Art. 29.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1976, sentito il parere della Commissione prevista dall' articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , uno o piu' provvedimenti aventi valore di legge al fine di:
a) adeguare il trattamento tributario attualmente applicato agli assegni familiari e alle quote di aggiunta di famiglia nonche' alle maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, in modo da statuire, anche con opportuna gradualita' temporale, e a partire dal 1 gennaio 1977, che essi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche.
L'esclusione dalla base imponibile non potra' in ogni caso superare gli importi corrisposti agli aventi diritto secondo le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni;
b) armonizzare ed adeguare, anche in relazione alla gradualita' prevista, l'applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonche' degli articoli 5 , ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364 .
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1976, sentito il parere della Commissione prevista dall' articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , uno o piu' provvedimenti aventi valore di legge al fine di:
a) adeguare il trattamento tributario attualmente applicato agli assegni familiari e alle quote di aggiunta di famiglia nonche' alle maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, in modo da statuire, anche con opportuna gradualita' temporale, e a partire dal 1 gennaio 1977, che essi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche.
L'esclusione dalla base imponibile non potra' in ogni caso superare gli importi corrisposti agli aventi diritto secondo le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni;
b) armonizzare ed adeguare, anche in relazione alla gradualita' prevista, l'applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonche' degli articoli 5 , ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364 .