Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 26/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
Composta dai signori magistrati:
PI CA FLOREANI Presidente Alessandro BENIGNI Consigliere IN GRASSO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21657 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale contro:
- De LU IT SA (c.f.: [...]), nata a [...], Svezia, il 08.07.1952, personalmente e in qualità di legale rappresentante pro tempore della IN UR YA s.r.l. (p.i. 01425770110);
- IN UR YA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ameglia (SP), Via Litoranea n. 14, entrambe rappresentate e difese, giuste procure in atti, dall'avv. LE Calevro (c.f. [...]) pec: gabrielecalevro@avvpec.it, con lui elettivamente domiciliate.
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2025, il consigliere relatore IN SO, il Pubblico ministero, in persona del Procuratore SENT. n. 17/2026 regionale dott. Roberto Leoni, e VR LE per i convenuti.
Ritenuto in
FATTO
Con citazione depositata il 27 giugno 2025 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio De LU IT SA, personalmente e in qualità di legale rappresentante pro tempore della IN UR YA s.r.l., IN Azzurra YA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirle condannare al risarcimento del danno di euro 100.881,15, in favore di FI.L.S.E. S.p.A., oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
Risulta dalla citazione in giudizio che: IN UR YA s.r.l.
(MAY), è stata beneficiaria di un contributo de minimis, erogato da FI.L.S.E.
S.p.A., Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 - Bando P.O.R. FESR Liguria 2014-2020 - Asse 3
-
chinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione -2020 prevede al al
posta approvata, nei contenuti e nelle finalità previste, il bando prevede la revoca del beneficio (arti .O.R. 20142020, in data 06/12/2016 la società MAY s.r.l. ha presentato a FI.L.S.E. una de minimis euro 200.000,00, a fronte di investimenti ammissibili pari ad euro 717.134,01, pianti produttivi in acqua (paragrafo 5.1 lett B del bando regionale), per la struttura nautica sita in Ameglia (SP) via Litoranea n.14, ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano Guida della Nautica e di Sviluppo. Il programma di investimento riguardava: 1) la realizzazione di nuovi impianti produttivi in codice della navigazione. Questo intervento era suddiviso in diverse linee: rimozione e bonifica del vecchio impianto, sostituzione dei corpi morti, catenarie e ormeggi impiantati da gestioni precedenti; adeguamento dei fondali e movimentazione dei sedimenti; realizzazione delle nuove installazioni costituite da corpi morti, catenarie e drappi di ormeggio; 2) la realizzazione di nuovi impianti produttivi a terra in proprietà privata (permesso di costruire 55/2010 in adeguamento al piano Guida della Nautica); 3) la realizzazione di opere assimilate: impianto elettrico e fotovoltaico, impianto idrico-idraulico, impianto stradale, parcheggi e cancello di ingresso, impianto wi-fi e software, impianti generici connessi.
parazione di imbarcazioni da diporto, oltre ai servizi connessi alle lavorazioni base e ai servizi al cliente, sia a terra che in acqua, avrebbero consentito mero dei posti barca esistenti in acqua e a terra) e la creazione di nuove strutin data 05.03.2019, con decisione n. 1266, la FI.L.S.E. ha concesso un contributo a fondo perduto di euro 108.340,80, pari al 30% di una spesa ammissibile di euro 361.136,00, per in data 23.08.2019, la MAY s.r.l. ha inviato a FI.L.S.E. delle integrazioni concernenti la modifica del progetto iniziale, al fine di adeguarlo alle mutate condizioni aziendali, motivate dalla particolare congiuntura economica, da ragioni finanziarie e dal tempo inpreventivo di spesa è stato così ridotto ad euro 347.678,74; in data 16.09.2019, la rappresentante legale della MAY s.r.l, De LU IT SA, ha presentato a FI.L.S.E.
dichiarazio gramma di intervento ammesso ad agevolazione a fronte di una spesa sostenuta per euro 342.178,77, oltre i.v.a. così ripartiti: 1) euro 224.180,33 per la realizzazione di nuovi impianti produttivi in acqua su area demaniale (suddiviso nelle linee di intervento già menzionate: rimozioni vecchi impianti, adeguamento dei fondali e realizzazione del nuovo impianto); 2) euro 117.998,44 per la realizzazione di nuovi impianti produttivi a terra in proprietà privata (esecuzione di opere assimilate); in data 24.04.2019, FI.L.S.E. ha erogato il contri77.968,12. Tale liquidazione, viziata da un errore formale, è stata rideterminata con emissione di un provvedimento integrativo a saldo in data 23.05.2020, per erogato, pertanto, è stato pari a euro 100.881,15;
tivi ai progetti comunitari finanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, la Guardia di Finanza (GdF) ha effettuato un controllo sulle fatture, sul loro pagamento e sulla regolarità documentale. Inoltre, è stato effettuato un sopralluogo, alla presenza di un delegato della De LU.
