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Sentenza 21 giugno 2022
Sentenza 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2022, n. 23819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23819 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratore EL RI, che chiede il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato BORIONI FABIO in difesa di IN SA in sostituzione dell'avvocato MURDACA STEFANO del foro di LOCRI che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23819 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 24/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, con ordinanza resa in data 11 gennaio 2022 ha rigettato l'appello di RI NO avverso l'ordinanza emessa della Corte di appello di Reggio Calabria del 23 novembre 2021, con cui si rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria„ in data 24 giugno 2019, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, 110 cod. pen., e ad una pluralità di reati di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990,rpérzialrnente annullatOdal Tribunale peri! riesame con ordinanza del 16 agosto 2019, in relazione a due reati fine, nonché, in relazione ad un ulteriore reato fine, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione. 2. Avverso l'ordinanza cautelare propone ricorso RI NO, a mezzo del suo difensore, formulando un unico articolato motivo, con cui fa valere la violazione degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. 3. Con la doglianza lamenta che il giudice del riesame abbia fondato il diniego della sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari sulla base del generico richiamo di precedenti reati, mai sfociati in processi a carico del ricorrente e comunque non commessi nel corso di misura dDmiciliare. Osserva che del tutto immotivata è l'affermazione che solo la misura più afflittiva consente la recisione dei contati- con la rete di relazioni che ha consentito alla famiglia NO-Pizzata di imporsi nel narcotraffico e che l'ordinanza impugnata omette di dare adeguato rilievo al tempo decorso dai fatti, pari a sei anni, e dalla applicazione della misura carceraria, pari a due anni e mezzo, senza tenere neppure in considerazione l'esclusione di responsabilità per ben tre reati satellite. D'altro canto, il giudice dell'appello cautelare non valorizza la personalità dell'interessato, dando rilievo al fatto che il 9 luglio 2019 filurt1~, nel corso di una perquisizione, fu ritrovato il quantitativo di kg. 5,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sotto il letto del figlio di RI NO, senza attualizzare la condotta, e senza valutare se quel reato sarebbe oggi nuovamente realizzabile e quale influenza sul disfacimento delle relazioni criminali abbia esercitato la prolungata custodia carceraria, pari a due anni e mezzo. Il ragionamento del Tribunale del riesame, nondimeno, si pone in contrasto con l'orientamento di legittimità, secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve valutarsi in termini di alta probabilità che all'imputato si presenti effettivamente una nuova occasione di commettere ulteriori delitti della stessa specie, mentre quando detto giudizio, in ragione della particolarità del caso, sia precluso, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari dovrà fondarsi su 2 elementi concreti -e non congetturali- rivelatori della continuità ed effettività del pericolo della reiterazione -attualizzata al momento dell'applicazione delle misura- ed idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis, nella sua dimensione temporale da apprezzarsi in relazione alla vicinanza dei fatti con cui si è manifestata la potenzialità criminale, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo. Assume che proprio su questo punto emerge la fallacia del giudizio formulato dal Tribunale del riesame, che si limita ad affermare che gli arresti domiciliari in luogo distante della Calabria, pur accompagnati dal braccialetto elettronico, farebbero residuare margini di operatività e comunicazione inconciliabili con il pericolo di recidiva, anche perché NO ha manifestato l'attitudine a porre in essere reati in materia di stupefacente all'interno della propria abitazione. Invero, una simile affermazione manca di valutare che la distanza fra il luogo di commissione dei delitti e quella in cui si dovrebbero eseguire gli arresti domiciliari supera i mille chilometri, sicché l'assenza di conoscenze degli ambienti dello spaccio milanese e la non dimostrata capacità di reperire stupefacenti nel territorio lombardo,, unitamente alla circostanza che al mantenimento del ricorrente provvederebbe la moglie, in possesso di lavoro stabile, impone una diversa valutazione prognostica del pericolo di recidiva. Il ragionamento del giudice dell'appello cautelare si dimostra meramente presuntivo e per come formulato impedisce alla difesa di scalfire con qualunque argomento la sua astrattezza, posto che anche in carcere è possibile consumare qualsiasi reato. