TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 663
TAR
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
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Sentenza 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria

    Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga alla fase di erogazione o ripetizione del contributo, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 663
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 663
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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