 del 9 ottobre 2019, alla Regione Campania domande per il rilascio di accreditamento istituzionale: i) per RSA- Unità di Cura per disabili non autosufficienti, classe RD3, per 120 posti letto; ii) per RSA-Unità di Cura per adulti non autosufficienti, classe R3, per 48 posti letto. A dette domande ha allegato successiva documentazione attestante l’adeguamento della struttura alle disposizioni normative di cui ai predetti DD.CC.AA. e, in particolare, una rimodulazione progettuale attestante i requisiti specifici e il cronoprogramma dei lavori di adeguamento conforme ai grafici progettuali.
Le amministrazioni resistenti hanno ritenuto, ex adverso , che il progetto di adeguamento della struttura non fosse aderente alle prescrizioni del DCA 74/2019 in quanto: a) non sarebbe possibile, nella stessa struttura, allocare due unità di cura, a loro volte composte da 3 moduli a 20 posti letto ciascuno, di tipologia RD3; b) il progetto contemplerebbe la presenza di ulteriori 48 posti letto di tipologia R3.
Nonostante le numerose interlocuzioni documentali il procedimento si è concluso con l’adozione, da parte dell’amministrazione, dell’impugnato provvedimento di diniego di autorizzazione, in quanto l’Amministrazione medesima ha ritenuto, a più riprese, che il progetto di adeguamento non fosse compatibile con l’interpretazione della normativa in discorso. L’Amministrazione ha ritenuto, infatti, che non fosse possibile allocare nella medesima struttura più RD3, laddove, invece, la ricorrente ha ritenuto che il divieto valesse solo per le RD2, non rinvenendosi analoga interdizione per le altre strutture.
Tanto, secondo parte ricorrente, si desumerebbe dalla piana lettura dell’Allegato 1, paragrafo 1, sezione “Requisiti minimi strutturali e tecnologici delle RSA”, del citato DCA 74/2019 il quale prevede che “ La struttura R.S.A. è articolata in uno o più unità di cura, anche di diversa tipologia, organizzate per l’erogazione di trattamenti residenziali a diversa intensità assistenziale nell’arco delle 24 ore, in relazione alla tipologia di utenza accolta e dei relativi bisogni assistenziali. … La capacità recettiva di una struttura RSA non può essere inferiore a 20 posti letto e non superiore complessivamente a 120 posti. La struttura è organizzata in una o più unità di cura R3, R2D, RD3. In ciascuna struttura può essere prevista solo una Unità di Cura R2. Ciascuna Unità di cura (R3- RD3- R2D) può essere articolata in massimo 3 moduli di max 20 posti letto ciascuno che garantiscano trattamenti di diversa intensità assistenziale, se previsti. L’Unità di Cura R2 è allocata all’interno di struttura RSA e coesiste con altre Unità di cura, al fine di garantire la continuità assistenziale; è consentito un numero complessivo massimo di 20 posti letto per trattamenti R2 per struttura RSA. Le Unità di Cura R2 possono essere attivate esclusivamente nelle strutture che ospitano almeno una Unità di Cura R 3”
3. Nel caso di specie, in disparte la circostanza che appare più corretta l’interpretazione delle norme data dalla ricorrente, atteso che non appare rinvenibile, dalle disposizioni de quibus , un elemento ostativo alla presenza di più RD3 in una medesima struttura, rispettando tutti gli altri parametri previsti (la prescrizione negativa è chiaramente prevista solo per le R2), è fondata la censura relativa all’integrazione postuma di motivazione del provvedimento impugnato da parte dell’Amministrazione.
Invero nella memoria del 24.11.2025 l’Amministrazione fa riferimento al contenuto della Relazione Istruttoria AS CE Prot. n. 0142110/C7301 del 09.06.2025, indicata per la prima volta nella memoria de qua e mai depositata in atti, affermando che “ l’errore del Centro appellante è riproporre sempre la stessa progettualità… mantenendo la condivisione di molteplici locali e servizi tra le due unità di cura, quali ad esempio, mensa e cucina, spazio polivalente, atrio attesa, direzione sanitaria, direzione amministrativa, deposito medicinali, spogliatoi ecc.. Tale precisazione è determinante, atteso che, anche al netto della rinuncia di n. 48 posti letto di RSA – R3, tra l’altro mai effettuata, continuando la ricorrente ad operare con ben 168 posti letto, la progettualità presentata, sebbene adeguata ai requisiti minimi strutturali… “per ogni modulo” e “per unità di cura” prescritti dai DD.C.A. n. 97/18 e 74/19, non rispetta i requisiti “PER STRUTTURA” dal momento che la permanenza di locali e servizi in condivisione, non consente la materiale divisione dell’intera struttura sanitaria .” (p. 2, mem. amm. 24.11.2024).
Ebbene, la motivazione per la quale l’elaborato progettuale non sarebbe adeguato perché in esso sarebbe prevista la condivisione di molteplici locali e servizi tra le due unità di cura è un argomento nuovo a sostegno del rigetto dell’istanza, espresso per la prima volta dall’Amministrazione nella memoria di cui si discute, non essendo stato comunicato previamente il contenuto di tale relazione alla ricorrente nelle numerose interlocuzioni intervenute con la stessa e aventi ad oggetto proprio le criticità del progetto.
Per indirizzo giurisprudenziale consolidato, è noto il principio secondo il quale "nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida", restando, invece, inammissibile, "un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi" (T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 07.08.2025, n. 334)
Nel caso di specie l’Amministrazione negli scritti difensivi ha fornito un’ulteriore motivazione a sostegno del provvedimento amministrativo impugnato, mai prima di quel momento espressa, che attiene, peraltro, ad un elemento costitutivo ed essenziale (la condivisione, ritenuta ostativa dalla P.A. ai fini dell’autorizzazione, di spazi comuni tra le strutture in discorso) dell’elaborato progettuale depositato dalla ricorrente al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione richiesta. La predetta motivazione, pertanto, è inammissibile, in quanto è obbligo dell'amministrazione motivare il provvedimento all'atto della sua emanazione e, comunque, sempre nella naturale sede procedimentale, che nel caso di specie è stata caratterizzata da numerose interlocuzioni documentali non aventi ad oggetto, tuttavia, il punto specifico della comunione degli spazi espresso per la prima volta, come evidenziato, negli scritti difensivi del 24.11.2025.
4. Per le suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto in parte qua e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
Restano salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG AR Di OL, Presidente
AL LE, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LE | UG AR Di OL |
IL SEGRETARIO