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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/08/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 128/2019 promossa da
) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(IS), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLI BICE contro
CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. PORFILIO C.F._3
PASQUALE
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
ha convenuto davanti al Tribunale di Isernia per l'udienza Parte_1 del 24 maggio 2019, i coniugi e CP_1 Controparte_2 chiedendo:
“determinare il confine tra il terreno di proprietà dell'attore, sig. Parte_1
, distinto al catasto terreni del comune di Vastogirardi al foglio 36,
[...] p.lle 16, 50 e 55, ed il terreno di proprietà dei convenuti sig.ri CP_1
e , distinto al catasto terreni del comune di Controparte_2
Vastogirardi al foglio 36, p.lle 59, 60 e 61, e, per l'effetto, condannare i convenuti alla rimozione della recinzione ivi apposta ed al rilascio in favore dell'attore della porzione del terreno che risulterà indebitamente occupata;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato di aver acquistato l'11 novembre 2008 il terreno precedentemente detenuto quale affittuario precisando che tale bene consiste in una sottile striscia di terreno rettilinea costituente una sorta di corridoio confinante con più ampie porzioni immobiliari; l'esame della documentazione in atti consente di comprendere che le particelle catastali intestate all'attore di fatto si materializzano in una sorta di strada insistente sul foglio 36 del catasto terreni di Vastogirardi lungo il confine con il foglio di mappa 35.
L'attore allega che durante il mese di ottobre 2017, avrebbe rilevato la rimozione dei termini lapidei di identificazione del confine, la sarchiatura del terreno, il taglio della vegetazione di alto fusto ivi esistente così da rendere il terreno di sua proprietà omogeneo a quello dei confinanti convenuti (foglio
36, p.lle 59, 60 e 61). Successivamente alle trasformazioni descritte, i convenuti avrebbero installato una recinzione inglobando il terreno dell'attore in quello a confine, di proprietà dei convenuti.
Tali condotte erano state contestate con lettere dell'11 novembre 2017 e 13 settembre 2018.
Costituitisi tempestivamente in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda allegando che la stessa avrebbe natura di rivendicazione e richiamato giurisprudenza secondo cui “Quando invece l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto affermato dall'attore, invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma tra titoli, con la conseguenza che l'attore è soggetto all'onere probatorio dell'azione di
2 rivendicazione” (Cass. 15013/2000). I convenuti hanno poi, in via riconvenzionale, chiesto una sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione dei terreni.
Preliminarmente occorre evidenziare che i convenuti non contestano la legittimazione ad agire dell'attore, ma chiedono il rigetto della domanda, affermando che l'azione è diretta al recupero del possesso delle particelle, da anni nella disponibilità dei convenuti.
Da subito occorre evidenziare che nell'allegazione difensiva degli attori è espressamente affermato che “la descritta condotta dei confinanti ha modificato lo stato dei luoghi ed ha alterato, rimuovendone i termini, la preesistente demarcazione di confine tra i fondi oltre a danneggiare la proprietà aliena mediante taglio di alberi e piante ed a precludere l'accesso diretto ad altri terreni confinanti con le dette particelle, accesso in precedenza già fruito dall'attore” (pag. 3), “si richiede la precisa determinazione ed individuazione del confine ...” (pag. 4).
La lettura dell'atto introduttivo consente così di affermare che le domande sono evidentemente dirette al ripristino dei confini e non alla rivendicazione del terreno. L'effetto recuperatorio è infatti soltanto una conseguenza dell'azione proposta.
Diversamente opinando una semplice eccezione o domanda riconvenzionale basterebbe a snaturare un'azione di regolamentazione dei confini trasformandola in rivendicazione. Ma, occorre osservare che la domanda riconvenzionale di usucapione non contrasta il titolo, anzi oppone all'azione una situazione di fatto sopravvenuta o anche precedente all'acquisto: l'esercizio del possesso sul bene altrui (Cass. 3663/1994).
