TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2856
TAR
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto si è mosso nei limiti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    Il decreto si è mosso nei limiti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    Il decreto si è mosso nei limiti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni. La legge ha disciplinato in modo chiaro e compiuto il presupposto, il quantum e i criteri di riparto.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014

    La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo, regolato direttamente dalla legge.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario

    La giurisdizione compete al giudice ordinario, trattandosi di controversia estranea alla sfera di potere dell'Amministrazione e afferente a un rapporto privatistico.

  • Rigettato
    Violazione art.23 Cost.

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto, il quantum debeatur e i criteri di riparto, sia esterno che interno alla filiera.

  • Rigettato
    Violazione artt.3 e 53 Cost.

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio. L'incidenza effettiva del tributo, all'interno della filiera, è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore economico.

  • Rigettato
    Violazione artt.41 e 42 Cost.

    L'art.1, co.649 L.n.190/2014 non svuota di contenuto economico il bene di proprietà della ricorrente. La parte ricorrente non ha dimostrato che l'entità del prelievo incida seriamente sull'esercizio del diritto. Il tributo incide solo per l'anno 2015 e in modo proporzionale al beneficio economico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2856
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2856
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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