secondo il programma di investimento dichiarato come concluso. In particolare, relativamente ai lavori in acqua (punto 1 programma): *nella domanda di ammissione al progetto, la MAY s.r.l. allegava il preventivo della società Janson RI Italia s.r.l. che prevedeva la rimozione di n. 70 corpi morti; n 250 metri di catenaria; n. 50 ormeggi; adeguamento dei fondali; ripristino di tutto son RI era pari a euro 228.800,00; * la MAY s.r.l., in sede di comunicazione delle modifiche del progetto, dichiarava alla FI.L.S.E. che il descritto intervento di rimozione e sostituzione con materiali nuovi era stato eseguito dalla società Italia Marine Service ad un prezzo inferiore (euro 224.180,33, come da fattura n. 3/252 del 09.07.2019; * da un controllo documentale effettuato dalla Regione Liguria, è risultato che la legale rappresentante pro tempore steva in un ampli zione dei nuovi impianti produttivi in acqua si è dovuto provvedere tecnica-
* la GdF ha chiesto notizie al legale rappresentante della SO RI - NE Cristiano, il quale ha confermato che il preventivo prodotto dalla sua società riteriali nuovi, circostanza questa confermata dallo stesso dichiarante in sede di compilazione di apposito questionario sottopostogli; * la GdF ha chiesto notizie anche a Ulivelli Ilaria, rappresentante legale della Italia Marine Service. È risultato che i lavori in acqua (fattura 3/252) si erano resi necessari per ospitare imbarcazioni di lunghezza superiore (20-25 mt di lunghezza a fronte di 8-10).
Le fatture esibite per le spese sostenute con riguardo alla rimozione e al risprigio di autogrù, riparazione mezzi e lavori di sistemazione del piazzale, per un importo di euro 31.375,15 e solo per un importo di euro 12.535, 48 riguardatipo; * la stessa Ulivelli, nella relazione tecnica inviata alla GdF il 21/04/2023, ha precisato che erano stati rimossi tutti i 50 ormeggi e sostituiti solo quelli non idonei perché logori, oppure non idonei in quanto non sufficientemente dimensionati; non sono stati sostituiti i corpi morti esistenti, in quanto risultati idonei; la catenaria è stata sostituita solo laddove risultata interrotta e/o scollegata dai corpi morti; De LU IT SA e la società MAY s.r.l. sono stati rinviati a giudizio nel procedimento penale n. 6541/2024 (n. 311/23 R.G. notizie di reato EPPO) per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche 231/2001. Il procedimento risulta pendente; sulla scorta dei rilievi della GdF, la FI.L.S.E. ha avviato il procedimento di revoca totale del contributo in oggetto, per un importo pari ad euro 100.881,15. Avverso la decisione di revoca, risulta pendente giudizio dinanzi al Tribunale di Genova.
La Procura ha quindi contestato che i nuovi impianti produttivi in acqua
(di cui a paragrafo 5 punto 1 lettera b del bando impianti produttivi, macchinari ed attrezzature) non sono stati realizzati come da programma di investimento dichiarato concluso, per cui il contributo di euro 67.254,10 non risulterebbe spettante. Inoltre, dato che le spese per i lavori a terra (piazzale con viabilità e parcheggi, impiantistica elettrica e illuminazione esterna di cui al paragrafo 5 punto 1 lettera a del bando opere murarie ed assimilate) erano ammissibili nel limite massimo del 50% delle spese sostenute per la realizza33.627,05 non risulterebbe dovuto. Emesso rituale invito a dedurre nei confronti degli odierni citati, è stato contestato un danno patrimoniale pari ad euro la realizzazione del nuovo impianto. Gli inviti sono stati notificati alla De LU in data 28/02/2025, a mezzo UNEP, e alla società MAY in pari data nte
LO CI, ha chiesto di essere audita.
Con memoria unitaria depositata il 14 novembre 2025 si sono costituiti IN UR YA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché De LU IT SA, che: eccepiscono la pregiudizialità ex art.
