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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/08/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta disposta per il giorno 10 aprile
2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 811/2023 RG sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ivi alla Via Fontanelle al Trivio n. 50 elettivamente domiciliato in Napoli alla via D. Colasanto n. 3, presso lo studio dell'avv. Molvetti Luigi ( ) Pietro Striano (C.F C.F._2
), e Giuseppe Tais ( ) dai quali è rappresentato e C.F._3 C.F._4 difeso, anche disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso di primo grado. Per le comunicazioni di cancelleria si indicano le pec. e/o Email_1
e fax il numero 0812412008. Email_2
APPELLANTE
E
Controparte_1
(cod. fisc. ), con sede legale in Napoli (Na), alla Via S. Anna dei Lombardi n. 44, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., avv. nata a [...] il [...] (cod. CP_2 fisc. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._5
Rosa Lo Giudice (cod. fisc. ) e Luigi Emanuele Russo (cod. fisc. C.F._6
, giusta procura in atti (cfr. doc. n. 1) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._7
Loro studio sito in Napoli alla via Giuseppe Orsi nn. 15-15A. I procuratori hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125, comma 1 c.p.c. e 16, comma 1 bis D.Lgs. n. 546/92, di voler ricevere i relativi avvisi al numero di fax 081-19244527, nonché presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_3 Email_4
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4886/2022 pubblicata il 12 ottobre 2022
1 FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall'appellata
(d'ora innanzi indicata come Controparte_1
), accoglieva solo in parte la domanda proposta da Controparte_1 Parte_1 condannando l'odierna parte appellata al pagamento dell'importo lordo di euro 12.897,52 a titolo di
TFR; rigettava la domanda proposta dall'appellante per il pagamento delle differenze retributive collegate allo svolgimento di mansioni superiori (ascrivibili al V livello contrattuale) ed all'osservanza di orario di lavoro straordinario;
accoglieva infine la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall condannando il , al netto della Controparte_1 Parte_1 compensazione, al pagamento dell'importo di euro 393.408,10 oltre accessori.
Con ricorso depositato il 12 aprile 2023 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza sopra indicata e, dopo aver ripercorso l'iter processuale sviluppatosi nel primo grado di giudizio, esponeva tre motivi di appello: con il primo lamentava l'erroneità del rigetto dell'eccezione di sopravvenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale per l'avvenuta costituzione di parte civile in sede penale in violazione delle disposizioni di cui all'art. 75 c.p.p; con il secondo motivo di gravame deduceva l'erroneità del rigetto della domanda di esatto adempimento proposta dallo stesso e l'infondatezza della domanda risarcitoria;
infine, con il terzo motivo di appello invocava la modifica della statuizione relativa alle spese processuali.
Sulla scorta di tali argomenti chiedeva che la Corte di Appello adìta accogliesse le seguenti conclusioni: “ In riforma dell'impugnata sentenza, voglia dichiarare dichiarare che durante il rapporto di lavoro de quo il ricorrente ha svolto mansioni superiori e lavoro straordinario nei termini indicati nella premessa che precede e per l'effetto condannare la convenuta in virtù delle mansioni realmente svolte, della quantità della prestazione offerta e all'inquadramento rivendicato e per le causali tutte dedotte nel presente ricorso a corrispondere al ricorrente la somma Euro 23.755,12 per differenze retributive e compenso straordinario ed Euro 3.111,77 per straordinario festivo, Euro
2.451,91 per rateo 13° ed Euro 14° per rateo 14° mensilità, Euro 11.476,74 per ROL, come da conteggi allegati al ricorso di primo grado che specificamente si richiamo o del minor importo ritenuto di giustizia, a titolo di differenze retributive, ROL, ferie non godute, b) Importo aumentato degli interessi moratori e da svalutazione;
- in riforma della sentenza di primo grado condannare la convenuta al pagamento delle competenze di primo grado e del presente giudizio o, quantomeno, in accoglimento dello specifico motivo di appello ed in riforma della sentenza di primo grado condannare l'appellata al pagamento delle competenze professionali di primo grado in ragione dell'accoglimento anche parziale della domanda disposta in primo grado con esclusione della compensazione tra le competenze professionali dovute alle parti e meno dovuta in ragione dell'accoglimento della domanda relativa al TFR.”
2 All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte appellata che contestava la fondatezza del gravame di cui invocava il rigetto.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; quindi, all'esito dell'acquisizione delle note difensive e dell'espletamento della camera di consiglio, la controversia era decisa nei termini di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di gravame, con cui l'appellante rivendica la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale sulla quale il giudice di primo grado si è pronunciato nel merito, disattendendo l'eccezione preliminare sollevata dal , occorre rilevare che il Parte_1 primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati, e recentemente ribaditi, dalla Suprema Corte.
Trova, in effetti, applicazione il principio, già affermato con riguardo al codice di procedura penale abrogato, secondo cui la costituzione di parte civile non determina la perdita della giurisdizione del giudice civile davanti al quale l'azione risarcitoria sia stata proposta, ma si limita ad impedire la cognizione dell'azione risarcitoria per il duplice ostacolo rappresentato dalla pendenza della lite e della pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile, con la conseguenza che, ove entrambe dette cause ostative vengano a mancare, viene meno la condizione di improcedibilità dell'azione civile (cfr.,in tale senso Cass. n. 295 del 1991; Cass. n.
