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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2278/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 90021490801
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240028976980000 CONTRIBUTI CONS 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240028976980000 CONTRIBUTI CONS 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7474/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alle controparti e depositato in data 4.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate NE per conto del Resistente_1, avente ad oggetto contributo consortile per gli anni 2019 e 2020, per un valore di causa di €. 157,88.
A sostegno del ricorso eccepiva la illegittimità del provvedimento impugnato, fondato su ruolo emesso dal Resistente_1 reso esecutivo il 12.5.2025 , epoca in cui detto ente non era più giuridicamente esistente, essendo esso stato soppresso con la legge regionale di istituzione del Consorzio di Bonifica della Calabria. Eccepiva poi la mancata notifica degli atti presupposti. Contestava infine la legittimità dell'imposizione, non avendo i propri terreni ricevuto alcun beneficio per effetto delle opere del Consorzio_2, e il difetto di motivazione del provvedimento.
Agenzia Entrate NE si costituiva, evidenziando la correttezza del proprio operato e dichiarandosi estranea alle questioni afferenti al merito dell'imposizione tributaria.
Si costituiva il Consorzio di Bonifica della Calabria, che sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che “Il Consorzio di Bonifica della Calabria, invece, è stato istituito con L.R. 10 agosto 2023, n.
39, senza subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi degli undici Consorzi di Bonifica calabresi che sono stati posti in liquidazione, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 39/2023 e della D.G.R. Calabria
n. 803 del 29/12/2023".
Con successive memorie parte ricorrente ribadiva le proprie tesi e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 11.9.2025, la Corte emetteva la seguente ordinanza: “Considerato che il ricorso è stato notificato solo al Consorzio di Bonifica della Calabria e ad Agenzzia Entrate NE e non anche al Resistente_1, sull'erroneo presupposto che quest'ultimo ente sia stato soppresso e che le relative competenze siano transitate in capo al Consorzio di Bonifica della Calabria;
Ritenuto che
deve ritenersi esclusa la legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Calabria, per come sancito, fra l'altro, dal TAR Calabria, che con sentenza n. 01416/2024 sez.2, pubblicata il 03/10/2024 ha statuito: “ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale. n. 39 del 2023, i consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge, e, dunque, anche il Resistente_1 dei Bacini Meridionali del Cosentino, sono stati soppressi e posti in liquidazione, a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria, approvazione avvenuta con delibera del 31 dicembre 2023, n. 2, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa. 4
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA Sede Legale Indirizzo_1 – 88100 Catanzaro C.F. 97113430793 P.IVA P.IVA_1 Email: Email_5 PEC: commissariocbcalabria@pec. it In base alla legge, alla liquidazione provvede un Commissario liquidatore appositamente nominato, nel termine di dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi;
solo per le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga si prevede che esse siano definite dal Consorzio di Bonifica della
Calabria con gestione separata. Nel caso di specie, la condizione sospensiva si è inverata, essendo stato approvato lo statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria;
ed ancora non è trascorso il termine per la conclusione della liquidazione dei consorzi soppressi. (si evidenzia infatti l'intervenuta proroga con DPGR
n.25 del 31/03/2025, in quanto non essendosi concluse le procedure di liquidazione, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti contabili prodromici alla predisposizione del bilancio finale è stato necessario confermare di 12 mesi l'incarico del commissario liquidatore). Orbene, la soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che adesso facevano capo siano stati trasferiti, di una parte di questi ultimi sia prevista la liquidazione, ove tale liquidazione, anziché, essere svolta da organi ordinari dell'ente subentrato nei rapporti da liquidare, sia compiuta da un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti pregressi(Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 settembre 2008, n. 23732; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile2001, n. 5279; TAR Calabria – Reggio Calabria,
3 dicembre 2013, n. 647). Nel caso di specie, sussistendo un organo straordinario di liquidazione del
Consorzio soppresso, non si è verificato il fenomeno di estinzione”. Considerato che deve ordinarsi l'integrazione del contraddittorio con il suddetto ente impositore;
P.Q.M.
Ordina che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti del Resistente_1 entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa all'udienza del 11.12.2025, ore 12,00.”
Parte ricorrente ottemperava.
Si costituiva il Resistente_1, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, facendo riferimento al Piano di Classifica approvato, le cui previsioni legittimerebbero l'imposizione tributaria.
Parte ricorrente ulteriormente replicava con memoria, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva stata mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente ribadirsi la insussistenza di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della
Calabria, per le ragioni esplicitate nell'ordinanza interlocutoria sopra riportata, le cui motivazioni si richiamano in questa sede.