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con memoria depositata in udienza, ex art. 311, comma 4 cod. proc. pen. il ricorrente formula motivi nuovi. Sostiene che il Tribunale per il riesame, nel rigettare l'appello, omette di confrontarsi con tutte le argomentazioni svolte nell'interesse di RI NO, ignorando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale laddove si decida ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, essendo il medesimo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto, da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di affrontare l'esame del ricorso è utile ricordare, sul piano generale, il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato essere limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo. E', pertanto, preclusa non solo 3 la rivalutazione della gravità del quadro indiziaria, ma anche quella sulla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, laddove sorrette da adeguata motivazione. 2. Ciò posto, va osservato che "L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 c:od. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta" (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, P.M. in proc. Cimino, Rv. 26909801; cfr. anche Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 - dep. 02/05/2016, Antignano, Rv. 266676). La decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare è vincolata, infatti, oltre che dall'effetto devolutivo, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice è chiamato solo a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, o in precedenza non considerati tali da modificare il quadro probatorio oppure ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (cfr. anche ex multis Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015 - dep. 27/10/2015, C, Rv. 26556901). 3. L'ordinanza qui impugnata resiste alle critiche svolte dal ricorrente, relative, da un lato, alla rilevanza -in ordine eAll a prognosi di reiterazione del reato- del c.d. tempo silente, dall'altro, all'idoneità del domicilio indicato per l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari, invocata con il ricorso. 3.1. Sotto il primo profilo si sottolinea che il giudice dell'appello cautelare ha omesso di attualizzare il giudizio sul periculum libertatis, senza approfondire il valore del decorso del tempo dalla commissione dei reati e dall'applicazione della misura, concentrando la propria attenzione sull'episodio del ritrovamento nell'abitazione di RI NO, in data 9 luglio 2019, di stupefacente occultato sotto il letto del figlio, laddove avrebbe dovuto ricercare elementi di effettivo ed attuale pericolo di recidivanza. 3.2. L'ordinanza impugnata apprezza, al fine di vagliare la fondatezza della domanda di sostituzione della misura più afflittiva, una pluralità di elementi. In 4 primo luogo, pur dando atto della formale incensuratezza dell'interessato, richiama i precedenti di polizia, relativi a fatti di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, ingiuria, minaccia e di spaccio di stupefacenti, nonché l'avviso orale per una durata triennale (2010-2013) ed il AS (2009-2011), di cui RI NO è risultato destinatario. In secondo luogo, valorizza le frequentazioni risultate nel provvedimento reso dal Tribunale del riesame ex art. 309 cod. proc. pen.. Da tutto ciò rilevando l'incapacità del ricorrente di intraprendere un percorso di affrancamento dall'agire criminale e l'incapacità di adeguarsi alle prescrizioni imposte, come dimostra, peraltro, l'episodio del 9 luglio 2019. A ciò, aggiunge che la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., non può essere vinta se manchino indici di rescissione da legami criminali accertati. 3.3. Ora, sebbene il giudice dell'appello cautelare dia risalto ad elementi che non riguardano l'attualità delle esigenze, al momento della richiesta di sostituzione 14,4‘22,-01, della misura, quali precedenti di polizia, 0,..~ l'emissione dell'ordinanza genetica, l'avviso orale ed il AS, ancora più risalenti, non confacenti al giudizio sulla permanenza delle condizioni di applicazione della cautela, che implica la valutazione della sussistenza di un novum in ordine alle esigenze, sottese alla misura originariamente inflitta, nondimeno, proprio sull'insussistenza di nuove circostanze, successive all'applicazione della custodia cautelare, capaci di vincere la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275 cod. proc. pen., l'ordinanza fonda il rigetto dell'istanza. 