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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 910 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ( ) CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Bonanno, presso il cui studio a Palermo, via delle Croci n. 2/G, sono elettivamente domiciliati resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo depositato il 30/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2025 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 28/04/1984, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione personale dalla moglie.
Nelle more della prima udienza, si è costituita la resistente e contestualmente le parti hanno depositato il 30/06/2025 un accordo con cui hanno chiesto testualmente
“autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge”.
1 Con decreto datato 01/07/2025 il Giudice, stante la genericità di tale espressione, ha onerato le parti a specificare i termini dell'accordo.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025 le parti hanno chiarito di voler rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco ed hanno insistito nella pronuncia di separazione, confermando di non volersi riconciliare.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dai coniugi, essendo emerso dalle loro allegazioni il venir meno della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Palermo il 03/08/1958 ( e , nata a C.F._1 CP_1
Palermo il 24/09/1965 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 28/04/1984.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il
30/06/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 126, p. II, serie A, dell'anno 1984).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 910 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ( ) CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Bonanno, presso il cui studio a Palermo, via delle Croci n. 2/G, sono elettivamente domiciliati resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo depositato il 30/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2025 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 28/04/1984, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione personale dalla moglie.
Nelle more della prima udienza, si è costituita la resistente e contestualmente le parti hanno depositato il 30/06/2025 un accordo con cui hanno chiesto testualmente
“autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge”.
1 Con decreto datato 01/07/2025 il Giudice, stante la genericità di tale espressione, ha onerato le parti a specificare i termini dell'accordo.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025 le parti hanno chiarito di voler rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco ed hanno insistito nella pronuncia di separazione, confermando di non volersi riconciliare.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dai coniugi, essendo emerso dalle loro allegazioni il venir meno della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Palermo il 03/08/1958 ( e , nata a C.F._1 CP_1
Palermo il 24/09/1965 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 28/04/1984.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il
30/06/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 126, p. II, serie A, dell'anno 1984).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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