Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00663/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del D.R.S. n. 47/2023 del 18 gennaio 2023, con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha revocato il D.D.S. n. 2234/2014 del 1° luglio 2014 di concessione di contributo in conto capitale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa AN UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.R.S. n. 47/2023 del 18 gennaio 2023, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha revocato il D.D.S. n. 2234/2014 del 1° luglio 2014 e il conseguente decreto di saldo n. -OMISSIS- del 16 febbraio 2016, con il quale era stato concesso al sig. -OMISSIS-, titolare dell’omonima ditta individuale, un contributo in conto capitale di € 599.307,44, pari al 60% della spesa ammessa di € 998.845,74.
Tale determinazione è stata assunta in quanto “ dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, Tenenza -OMISSIS-, Nucleo Mobile tramite controllo di giustificativi di spesa e della documentazione prodotta dal signor -OMISSIS- a corredo delle domande di pagamento è emerso che il beneficiario si sarebbe reso responsabile di irregolarità penalmente rilevanti e determinanti ai fini dell’indebita percezione dei contributi erogati da AGEA. Dall’esame del verbale di constatazione emerge che le fatture emesse dalla ditta -OMISSIS-, esecutrice di buona parte dei lavori di cui al progetto indicato in precedenza, per un importo di € 584.128,05, sono da ritenersi relative ad operazioni inesistenti ”.
Avverso il provvedimento di revoca propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ ED INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE PER ERRONEITÀ ED INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO ;
II. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER ASSOLUTA CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA SUI FATTI MEDESIMI E MANCAZA DI MOTIVAZIONE ANCHE IN ORDINE AGLI ESAUSTIVI CHIARIMENTI FORNITI IN SEDE DI PROCEDIMENTO DI REVOCA ;
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA L. N. 241/90. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA. DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO ;
IV. VIOLAZIONE DI LEGGE DEL DISPOSTO DALL’ART ART 21 NONIES COMMA 2 BIS DELLA LEGGE 241/1990 ;
V. ECCESSO DI POTERE E ASSOLUTA CARENZA DI MOTIVAZIONE PER IRREVOCABILITÀ DEL FINANZIAMENTO PER INTERVENUTO CONSOLIDAMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DELLA DITTA BENEFICIARIA ;
VI. ECCESSO DI POTERE E ASSOLTA CARENZA DI MOTIVAZIONE PER IRREVOCABILITÀ DEL FINANZIAMENTO IN APPPLICAZIONE DEL PRINCIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA DITTA -OMISSIS- E CONSEGUENZIALE DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ;
VII. ECCESSO DI POTERE E ASSOLUTA CARENZA DI MOTIVAZIONE PER IRREVOCABILITÀ DEGLI ATTI DI FINANZIAMENTO IN APPPLICAZIONE DEL PRINCIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA DITTA -OMISSIS- PER CONSEGUIMENTO E RAGGIUNGMENTO DEL FINE PUBBLICO E DELL’INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO DAL BANDO PUBBLICO E DALLE NORMATIVA DETTATA IN MATERIA DEL FINANZIAMENTO SUDDETTO ;
VIII. ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 2 LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE SICILIA 21 MAGGIO 2019, N. 7 E DEL DISPOSTO DELL’ART. 2 LEGGE 241/1990 ;
IX. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DOVERI DI DILIGENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE PER IL CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO E DILATAZIONE DEI TEMPI DI RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO CON SICURO FALLIMENTO DELL’IMPRESA – RISARCIMENTO DANNI .
Si costituisce in giudizio l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il quale eccepisce l’irricevibilità del ricorso e ne deduce l’infondatezza nel merito.
Formulato avviso di un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, per le controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid o il quomodo dell’erogazione;
- è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, qualora la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse;
- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione (Cass. Civ., Sez. U., 08 luglio 2021, n. 19425; nello stesso senso, ex multis , Cass. Civ., Sez. U., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass. Civ., Sez. U., 18 settembre 2017, n. 21549; Cass. Civ., Sez. U., 22 febbraio 2018, n. 4359; Cass. Civ., Sez. U., Sez. U., 1° febbraio 2019, n. 3166; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Consiglio di Stato, sez. III, 08 luglio 2020, n. 4392; Consiglio di Stato sez. VII, 19 gennaio 2023, n. 664; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 17 giugno 2020, n. 1074).
