TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 507/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 507/2025 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cardillo e Nicola Russo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Forgione, Erminio
AS e AG Di Feo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. depositato il 14.01.2025, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le conclusioni del CTU rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In particolare, deduceva l'erronea e insufficiente valutazione del quadro patologico di cui era affetta, rilevando che il consulente aveva omesso di indicare le certificazioni poste a fondamento della propria domanda e comunque la gravità delle patologie accertate, rendeva necessaria un'assistenza ed una vigilanza continua da parte dei familiari in ragione dell'evidente impaccio motorio e decadimento cognitivo, come evidenziato dalla visita geriatrica ASL Napoli 2 Nord con test MMSE del 31.08.2023.
Pertanto, chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.10967/2023 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della perizia medico legale è stato comunicato in data 21.11.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 20.12.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 14.01.2025, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa. Le doglianze dell'istante sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il Ctu nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico di cui è affetta, ossia avrebbe omesso di considerare che nel caso della IRC, l'istante
“risulta essere non in monitoraggio clinico ma al ben più severo IV° stadio preludio alla insufficienza renale terminale del V° stadio” e comunque il complessivo quadro patologico, come risultante dalla relazione domiciliare medico legale geriatrica ASL Napoli 2 Nord del 31.08.2023, ne determinava il riconoscimento della prestazione.
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella fase della ATPO ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed in particolare, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente le stesse.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da: “fibrillazione atriale a media risposta ventricolare su cardiopatia ischemica in soggetto affetto da linfoadenomegalie ilo-mediastiniche di ndd, cerebrovasculopatia cronica, artrosi polidistrettuale su cifosi dorsale, IRC in terapia conservativa”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha descritto la perizianda “lucida e collaborante. Ha un buon orientamento spaziale, discreto orientamento temporale in rapporto all'età, per qualche deficit mnesico, nella memoria breve che recupera in autonomia dopo una certa latenza, da sofferenza vascolare cronica cerebrale. Giunge in ambulatorio senza ausilio, autonoma nella deambulazione, cautelata e a piccoli passi, così come nei passaggi posturali eseguibili con appoggio monolaterale cautelativo. Rapporto staturo-ponderale deponente per eccesso ponderale, con BMI di 28.8, derivante da una altezza di cm 150 su peso di 65 Kg”.
Inoltre, ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Il quadro clinico così come riscontrato, in rapporto alla documentazione allegata ed alle condizioni rilevate a visita, alla loro evoluzione, alle terapie in uso, alle limitazioni funzionali derivanti dalle patologie patite in rapporto all'età, è tale da far considerare la ricorrente sottoposta a visita come soggetto da ritenersi “INVALIDO ultrasessantacinquenne in misura del 100%”, al di là della mera applicazione del calcolo riduzionistico. Oggetto del ricorso è però il diritto o meno alla indennità di accompagnamento. Rispetto a quanto documentato, a quanto valutato nell'esame obiettivo espletato,
NON si ritiene la ricorrente necessitante di assistenza continua per l'adempimento delle ordinarie mansioni di vita quotidiana e/o per la funzione deambulatoria, nei termini voluti dalla legge, giungendo pertanto al giudizio conclusivo di “ INVALIDO ultrasessantacinquenne, grave 100%”, senza diritto alla indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di domanda amministrativa”
(cfr. Ctu Dott. del 14.11.2024). Persona_1 Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (sent. Cass. n.1268 del 2005). L'articolo 6 del Dlgs 509/1988 prevede che si considerano mutilati ed invalidi i soggetti che hanno persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Tali requisiti non configurano un'autonoma attribuzione dell'indennità ma pongono soltanto le condizioni perchè tali soggetti siano considerati mutilati ed invalidi, il primo dei requisiti appena descritti per la concessione dell'indennità. Per loro, infatti, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le CP_ persone maggiorenni e infrasessantacinquenni (cfr: messaggio 6303/2012). Nei confronti di tali soggetti, deve comunque riscontrarsi l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. In questa ipotesi, inoltre, il giudizio per l'accertamento dell'esistenza dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere rapportato alla capacità media di una persona sana di pari età. Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione la ricorrente non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att., né tale aggravamento è dato evincere dalla documentazione medica allegata alle note del 25.11.2025.