3.4. Invero, il ricorrente si limita ad evocare il tempo silente, non confrontandosi con il principio secondo cui "In tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento„ Rv. 282590). Rispetto a siffatta frazione temporale -decorrente fra l'applicazione della misura e quello della richiesta di sostituzione- nulla viene allegato, a dimostrazionell'elennento di novità valorizzabile, al fine di formulare un rinnovato giudizio di pericolosità ed adeguatezza della misura carceraria,non considerato dal giudice dell'appello cautelare. 3.5. Si rammenti, infatti, che qualora si versi nelle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3^, cod. proc. pen., e cioè di presunzione di pericolosità sociale, desunta dalla natura dei reati oggetto dell'imputazione, vige la presunzione relativa di 5 pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435). E parimenti che "In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere„ deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura" (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015 - dep. 07/06/2016, P.M. in proc. Marzoli, Rv. 267341). La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., dunque, accompagna la misura non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi -anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del complessivo quadro che ha dato origine alla misura- possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. 4. Sotto il secondo profilo, inerente all'idoneità dell'indirizzo indicato per l'esecuzione degli arresti domiciliari, rispetto al quale il ricorrente si duole della genericità e dell'astrattezza delle argomentazioni sottese al pronunciamento di rigetto, in primo luogo, va osservato che laddove non sia vinta, per assenza di un novum positivamente valutabile, la presunzione di adeguatezza della misura carceraria, non è neppure necessario vagliare se il domicilio proposto sia atto a consentire il contenimento della spinta criminosa. In secondo luogo, deve constatarsi che il giudice dell'appello cautelare svolge comunque la valutazione, negando che la collocazione proposta dal ricorrente, benché distante dal luogo di commissione del reato, consenta di formulare una prognosi positiva sul pericolo di reiterazione, avuto riguardo all'inserimento di RI NO nel mondo criminale ed alla sua capacità di commettere reati anche all'interno della propria abitazione. Si tratta di una motivazione che, lungi dal manifestare il ricorso a criteri generici ed astratti, fonda il giudizio su valutazioni di fatto, che, in quanto prive di incoerenza o di contraddittorietà, sfuggono al sindacato di questo giudice di legittimità. 6 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deci' o il 24/092022
sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratore EL RI, che chiede il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato BORIONI FABIO in difesa di IN SA in sostituzione dell'avvocato MURDACA STEFANO del foro di LOCRI che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23819 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 24/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, con ordinanza resa in data 11 gennaio 2022 ha rigettato l'appello di RI NO avverso l'ordinanza emessa della Corte di appello di Reggio Calabria del 23 novembre 2021, con cui si rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria„ in data 24 giugno 2019, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, 110 cod. pen., e ad una pluralità di reati di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990,rpérzialrnente annullatOdal Tribunale peri! riesame con ordinanza del 16 agosto 2019, in relazione a due reati fine, nonché, in relazione ad un ulteriore reato fine, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione. 2. Avverso l'ordinanza cautelare propone ricorso RI NO, a mezzo del suo difensore, formulando un unico articolato motivo, con cui fa valere la violazione degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. 3. Con la doglianza lamenta che il giudice del riesame abbia fondato il diniego della sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari sulla base del generico richiamo di precedenti reati, mai sfociati in processi a carico del ricorrente e comunque non commessi nel corso di misura dDmiciliare. Osserva che del tutto immotivata è l'affermazione che solo la misura più afflittiva consente la recisione dei contati- con la rete di relazioni che ha consentito alla famiglia NO-Pizzata di imporsi nel narcotraffico e che l'ordinanza impugnata omette di dare adeguato rilievo al tempo decorso dai fatti, pari a sei anni, e dalla applicazione della misura carceraria, pari a due anni e mezzo, senza tenere neppure in considerazione l'esclusione di responsabilità per ben tre reati satellite. D'altro canto, il giudice dell'appello cautelare non valorizza la personalità dell'interessato, dando rilievo al fatto che il 9 luglio 2019 filurt1~, nel corso di una perquisizione, fu ritrovato il quantitativo di kg. 5,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sotto