Ordinanza collegiale 27 ottobre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Giardina e Antonio Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
del decreto del Questore di Crotone del 18 marzo 2024, prot. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la richiesta di rinnovo di porto d’armi uso caccia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. OL CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Crotone ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia da egli proposta.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto i motivi così rubricati:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione art. 11 e 43 TULPS. – Eccesso di potere per difetto di motivazione. Difetto di Istruttoria. Carenza di presupposti. Erronea valutazione e travisamento dei fatti. Contraddittorietà manifesta. Illogicità ”, con il quale lamenta la inconsistenza delle circostanze in fatto addotte a sostegno del giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi;
2.2. “ Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e contraddittorietà. Difetto di motivazione. Difetto di presupposto. Ingiustizia manifesta ”, con cui eccepisce il difetto di motivazione, in considerazione del fatto che le circostanze addotte dall’amministrazione risultavano già esistenti in occasione dei precedenti rinnovi e non erano mai state ritenute ostative;
2.3. “ Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Sviamento ”, con cui lamenta la contraddittorietà del provvedimento;
2.4. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge 241/1990 – Violazione art. 41 Carta di Nizza ”, ove lamenta la violazione del principio del contraddittorio procedimentale.
3. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, il Collegio, con ordinanza n.-OMISSIS- del successivo 27 ottobre, ritenuta la necessità che l’amministrazione depositasse in giudizio la documentazione istruttoria sottesa al provvedimento e, in particolare, la nota 2 settembre 2023, n.-OMISSIS-, della Legione Carabinieri Calabria, riferita nel provvedimento gravato, ha disposto l’incombente istruttorio e quindi rinviato la discussione del merito.
5. In data 6 novembre 2025, l’amministrazione ha adempiuto all’ordinanza istruttoria.
6. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
In particolare, risulta la fondatezza del primo motivo, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura.
7.1. Il provvedimento gravato è stato adottato sulla base della riferita nota del 2 settembre 2023, per mezzo della quale la Legione Carabinieri Calabria aveva informato la Questura “ circa l’esistenza di alcuni rapporti con persona controindicata, titolare di rilevanti pregiudizi penali e di Polizia ”.
In particolare, secondo quanto riferito dall’Autorità procedente, l’istante risulta essere nipote di un soggetto “ attualmente detenuto in regime di art. 41 bis, con il quale ci sono stati colloqui telefonici ”.
Da tali elementi, si sono dedotti “ una sostanziale inaffidabilità in relazione al contesto socio familiare vissuto ” nonché “ una totale assenza di garanzie circa il buon uso delle armi ”.
7.2. Contestando tali ragioni, il ricorrente, già nella fase del contraddittorio procedimentale, aveva evidenziato di non avere precedenti penali o di polizia, essendo distante dagli ambienti malavitosi, e di essere un onesto lavoratore, che provvede alle necessità della propria famiglia.
Quanto al legame di parentela, ha poi rappresentato di non avere rapporti di frequentazione con il parente pregiudicato, il quale, peraltro, risulta detenuto da oltre quindici anni in un istituto penitenziario che si trova fuori dalla Regione Calabria. Soprattutto, ha rimarcato che, contrariamente a quanto riferito nel provvedimento, non corrisponde al vero che vi siano stati, con il citato parente, “ colloqui telefonici ”, in quanto “ si è trattato di un’unica telefonata, avvenuta nella caserma dei Carabinieri di -OMISSIS- e, per giunta, non richiesta dal ricorrente. Telefonata tenutasi, tra l’altro, durante il periodo COVID e in presenza dei militari dell’arma, stante la particolarità del regime carcerario a cui è sottoposto il parente ”.
7.3. L’esame della nota dei Carabinieri datata 2 settembre 2023, acquisita nel corso del giudizio a seguito dell’accertamento istruttorio disposto dal Collegio, ha consentito di confermare le circostanze allegate dal ricorrente e verificare la sussistenza dei dedotti vizi istruttori e di motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare, in essa è riferito che:
- a carico del ricorrente “ non risultano vicende amministrative e/o penali ” e nemmeno è stato visto “ accompagnarsi con persone pregiudicate né risulta fare parte di organizzazioni criminali e/o mafiose ”;
- lo stesso è riferito per il suo nucleo familiare, composto da moglie e figlio minore;
- “ risulta di buona condotta morale e civile in genere, in pubblico gode di normale stima e reputazione ”.
I Carabinieri hanno, tuttavia, ritenuto “ doveroso evidenziare però che in data 19.05.2018 come da relazione di servizio redatta dai militari operanti che si allega alla presente, durante la visita di tale -OMISSIS- cl. 66, noto esponente della locale criminalità organizzata, attualmente detenuto in carcere, al fratello -OMISSIS- in pericolo di vita, si accertava nei pressi dell'abitazione (di -OMISSIS-) della presenza del -OMISSIS- oltre che di tutti gli appartenenti alla cosca -OMISSIS- del luogo. Inoltre in data 08.05.2021, alle ore 11:00, come da segnalazione redatta da militari operanti che si allega alla presente, il -OMISSIS-, in ossequio alla circolare nr. 1214/16-47-1-2020 del 30.03.2020 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, teneva un colloquio telefonico con lo zio tale -OMISSIS- cl. 57, in atto detenuto in regime di art. 41 bis O.P. presso la -OMISSIS-, capo indiscusso dell'omonima cosca reggente nel territorio di -OMISSIS- ”.
