Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02278/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2025, proposto da
NN DA VO, ET IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Elena Sinigaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestrino, via Galileo Galilei n.40-24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 7 maggio 2024, n. 229
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. RE DI e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
PREMESSO che:
- il ricorso in epigrafe indicato, proposto ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm., è stato notificato il 28 maggio 2025 e depositato il 23 giugno 2025, vale a dire ventisei giorni dopo;
- alla camera di consiglio del 27 novembre 2025 fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio ne ha prospettato e verbalizzato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di irricevibilità perché depositato oltre il termine di quindici giorni dalla sua notificazione risultante dalla dimidiazione, prevista dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., del termine ordinario di trenta giorni considerato dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che:
- dal combinato disposto del comma 2, lett. d), e del comma 3 dell’art. 87 cod. proc. amm., risulta che nei giudizi di ottemperanza sono dimezzati tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario, fatta eccezione per i termini relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti;
- tra i termini espressamente esclusi da tale dimezzamento non figura quello per il deposito del ricorso;
- il termine per l’assolvimento di tale incombente, necessario all’instaurazione del giudizio, è di quindici giorni dalla materiale notifica del ricorso per l’ottemperanza al giudicato, a pena di irricevibilità dell’atto introduttivo quando, come nel caso di specie, tale termine non sia rispettato (cfr. ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 ottobre 2024, n. 18136, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 gennaio 2022, n. 1; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 gennaio 2019, n. 51);
RITENUTO che:
- ai sensi dell’art, 35, comma 1, lett. a), il ricorso debba essere dichiarato irricevibile perché tardivamente depositato;
- non debba darsi luogo alla statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
RE DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE DI | Ida AI |
IL SEGRETARIO