TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4068/2024 promossa da:
(CF. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Alessandra Pallini
e
(CF. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Alessandra Pallini
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - sede
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Controparte_1 Parte_1 depositavano in data 23/10/2024 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre
1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella
1 causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in
Piombino (LI) in data 18.08.2022, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 19/12/2024 (sent. n.
461/2024 pubblicata il 23/12/2024, divenuta irrevocabile il 24.6.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
3/7/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (19/12/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante anche l'assenza di figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Piombino (LI) in data 18.08.2022 tra e e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2022 Parte 1 n.31.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1.Conferma che l'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Piombino, via
Largo I. Zambelli n.8, rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. CP_1
[...]
2.Conferma la rinuncia reciproca dei coniugi a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4068/2024 promossa da:
(CF. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Alessandra Pallini
e
(CF. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Alessandra Pallini
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - sede
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Controparte_1 Parte_1 depositavano in data 23/10/2024 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre
1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella
1 causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in
Piombino (LI) in data 18.08.2022, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 19/12/2024 (sent. n.
461/2024 pubblicata il 23/12/2024, divenuta irrevocabile il 24.6.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
3/7/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (19/12/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante anche l'assenza di figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Piombino (LI) in data 18.08.2022 tra e e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2022 Parte 1 n.31.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1.Conferma che l'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Piombino, via
Largo I. Zambelli n.8, rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. CP_1
[...]
2.Conferma la rinuncia reciproca dei coniugi a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3