8580 del 1991; Cass. n. 2179 del 1994 e Cass. n. 1348 del 1998). Si tratta di un orientamento
(favorevole alla tesi della sopravvenuta procedibilità dell'azione civile) che è stato, in seguito, affermato anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.75 c.p.p. 1988, trovando la sua prima affermazione nella sentenza della Suprema Corte n. 189 del 2001: la quale, in effetti, con riguardo alla situazione che si determina sul processo civile in conseguenza della successiva costituzione di parte civile nel processo penale, ha osservato che "il codice di procedura civile rispondeva e risponde con la disciplina della litispendenza: l'art. 39 attribuisce al giudice davanti al quale la causa è riproposta di dichiarare la litispendenza anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, disponendo la cancellazione dal ruolo della causa pendente davanti a lui, iniziata una seconda volta. Ciò dimostra che l'ordinamento privilegia l'interesse a che sulla medesima causa più giudici non si pronuncino contemporaneamente e con esiti che possono contraddirsi. La disciplina della litispendenza è derogata da quella sul trasferimento dell'azione civile nel processo penale... nel senso che, volendo l'ordinamento consentire e privilegiare il congiunto esame del fatto e dei suoi effetti penali e civili, da un lato permette al danneggiato di proporre di nuovo la propria domanda nel processo penale, dall'altro è il processo civile in precedenza iniziato a doversi chiudere, lasciando che sull'azione civile provveda il giudice penale. Il fenomeno del trasferimento dell'azione civile nel processo penale presenta altri due tratti. Il danneggiato, spendendo la facoltà di spostare dal processo civile a quello penale la propria domanda, non rinuncia a perseguire la soddisfazione del suo diritto, ma, in un sistema di rapporti tra processo penale e processo civile,
3 per cui questo dovrebbe segnare il passo sino alla conclusione dell'altro (art. 2 c.p.p. artt. 1930 e
295 c.p.c. 1942), opta per la via che gli consente di vedere esaminata l'azione civile nel medesimo tempo in cui si svolge il processo penale. Questo, tuttavia, può chiudersi con un esito che non consente al giudice penale di pronunciare sull'azione civile, anche se non sono destinati a determinare preclusioni di giudicato rispetto al merito della pretesa, sicchè per il danneggiato si prospetta la possibilità, ma anche la necessità di dover tornare davanti al giudice civile". La sentenza, a questo punto, richiamata l'elaborazione giurisprudenziale sull'art. 24 c.p.p., comma 1, art. 1930, evidenziando che in essa si era affermato il principio di diritto per cui una decisione di contenuto preclusivo non potesse "essere pronunciata nè dal giudice di primo grado, nè da quello dell'impugnazione, quante volte la situazione pregiudiziale impediente dell'ulteriore svolgimento del processo civile si fosse nel frattempo esaurita", ha evidenziato che "questa affermazione di principio mostra che il fenomeno del trasferimento dell'azione civile nel processo penale, più che all'area di estinzione del processo civile, attiene all'area dei rapporti tra processi, nel caso tra processo civile e penale. Sicchè il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale va considerato non già un fatto che estingue il primo, quanto un fatto che ne impedisce il proseguimento, perchè non possono pendere davanti a giudici diversi più processi per la stessa causa e perchè l'ordinamento consente alla parte di chiedere che sul merito della domanda già proposta al giudice civile provveda ormai il giudice penale. Preclusione che ha ragion d'essere dichiarata in quanto sussiste nel momento in cui è rappresentata al giudice, ma che non richiede eccezione di parte, perchè attiene, come si è visto per la litispendenza, ad un interesse all'ordinato esercizio della giurisdizione, che sovrasta il potere dispositivo delle parti". La Corte, quindi, ha concluso affermando che "le modificazioni intervenute, con il codice di procedura penale del 1989, nella disciplina dei rapporti tra processo penale e processo civile, non hanno tolto al danneggiato la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale e neppure ne hanno alterato i fondamentali aspetti di struttura, avendone solo accentuato l'aspetto della facoltatività, perchè
l'azione civile può proseguire in sede civile se non è trasferita nel processo penale (75.2 c.p.p.) ed il processo civile deve essere sospeso solo quando è iniziato dopo che il danneggiato ha già proposto l'azione civile nel processo penale o dopo che in questo è stata già pronunciata sentenza penale di primo grado (art. 75.3 c.p.p.). Sicchè, nella costanza dei tratti strutturali del fenomeno, neppure è da riconoscere portata innovativa alla formula, apparentemente caratterizzata da maggiore tecnicismo (rinuncia agli atti del giudizio, anzichè rinuncia al giudizio) contenuta nell'art. 75.1, comma 1, seconda parte". Di conseguenza, "la prosecuzione del processo civile con la pronuncia della sentenza di merito sulla domanda non è contraria a diritto, una volta che il processo penale si è chiuso senza che su di esso sia stata resa una decisione sul merito dell'azione civile".
4 Il principio affermato nella sentenza n. 189 del 2001 cit., è stato, in seguito, ribadito dalle sentenze della Corte n. 21057 del 2004, n. 18193 del 2007 e n. 15995 del 2011.
In particolare, la sentenza n. 18193 del 2007 cit., dopo aver premesso che la regola posta dall'art. 75 c.p.p., comma 1 "è inversa a quella della litispendenza prevista dall'art. 39 c.p.c.., nel senso che il processo che si chiude è quello instaurato prima e non quello instaurato dopo. Il trasferimento si muove nell'ottica della concentrazione dei giudizi in funzione di un acceleramento della definizione del giudizio civile risarcitorio che rimarrebbe altrimenti soggetto alla disciplina della sospensione", ha osservato che "se, però, l'ostacolo viene meno prima che il giudice civile dichiari l'estinzione del processo pendente innanzi a lui in conseguenza del trasferimento dell'azione risarcitoria nel processo penale, non vi è motivo perchè sia emessa la pronuncia di estinzione ed il giudizio civile può proseguire fino al suo esito. La ragione è che, trasferendo l'azione risarcitoria nel processo penale, il danneggiato non rinuncia ad ottenere la soddisfazione del proprio diritto ed anzi opta per un sistema di decisione più rapida della vertenza. (...) Sul piano dei principi si può affermare che il trasferimento dell'azione risarcitoria dal processo penale civile a quello penale non si configura come fatto estintivo del processo civile, bensì come fatto impeditivo della sua prosecuzione. Comunque si qualifichi, la preclusione che ne deriva non può essere dichiarata se al momento della declaratoria ha già esaurito i suoi effetti;
la declaratoria, peraltro, prescinde dall'eccezione di parte perchè attiene all'interesse all'ordinato esercizio della giurisdizione che non è disponibile dalle parti". La sentenza, quindi, ha concluso cassando la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'estinzione del processo civile sebbene all'atto della pronuncia il processo penale si fosse chiuso con sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione priva di statuizioni sull'azione civile.
La sentenza n. 15995 del 2011 cit., infine, dopo aver richiamato le precedenti decisioni n.
18193 del 2007 cit., n. 189 del 2001 cit. e n. 8737 del 1997 cit., sottolineando che le stesse avevano ricondotto la questione "nell'ambito della litispendenza", ha ribadito il principio per cui "il trasferimento dell'azione civile in sede penale non è un vero e proprio fatto estintivo, ma piuttosto un fatto ostativo alla sua prosecuzione, di talchè la conseguente preclusione non può essere dichiarata ove, al momento della declaratoria essa abbia già esaurito i suoi effetti, essendosi nel frattempo il processo penale concluso senza una pronuncia sull'azione civile" (in senso conf., v. anche Cass. n. 7713 del 2002 e Cass. n. 17936 del 2013).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8353 del 2013, risolvendo il contrasto insorto sulla questione in esame, hanno affermato il principio, che il collegio condivide pienamente, secondo il quale il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c. in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati e che, pertanto, tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio ma può essere
5 dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.
Secondo le Sezioni Unite, in effetti, la rinuncia agli atti del giudizio di cui parla l'art. 75 c.p.p.
(il quale dispone che "l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato" e che "l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile) non si identifica con quella prevista dall'art. 306 c.p.c. sol che si consideri che l'effetto estintivo non può seguire all'accettazione della controparte, in quanto il trasferimento è espressamente definito dalla norma come una facoltà e la mancata accettazione si configurerebbe come un'opposizione a tale facoltà, per cui è giocoforza ritenere che la norma regoli in realtà la litispendenza al fine precipuo di evitare contrasti di giudicati, con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile, precedentemente adito.