295 c.p.c. stante la pendenza del giudizio civile dinanzi al Tribunale di Genova
(R.G. n. 2495/2024) avverso la revoca del contributo. Chiedono quindi la soo avrebbero tenuto una conistruttoria operata da FI.L.S.E., anche con sopralluoghi, avevano maturato un affidamento legittimo e qualificato sulla correttezza del proprio operato. Sotto il carattere formale del controllo svolto dalla società regionale. Escludono quindi il dolo contestato dalla Procura, anche alla luce del principio per cui non
(dolo contrattuale), ma è necessaria anche la consapevolezza di ledere terzi;
Secondo i convenuti, le prescrizioni del bando dovrebbero essere lettere in modo coordinato tra mett
(fino a 20-25 metri, a fronte dei precedenti 8-10 metri) grazie allo spostamento della catenaria al centro del fiume. In questa prospettiva, la manutenzione straordinaria (oppure la ristrutturazione) che sarebbe stata realizzata secondo gli atti di contestazione della G.d.F. e della Procura, costituirebbe il mezzo per Sempre in ordine al merito della contestazione, l'art. 5, lett. b), del bando, che richiede l'acquisizione di attrezzature "nuove di fabbrica", non potrebbe essere letto in modo avulso dal contesto e in contrasto con i principi di logica ed economicità. In un progetto di "ampliamento", il requisito del "nuovo di fabbrica"
si applicherebbe ragionevolmente ai materiali e alle attrezzature acquistate per realizzare il potenziamento, ma non potrebbe imporre l'obbligo irragionevole e anti-economico di dismettere e sostituire elementi strutturali preesistenti
(come i corpi morti in cemento) che, a seguito di verifica, siano risultati perfettamente idonei e funzionali al nuovo e potenziato assetto. Concludono: in via preliminare, per sospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità del pendente giudizio civile dinanzi al Tribunale di Genova; in via principale, per respingere integralmente la domanda della Procura siccome infondata in fatto e in diritto; in subordine, per escludere l'elemento soggettivo del dolo e contenere l'eventuale condanna nei limiti della più stretta equità. Con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza odierna il Pubblico ministero e le parti private hanno ribadito le rispettive posizioni e conclusioni, come da verbale. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. I convenuti si sono costituiti con il patrocinio dello stesso legale, che stenza di un conflitto di interessi tra gli stessi, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di ufficio, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (Cass., II, n. 4313/2016).
Osserva il Collegio che i convenuti sono stati chiamati in giudizio dalla Procura erariale nelle qualità, rispettivamente, di società che ha percepito un contributo pubblico e di legale rappresentante pro-tempore della società medesima. Replicando alle contestazioni, la difesa ha svolto una ricostruzione dei fatti e della normativa applicabile volta ad escludere, per motivi sostanzialmente sovrapponibili, la responsabilità di entrambi i citati. Alla strategia prointeressi.
2. In via pregiudiziale deve essere ribadita, sulla scorta della giurisprudenza della Sezione, la giurisdizione della Corte.
I finanziamenti per cui è giudizio sono stati previsti dal POR Liguria FESR 2014-2020 - -
per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento Le relative agevolazioni, cofinanziate con fondi europei, sono state deliberate dalla FI.L.S.E.
S.p.A., Finanziaria ligure per lo sviluppo economico, soggetto della Regione Liguria. Sulla scorta di queste circostanze, risulta allora predicabile la giurisdizione di questa Corte anzitutto rispetto al soggetto cui direttamente viene riferito il danno (i.e.: FI.L.S.E. S.p.A.), trattandosi di società in house a totale partecipazione pubblica ed a tale stregua soggetta alla giurisdizione contabile (ex pluribus, Cass., Sez. un., n. 26283/2013). La giurisdizione di questa Corte deve essere affermata anche in relazione alla natura pubblica delle risorse impiegate per la concessione delle agevolazioni finanziarie in questione (ex aliis, Cass.,
Sez. un., n. 26935/2013). Osserva il Collegio che il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass., Sez. un., 13245/2019) per cui, ai fini della giurisdizione contabile, è necessario e sufficiente che i soggetti privati, beneficiari del finanziamento pubblico, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (ex multis, Cass., Sez. un., n. 11/2020). Con l'assunzione dell'obbligo di destinare somme concernenti un finanziamento pubtra i compiti della pubblica amministrazione. Poiché la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico "...
ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati"; e ciò in quanto "il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano, di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati" (Cass., Sez. un., n.
3310/14; n. 295/13). Pertanto, la giurisdizione contabile si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso del privato
(Cass., Sez. un., n. 20701/2013; n. 9963/2010). Alla stregua delle considerazioni che precedono, sulla domanda svolta dalla Procura regionale, strutturata sulla mala gestio dei fondi in questione, deve allora essere affermata la giurisdizione di questa Corte (cfr. Sez. Liguria, n. 48/2025).