il letto del figlio di RI NO, senza attualizzare la condotta, e senza valutare se quel reato sarebbe oggi nuovamente realizzabile e quale influenza sul disfacimento delle relazioni criminali abbia esercitato la prolungata custodia carceraria, pari a due anni e mezzo. Il ragionamento del Tribunale del riesame, nondimeno, si pone in contrasto con l'orientamento di legittimità, secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve valutarsi in termini di alta probabilità che all'imputato si presenti effettivamente una nuova occasione di commettere ulteriori delitti della stessa specie, mentre quando detto giudizio, in ragione della particolarità del caso, sia precluso, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari dovrà fondarsi su 2 elementi concreti -e non congetturali- rivelatori della continuità ed effettività del pericolo della reiterazione -attualizzata al momento dell'applicazione delle misura- ed idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis, nella sua dimensione temporale da apprezzarsi in relazione alla vicinanza dei fatti con cui si è manifestata la potenzialità criminale, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo. Assume che proprio su questo punto emerge la fallacia del giudizio formulato dal Tribunale del riesame, che si limita ad affermare che gli arresti domiciliari in luogo distante della Calabria, pur accompagnati dal braccialetto elettronico, farebbero residuare margini di operatività e comunicazione inconciliabili con il pericolo di recidiva, anche perché NO ha manifestato l'attitudine a porre in essere reati in materia di stupefacente all'interno della propria abitazione. Invero, una simile affermazione manca di valutare che la distanza fra il luogo di commissione dei delitti e quella in cui si dovrebbero eseguire gli arresti domiciliari supera i mille chilometri, sicché l'assenza di conoscenze degli ambienti dello spaccio milanese e la non dimostrata capacità di reperire stupefacenti nel territorio lombardo,, unitamente alla circostanza che al mantenimento del ricorrente provvederebbe la moglie, in possesso di lavoro stabile, impone una diversa valutazione prognostica del pericolo di recidiva. Il ragionamento del giudice dell'appello cautelare si dimostra meramente presuntivo e per come formulato impedisce alla difesa di scalfire con qualunque argomento la sua astrattezza, posto che anche in carcere è possibile consumare qualsiasi reato. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con memoria depositata in udienza, ex art. 311, comma 4 cod. proc. pen. il ricorrente formula motivi nuovi. Sostiene che il Tribunale per il riesame, nel rigettare l'appello, omette di confrontarsi con tutte le argomentazioni svolte nell'interesse di RI NO, ignorando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale laddove si decida ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, essendo il medesimo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto, da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di affrontare l'esame del ricorso è utile ricordare, sul piano generale, il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato essere limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo. E', pertanto, preclusa non solo 3 la rivalutazione della gravità del quadro indiziaria, ma anche quella sulla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, laddove sorrette da adeguata motivazione. 2. Ciò posto, va osservato che "L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 c:od. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta" (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, P.M. in proc. Cimino, Rv. 26909801; cfr. anche Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 - dep. 02/05/2016, Antignano, Rv. 266676). La decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare è vincolata, infatti, oltre che dall'effetto devolutivo, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice è chiamato solo a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, o in precedenza non considerati tali da modificare il quadro probatorio oppure ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (cfr. anche ex multis Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015 - dep. 27/10/2015, C, Rv. 26556901). 3. L'ordinanza qui impugnata resiste alle critiche svolte dal ricorrente, relative, da un lato, alla rilevanza -in ordine eAll a prognosi di reiterazione del reato- del c.d. tempo silente, dall'altro, all'idoneità del domicilio indicato per l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari, invocata con il ricorso. 