Deve, dunque, ritenersi che l'estinzione operi sì d'ufficio, nel senso che non è necessaria l'eccezione di parte, ma possa essere dichiarata solo in quanto, nel momento in cui il giudice trae consapevolezza della situazione processuale, per effetto della segnalazione della controparte o autonomamente, persista la ricordata situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.
In definitiva, hanno concluso le Sezioni Unite, il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicchè tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale (Cass. SS.UU. n.
8353/2013)
Si tratta di una conclusione che, per l'ampiezza della sua formulazione, non consente di distinguere in ragione delle diverse cause che possono aver determinato la mancata pronuncia da parte del giudice penale sulla domanda risarcitoria proposta in sede penale, e trova, pertanto, generalizzata applicazione, comprendendo anche il caso, come quello in esame, in cui il giudice penale non si sia pronunciato sulla domanda risarcitoria in conseguenza della revoca (implicita o esplicita) alla costituzione di parte civile da parte del danneggiato.
Nella prospettiva condivisa dalle Sezioni Unite, infatti, l'estinzione del processo civile a norma dell'art. 75 c.p.p. si verifica solo a seguito della pronuncia del giudice civile e sempre che questi, nel momento in cui emette la sua decisione, accerti l'attuale pendenza del giudizio penale nel quale era stata operata la translatio iudicii, per cui, se, nelle more, la costituzione di parte civile nel processo penale sia (per qualunque ragione) venuta meno (anche se si tratta di una scelta
6 volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile), il processo civile prosegue innanzi al giudice originariamente adito con salvezza degli atti medio tempore compiuti.
Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno - anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile - il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti (Cass. n. 35951 del 2021; Cass.civ., sez. III, Ord.
8.05.2024 n.
12547).
Per tali ragioni, quindi, il primo motivo di gravame deve essere disatteso.
Quanto al motivo di gravame riguardante l'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria la Corte osserva che l'appellante ha ancorato tale censura all'inattendibilità delle testimonianze addotte ed ha collegato le doglianze anche al mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive collegate allo svolgimento di mansioni superiori e lavoro straordinario, reputando la sussistenza di una contraddittorietà tra quanto dichiarato dall circa le Controparte_1 mansioni svolte da esso istante e le pretese azionate ed accolte.
Prima di addentrarsi nell'esame delle doglianze, appare opportuno premettere che il capo attinente alla condanna al risarcimento del danno è stato investito totalmente (sia per l'an che per il quantum) come ben può evincersi dal tenore dell'atto di gravame, di tal che si impone la pronuncia anche sul merito della domanda risarcitoria.
Orbene, la Corte osserva che -al di là del contenuto delle dichiarazioni dei testimoni richiamato puntualmente dal giudice di prime cure a sostegno della decisione circa la domanda risarcitoria- lo scambio di missive tra l ed il dipendente odierno appellante Controparte_1 dimostra come non abbia mai smentito puntualmente di avere trattenuto una Parte_1 parte degli importi in questione (cfr. missiva del 27.05.2019 con cui l quantificava Controparte_1
l'importo di euro 24.000,00 a titolo provvisorio con riserva di effettuare ulteriori calcoli per la restituzione degli importi riscossi per le lampade votive) atteso che nella lettera di risposta si limitava a ritenere “aleatoria” la somma richiesta riservando di effettuare più puntuali valutazioni, mai negando di avere effettuato la riscossione delle somme per le lampade votive (sia perenni che occasionali) indicate nella missiva, e nella lettera del 5.07.2019 in cui il ammetteva di Parte_1 continuare, unitamente ai propri familiari, ad occupare l'immobile originariamente concessogli in ragione del rapporto di lavoro.
Si ritiene, quindi, che -quanto all'importo di euro 24.000,00 sussista un elemento presuntivo grave, costituito dalla condotta extraprocessuale dell'appellante, il quale unito agli esiti della prova testimoniale (che ha unanimemente confermato che il riceveva gli importi per le Parte_1 lampade votive) consente di ritenere la fondatezza della domanda risarcitoria in tali limiti (sia nell'an che nel quantume)..
7 Per i restanti importi, occorre evidenziare che il prospetto allegato al fascicolo di parte appellata non consente di dimostrare che gli importi siano stati versati dai debitori e quindi trattenuti dall'odierno appellante. Invero, sia dalle dichiarazioni dell che dalle Controparte_1 deposizioni dei testi addotti da quest'ultima (oltre che dalla missiva inoltrata dall Controparte_1 che ha negato lo svolgimento delle mansioni superiori da parte del ), emerge che Parte_1
l'odierno appellante era il custode della sede cimiteriale ed aveva il semplice compito di ricevere le somme che spontaneamente erano versate dai fruitori del servizio (cfr. deposizione della teste Tes_1
. Non vi è prova, invece, che egli fosse delegato alla riscossione degli importi, con il compito
[...] di esazione e richiesta degli stessi. In sostanza era un mero delegato occasionale alla ricezione degli importi.
Orbene, appurato ciò, non si comprende come l abbia potuto ritenere Controparte_1 sussistente la responsabilità del dipendente e quantificare nei termini accolti dal giudice di primo grado la somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni causati da condotta di appropriazione indebita.
Osserva la Corte che, se l'appellante era un semplice custode senza compiti amministrativi
(come afferma l e come correttamente concluso dal primo giudice, che ha negato Controparte_1 la fondatezza della domanda diretta al pagamento delle differenze retributive per le ragioni di seguito espresse), era onere dell'odierna appellata allegare e provare che per ciascuno dei loculi e delle lampade votive vi sia stato il versamento degli importi da parte dei fruitori nelle mani del dipendente.
Orbene, al di là del prospetto allegato che è privo di valore probatorio, occorre richiamare le deposizioni dei testi di parte appellata. In particolare, il teste , direttore amministrativo Tes_2 dell dal Novembre 2015 responsabile del controllo della documentazione Controparte_1 amministrativa nonché del personale, dichiarava: “Siamo venuti a conoscenza di alcune irregolarità in seguito alla consegna da parte di alcuni confratelli di documentazione che abbiamo riscontrato non essere conforme a quella in uso presso la confraternita, in quanto la delibera di aggregazione porta la firma del legale rappresentante che non corrisponde alle firme apposte in tutte le delibere di aggregazione presenti nel documento 15 che lei mi mostra.
Preciso che sono in grado di verificare la corrispondenza delle firme dei legali rappresentanti che si sono succeduti nel corso del tempo, di tal che quelle che compaiono sotto i detti documenti di aggregazione non corrispondono ad alcune delle firme anzi dette.
Inoltre sugli atti di aggregazione compare il timbro della curia arcivescovile ufficio diocesano , e manca il correlativo timbro con la data, nonché è presente una firma Controparte_1 che non corrisponde al direttore dell , che anche sono in grado di Parte_2 identificare. In uno dei detti atti laddove compare la firma del direttore , la firma Persona_1 non corrisponde a quella sua e alla data del 2009 egli non rivestiva più tale incarico.