L'accoglimento della domanda riconvenzionale sarebbe autonomamente in grado di determinare il rigetto della domanda principale, per effetto dell'accertamento di un fatto (il possesso) da cui discende una conseguenza
(l'usucapione) ostativa all'accoglimento della domanda principale.
Ulteriore effetto dell'eccezione di usucapione è che, avendo quale presupposto il riconoscimento dell'altruità del bene, comporta un implicito
3 riconoscimento della legittimazione dell'attore.
Pertanto, entrando nel merito della domanda, non si può non prendere le mosse dalla constatazione che parte convenuta non ha contestato la proprietà in capo al convenuto. Ritenere il contrario sarebbe di fatto contraddetto dalla domanda riconvenzionale di usucapione, che può essere opposta soltanto al proprietario.
La causa è stata istruita con prove orali e due CTU.
La consulenza tecnica si è resa necessaria per l'accertamento dello stato di luoghi e l'individuazione del confine. In particolare, poco comprensibile appare l'elaborato della prima CTU, a firma del geom. , che sembra Per_1
a questo giudice diretta a piegare la realtà dei fatti alle esigenze del catasto, come già rilevato con l'ordinanza del 12 aprile 2021.
Nel merito, non è contestata tra le parti l'esistenza del terreno oggetto di domanda. Si tratta di una sottile striscia di terreno larga 4 metri che si sviluppa su una linea parallela al confine catastale tra il foglio 35 e il foglio
36. Partendo da questo dato di fatto la relazione a firma del geom. Per_1 non pare comprensibile a questo giudice.
Disposta la rinnovazione, il geom. con una relazione chiara ed CP_3 esente da vizi ha rilevato geometricamente la recinzione realizzata dai convenuti evidenziando come oggi “la proprietà , particelle 16 – 50 e Parte_1
55 del foglio di mappa 36 di Vastogirardi, risulta interamente inglobata all'interno del fondo confinante di controparte di proprietà Parte_2
”. Il Consulente ha poi affermato: “Per il ripristino della linea di
[...] confine secondo la dividente del frazionamento del settembre 1977, da cui derivati i fondi di terreno oggetto di causa, andrà operato lo spostamento della recinzione in rete elettrosaldata verso l'interno della proprietà convenuta secondo i distacchi elencati tabella di picchettamento che si riporta con riferimento ai punti di dettaglio rilevati lungo il suo sviluppo lineare
e con indicazione delle distanze parziali interposte fra i singoli punti”
(relazione depositata il 6 ottobre 2022).
Così individuata la linea di confine, occorre valutare la domanda
4 riconvenzionale proposta dai convenuti.
In primo luogo, deve evidenziarsi come il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni risulta essere abbastanza sfumato, alla luce del fatto che si discute di un terreno rettilineo largo pochi metri posto al margine della proprietà dei convenuti. In fondo i comportamenti personali dei testimoni che hanno dichiarato di essersi serviti del bene restano compatibili sia con l'uso del bene da parte dell'attore che con l'uso da parte dei convenuti.
Laddove il contrasto appare inconciliabile è nella parte i cui alcuni testimoni riferiscono che l'attuale rete è stata realizzata in corrispondenza della precedente recinzione, altri che non c'è corrispondenza tra le due linee.
Quello che emerge chiaramente è però una sostanziale alterazione dello stato dei luoghi, in particolare la rimozione di un ponticello, la cui esistenza è invece incontrovertibilmente dimostrata da una foto prodotta nella relazione di CTU dalla geom. e richiamata dalla relazione del geom. Per_1
. Diversi testimoni non ne ricordano l'esistenza. CP_3
Sotto altro profilo si controverte circa l'utilizzo di una striscia di terreno larga pochi metri, sostanzialmente una strada che, ove non materialmente caratterizzata a mo' di strada, diviene difficilmente distinguibile dall'ambiente circostante.
Ne deriva un'incertezza nelle testimonianze.