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 28.11.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 507/2025 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cardillo e Nicola Russo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Forgione, Erminio
AS e AG Di Feo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. depositato il 14.01.2025, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le conclusioni del CTU rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In particolare, deduceva l'erronea e insufficiente valutazione del quadro patologico di cui era affetta, rilevando che il consulente aveva omesso di indicare le certificazioni poste a fondamento della propria domanda e comunque la gravità delle patologie accertate, rendeva necessaria un'assistenza ed una vigilanza continua da parte dei familiari in ragione dell'evidente impaccio motorio e decadimento cognitivo, come evidenziato dalla visita geriatrica ASL Napoli 2 Nord con test MMSE del 31.08.2023.
Pertanto, chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.10967/2023 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della perizia medico legale è stato comunicato in data 21.11.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 20.12.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 14.01.2025, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa. Le doglianze dell'istante sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il Ctu nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico di cui è affetta, ossia avrebbe omesso di considerare che nel caso della IRC, l'istante
“risulta essere non in monitoraggio clinico ma al ben più severo IV° stadio preludio alla insufficienza renale terminale del V° stadio” e comunque il complessivo quadro patologico, come risultante dalla relazione domiciliare medico legale geriatrica ASL Napoli 2 Nord del 31.08.2023, ne determinava il riconoscimento della prestazione.
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella fase della ATPO ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed in particolare, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente le stesse.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da: “fibrillazione atriale a media risposta ventricolare su cardiopatia ischemica in soggetto affetto da linfoadenomegalie ilo-mediastiniche di ndd, cerebrovasculopatia cronica, artrosi polidistrettuale su cifosi dorsale, IRC in terapia conservativa”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha descritto la perizianda “lucida e collaborante. Ha un buon orientamento spaziale, discreto orientamento temporale in rapporto all'età, per qualche deficit mnesico, nella memoria breve che recupera in autonomia dopo una certa latenza, da sofferenza vascolare cronica cerebrale. Giunge in ambulatorio senza ausilio, autonoma nella deambulazione, cautelata e a piccoli passi, così come nei passaggi posturali eseguibili con appoggio monolaterale cautelativo. Rapporto staturo-ponderale deponente per eccesso ponderale, con BMI di 28.8, derivante da una altezza di cm 150 su peso di 65 Kg”.
Inoltre, ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Il quadro clinico così come riscontrato, in rapporto alla documentazione allegata ed alle condizioni rilevate a visita, alla loro evoluzione, alle terapie in uso, alle limitazioni funzionali derivanti dalle patologie patite in rapporto all'età, è tale da far considerare la ricorrente sottoposta a visita come soggetto da ritenersi “INVALIDO ultrasessantacinquenne in misura del 100%”, al di là della mera applicazione del calcolo riduzionistico. Oggetto del ricorso è però il diritto o meno alla indennità di accompagnamento. Rispetto a quanto documentato, a quanto valutato nell'esame obiettivo espletato,
NON si ritiene la ricorrente necessitante di assistenza continua per l'adempimento delle ordinarie mansioni di vita quotidiana e/o per la funzione deambulatoria, nei termini voluti dalla legge, giungendo pertanto al giudizio conclusivo di “ INVALIDO ultrasessantacinquenne, grave 100%”, senza diritto alla indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di domanda amministrativa”
(cfr. Ctu Dott. del 14.11.2024). Persona_1 Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (sent. Cass. n.1268 del 2005). L'articolo 6 del Dlgs 509/1988 prevede che si considerano mutilati ed invalidi i soggetti che hanno persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Tali requisiti non configurano un'autonoma attribuzione dell'indennità ma pongono soltanto le condizioni perchè tali soggetti siano considerati mutilati ed invalidi, il primo dei requisiti appena descritti per la concessione dell'indennità. Per loro, infatti, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le CP_ persone maggiorenni e infrasessantacinquenni (cfr: messaggio 6303/2012). Nei confronti di tali soggetti, deve comunque riscontrarsi l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. In questa ipotesi, inoltre, il giudizio per l'accertamento dell'esistenza dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere rapportato alla capacità media di una persona sana di pari età. Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione la ricorrente non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att., né tale aggravamento è dato evincere dalla documentazione medica allegata alle note del 25.11.2025.
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 28.11.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano