Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01500/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7094 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata in data 07.06.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. AB MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2025, l’istante, cittadino di nazionalità marocchina, ha adito questo Tribunale ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico per l’Immigrazione, in relazione all'istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
In punto di fatto, il ricorrente espone di essere titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciato dalla Questura di Caserta in data 10 gennaio 2025 e valido fino all'8 ottobre 2025. Avendo reperito un'opportunità di impiego stabile, in data 7 giugno 2025, tramite il proprio datore di lavoro, ha presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta la prescritta domanda telematica per la conversione del titolo di soggiorno.
Lamenta il ricorrente che, a fronte di tale istanza, l'Amministrazione intimata è rimasta del tutto inerte, omettendo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine ragionevole. Al momento della proposizione del gravame, infatti, erano trascorsi oltre sei mesi dalla presentazione della domanda, senza che fosse intervenuta alcuna determinazione, né alcuna comunicazione interlocutoria idonea a giustificare il ritardo.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di provvedere sancito dall'art. 2 della Legge n. 241/1990, nonché la lesione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa, tutelati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. In particolare, pur riconoscendo la specificità della disciplina in materia di immigrazione, richiama l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato (sentenze n. 3649/2022 e n. 3578/2022) che, in assenza di un termine normativamente fissato, individua in 180 giorni il limite di durata "ragionevole" per la conclusione di tali procedimenti, decorso il quale l'inerzia della Pubblica Amministrazione diviene illegittima e sanzionabile in sede giurisdizionale. Sottolinea, inoltre, il grave pregiudizio derivante da tale ritardo, che lo espone al rischio di perdere l'opportunità lavorativa e lo mantiene in uno stato di incertezza giuridica che comprime l'esercizio di diritti fondamentali.
Contestualmente al ricorso, il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando un reddito per l'anno 2024 inferiore alla soglia di legge.
In data 23 dicembre 2025, si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando un atto di formale costituzione e riservandosi di produrre memorie.
Successivamente, con memoria depositata in data 10 febbraio 2026, la difesa erariale ha comunicato che, nelle more del giudizio, il procedimento amministrativo oggetto di controversia si era concluso. In particolare, ha dato atto che in data 4 febbraio 2026 era stato stipulato il contratto di soggiorno tra il ricorrente e il datore di lavoro, adempimento che ha definito l'iter amministrativo avviato con l'istanza del 7 giugno 2025. Sulla base di tale sopravvenienza, l'Amministrazione, unitamente alla difesa del ricorrente, hanno domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere (vedi verbale udienza del 18.2.2026).
Con decreto n. 126/2026 del 13 febbraio 2026, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha disposto un incombente istruttorio, richiedendo all'istante di produrre la prova di consegna della richiesta di attestazione consolare all'autorità marocchina. Il ricorrente ha prontamente ottemperato, depositando la ricevuta della raccomandata con prova di consegna, attestante la ricezione dell'istanza da parte dell'Ambasciata del Marocco in data 16 dicembre 2025.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il Collegio, alla luce del provvedimento satisfattivo adottato dalla resistente amministrazione nelle more del processo, ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Come esposto in fatto, l'Amministrazione resistente, dopo la notifica del ricorso, ha portato a compimento il procedimento di conversione del permesso di soggiorno, convocando le parti per la stipula del contratto di soggiorno in data 4 febbraio 2026. Tale circostanza, non contestata dalla parte ricorrente, ha determinato il conseguimento del bene della vita cui il ricorrente aspirava, ovvero la conclusione del procedimento amministrativo da lui avviato.
Alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio ritiene che la fattispecie debba essere inquadrata nell'alveo della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, il quale dispone: "Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere". Difatti, mentre la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si ha quando un mutamento della situazione di fatto o di diritto rende impossibile o comunque inutile per il ricorrente ottenere una pronuncia di merito favorevole, senza che la sua pretesa sostanziale sia stata soddisfatta, la cessazione della materia del contendere, al contratio, presuppone che, come nella odierna fattispecie, l'interesse del ricorrente sia stato pienamente e irretrattabilmente soddisfatto dall'Amministrazione in pendenza di giudizio, rendendo superflua la prosecuzione della lite proprio perché il "bene della vita" è stato ottenuto.