Nel caso in esame, l’Amministrazione contesta al ricorrente il non corretto impiego del contributo concesso, essendo emerso dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, Tenenza -OMISSIS-, Nucleo Mobile che:
“ 1. La ditta esecutrice della maggior parte dei lavori ammessi a contributo, -OMISSIS-, non ha assunto nel periodo di riferimento manodopera di nessun tipo, come risulta dalla comunicazione della Guardia di Finanza. Per questo motivo è difficile quantificare la spesa effettivamente sostenuta per i lavori rendicontati;
2. La stessa ditta non disponeva di mezzi e attrezzature specifiche per l’esecuzione delle opere edili di cui al progetto. Del resto non è stato stipulato per il progetto di cui alla misura 121 del PSR Sicilia nessun contratto di avvalimento con ditte specializzate. La maggior parte dei lavori anche edili è stato fatturato da -OMISSIS-, nonostante non avesse la disponibilità di operai e mezzi idonei, come evidenziato nel verbale della Guardia di Finanza, mentre nella realtà una parte consistente sono stati eseguiti da ditte in sub-appalto come risulta dalle fatture di acquisto del IC P. AR. Quanto sopra configura quanto riportato dal verbale della Guardia di Finanza e cioè che la ditta -OMISSIS- sia stata “interposta al fine di sovrafatturare, alle ditte dei figli, le prestazioni erogate dai vari fornitori con il duplice risultato di consentire alle stesse ditte dei figli l’indebita percezione di contributi ed ottenere un indebito credito d’imposta”;
3. Risultano delle fatture di nolo di mezzi quali escavatore cingolato, Ruspa, Land power 125 + rimorchio, per un importo di € 63.291,80, in cui la ditta cedente è proprio -OMISSIS-, a cui dovevano essere realizzati i lavori. Il IC P. -OMISSIS- è, pertanto, contemporaneamente cliente e fornitore della ditta IC P. AR;
4. Si legge nel processo verbale di constatazione: “Si rilevano giri di fondi tra -OMISSIS- e il padre -OMISSIS-, titolare di un’impresa edile che sta conducendo dei lavori per il progetto legato alla costruzione di una struttura per la quale il figlio riceverebbe i contributi dall’AGEA”. Nello specifico sono stati riscontrati n. 5 bonifici per un totale di € 244.900 disposti dal 14/05/2015 al 22/10/2015 dal libretto di risparmio intestato a -OMISSIS- a favore del figlio -OMISSIS- a valere sul conto n. 3296 a quest’ultimo intestato e n. 2 bonifici per un totale di € 91,00 disposti dal 29/06/2015 al 28/07/2015 dal conto n. 200235 intestato a -OMISSIS- a favore del figlio -OMISSIS- a valere sul conto n. 3296 a quest’ultimo intestato. Detti trasferimenti potrebbero configurarsi come una restituzione delle somme precedentemente pagate dal -OMISSIS- al padre -OMISSIS- per l’esecuzione dei lavori in progetto e quindi che le stesse abbiano avuto un costo inferiore a quello rendicontato a saldo;
5. Scrivono i redattori del processo verbale di constatazione che “i pagamenti effettuati dal IC P. -OMISSIS- …omississ... a favore del IC P. AR per le fatture da quest’ultimo emesse appaiono simulati (taluni totalmente e taluni in parte) stante le contestuali restituzioni (in alcuni casi con motivazioni quali “prestiti familiari” o “regalie al figlio” in altri senza alcuna motivazione espressa) mediante giroconti vari” e, ancora, “Dei pagamenti ricevuti da -OMISSIS- ...omissis... solo una parte residuale viene impiegata dal AR per pagamenti di fornitori mentre la maggior parte viene immediatamente restituita ai figli”;
6. Dalla comunicazione al Genio Civile di -OMISSIS- si evince che la ditta realizzatrice delle opere in cemento armato in C/da -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- è la BA Costruzioni di -OMISSIS- che non risulta aver emesso fatture nei confronti del -OMISSIS- ma solo nei confronti del -OMISSIS-, fra l’altro per la fornitura e collocazione di un impianto fotovoltaico da 6 kW. Questa è una grave inadempienza in quanto la ditta realizzatrice dei lavori in c.a. non è quella responsabile nei confronti del Genio Civile e non risulta agli atti della pratica alcuna comunicazione di variazione. I lavori in c.a. sono stati eseguiti in sub-appalto dalla ditta Technolam che non ha rilasciato fatture al titolare della pratica ma solo a -OMISSIS-, padre ed esecutore della maggior parte dei lavori di cui al decreto di concessione;