8 Su tali basi abbiamo iniziato ad operare un censimento chiedendo ai confratelli di produrci la documentazione in loro possesso;
verificando le singole posizioni abbiamo riscontrato che mancavano i pagamenti relativi ad alcuni dei confratelli, pagamenti riportati nei documenti a mia firma sub doc.14, nonché sub doc.15.
La mia firma apposta sul detto documento è significativa del fatto che i miei controlli hanno portato agli accertamenti riportati nel detto prospetto riepilogativo.
I confratelli convocati ci hanno indicato come i pagamenti fossero stati ricevuti dal ricorrente che aveva loro consegnato alcune ricevute, e ricevuto da loro assegni intestati al
[...]
. “ Pt_1
….della contabilità se ne occupa il dottor , che mi ha dato una mano Persona_2 nella redazione dei detti prospetti riepilogativi previa verifica delle singole posizioni, essendo talvolta presente ai colloqui con alcuni dei confratelli convocati…
Tuttavia la presenza di incassi indebiti da parte del ricorrente è stata verificata come sopra spiegato.”
Quanto al teste , dipendente e responsabile del settore economato per Persona_2 Tes_ parte appellata, questi dichiarava: “ In collaborazione con il dott. abbiamo verificato che vi sono stati degli ammanchi per un totale complessivo pari a circa 400.000 euro che riguardavano Tes_ sia operazioni cimiteriali sia concessione dei loculi sia incasso di lampade votive. Il dott. ha redatto una relazione, io ho verificato che in contabilità non vi erano questi soldi menzionati, ovvero gli stessi non erano presenti in cassa.
Il prospetto in questione è presente nel fascicolo telematico come “prospetto concessione Tes_ loculi e lampade votive”, lo stesso è firmato dal dott. , io ho verificato che l'importo indicato a fianco dei singoli nominativi non era presente in cassa. Nella penultima pagina, laddove è scritto
“fosse 49 contratti mancanti” significa che per 49 fosse sono stati inumati i resti di alcune persone, ma non è stato versato alla confraternita il contributo associativo per l'inumazione e per l'elettricità per le lampade votive. I due importi riguardano: euro 11.368 il mancato versamento delle somme dovute per l'elettricità delle lampade votive;
euro 37.591,70 le operazioni cimiteriali quale contributo associativo.
A fianco ai nominativi è indicato un importo, che ho riscontrato non essere presente in cassa. Per ciascun nominativo esistono contratti redatti dal sig. , per Parte_1 ciascuno dei quali era previsto il pagamento dell'importo indicato a fianco del nominativo. Tes_ Abbiamo contattato io e il dott. ciascun singolo nominativo, ed ognuno di loro ci ha mostrato la delibera di aggregazione priva della firma del legale rappresentante e del visto di approvazione dell'ufficio Diocesano Confraternite. Su ogni contratto vi era una firma illeggibile. Ognuna delle persone da noi contattate, ovvero tutti i nominativi riportati nel Par documento in questione, ci hanno mostrato i pagamenti eseguiti a favore del sig.
9 con assegni, pagamenti per i quali il rilasciava regolare ricevuta;
ci Pt_1 Parte_1 hanno esibito quindi le delibere e le ricevute. Da ciò abbiamo evinto l'avvenuto pagamento a mani dell'odierno ricorrente;
sulle ricevute vi era una firma appartenente a nostro avviso al ricorrente, ciò confrontando la stessa con firme rese dal ricorrente in amministrazione quando talvolta gli abbiamo consegnato qualche documento o circolare. Vi erano inoltre assegni intestati direttamente Tes_ al . Quanto sopra de me dichiarato l'ho verificato unitamente al dott. con Parte_1 riferimento a tutti gli importi e a tutti i nominativi.
In relazione al documento “copie delibere di ammissione” in atti di parte resistente, sottolineo che la firma apposta nel timbro non corrisponde a quella del direttore dell'ufficio diocesano, e l'altra firma che compare alla pag.2 del documento informatico non è del legale rappresentante del sodalizio;
a pag.14 del documento informatico manca ogni firma per l'ufficio diocesano analogamente a dirsi per l'altra firma sulla destra, ugualmente pag.17. Quanto alla firma del mi riferisco a quella ad es. a pagina 25 del documento informatico;
a pag.37 vi è Parte_1 una delle ricevute a firma del ricorrente, così a pag.43, 45, 52.
…I controlli sono stati avviati in quanto venne una persona in amministrazione a verificare la validità della delibera di ammissione. “
In definitiva, escluso il valore di prova documentale del prospetto invocato dall , la quantificazione del danno è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni Controparte_1 dei due testimoni che hanno affermato di avere consultato i confratelli e di avere accertato che gli stessi avessero a disposizione delle ricevute di pagamento falsificate, cui non corrispondevano i versamenti da parte del . Da ciò la deduzione dell'incasso da parte del dipendente. Parte_1
Tale conclusione non può essere condivisa dato che le testimonianze “de relato” nel caso in esame -avendo valore meramente presuntivo- non sono state corroborate né dal deposito delle ricevute di pagamento né dall'indicazione dei confratelli consultati (che dovevano essere ascoltati direttamente quali testimoni).
Per tali ragioni, la quantificazione del danno non può che essere limitata all'importo di euro
24.000,00, indicati nella lettera di contestazione al dipendente il quale nella lettera di giustificazioni non ha negato la ricezione dell'importo, riservando unicamente di effettuare verifiche su cui nulla più ha espresso.
Quanto al motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori, è appena il caso di osservare che la teste invocata dall'appellante, , come ben evidenziato dal giudice di prima istanza, non Tes_1 ha fornito un apporto conoscitivo decisivo a fronte di un onere probatorio stringente che gravava sulla parte richiedente.
10 Nulla è emerso, invero, circa le mansioni afferenti al livello superiore rivendicato, tali non potendo essere qualificate quelle relative alla mera riscossione di importi non meglio precisati dalla teste (che peraltro ha dichiarato che dei versamenti non si occupava direttamente).
Analoghe considerazioni valgono circa il presunto svolgimento di lavoro straordinario, non essendo emersa la prova (a totale carico del ricorrente) dell'osservanza dell'orario ulteriore e dei giorni in cui lo stesso era osservato.
Alla luce di ciò, attesa l'acquiescenza prestata dall'appellante al primo capo della sentenza relativo alla liquidazione del TFR in base al livello riconosciutogli, l'appello deve essere accolto parzialmente e, in riforma della sentenza gravata, deve essere disposta la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni in favore dell nella misura di euro Controparte_1
24.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda. Dalla somma sopra indicata dovrà essere detratto l'importo liquidato a titolo di TFR, come previsto nella sentenza gravata.
Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata dell'importo di euro 24.000,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo risarcitorio, con detrazione delle somme allo stesso dovute in ragione del credito per
TFR come liquidate nella sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta disposta per il giorno 10 aprile
2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 811/2023 RG sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ivi alla Via Fontanelle al Trivio n. 50 elettivamente domiciliato in Napoli alla via D. Colasanto n. 3, presso lo studio dell'avv. Molvetti Luigi ( ) Pietro Striano (C.F C.F._2
), e Giuseppe Tais ( ) dai quali è rappresentato e C.F._3 C.F._4 difeso, anche disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso di primo grado. Per le comunicazioni di cancelleria si indicano le pec. e/o Email_1
e fax il numero 0812412008. Email_2
APPELLANTE
E
Controparte_1
(cod. fisc. ), con sede legale in Napoli (Na), alla Via S. Anna dei Lombardi n. 44, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., avv. nata a [...] il [...] (cod. CP_2 fisc. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._5
Rosa Lo Giudice (cod. fisc. ) e Luigi Emanuele Russo (cod. fisc. C.F._6
, giusta procura in atti (cfr. doc. n. 1) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._7
Loro studio sito in Napoli alla via Giuseppe Orsi nn. 15-15A. I procuratori hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125, comma 1 c.p.c. e 16, comma 1 bis D.Lgs. n. 546/92, di voler ricevere i relativi avvisi al numero di fax 081-19244527, nonché presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_3 Email_4
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4886/2022 pubblicata il 12 ottobre 2022
1 FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall'appellata
(d'ora innanzi indicata come Controparte_1
), accoglieva solo in parte la domanda proposta da Controparte_1 Parte_1 condannando l'odierna parte appellata al pagamento dell'importo lordo di euro 12.897,52 a titolo di
TFR; rigettava la domanda proposta dall'appellante per il pagamento delle differenze retributive collegate allo svolgimento di mansioni superiori (ascrivibili al V livello contrattuale) ed all'osservanza di orario di lavoro straordinario;
accoglieva infine la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall condannando il , al netto della Controparte_1 Parte_1 compensazione, al pagamento dell'importo di euro 393.408,10 oltre accessori.
Con ricorso depositato il 12 aprile 2023 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza sopra indicata e, dopo aver ripercorso l'iter processuale sviluppatosi nel primo grado di giudizio, esponeva tre motivi di appello: con il primo lamentava l'erroneità del rigetto dell'eccezione di sopravvenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale per l'avvenuta costituzione di parte civile in sede penale in violazione delle disposizioni di cui all'art. 75 c.p.p; con il secondo motivo di gravame deduceva l'erroneità del rigetto della domanda di esatto adempimento proposta dallo stesso e l'infondatezza della domanda risarcitoria;
infine, con il terzo motivo di appello invocava la modifica della statuizione relativa alle spese processuali.
Sulla scorta di tali argomenti chiedeva che la Corte di Appello adìta accogliesse le seguenti conclusioni: “ In riforma dell'impugnata sentenza, voglia dichiarare dichiarare che durante il rapporto di lavoro de quo il ricorrente ha svolto mansioni superiori e lavoro straordinario nei termini indicati nella premessa che precede e per l'effetto condannare la convenuta in virtù delle mansioni realmente svolte, della quantità della prestazione offerta e all'inquadramento rivendicato e per le causali tutte dedotte nel presente ricorso a corrispondere al ricorrente la somma Euro 23.755,12 per differenze retributive e compenso straordinario ed Euro 3.111,77 per straordinario festivo, Euro
2.451,91 per rateo 13° ed Euro 14° per rateo 14° mensilità, Euro 11.476,74 per ROL, come da conteggi allegati al ricorso di primo grado che specificamente si richiamo o del minor importo ritenuto di giustizia, a titolo di differenze retributive, ROL, ferie non godute, b) Importo aumentato degli interessi moratori e da svalutazione;
- in riforma della sentenza di primo grado condannare la convenuta al pagamento delle competenze di primo grado e del presente giudizio o, quantomeno, in accoglimento dello specifico motivo di appello ed in riforma della sentenza di primo grado condannare l'appellata al pagamento delle competenze professionali di primo grado in ragione dell'accoglimento anche parziale della domanda disposta in primo grado con esclusione della compensazione tra le competenze professionali dovute alle parti e meno dovuta in ragione dell'accoglimento della domanda relativa al TFR.”
2 All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte appellata che contestava la fondatezza del gravame di cui invocava il rigetto.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; quindi, all'esito dell'acquisizione delle note difensive e dell'espletamento della camera di consiglio, la controversia era decisa nei termini di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di gravame, con cui l'appellante rivendica la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale sulla quale il giudice di primo grado si è pronunciato nel merito, disattendendo l'eccezione preliminare sollevata dal , occorre rilevare che il Parte_1 primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati, e recentemente ribaditi, dalla Suprema Corte.
Trova, in effetti, applicazione il principio, già affermato con riguardo al codice di procedura penale abrogato, secondo cui la costituzione di parte civile non determina la perdita della giurisdizione del giudice civile davanti al quale l'azione risarcitoria sia stata proposta, ma si limita ad impedire la cognizione dell'azione risarcitoria per il duplice ostacolo rappresentato dalla pendenza della lite e della pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile, con la conseguenza che, ove entrambe dette cause ostative vengano a mancare, viene meno la condizione di improcedibilità dell'azione civile (cfr.,in tale senso Cass. n. 295 del 1991; Cass. n.