Deve essere rigettata l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, che non esistono, poiché la cartella impugnata costituisce il primo provvedimento con il quale è stata avanzata la pretesa tributaria.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, in quanto dalla data di insorgenza del debito a quella
(10.1.2025) di notifica del provvedimento impugnato non sono decorsi cinque anni, anche in forza della proroga del relativo termine conseguente alla sospensione per 542 giorni disposta dall'art. 68 del DL n.
18/2020 emanato per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel merito dell'imposizione, il ricorso deve essere accolto.
In presenza della espressa contestazione da parte del ricorrente relativa alla carenza di benefici e alla insufficienza del piano di classifica, deve convenirsi che la motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene, se non in via generale e astratta, l'indicazione dei benefici. Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene
(Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzioneresta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Orbene, deve osservarsi che la specificazione dell'onere di contribuzione che grava sul contribuente illustrata nel provvedimento è legata, più che all'indicazione dei concreti benefici che l'opera del Consorzio avrebbe apportato ai terreni di proprietà del ricorrente, alla estensione dei suddetti terreni e alla circostanza che essi risultano inclusi nel perimetro di competenza dell'ente impositore.
Deve inoltre essere considerato che il Piano di Classifica del Consorzio convenuto, allegato alle controdeduzioni da esso presentate, risalente all'anno 2014, riporta a pag. 72 , al paragrafo 8.3 “Riparto delle spese”, la seguente dicitura:” Ai sensi dell'art. 23, primo comma della L.R. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte in : a) spese di funzionamento riferite al conseguimento dei fini istituzionali e quindi ai benefici di carattere generale da ripartire indipendentemente dal beneficio fondiario sulla base della superficie consorziata;
…” Il chiaro ed esplicito riferimento alla norma di cui alla lettera a) dell'art. 11 L.R.
N.11/2023, dichiarata costituzionalmente illegittima fin dal 2018, rende evidente la illegittimità dell'imposizione tributaria in parola.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Esse vanno compensate con Agenzia
Entrate NE e con il Consorzio di Bonifica della Calabria, estranei alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate NE, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Resistente_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 143,00 oltre oneri e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate NE e con il Consorzio di Bonifica della Calabria.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2278/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 90021490801
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240028976980000 CONTRIBUTI CONS 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240028976980000 CONTRIBUTI CONS 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7474/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alle controparti e depositato in data 4.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate NE per conto del Resistente_1, avente ad oggetto contributo consortile per gli anni 2019 e 2020, per un valore di causa di €. 157,88.
A sostegno del ricorso eccepiva la illegittimità del provvedimento impugnato, fondato su ruolo emesso dal Resistente_1 reso esecutivo il 12.5.2025 , epoca in cui detto ente non era più giuridicamente esistente, essendo esso stato soppresso con la legge regionale di istituzione del Consorzio di Bonifica della Calabria. Eccepiva poi la mancata notifica degli atti presupposti. Contestava infine la legittimità dell'imposizione, non avendo i propri terreni ricevuto alcun beneficio per effetto delle opere del Consorzio_2, e il difetto di motivazione del provvedimento.
Agenzia Entrate NE si costituiva, evidenziando la correttezza del proprio operato e dichiarandosi estranea alle questioni afferenti al merito dell'imposizione tributaria.
Si costituiva il Consorzio di Bonifica della Calabria, che sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che “Il Consorzio di Bonifica della Calabria, invece, è stato istituito con L.R. 10 agosto 2023, n.
39, senza subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi degli undici Consorzi di Bonifica calabresi che sono stati posti in liquidazione, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 39/2023 e della D.G.R. Calabria
n. 803 del 29/12/2023".