Nel caso in esame, l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento (la stipula del contratto di soggiorno) costituisce, dunque, un comportamento pienamente satisfattivo della pretesa azionata avverso il silenzio. Pertanto, il ricorso deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, che, a differenza della declaratoria di improcedibilità, ha natura di sentenza di merito e accerta l'avvenuta realizzazione dell'interesse sostanziale del ricorrente.
3.- Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto che l'Amministrazione ha comunque posto in essere, seppur tardivamente, un'attività che ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, e considerata la natura stessa del giudizio avverso il silenzio, che mira primariamente a ottenere un provvedimento espresso, il Collegio ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, così come peraltro richiesto dalla stessa difesa erariale, senza che al riguardo sia stata formula una specifica opposizione della difesa del ricorrente.
4.- Resta da provvedere in ordine alla liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente.
Il ricorrente ha dichiarato un reddito per l'anno 2024 pari a € 2.681,29, importo nettamente inferiore al limite di legge attualmente vigente per l'accesso al beneficio.
Trattandosi di cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, l'art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) richiede che l'istanza sia corredata da una certificazione dell'autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto dichiarato sui redditi prodotti all'estero.
Nel caso di specie, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, con decreto n. 126/2026, ha correttamente richiesto all'istante di integrare la domanda, producendo la prova di aver inoltrato la richiesta di tale certificazione all'autorità consolare marocchina. Il ricorrente ha dimostrato di aver adempiuto a tale onere, depositando la ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento, da cui si evince che la sua richiesta è stata consegnata all'Ambasciata del Marocco in data 16 dicembre 2025.
A fronte dell'inerzia dell'autorità consolare, che non ha rilasciato la certificazione, il Collegio ritiene che l'istanza di ammissione debba essere accolta. Un'interpretazione della norma che facesse gravare sul richiedente le conseguenze della mancata cooperazione dell'autorità straniera, nonostante egli si sia diligentemente attivato, si tradurrebbe in una sostanziale vanificazione del diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 della Costituzione.
Sul punto, è dirimente l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 157 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002: "nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione".
La stessa Corte ha chiarito che l'impossibilità non deve essere intesa in senso assoluto, ma relativo, ed è implicitamente dimostrata quando il richiedente prova "di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza" per ottenere il documento.
Nel caso di specie, l'invio della richiesta tramite raccomandata con prova di consegna costituisce prova sufficiente della diligenza del ricorrente. Pertanto, in linea con il dettato della Corte Costituzionale e con la giurisprudenza di merito che ne ha dato applicazione (cfr. TAR Lazio, Sez. V, n. 192/2025), sussistono i presupposti per l'ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Deve, dunque, procedersi alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente, avv. Pietro Nicolò, in relazione all'attività professionale prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato. Ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento. La liquidazione deve tenere conto della natura dell'impegno professionale e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche). Trattandosi di giudizio per silenzio-inadempimento, la controversia è di valore indeterminabile e di complessità contenuta. Considerata l'attività effettivamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) e la natura del rito camerale, il Collegio ritiene equo liquidare un compenso complessivo di € 2.400,00.
Tale importo deve essere ridotto della metà, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, che dispone la dimidiazione dei compensi per le prestazioni rese in regime di gratuito patrocinio. Pertanto, il compenso da liquidare in favore del difensore ammonta a € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, Cassa di Previdenza Avvocati (C.P.A.) ed Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere:
- Ammette il ricorrente, il ricorrente, al patrocinio a spese dello Stato.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
6. Liquida in favore dell'avv. Pietro Nicolò, difensore del ricorrente, la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di compenso, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI CU, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
AB MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB MA | TI CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.