3. Pregiudizialmente il Collegio è chiamato a scrutinare la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio civile avverso la revoca del contributo.
La richiesta di sospensione del giudizio è infondata. Osserva il Collegio contemporanea pendenza di due processi, tra i quali esista un rapporto di precausa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato nel giudizio contabile (Sez. riun., n. 3/2021). Come chiarito in giurisprudenza, la richiamata disposizione codifica il criterio della pregiudizialità tecnica quale ragione di sospensione necessaria del processo contabile, ammettendola entro limiti circoscritti, in ossequio al regime di indipendenza fra le diverse giurisdizioni (Sez. riun., n. 5/2020; n. 15/2019). Invero, considerato che le interferenze tra giudizio contabile, da un lato, e giudizi ordinari (civili o penali) e amministrativi, non di giurisdizione, le rispettive azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali (Cass., Sez. un., n.
16722/2020; n. 27092/2009). Nel caso di specie non sussiste il predetto rapporto di pregiudizialità logica e giuridica tra il giudizio civile, ad oggetto la guarda il danno della mala gestio di risorse pubbliche. La responsabilità amministrativa ha, infatti, natura patrimoniale-risarcitoria da atto illecito (Cass., ss.uu., n. 123/2001; Cedu, sentenza 13 maggio 2014, su ricorso n. 20148/09) e pertanto si differenzia da quella
dice civile. Ne consegue che gli eventuali recuperi realizzati zione hanno una rilevanza solo in sede di esecuzione della sentenza di condanna. Più precisamente, il giudizio di responsabilità amministrativa non è preerariale (Sez. app. Sicilia n. 131/2013; Sez.
Piemonte, n. 173/2020). Sulla scorta delle considerazioni sviluppate, si impone il rigetto della domanda di sospensione del giudizio.
4. Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono.
4.1. Il danno erariale consegue allo sviamento del finanziamento dalle finalità pubblicistiche per le quali esso è stato concesso (Sez. II, n. 56/2018)
sviamento che può manifestarsi a diversi livelli, in quanto le relative modalità invece, si realizzano in un momento successivo e secondo varie modalità, riassumibili nella distrazione del finanziamento ricevuto (Sez. II, n. 151/2021).
Impiego distorto che può derivare dalle violazioni delle regole del bando e degli atti di concessione del finanziamento, che, qualora idonee a precludere il raggiungimento delle finalità avute di mira con il contributo, integrano un danno erariale (Sez. Calabria, n. 229/2022; Sez. Basilicata, n. 6/2022).
4.2. Ai fini della decisione nel merito il Collegio è chiamato a verificare che il compendio probatorio fornito dalla Procura sia idoneo a sorreggere la richiesta risarcitoria. A tal riguardo, occorre considerare che il giudice contabile dispone di un autonomo potere di apprezzamento dei fatti asseritamente costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile, anche laddove essi abbiano una rilevanza innanzi a diverso giudice (Sez. I, n.
345/2021). Ed inoltre, che la valutazione del materiale probatorio va effettuata secondo la preponderanza dell'evidenza, ovvero del "più probabile che non"
(Sez. appello Sicilia, n. 21/2022; Sez. Calabria, n. 243/2020).
4.3. dalla MAY, in persona di IT SA De LU, ha previsto la rimozione e la bonifica del vecchio impianto (corpi morti, catenarie e ormeggi) e la sua sostituzione a nuovo. In particolare, è stata prevista la rimozione dei corpi morti e della catenaria, la rimozione e il ripristino di 50 ormeggi, il ripristino della nuova catenaria e la messa in opera degli ormeggi (caluni, drappe e prendini). Il preventivo dei lavori presentato da SO RI ha contemplato la rimozione dei corpi morti e della catenaria, la rimozione e il ripristino degli ormeggi, il ripristino della catenaria e la messa in opera degli ormeggi completi. Il contenuto degli interventi è rimasto immutato anche secondo quanto previsto dal preventivo della società Italia Marine Service. Con la dichiarazione del 23.8.2019 la MAY, in persona di IT SA De LU, ha attestato che il preventivo della SO RI, con successivo affidamento dei lavori alla Italia Marine Service, era stato completamente eseguito ad un prezzo inferiore a parità delle altre condizioni. La richiesta di saldo del contributo, sempre a firma di IT SA De LU, della Italia Marine Service, secondo la predetta articolazione, ovvero rimozione e bonifica vecchio impianto (corpi morti, catenarie e ormeggi) e realizzazione nuovo impianto (corpi morti, catenarie e drappe di ormeggi).
