Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7916/2024 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
PROMOSSA DA
, , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti PALMERI MASSIMO GIUSEPPE , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to CP_1 P.IVA_1
MORINA FILIPPA MARIA LUISA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna parte ricorrente ha adito la presente sede per l'accertamento del proprio status di disabile gravissimo.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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Preliminarmente, siccome già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va affermata la legittimazione passiva dell' rispetto alla CP_1
domanda di riconoscimento dello stato di disabilità gravissima finalizzata all'erogazione dei relativi benefici (cfr. sentenza n. 715/2021 emessa il 12.2.2021 nel proc. n. 241/2020
R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
Come evidenziato nella richiamata pronuncia di questo Tribunale, in particolare, “...Al
riguardo, va rilevato che il decreto presidenziale del 31.08.2018 recante le modalità e i criteri di erogazione degli interventi finanziari a favore dei disabili stabilisce all'art. 3 comma 4 che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
, con cadenza trimestrale e nei limiti degli stanziamenti di bilanci, trasferisce CP_2
con mandato diretto le risorse monetarie vincolate e stanziate con la legge di stabilità
regionale (ivi comprese quelle ulteriori afferenti al corrispondenti alla forma di CP_3
assistenza diretta o indiretta … a) alle AA.SS.PP, sulla base di censimento numerico dei
disabili gravissimi (previa, esclusivamente in prima applicazione, la sottoscrizione di
Patto di cura ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8,
attualizzandolo per i soggetti già censiti senza ulteriori valutazioni di ordine medico da parte delle UVM)…”.
Il successivo comma 7 dispone che “Tutti gli enti di cui alle lettere a), b) e c) del
superiore comma 4 del presente articolo, sono onerati di aprire, giusto articolo 21 della
legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, presso la Banca d'Italia appositi conti correnti
bancari dedicati in via esclusiva alle sopra tracciate linee di finanziamento in assenza dei quali il non può procedere alle relative attivazioni e prosecuzioni”. CP_2
Dall'esame della disciplina complessiva in cui tale disposizione si colloca, la procedura per il riconoscimento dell'assegno di cura si traduce nell'applicazione di criteri stabiliti dalla Regione, ma, in effetti, gli atti e le determinazioni correlate alla concessione dei
Cont benefici economici sono stati delegati all' senza che residuino spazi di intervento da parte dell'Amministrazione regionale.
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Nel medesimo senso, risulta orientata anche la giurisprudenza amministrativa che proprio sulla base di quest'ultima considerazione ha negato la legittimazione passiva dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione
Siciliana (v. T.A.R. Sicilia Palermo 27.09.2019, n. 2274 che richiama in motivazione
C.G.A., Adunanza di Sezione 11 settembre 2018, parere n. 280/2018; sentenza 13
settembre 2011, n. 550).
Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi del D.P. n. 545/2017 e del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
Ed invero, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, con relazione che va qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ex art. 3 del citato D.M. 26.9.2016.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., neppure specificamente contestate dalle parti,
non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti.
Alla strega di quanto esposto, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese di lite, stante la complessità della materia, vanno compensate.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., a carico delle
P.IVA_ parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. ), mentre nei rapporti interni tra le medesime parti seguono la soccombenza ex art. 91 C.p.c.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese del giudizio;
PONE le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti e il
C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094),
mentre nei rapporti interni tra le medesime a carico del soccombente, ex art. 91 C.p.c.
Così deciso e depositato, in Catania, 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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