Un inconciliabile contrasto emerge invece sulla realizzazione della rete che attualmente definisce l'area utilizzata dai convenuti: i testimoni di parte convenuta affermano che la rete è stata realizzata laddove era preesistente un filo sorretto da pali di legno, i testimoni intimati dall'attore affermano che la recinzione è stata spostata, al più esprimono incertezza.
In ogni caso, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni non consente di ritenere raggiunta la prova della domanda riconvenzionale, che deve essere dunque rigettata.
Ne consegue l'accoglimento della domanda principale e il rigetto della domanda riconvenzionale. Ulteriore effetto sono la soccombenza nelle spese di lite, liquidate in dispositivo e nelle spese di CTU che, ferma la solidarietà
5 delle parti nei confronti dei consulenti, devono essere poste integralmente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di Francesco
Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 CP_1
, iscritta al RG 128/2019 Controparte_2 in accoglimento della domanda ex art. 950 c.c. dichiara che il confine tra il terreno di proprietà dell'attore, , Parte_1 distinto al catasto terreni del comune di Vastogirardi al foglio 36, particelle
16, 50 e 55, e il terreno di proprietà dei convenuti e CP_1 [...]
, distinto al catasto terreni del comune di Vastogirardi al foglio CP_2
36, particelle 59, 60 e 61, è quello identificato secondo i distacchi elencati tabella di picchettamento redatta nella CTU a firma del geom.
[...]
a pag. 13 della relazione (pag. 14 contando anche la copertina), Per_2 condanna i convenuti e alla rimozione CP_1 Controparte_2 della rete installata in violazione del confine ordinando la restituzione delle aree indebitamente occupate, condanna e alla rifusione delle spese CP_1 Controparte_2 di lite che liquida, considerato il valore della controversia, in € 80,00 per anticipazioni, € 800,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, pone definitivamente a carico di e le CP_1 Controparte_2 spese di CTU, liquidate con decreti in atti.
Così deciso in Isernia, il venerdì 22 agosto 2025
Francesco Morigine
Giudice onorario
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 128/2019 promossa da
) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(IS), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLI BICE contro
CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. PORFILIO C.F._3
PASQUALE
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
ha convenuto davanti al Tribunale di Isernia per l'udienza Parte_1 del 24 maggio 2019, i coniugi e CP_1 Controparte_2 chiedendo:
“determinare il confine tra il terreno di proprietà dell'attore, sig. Parte_1
, distinto al catasto terreni del comune di Vastogirardi al foglio 36,
[...] p.lle 16, 50 e 55, ed il terreno di proprietà dei convenuti sig.ri CP_1
e , distinto al catasto terreni del comune di Controparte_2
Vastogirardi al foglio 36, p.lle 59, 60 e 61, e, per l'effetto, condannare i convenuti alla rimozione della recinzione ivi apposta ed al rilascio in favore dell'attore della porzione del terreno che risulterà indebitamente occupata;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato di aver acquistato l'11 novembre 2008 il terreno precedentemente detenuto quale affittuario precisando che tale bene consiste in una sottile striscia di terreno rettilinea costituente una sorta di corridoio confinante con più ampie porzioni immobiliari; l'esame della documentazione in atti consente di comprendere che le particelle catastali intestate all'attore di fatto si materializzano in una sorta di strada insistente sul foglio 36 del catasto terreni di Vastogirardi lungo il confine con il foglio di mappa 35.
L'attore allega che durante il mese di ottobre 2017, avrebbe rilevato la rimozione dei termini lapidei di identificazione del confine, la sarchiatura del terreno, il taglio della vegetazione di alto fusto ivi esistente così da rendere il terreno di sua proprietà omogeneo a quello dei confinanti convenuti (foglio
36, p.lle 59, 60 e 61). Successivamente alle trasformazioni descritte, i convenuti avrebbero installato una recinzione inglobando il terreno dell'attore in quello a confine, di proprietà dei convenuti.
Tali condotte erano state contestate con lettere dell'11 novembre 2017 e 13 settembre 2018.
