Art. 10.
I contributi ordinari di cui al primo comma, dell'art. 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1 gennaio 1951, alle seguenti misure annue:
contributo ordinario dell'iscritto, lire 18.000;
contributo ordinario dell'Ente, lire 72.000.
I contributi ordinari di cui al primo comma, dell'art. 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1 gennaio 1951, alle seguenti misure annue:
contributo ordinario dell'iscritto, lire 18.000;
contributo ordinario dell'Ente, lire 72.000.