In realtà, secondo quanto risulta dagli accertamenti della GdF (v. in particolare la relazione tecnica presentata da Italia Marine Service) non sono stati sostituiti i corpi morti esistenti, in quanto ancora idonei; sono state sostituite solo le parti usurate/non idonee delle catene, delle cime, delle funi, anelli, cavalletti, grilli, bragozzi e maniglioni. Rispetto a questi dati documentali, i convenuti non hanno formulato rilievi.
La differenza tra i costi previsti ammessi a contributo e i costi di quanto effettivamente realizzato si risolve in danno erariale. Per quanto attiene alla quantificazione del suddetto danno differenziale, va considerato che per la rimozione dei corpi morti e il loro ripristino è stata rendicontata una spesa (cfr.
fattura n. 3/252 del 9 luglio 2019 di Italia Marine Service) di 10 e 70 mila euro;
per la rimozione e il ripristino della catenaria, rispettivamente, 7 e 20 mila euro;
per il ripristino di drappe, prendini e maniglioni, rispettivamente, 20 mila, 2.080 e 3.100 euro, per un totale di euro 132.180,00.
cime/funi/anelli etc. è stata effettuata una spesa di euro 13.505,9 (cfr. all. 16 rapporto GdF). Come sopra riferito, per la realizzazione dei nuovi impianti produttivi in acqua su area demaniale (nelle linee di intervento già menzionate:
rimozione vecchi impianti, adeguamento dei fondali e realizzazione del nuovo impianto) è stata rendicontata una spesa di euro 224.180,33. In realtà, la spesa per gli interventi effettivamente realizzati è stata pari ad euro 105.506,23
((224.180,33-132.180,00)+13.505,9). Pertanto, considerato che il finanziamento pubblico per gli interventi de quibus è stato pari al 30% della spesa rendicontata, ne deriva che il danno erariale è dato dal risultato differenziale
(delta) tra il contributo concesso, pari ad euro 100.881,15, e il 30% del costo effettivo ento (euro 105.506,23), ossia euro 31.651,869. Il predetto delta ammonta dunque ad euro 69.229,29, che si risolve integralmente in danno erariale risarcibile, atteso che non opera il limite al risarcimento introdotto 1, c.1, lett. a), n. 5, della legge 22 gennaio 2026, n. 1, trattandosi di responsabilità a titolo di dolo con indebito arricchimento.
4.4. Per escludere la propria responsabilità i convenuti oppongono, anzitutto, sulla correttezza del proprio operato stante condotta da FI.L.S.E., anche con sopralluoghi. Deducono, inoltre, che sovvenzionato ha riguardato
i più grandi, ragion per cui la manutenzione straordinaria (oppure la ristrutturazione), che sarebbe stata realizzata secondo gli atti di contestazione, tiva, giammai una frode. In questa prospettiva, il bando non potrebbe essere inteso come costituivo dell'obbligo irragionevole e antieconomico di dismettere e sostituire elementi strutturali preesistenti (come i corpi morti in cemento), risultati perfettamente idonei e funzionali al nuovo assetto.
Le deduzioni difensive non appaiono persuasive. Invero, seppur è condivisibile il richiamo al carattere antieconomico della sostituzione dei manufatti non ancora giunti alla fine del proprio ciclo vitale, rimane imprescindibile che, una volta realizzato un risparmio di spesa grazie al mantenimento di alcune strutture, i convenuti avrebbero dovuto rappresentare fedelmente i costi sostenuti. Avendo, di contro, confermato e rendicontato la spesa prevista e chiesto la relativa liquidazione, si sono rappresentati ed hanno voluto ottenere nanziamento. sul campo svolti dalla polizia giudiziaria, che hanno disvelato la frode perpetrata dagli odierni convenuti.
In definitiva la domanda è fondata. Sulle somme dovute a titolo di risarcimento va conteggiata la rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorDalla data della sentenza sono dovuti Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, accerta la responsabilità amministrativa di De LU IT SA, personalmente, e della società IN UR YA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e li condanna, in solido, al risarcimento del danno di euro 69.229,29 (sessantanovemila/229,29) in favore di FI.L.S.E., S.p.A.
La predetta somma deve essere rivalutata secondo gli indici Istat dal 24.04.2019 e maggiorata con gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
Condanna i convenuti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio, liquidate con nota a margine della presente sentenza.
Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio del 4 dicembre 2025 e 29 gennaio 2026.
stensore Il Presidente
IN SO PI CA NI
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 26 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria LE TA f.to digitalmente Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 428,54 (Euro Quattrocentoventotto/54). Genova, 26 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria LE TA f.to digitalmente