3.1. Sotto il primo profilo si sottolinea che il giudice dell'appello cautelare ha omesso di attualizzare il giudizio sul periculum libertatis, senza approfondire il valore del decorso del tempo dalla commissione dei reati e dall'applicazione della misura, concentrando la propria attenzione sull'episodio del ritrovamento nell'abitazione di RI NO, in data 9 luglio 2019, di stupefacente occultato sotto il letto del figlio, laddove avrebbe dovuto ricercare elementi di effettivo ed attuale pericolo di recidivanza. 3.2. L'ordinanza impugnata apprezza, al fine di vagliare la fondatezza della domanda di sostituzione della misura più afflittiva, una pluralità di elementi. In 4 primo luogo, pur dando atto della formale incensuratezza dell'interessato, richiama i precedenti di polizia, relativi a fatti di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, ingiuria, minaccia e di spaccio di stupefacenti, nonché l'avviso orale per una durata triennale (2010-2013) ed il AS (2009-2011), di cui RI NO è risultato destinatario. In secondo luogo, valorizza le frequentazioni risultate nel provvedimento reso dal Tribunale del riesame ex art. 309 cod. proc. pen.. Da tutto ciò rilevando l'incapacità del ricorrente di intraprendere un percorso di affrancamento dall'agire criminale e l'incapacità di adeguarsi alle prescrizioni imposte, come dimostra, peraltro, l'episodio del 9 luglio 2019. A ciò, aggiunge che la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., non può essere vinta se manchino indici di rescissione da legami criminali accertati. 3.3. Ora, sebbene il giudice dell'appello cautelare dia risalto ad elementi che non riguardano l'attualità delle esigenze, al momento della richiesta di sostituzione 14,4‘22,-01, della misura, quali precedenti di polizia, 0,..~ l'emissione dell'ordinanza genetica, l'avviso orale ed il AS, ancora più risalenti, non confacenti al giudizio sulla permanenza delle condizioni di applicazione della cautela, che implica la valutazione della sussistenza di un novum in ordine alle esigenze, sottese alla misura originariamente inflitta, nondimeno, proprio sull'insussistenza di nuove circostanze, successive all'applicazione della custodia cautelare, capaci di vincere la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275 cod. proc. pen., l'ordinanza fonda il rigetto dell'istanza. 3.4. Invero, il ricorrente si limita ad evocare il tempo silente, non confrontandosi con il principio secondo cui "In tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento„ Rv. 282590). Rispetto a siffatta frazione temporale -decorrente fra l'applicazione della misura e quello della richiesta di sostituzione- nulla viene allegato, a dimostrazionell'elennento di novità valorizzabile, al fine di formulare un rinnovato giudizio di pericolosità ed adeguatezza della misura carceraria,non considerato dal giudice dell'appello cautelare. 3.5. Si rammenti, infatti, che qualora si versi nelle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3^, cod. proc. pen., e cioè di presunzione di pericolosità sociale, desunta dalla natura dei reati oggetto dell'imputazione, vige la presunzione relativa di 5 pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435). E parimenti che "In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere„ deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura" (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015 - dep. 07/06/2016, P.M. in proc. Marzoli, Rv. 267341). La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., dunque, accompagna la misura non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi -anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del complessivo quadro che ha dato origine alla misura- possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. 4. Sotto il secondo profilo, inerente all'idoneità dell'indirizzo indicato per l'esecuzione degli arresti domiciliari, rispetto al quale il ricorrente si duole della genericità e dell'astrattezza delle argomentazioni sottese al pronunciamento di rigetto, in primo luogo, va osservato che laddove non sia vinta, per assenza di un novum positivamente valutabile, la presunzione di adeguatezza della misura carceraria, non è neppure necessario vagliare se il domicilio proposto sia atto a consentire il contenimento della spinta criminosa. In secondo luogo, deve constatarsi che il giudice dell'appello cautelare svolge comunque la valutazione, negando che la collocazione proposta dal ricorrente, benché distante dal luogo di commissione del reato, consenta di formulare una prognosi positiva sul pericolo di reiterazione, avuto riguardo all'inserimento di RI NO nel mondo criminale ed alla sua capacità di commettere reati anche all'interno della propria abitazione. Si tratta di una motivazione che, lungi dal manifestare il ricorso a criteri generici ed astratti, fonda il giudizio su valutazioni di fatto, che, in quanto prive di incoerenza o di contraddittorietà, sfuggono al sindacato di questo giudice di legittimità. 6 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deci' o il 24/092022