Articolo 9 della Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 gennaio 1974
Art. 9. (Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo)

L'iscritto nei confronti del quale e' venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, puo' proseguire l'iscrizione medesima, mediante il versamento di contributi volontari.
La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.
La facolta' di contribuire volontariamente ai sensi del presente articolo, puo' essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974