8580 del 1991; Cass. n. 2179 del 1994 e Cass. n. 1348 del 1998). Si tratta di un orientamento
(favorevole alla tesi della sopravvenuta procedibilità dell'azione civile) che è stato, in seguito, affermato anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.75 c.p.p. 1988, trovando la sua prima affermazione nella sentenza della Suprema Corte n. 189 del 2001: la quale, in effetti, con riguardo alla situazione che si determina sul processo civile in conseguenza della successiva costituzione di parte civile nel processo penale, ha osservato che "il codice di procedura civile rispondeva e risponde con la disciplina della litispendenza: l'art. 39 attribuisce al giudice davanti al quale la causa è riproposta di dichiarare la litispendenza anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, disponendo la cancellazione dal ruolo della causa pendente davanti a lui, iniziata una seconda volta. Ciò dimostra che l'ordinamento privilegia l'interesse a che sulla medesima causa più giudici non si pronuncino contemporaneamente e con esiti che possono contraddirsi. La disciplina della litispendenza è derogata da quella sul trasferimento dell'azione civile nel processo penale... nel senso che, volendo l'ordinamento consentire e privilegiare il congiunto esame del fatto e dei suoi effetti penali e civili, da un lato permette al danneggiato di proporre di nuovo la propria domanda nel processo penale, dall'altro è il processo civile in precedenza iniziato a doversi chiudere, lasciando che sull'azione civile provveda il giudice penale. Il fenomeno del trasferimento dell'azione civile nel processo penale presenta altri due tratti. Il danneggiato, spendendo la facoltà di spostare dal processo civile a quello penale la propria domanda, non rinuncia a perseguire la soddisfazione del suo diritto, ma, in un sistema di rapporti tra processo penale e processo civile,
3 per cui questo dovrebbe segnare il passo sino alla conclusione dell'altro (art. 2 c.p.p. artt. 1930 e
295 c.p.c. 1942), opta per la via che gli consente di vedere esaminata l'azione civile nel medesimo tempo in cui si svolge il processo penale. Questo, tuttavia, può chiudersi con un esito che non consente al giudice penale di pronunciare sull'azione civile, anche se non sono destinati a determinare preclusioni di giudicato rispetto al merito della pretesa, sicchè per il danneggiato si prospetta la possibilità, ma anche la necessità di dover tornare davanti al giudice civile". La sentenza, a questo punto, richiamata l'elaborazione giurisprudenziale sull'art. 24 c.p.p., comma 1, art. 1930, evidenziando che in essa si era affermato il principio di diritto per cui una decisione di contenuto preclusivo non potesse "essere pronunciata nè dal giudice di primo grado, nè da quello dell'impugnazione, quante volte la situazione pregiudiziale impediente dell'ulteriore svolgimento del processo civile si fosse nel frattempo esaurita", ha evidenziato che "questa affermazione di principio mostra che il fenomeno del trasferimento dell'azione civile nel processo penale, più che all'area di estinzione del processo civile, attiene all'area dei rapporti tra processi, nel caso tra processo civile e penale. Sicchè il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale va considerato non già un fatto che estingue il primo, quanto un fatto che ne impedisce il proseguimento, perchè non possono pendere davanti a giudici diversi più processi per la stessa causa e perchè l'ordinamento consente alla parte di chiedere che sul merito della domanda già proposta al giudice civile provveda ormai il giudice penale. Preclusione che ha ragion d'essere dichiarata in quanto sussiste nel momento in cui è rappresentata al giudice, ma che non richiede eccezione di parte, perchè attiene, come si è visto per la litispendenza, ad un interesse all'ordinato esercizio della giurisdizione, che sovrasta il potere dispositivo delle parti". La Corte, quindi, ha concluso affermando che "le modificazioni intervenute, con il codice di procedura penale del 1989, nella disciplina dei rapporti tra processo penale e processo civile, non hanno tolto al danneggiato la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale e neppure ne hanno alterato i fondamentali aspetti di struttura, avendone solo accentuato l'aspetto della facoltatività, perchè
l'azione civile può proseguire in sede civile se non è trasferita nel processo penale (75.2 c.p.p.) ed il processo civile deve essere sospeso solo quando è iniziato dopo che il danneggiato ha già proposto l'azione civile nel processo penale o dopo che in questo è stata già pronunciata sentenza penale di primo grado (art. 75.3 c.p.p.). Sicchè, nella costanza dei tratti strutturali del fenomeno, neppure è da riconoscere portata innovativa alla formula, apparentemente caratterizzata da maggiore tecnicismo (rinuncia agli atti del giudizio, anzichè rinuncia al giudizio) contenuta nell'art. 75.1, comma 1, seconda parte". Di conseguenza, "la prosecuzione del processo civile con la pronuncia della sentenza di merito sulla domanda non è contraria a diritto, una volta che il processo penale si è chiuso senza che su di esso sia stata resa una decisione sul merito dell'azione civile".
4 Il principio affermato nella sentenza n. 189 del 2001 cit., è stato, in seguito, ribadito dalle sentenze della Corte n. 21057 del 2004, n. 18193 del 2007 e n. 15995 del 2011.
In particolare, la sentenza n. 18193 del 2007 cit., dopo aver premesso che la regola posta dall'art. 75 c.p.p., comma 1 "è inversa a quella della litispendenza prevista dall'art. 39 c.p.c.., nel senso che il processo che si chiude è quello instaurato prima e non quello instaurato dopo. Il trasferimento si muove nell'ottica della concentrazione dei giudizi in funzione di un acceleramento della definizione del giudizio civile risarcitorio che rimarrebbe altrimenti soggetto alla disciplina della sospensione", ha osservato che "se, però, l'ostacolo viene meno prima che il giudice civile dichiari l'estinzione del processo pendente innanzi a lui in conseguenza del trasferimento dell'azione risarcitoria nel processo penale, non vi è motivo perchè sia emessa la pronuncia di estinzione ed il giudizio civile può proseguire fino al suo esito. La ragione è che, trasferendo l'azione risarcitoria nel processo penale, il danneggiato non rinuncia ad ottenere la soddisfazione del proprio diritto ed anzi opta per un sistema di decisione più rapida della vertenza. (...) Sul piano dei principi si può affermare che il trasferimento dell'azione risarcitoria dal processo penale civile a quello penale non si configura come fatto estintivo del processo civile, bensì come fatto impeditivo della sua prosecuzione. Comunque si qualifichi, la preclusione che ne deriva non può essere dichiarata se al momento della declaratoria ha già esaurito i suoi effetti;
la declaratoria, peraltro, prescinde dall'eccezione di parte perchè attiene all'interesse all'ordinato esercizio della giurisdizione che non è disponibile dalle parti". La sentenza, quindi, ha concluso cassando la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'estinzione del processo civile sebbene all'atto della pronuncia il processo penale si fosse chiuso con sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione priva di statuizioni sull'azione civile.
La sentenza n. 15995 del 2011 cit., infine, dopo aver richiamato le precedenti decisioni n.
18193 del 2007 cit., n. 189 del 2001 cit. e n. 8737 del 1997 cit., sottolineando che le stesse avevano ricondotto la questione "nell'ambito della litispendenza", ha ribadito il principio per cui "il trasferimento dell'azione civile in sede penale non è un vero e proprio fatto estintivo, ma piuttosto un fatto ostativo alla sua prosecuzione, di talchè la conseguente preclusione non può essere dichiarata ove, al momento della declaratoria essa abbia già esaurito i suoi effetti, essendosi nel frattempo il processo penale concluso senza una pronuncia sull'azione civile" (in senso conf., v. anche Cass. n. 7713 del 2002 e Cass. n. 17936 del 2013).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8353 del 2013, risolvendo il contrasto insorto sulla questione in esame, hanno affermato il principio, che il collegio condivide pienamente, secondo il quale il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c. in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati e che, pertanto, tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio ma può essere
5 dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.
Secondo le Sezioni Unite, in effetti, la rinuncia agli atti del giudizio di cui parla l'art. 75 c.p.p.
(il quale dispone che "l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato" e che "l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile) non si identifica con quella prevista dall'art. 306 c.p.c. sol che si consideri che l'effetto estintivo non può seguire all'accettazione della controparte, in quanto il trasferimento è espressamente definito dalla norma come una facoltà e la mancata accettazione si configurerebbe come un'opposizione a tale facoltà, per cui è giocoforza ritenere che la norma regoli in realtà la litispendenza al fine precipuo di evitare contrasti di giudicati, con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile, precedentemente adito.
