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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15805/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
Pt_1 P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. , nella qualità di erede di (c.f. CP_1 C.F._1 Per_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Leone;
C.F._2
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 31/10/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 30 ottobre 2025 l' ha Pt_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3169/2024 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dell'inesistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali della c.t.u., evidenziando che dal certificato Mod. C. redatto dal medico curante risulterebbe la capacità della di deambulare autonomamente con appoggio passivo monolaterale e Per_1
1 che, in ogni caso, la c.t.u. non avrebbe rilevato turbe del tonotrofismo muscolare indicative di una compromissione della capacità deambulatoria (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 ottobre 2025 nella CP_1 qualità di erede di , ha chiesto il rigetto dell'opposizione, insistendo per Per_1
l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari tanto per i benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992, quanto per l'indennità di accompagnamento (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va immediatamente rilevato come oggetto dell'opposizione sia esclusivamente la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, mentre nessuna contestazione è stata sollevata con riguardo all'accertamento di quelli per i benefici ex art. 3, comma 3, L.
104/1992 (cfr. opposizione e relazione di c.t.u.).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise perché la c.t.u., anche alla luce dell'esame obiettivo (“Poco autonoma nei passaggi posturali, mantiene la postura assisa, deambulazione: possibile ma incerta con il girello con facile esauribilità. Presenza di Ny. BE lievemente positivo pluridirezionale”), ha verificato che la non soltanto ha un'andatura incerta con il girello e “facile Per_1
esauribilità”, ma risulta “poco autonoma nei passaggi posturali”, evidenziando come tali limitazioni, insieme all'astenia ed alle vertigini derivanti da un'anemia “talora di entità talmente marcata da necessitare di trasfusione ematica”, depongono a sfavore della capacità dell'odierna opposta di attendere in autonomia ai suoi bisogni quotidiani (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 20819 del 20 agosto 2018: “Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o
2 l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore”).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento sia Per_1
dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, che dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa (cfr. relazione di c.t.u.).
Visto l'esito della lite, l' va condannato al pagamento delle spese sostenute Pt_1
dall'avversaria, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. (cfr. ricorso introduttivo della prima fase del procedimento). Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presentava i requisiti Per_1
sanitari per il riconoscimento sia dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, che dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Giacomo Leone, nella qualità di Pt_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. dell'erede di , che liquida in € 3.500,00 Per_1
per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato Pt_1 decreto.
Così deciso il 31/10/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15805/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
Pt_1 P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. , nella qualità di erede di (c.f. CP_1 C.F._1 Per_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Leone;
C.F._2
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 31/10/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 30 ottobre 2025 l' ha Pt_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3169/2024 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dell'inesistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali della c.t.u., evidenziando che dal certificato Mod. C. redatto dal medico curante risulterebbe la capacità della di deambulare autonomamente con appoggio passivo monolaterale e Per_1
1 che, in ogni caso, la c.t.u. non avrebbe rilevato turbe del tonotrofismo muscolare indicative di una compromissione della capacità deambulatoria (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 ottobre 2025 nella CP_1 qualità di erede di , ha chiesto il rigetto dell'opposizione, insistendo per Per_1
l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari tanto per i benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992, quanto per l'indennità di accompagnamento (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va immediatamente rilevato come oggetto dell'opposizione sia esclusivamente la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, mentre nessuna contestazione è stata sollevata con riguardo all'accertamento di quelli per i benefici ex art. 3, comma 3, L.
104/1992 (cfr. opposizione e relazione di c.t.u.).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise perché la c.t.u., anche alla luce dell'esame obiettivo (“Poco autonoma nei passaggi posturali, mantiene la postura assisa, deambulazione: possibile ma incerta con il girello con facile esauribilità. Presenza di Ny. BE lievemente positivo pluridirezionale”), ha verificato che la non soltanto ha un'andatura incerta con il girello e “facile Per_1
esauribilità”, ma risulta “poco autonoma nei passaggi posturali”, evidenziando come tali limitazioni, insieme all'astenia ed alle vertigini derivanti da un'anemia “talora di entità talmente marcata da necessitare di trasfusione ematica”, depongono a sfavore della capacità dell'odierna opposta di attendere in autonomia ai suoi bisogni quotidiani (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 20819 del 20 agosto 2018: “Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o
2 l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore”).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento sia Per_1
dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, che dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa (cfr. relazione di c.t.u.).
Visto l'esito della lite, l' va condannato al pagamento delle spese sostenute Pt_1
dall'avversaria, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. (cfr. ricorso introduttivo della prima fase del procedimento). Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presentava i requisiti Per_1
sanitari per il riconoscimento sia dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, che dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Giacomo Leone, nella qualità di Pt_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. dell'erede di , che liquida in € 3.500,00 Per_1
per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato Pt_1 decreto.
Così deciso il 31/10/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TO
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