Cionondimeno, i militari, esprimendo un giudizio sintetico sulla complessiva figura dell’istante, hanno rappresentato che “ [s]i presume che non sia capace di abusare dell'arma per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda presentata (Uso caccia) […] Non risulta dedito all'uso di bevande alcoliche e/o di sostanze stupefacenti e psicotrope […] Non risulta faccia parte di organizzazioni criminali […] Non risulta frequentare compagnie malfamate, accompagnarsi frequentemente a pregiudicati e/o 'persone di interesse operativo ”.
7.4. Al fine di procedere ad un compiuto esame delle censure dedotte, appare utile premettere la ricostruzione, nei suoi tratti essenziali, del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), prevede che l’autorizzazione di polizia e la licenza per l’uso delle armi possano essere negate o revocate, non solo in presenza della commissione di reati, ma, altresì, e a monte, in ogni caso in cui l’autorità amministrativa ravvisi elementi che denotino la inaffidabilità del soggetto richiedente ed il pericolo di abuso.
Segnatamente, al Capo III, Titolo I, dedicato alle autorizzazioni di polizia, l’art.11, co. 3, TULPS prevede che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”. Al successivo Capo IV, Titolo II, “ delle armi ”, l'art. 39 r.d. n. 773 del 1931, dispone che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Il successivo art.43, co.2, prevede che “ La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
7.5. Nella cornice normativa così delineata, deve ricordarsi che " nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014) , e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) " (Cons. St., Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812).
7.6. A fronte di tale ampia discrezionalità dell’amministrazione, in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza, non è compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifichi o meno l’adozione di un provvedimento di revoca o di diniego dell’autorizzazione, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità.
Tale verifica è compiuta attraverso l’esame degli atti istruttori sottesi alla valutazione amministrativa ed inoltre attraverso il controllo della motivazione espressa nel provvedimento.
Al riguardo, seppure, nella materia in esame, non si richiede una particolare motivazione, salva la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano manifestamente irrazionali (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276), è altresì vero che una motivazione deve esservi e deve essere coerente con le risultanze istruttorie acquisite. Come, infatti, precisato dall’art.3, co.1, legge 7 agosto 1990, n.241, “ la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ”.
7.7. Applicati gli esposti principi normativi e giurisprudenziali, risulta in effetti che il provvedimento difetti di adeguata motivazione e non sia coerente con le risultanze dell’istruttoria.
7.7.1. Sotto un primo profilo, risulta infatti che il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza si sia fondato sulla mera esistenza di un rapporto di parentela con un soggetto pregiudicato, con il quale, tuttavia, non risulta che il ricorrente abbia avuto rapporti di frequentazione.
Al riguardo, peraltro, l’esame della nota informativa dei Carabinieri ha dimostrato l’erroneità della circostanza riferita nel provvedimento in ordine all’esistenza di più colloqui telefonici fra il ricorrente ed il parente detenuto. Risulta, infatti, si sia trattato di un solo colloquio telefonico, avvenuto peraltro con le modalità protette imposte dal particolare regime carcerario dell’art.41 -bis dell’ordinamento penitenziario.
È pur vero che, nel quadro dell’ampia discrezionalità che caratterizza le valutazioni sottese ai provvedimenti in materia di armi, è riconosciuta all’amministrazione la possibilità di apprezzare tutte le circostanze che caratterizzano il contesto sociale e familiare dell’interessato, ivi inclusi eventuali rapporti di parentela. Cionondimeno, deve escludersi che il mero rapporto di parentela possa, da solo, costituire ragione sufficiente per fondare un provvedimento di diniego o di revoca della licenza, ove non sia accompagnato da ulteriori concrete circostanze dalle quali possa dedursi il pericolo di abuso.
7.7.2. Sotto un ulteriore profilo, la valutazione espressa dall’autorità procedente si pone, altresì, in contraddizione con le risultanze istruttorie, ove si consideri che i Carabinieri, nella già citata nota informativa, avevano escluso la vicinanza del ricorrente con ambienti malavitosi, riferendo, piuttosto, della sua “ buona condotta morale e civile in genere ”, e, soprattutto, sulla base del complessivo quadro istruttorio, avevano ritenuto di poter presumere che il predetto “ non sia capace di abusare dell’arma ”.
Di tali valutazioni, la Questura, che pure ha posto l’informativa dei Carabinieri a fondamento del provvedimento, non ha dato conto, omettendo di rappresentare le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsene.
7.8. Risulta, quindi, che l’amministrazione abbia fondando il proprio giudizio sulla mera esistenza di un rapporto di parentela con un soggetto pregiudicato, unitamente ad un colloquio telefonico, che, tuttavia, alla luce delle medesime risultanze istruttorie, è risultato di natura occasionale, non richiesto, ed in ambiente sterile e vigilato, dunque obiettivamente non determinante ai fini del giudizio di affidabilità del ricorrente.
8. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
9. La peculiarità della vicenda giustifica, nondimeno, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE ST, Presidente
OL CI, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL CI | GE ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.