Deve, dunque, ritenersi che l'estinzione operi sì d'ufficio, nel senso che non è necessaria l'eccezione di parte, ma possa essere dichiarata solo in quanto, nel momento in cui il giudice trae consapevolezza della situazione processuale, per effetto della segnalazione della controparte o autonomamente, persista la ricordata situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.
In definitiva, hanno concluso le Sezioni Unite, il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicchè tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale (Cass. SS.UU. n.
8353/2013)
Si tratta di una conclusione che, per l'ampiezza della sua formulazione, non consente di distinguere in ragione delle diverse cause che possono aver determinato la mancata pronuncia da parte del giudice penale sulla domanda risarcitoria proposta in sede penale, e trova, pertanto, generalizzata applicazione, comprendendo anche il caso, come quello in esame, in cui il giudice penale non si sia pronunciato sulla domanda risarcitoria in conseguenza della revoca (implicita o esplicita) alla costituzione di parte civile da parte del danneggiato.
Nella prospettiva condivisa dalle Sezioni Unite, infatti, l'estinzione del processo civile a norma dell'art. 75 c.p.p. si verifica solo a seguito della pronuncia del giudice civile e sempre che questi, nel momento in cui emette la sua decisione, accerti l'attuale pendenza del giudizio penale nel quale era stata operata la translatio iudicii, per cui, se, nelle more, la costituzione di parte civile nel processo penale sia (per qualunque ragione) venuta meno (anche se si tratta di una scelta
6 volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile), il processo civile prosegue innanzi al giudice originariamente adito con salvezza degli atti medio tempore compiuti.
Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno - anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile - il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti (Cass. n. 35951 del 2021; Cass.civ., sez. III, Ord.
8.05.2024 n.
12547).
Per tali ragioni, quindi, il primo motivo di gravame deve essere disatteso.
Quanto al motivo di gravame riguardante l'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria la Corte osserva che l'appellante ha ancorato tale censura all'inattendibilità delle testimonianze addotte ed ha collegato le doglianze anche al mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive collegate allo svolgimento di mansioni superiori e lavoro straordinario, reputando la sussistenza di una contraddittorietà tra quanto dichiarato dall circa le Controparte_1 mansioni svolte da esso istante e le pretese azionate ed accolte.
Prima di addentrarsi nell'esame delle doglianze, appare opportuno premettere che il capo attinente alla condanna al risarcimento del danno è stato investito totalmente (sia per l'an che per il quantum) come ben può evincersi dal tenore dell'atto di gravame, di tal che si impone la pronuncia anche sul merito della domanda risarcitoria.
Orbene, la Corte osserva che -al di là del contenuto delle dichiarazioni dei testimoni richiamato puntualmente dal giudice di prime cure a sostegno della decisione circa la domanda risarcitoria- lo scambio di missive tra l ed il dipendente odierno appellante Controparte_1 dimostra come non abbia mai smentito puntualmente di avere trattenuto una Parte_1 parte degli importi in questione (cfr. missiva del 27.05.2019 con cui l quantificava Controparte_1
l'importo di euro 24.000,00 a titolo provvisorio con riserva di effettuare ulteriori calcoli per la restituzione degli importi riscossi per le lampade votive) atteso che nella lettera di risposta si limitava a ritenere “aleatoria” la somma richiesta riservando di effettuare più puntuali valutazioni, mai negando di avere effettuato la riscossione delle somme per le lampade votive (sia perenni che occasionali) indicate nella missiva, e nella lettera del 5.07.2019 in cui il ammetteva di Parte_1 continuare, unitamente ai propri familiari, ad occupare l'immobile originariamente concessogli in ragione del rapporto di lavoro.
Si ritiene, quindi, che -quanto all'importo di euro 24.000,00 sussista un elemento presuntivo grave, costituito dalla condotta extraprocessuale dell'appellante, il quale unito agli esiti della prova testimoniale (che ha unanimemente confermato che il riceveva gli importi per le Parte_1 lampade votive) consente di ritenere la fondatezza della domanda risarcitoria in tali limiti (sia nell'an che nel quantume)..
7 Per i restanti importi, occorre evidenziare che il prospetto allegato al fascicolo di parte appellata non consente di dimostrare che gli importi siano stati versati dai debitori e quindi trattenuti dall'odierno appellante. Invero, sia dalle dichiarazioni dell che dalle Controparte_1 deposizioni dei testi addotti da quest'ultima (oltre che dalla missiva inoltrata dall Controparte_1 che ha negato lo svolgimento delle mansioni superiori da parte del ), emerge che Parte_1
l'odierno appellante era il custode della sede cimiteriale ed aveva il semplice compito di ricevere le somme che spontaneamente erano versate dai fruitori del servizio (cfr. deposizione della teste Tes_1
. Non vi è prova, invece, che egli fosse delegato alla riscossione degli importi, con il compito
[...] di esazione e richiesta degli stessi. In sostanza era un mero delegato occasionale alla ricezione degli importi.
Orbene, appurato ciò, non si comprende come l abbia potuto ritenere Controparte_1 sussistente la responsabilità del dipendente e quantificare nei termini accolti dal giudice di primo grado la somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni causati da condotta di appropriazione indebita.
Osserva la Corte che, se l'appellante era un semplice custode senza compiti amministrativi
(come afferma l e come correttamente concluso dal primo giudice, che ha negato Controparte_1 la fondatezza della domanda diretta al pagamento delle differenze retributive per le ragioni di seguito espresse), era onere dell'odierna appellata allegare e provare che per ciascuno dei loculi e delle lampade votive vi sia stato il versamento degli importi da parte dei fruitori nelle mani del dipendente.
Orbene, al di là del prospetto allegato che è privo di valore probatorio, occorre richiamare le deposizioni dei testi di parte appellata. In particolare, il teste , direttore amministrativo Tes_2 dell dal Novembre 2015 responsabile del controllo della documentazione Controparte_1 amministrativa nonché del personale, dichiarava: “Siamo venuti a conoscenza di alcune irregolarità in seguito alla consegna da parte di alcuni confratelli di documentazione che abbiamo riscontrato non essere conforme a quella in uso presso la confraternita, in quanto la delibera di aggregazione porta la firma del legale rappresentante che non corrisponde alle firme apposte in tutte le delibere di aggregazione presenti nel documento 15 che lei mi mostra.
Preciso che sono in grado di verificare la corrispondenza delle firme dei legali rappresentanti che si sono succeduti nel corso del tempo, di tal che quelle che compaiono sotto i detti documenti di aggregazione non corrispondono ad alcune delle firme anzi dette.
Inoltre sugli atti di aggregazione compare il timbro della curia arcivescovile ufficio diocesano , e manca il correlativo timbro con la data, nonché è presente una firma Controparte_1 che non corrisponde al direttore dell , che anche sono in grado di Parte_2 identificare. In uno dei detti atti laddove compare la firma del direttore , la firma Persona_1 non corrisponde a quella sua e alla data del 2009 egli non rivestiva più tale incarico.