Con successive memorie parte ricorrente ribadiva le proprie tesi e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 11.9.2025, la Corte emetteva la seguente ordinanza: “Considerato che il ricorso è stato notificato solo al Consorzio di Bonifica della Calabria e ad Agenzzia Entrate NE e non anche al Resistente_1, sull'erroneo presupposto che quest'ultimo ente sia stato soppresso e che le relative competenze siano transitate in capo al Consorzio di Bonifica della Calabria;
Ritenuto che
deve ritenersi esclusa la legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Calabria, per come sancito, fra l'altro, dal TAR Calabria, che con sentenza n. 01416/2024 sez.2, pubblicata il 03/10/2024 ha statuito: “ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale. n. 39 del 2023, i consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge, e, dunque, anche il Resistente_1 dei Bacini Meridionali del Cosentino, sono stati soppressi e posti in liquidazione, a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria, approvazione avvenuta con delibera del 31 dicembre 2023, n. 2, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa. 4
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA Sede Legale Indirizzo_1 – 88100 Catanzaro C.F. 97113430793 P.IVA P.IVA_1 Email: Email_5 PEC: commissariocbcalabria@pec. it In base alla legge, alla liquidazione provvede un Commissario liquidatore appositamente nominato, nel termine di dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi;
solo per le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga si prevede che esse siano definite dal Consorzio di Bonifica della
Calabria con gestione separata. Nel caso di specie, la condizione sospensiva si è inverata, essendo stato approvato lo statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria;
ed ancora non è trascorso il termine per la conclusione della liquidazione dei consorzi soppressi. (si evidenzia infatti l'intervenuta proroga con DPGR
n.25 del 31/03/2025, in quanto non essendosi concluse le procedure di liquidazione, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti contabili prodromici alla predisposizione del bilancio finale è stato necessario confermare di 12 mesi l'incarico del commissario liquidatore). Orbene, la soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che adesso facevano capo siano stati trasferiti, di una parte di questi ultimi sia prevista la liquidazione, ove tale liquidazione, anziché, essere svolta da organi ordinari dell'ente subentrato nei rapporti da liquidare, sia compiuta da un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti pregressi(Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 settembre 2008, n. 23732; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile2001, n. 5279; TAR Calabria – Reggio Calabria,
3 dicembre 2013, n. 647). Nel caso di specie, sussistendo un organo straordinario di liquidazione del
Consorzio soppresso, non si è verificato il fenomeno di estinzione”. Considerato che deve ordinarsi l'integrazione del contraddittorio con il suddetto ente impositore;
P.Q.M.
Ordina che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti del Resistente_1 entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa all'udienza del 11.12.2025, ore 12,00.”
Parte ricorrente ottemperava.
Si costituiva il Resistente_1, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, facendo riferimento al Piano di Classifica approvato, le cui previsioni legittimerebbero l'imposizione tributaria.
Parte ricorrente ulteriormente replicava con memoria, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva stata mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente ribadirsi la insussistenza di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della
Calabria, per le ragioni esplicitate nell'ordinanza interlocutoria sopra riportata, le cui motivazioni si richiamano in questa sede.
Deve essere rigettata l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, che non esistono, poiché la cartella impugnata costituisce il primo provvedimento con il quale è stata avanzata la pretesa tributaria.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, in quanto dalla data di insorgenza del debito a quella
(10.1.2025) di notifica del provvedimento impugnato non sono decorsi cinque anni, anche in forza della proroga del relativo termine conseguente alla sospensione per 542 giorni disposta dall'art. 68 del DL n.
18/2020 emanato per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel merito dell'imposizione, il ricorso deve essere accolto.
In presenza della espressa contestazione da parte del ricorrente relativa alla carenza di benefici e alla insufficienza del piano di classifica, deve convenirsi che la motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene, se non in via generale e astratta, l'indicazione dei benefici. Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene
(Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzioneresta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Orbene, deve osservarsi che la specificazione dell'onere di contribuzione che grava sul contribuente illustrata nel provvedimento è legata, più che all'indicazione dei concreti benefici che l'opera del Consorzio avrebbe apportato ai terreni di proprietà del ricorrente, alla estensione dei suddetti terreni e alla circostanza che essi risultano inclusi nel perimetro di competenza dell'ente impositore.
Deve inoltre essere considerato che il Piano di Classifica del Consorzio convenuto, allegato alle controdeduzioni da esso presentate, risalente all'anno 2014, riporta a pag. 72 , al paragrafo 8.3 “Riparto delle spese”, la seguente dicitura:” Ai sensi dell'art. 23, primo comma della L.R. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte in : a) spese di funzionamento riferite al conseguimento dei fini istituzionali e quindi ai benefici di carattere generale da ripartire indipendentemente dal beneficio fondiario sulla base della superficie consorziata;
…” Il chiaro ed esplicito riferimento alla norma di cui alla lettera a) dell'art. 11 L.R.
N.11/2023, dichiarata costituzionalmente illegittima fin dal 2018, rende evidente la illegittimità dell'imposizione tributaria in parola.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Esse vanno compensate con Agenzia
Entrate NE e con il Consorzio di Bonifica della Calabria, estranei alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate NE, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Resistente_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 143,00 oltre oneri e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate NE e con il Consorzio di Bonifica della Calabria.