Costituitisi tempestivamente in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda allegando che la stessa avrebbe natura di rivendicazione e richiamato giurisprudenza secondo cui “Quando invece l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto affermato dall'attore, invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma tra titoli, con la conseguenza che l'attore è soggetto all'onere probatorio dell'azione di
2 rivendicazione” (Cass. 15013/2000). I convenuti hanno poi, in via riconvenzionale, chiesto una sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione dei terreni.
Preliminarmente occorre evidenziare che i convenuti non contestano la legittimazione ad agire dell'attore, ma chiedono il rigetto della domanda, affermando che l'azione è diretta al recupero del possesso delle particelle, da anni nella disponibilità dei convenuti.
Da subito occorre evidenziare che nell'allegazione difensiva degli attori è espressamente affermato che “la descritta condotta dei confinanti ha modificato lo stato dei luoghi ed ha alterato, rimuovendone i termini, la preesistente demarcazione di confine tra i fondi oltre a danneggiare la proprietà aliena mediante taglio di alberi e piante ed a precludere l'accesso diretto ad altri terreni confinanti con le dette particelle, accesso in precedenza già fruito dall'attore” (pag. 3), “si richiede la precisa determinazione ed individuazione del confine ...” (pag. 4).
La lettura dell'atto introduttivo consente così di affermare che le domande sono evidentemente dirette al ripristino dei confini e non alla rivendicazione del terreno. L'effetto recuperatorio è infatti soltanto una conseguenza dell'azione proposta.
Diversamente opinando una semplice eccezione o domanda riconvenzionale basterebbe a snaturare un'azione di regolamentazione dei confini trasformandola in rivendicazione. Ma, occorre osservare che la domanda riconvenzionale di usucapione non contrasta il titolo, anzi oppone all'azione una situazione di fatto sopravvenuta o anche precedente all'acquisto: l'esercizio del possesso sul bene altrui (Cass. 3663/1994).
L'accoglimento della domanda riconvenzionale sarebbe autonomamente in grado di determinare il rigetto della domanda principale, per effetto dell'accertamento di un fatto (il possesso) da cui discende una conseguenza
(l'usucapione) ostativa all'accoglimento della domanda principale.
Ulteriore effetto dell'eccezione di usucapione è che, avendo quale presupposto il riconoscimento dell'altruità del bene, comporta un implicito
3 riconoscimento della legittimazione dell'attore.
Pertanto, entrando nel merito della domanda, non si può non prendere le mosse dalla constatazione che parte convenuta non ha contestato la proprietà in capo al convenuto. Ritenere il contrario sarebbe di fatto contraddetto dalla domanda riconvenzionale di usucapione, che può essere opposta soltanto al proprietario.
La causa è stata istruita con prove orali e due CTU.
La consulenza tecnica si è resa necessaria per l'accertamento dello stato di luoghi e l'individuazione del confine. In particolare, poco comprensibile appare l'elaborato della prima CTU, a firma del geom. , che sembra Per_1
a questo giudice diretta a piegare la realtà dei fatti alle esigenze del catasto, come già rilevato con l'ordinanza del 12 aprile 2021.
Nel merito, non è contestata tra le parti l'esistenza del terreno oggetto di domanda. Si tratta di una sottile striscia di terreno larga 4 metri che si sviluppa su una linea parallela al confine catastale tra il foglio 35 e il foglio
36. Partendo da questo dato di fatto la relazione a firma del geom. Per_1 non pare comprensibile a questo giudice.
Disposta la rinnovazione, il geom. con una relazione chiara ed CP_3 esente da vizi ha rilevato geometricamente la recinzione realizzata dai convenuti evidenziando come oggi “la proprietà , particelle 16 – 50 e Parte_1
55 del foglio di mappa 36 di Vastogirardi, risulta interamente inglobata all'interno del fondo confinante di controparte di proprietà Parte_2
”. Il Consulente ha poi affermato: “Per il ripristino della linea di
[...] confine secondo la dividente del frazionamento del settembre 1977, da cui derivati i fondi di terreno oggetto di causa, andrà operato lo spostamento della recinzione in rete elettrosaldata verso l'interno della proprietà convenuta secondo i distacchi elencati tabella di picchettamento che si riporta con riferimento ai punti di dettaglio rilevati lungo il suo sviluppo lineare
e con indicazione delle distanze parziali interposte fra i singoli punti”
(relazione depositata il 6 ottobre 2022).