8 Su tali basi abbiamo iniziato ad operare un censimento chiedendo ai confratelli di produrci la documentazione in loro possesso;
verificando le singole posizioni abbiamo riscontrato che mancavano i pagamenti relativi ad alcuni dei confratelli, pagamenti riportati nei documenti a mia firma sub doc.14, nonché sub doc.15.
La mia firma apposta sul detto documento è significativa del fatto che i miei controlli hanno portato agli accertamenti riportati nel detto prospetto riepilogativo.
I confratelli convocati ci hanno indicato come i pagamenti fossero stati ricevuti dal ricorrente che aveva loro consegnato alcune ricevute, e ricevuto da loro assegni intestati al
[...]
. “ Pt_1
….della contabilità se ne occupa il dottor , che mi ha dato una mano Persona_2 nella redazione dei detti prospetti riepilogativi previa verifica delle singole posizioni, essendo talvolta presente ai colloqui con alcuni dei confratelli convocati…
Tuttavia la presenza di incassi indebiti da parte del ricorrente è stata verificata come sopra spiegato.”
Quanto al teste , dipendente e responsabile del settore economato per Persona_2 Tes_ parte appellata, questi dichiarava: “ In collaborazione con il dott. abbiamo verificato che vi sono stati degli ammanchi per un totale complessivo pari a circa 400.000 euro che riguardavano Tes_ sia operazioni cimiteriali sia concessione dei loculi sia incasso di lampade votive. Il dott. ha redatto una relazione, io ho verificato che in contabilità non vi erano questi soldi menzionati, ovvero gli stessi non erano presenti in cassa.
Il prospetto in questione è presente nel fascicolo telematico come “prospetto concessione Tes_ loculi e lampade votive”, lo stesso è firmato dal dott. , io ho verificato che l'importo indicato a fianco dei singoli nominativi non era presente in cassa. Nella penultima pagina, laddove è scritto
“fosse 49 contratti mancanti” significa che per 49 fosse sono stati inumati i resti di alcune persone, ma non è stato versato alla confraternita il contributo associativo per l'inumazione e per l'elettricità per le lampade votive. I due importi riguardano: euro 11.368 il mancato versamento delle somme dovute per l'elettricità delle lampade votive;
euro 37.591,70 le operazioni cimiteriali quale contributo associativo.
A fianco ai nominativi è indicato un importo, che ho riscontrato non essere presente in cassa. Per ciascun nominativo esistono contratti redatti dal sig. , per Parte_1 ciascuno dei quali era previsto il pagamento dell'importo indicato a fianco del nominativo. Tes_ Abbiamo contattato io e il dott. ciascun singolo nominativo, ed ognuno di loro ci ha mostrato la delibera di aggregazione priva della firma del legale rappresentante e del visto di approvazione dell'ufficio Diocesano Confraternite. Su ogni contratto vi era una firma illeggibile. Ognuna delle persone da noi contattate, ovvero tutti i nominativi riportati nel Par documento in questione, ci hanno mostrato i pagamenti eseguiti a favore del sig.
9 con assegni, pagamenti per i quali il rilasciava regolare ricevuta;
ci Pt_1 Parte_1 hanno esibito quindi le delibere e le ricevute. Da ciò abbiamo evinto l'avvenuto pagamento a mani dell'odierno ricorrente;
sulle ricevute vi era una firma appartenente a nostro avviso al ricorrente, ciò confrontando la stessa con firme rese dal ricorrente in amministrazione quando talvolta gli abbiamo consegnato qualche documento o circolare. Vi erano inoltre assegni intestati direttamente Tes_ al . Quanto sopra de me dichiarato l'ho verificato unitamente al dott. con Parte_1 riferimento a tutti gli importi e a tutti i nominativi.
In relazione al documento “copie delibere di ammissione” in atti di parte resistente, sottolineo che la firma apposta nel timbro non corrisponde a quella del direttore dell'ufficio diocesano, e l'altra firma che compare alla pag.2 del documento informatico non è del legale rappresentante del sodalizio;
a pag.14 del documento informatico manca ogni firma per l'ufficio diocesano analogamente a dirsi per l'altra firma sulla destra, ugualmente pag.17. Quanto alla firma del mi riferisco a quella ad es. a pagina 25 del documento informatico;
a pag.37 vi è Parte_1 una delle ricevute a firma del ricorrente, così a pag.43, 45, 52.
…I controlli sono stati avviati in quanto venne una persona in amministrazione a verificare la validità della delibera di ammissione. “
In definitiva, escluso il valore di prova documentale del prospetto invocato dall , la quantificazione del danno è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni Controparte_1 dei due testimoni che hanno affermato di avere consultato i confratelli e di avere accertato che gli stessi avessero a disposizione delle ricevute di pagamento falsificate, cui non corrispondevano i versamenti da parte del . Da ciò la deduzione dell'incasso da parte del dipendente. Parte_1
Tale conclusione non può essere condivisa dato che le testimonianze “de relato” nel caso in esame -avendo valore meramente presuntivo- non sono state corroborate né dal deposito delle ricevute di pagamento né dall'indicazione dei confratelli consultati (che dovevano essere ascoltati direttamente quali testimoni).
Per tali ragioni, la quantificazione del danno non può che essere limitata all'importo di euro
24.000,00, indicati nella lettera di contestazione al dipendente il quale nella lettera di giustificazioni non ha negato la ricezione dell'importo, riservando unicamente di effettuare verifiche su cui nulla più ha espresso.
Quanto al motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori, è appena il caso di osservare che la teste invocata dall'appellante, , come ben evidenziato dal giudice di prima istanza, non Tes_1 ha fornito un apporto conoscitivo decisivo a fronte di un onere probatorio stringente che gravava sulla parte richiedente.
10 Nulla è emerso, invero, circa le mansioni afferenti al livello superiore rivendicato, tali non potendo essere qualificate quelle relative alla mera riscossione di importi non meglio precisati dalla teste (che peraltro ha dichiarato che dei versamenti non si occupava direttamente).
Analoghe considerazioni valgono circa il presunto svolgimento di lavoro straordinario, non essendo emersa la prova (a totale carico del ricorrente) dell'osservanza dell'orario ulteriore e dei giorni in cui lo stesso era osservato.
Alla luce di ciò, attesa l'acquiescenza prestata dall'appellante al primo capo della sentenza relativo alla liquidazione del TFR in base al livello riconosciutogli, l'appello deve essere accolto parzialmente e, in riforma della sentenza gravata, deve essere disposta la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni in favore dell nella misura di euro Controparte_1
24.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda. Dalla somma sopra indicata dovrà essere detratto l'importo liquidato a titolo di TFR, come previsto nella sentenza gravata.
Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata dell'importo di euro 24.000,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo risarcitorio, con detrazione delle somme allo stesso dovute in ragione del credito per
TFR come liquidate nella sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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