7. La pompa solare prevista in progetto (importo 34.000 €), rendicontata ad analisi prezzi prevedeva l’acquisto di una pompa sommersa trifase da 3kW, di una centralina, di un inverter oltre a cavi ed altri accessori. La fattura per la pompa solare è stata emessa da -OMISSIS-, tuttavia, dall’esame delle fatture di acquisto per l’anno 2015 fornite dalla G.d.F. di -OMISSIS-, non risulta nessun acquisto di pompe né di altri accessori, prima della presentazione del saldo del progetto (datato 30/10/2015). Gli unici acquisti riferibili a questa voce di spesa sono quelli relativi alle fatture emesse da Tecnica Impianti di -OMISSIS- (Fattura n° 38/2015 del 19/12/2015 per importo di € 3.500,00, di una fattura di acconto n° 39/2015 del 21/12/2015 di € 2.000,00 e di una fattura di saldo n° 40/2015 del 23/12/2015 di € 2.000,00). Risultano inoltre le fatture di Tecnica impianti n° 28 del 03/09/2015 di € 1.500,00, n° 30 del 01/10/2015 di € 1.330,00 non riferibile alla suddetta voce. Come si vede le fatture sono successive alla presentazione del saldo, in ogni caso non sono con sicurezza riferibili all’investimento se non per quanto riguarda la pompa trifase da 4 Hp in quanto sono stati eseguiti in azienda altre opere elettriche ed idrauliche. In ogni caso sommano un importo di € 7.500,00 sensibilmente inferiore a quanto rendicontato per cui si configura un indebito percepimento degli aiuti;
8. La concimazione e la semina per il miglioramento del pascolo sono state rendicontate con fatture emesse dal -OMISSIS-. Tuttavia dall’esame delle fatture di acquisto del 2015 non risultano acquisti di concimi o di sementi. Lo stesso vale per i lavori di ripristino e ammodernamento dell’oliveto per i quali non risultano fatture di acquisto delle piantine e dei concimi. La spesa pertanto non è definibile e maggiorata rispetto a quella realmente sostenuta;
9. La realizzazione della chiudenda con pali in ferro o prefabbricati in cemento vibrato per una spesa totale di € 128.535,00 + 3.705,00 per la chiusura del vascone, avrebbe comportato l’acquisto di circa 1500 pali e di 4.640 ml di rete di tipo zootecnico alta mt. 1,50. Tale intervento è stato rendicontato con fatture emesse da -OMISSIS- ad esclusione dell’importo di € 19.095,00 rendicontato con fatture delle ditte EL GA e G.A. CU srl.. Dall’esame delle fatture di acquisto del IC P. AR del 2015 non si riscontrano acquisti di detti materiali per cui con buona probabilità sono stati utilizzati materiali usati o acquistati a prezzi sensibilmente inferiori, per cui la spesa non è eleggibile e maggiorata rispetto a quella realmente sostenuta;
10. Per quanto riguarda la realizzazione del “Ricovero suini” nel comune di -OMISSIS- per un importo rendicontato di € 43.427,50, trattandosi di lavorazioni specializzate quali capannine in lamiera pannellate e coibentate, mangiatoie, abbeveratoi in acciaio inox, serbatoi prefabbricati e tubazioni di ferro zincato, la ditta che ha emesso la fattura, cioè -OMISSIS-, non aveva le attrezzature e la competenza per la realizzazione. Infatti risultano nel 2015, in massima parte, e nel 2016 fatture emesse da Polillo Realizzazioni srls, riguardanti la fornitura di capannine metalliche per suini e scrofe e coibentazioni per un totale di € 16.300 compresa la messa in opera e da Carpenterie Metalliche srl per un importo di € 10.839,34, relativa alla fornitura di un non ben identificato capannone metallico probabilmente destinato ai suini, compresa la messa in opera. Il totale delle fatture pagate per questo intervento è di € 27.139,34 a fronte di una rendicontazione della spesa di € 43.427,50. Dall’esame delle fatture di acquisto del -OMISSIS- non si riscontrano altri lavori riconducibili alla realizzazione del ricovero dei suini. Come si vede si tratta di interventi eseguiti da altre ditte, che non risultano fra quelle fornitrici di materiali e servizi al -OMISSIS- titolare della pratica. Mentre per la rendicontazione si è fatto riferimento alle fatture emesse dal -OMISSIS-. Inoltre buona parte delle fatture di acquisto riporta date successive alla presentazione del collaudo per cui non ammissibili ” (cfr. comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. 0019567 del 17 ottobre 2022).
Trattandosi di uno sviamento dei fondi erogati rispetto al programma finanziato, la posizione del beneficiario assume la consistenza del diritto soggettivo alla loro conservazione, con conseguente spettanza della giurisdizione sulla controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. (cfr. T.A.R. Calabria sez. II - -OMISSIS-, 23 giugno 2021, n. 1284; T.A.R. Marche sez. I - -OMISSIS-, 2 luglio 2015, n. 530).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di ogni soggetto citato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
US EG, Presidente
AN UC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UC | US EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.