Così individuata la linea di confine, occorre valutare la domanda
4 riconvenzionale proposta dai convenuti.
In primo luogo, deve evidenziarsi come il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni risulta essere abbastanza sfumato, alla luce del fatto che si discute di un terreno rettilineo largo pochi metri posto al margine della proprietà dei convenuti. In fondo i comportamenti personali dei testimoni che hanno dichiarato di essersi serviti del bene restano compatibili sia con l'uso del bene da parte dell'attore che con l'uso da parte dei convenuti.
Laddove il contrasto appare inconciliabile è nella parte i cui alcuni testimoni riferiscono che l'attuale rete è stata realizzata in corrispondenza della precedente recinzione, altri che non c'è corrispondenza tra le due linee.
Quello che emerge chiaramente è però una sostanziale alterazione dello stato dei luoghi, in particolare la rimozione di un ponticello, la cui esistenza è invece incontrovertibilmente dimostrata da una foto prodotta nella relazione di CTU dalla geom. e richiamata dalla relazione del geom. Per_1
. Diversi testimoni non ne ricordano l'esistenza. CP_3
Sotto altro profilo si controverte circa l'utilizzo di una striscia di terreno larga pochi metri, sostanzialmente una strada che, ove non materialmente caratterizzata a mo' di strada, diviene difficilmente distinguibile dall'ambiente circostante.
Ne deriva un'incertezza nelle testimonianze.
Un inconciliabile contrasto emerge invece sulla realizzazione della rete che attualmente definisce l'area utilizzata dai convenuti: i testimoni di parte convenuta affermano che la rete è stata realizzata laddove era preesistente un filo sorretto da pali di legno, i testimoni intimati dall'attore affermano che la recinzione è stata spostata, al più esprimono incertezza.
In ogni caso, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni non consente di ritenere raggiunta la prova della domanda riconvenzionale, che deve essere dunque rigettata.
Ne consegue l'accoglimento della domanda principale e il rigetto della domanda riconvenzionale. Ulteriore effetto sono la soccombenza nelle spese di lite, liquidate in dispositivo e nelle spese di CTU che, ferma la solidarietà
5 delle parti nei confronti dei consulenti, devono essere poste integralmente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di Francesco
Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 CP_1
, iscritta al RG 128/2019 Controparte_2 in accoglimento della domanda ex art. 950 c.c. dichiara che il confine tra il terreno di proprietà dell'attore, , Parte_1 distinto al catasto terreni del comune di Vastogirardi al foglio 36, particelle
16, 50 e 55, e il terreno di proprietà dei convenuti e CP_1 [...]
, distinto al catasto terreni del comune di Vastogirardi al foglio CP_2
36, particelle 59, 60 e 61, è quello identificato secondo i distacchi elencati tabella di picchettamento redatta nella CTU a firma del geom.
[...]
a pag. 13 della relazione (pag. 14 contando anche la copertina), Per_2 condanna i convenuti e alla rimozione CP_1 Controparte_2 della rete installata in violazione del confine ordinando la restituzione delle aree indebitamente occupate, condanna e alla rifusione delle spese CP_1 Controparte_2 di lite che liquida, considerato il valore della controversia, in € 80,00 per anticipazioni, € 800,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, pone definitivamente a carico di e le CP_1 Controparte_2 spese di CTU, liquidate con decreti in atti.
Così deciso in Isernia, il venerdì 22 agosto 2025
Francesco Morigine
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