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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4569/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4569 dell'anno 2022, vertente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. . C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Monda. _2 C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 8446/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
27.9.2022, in materia di risarcimento danni;
responsabilità da cosa in custodia.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 14.3.2025 dalla difesa del e il 2.4.2025 dalla difesa di . Parte_1 _2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 31.10.2022, il ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 8446/2022 emessa dal Tribunale _2 di Napoli, pubblicata il 27.9.2022 e notificata il 29.9.2022.
pagina 1 di 8 ****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il _2 Parte_1
, al fine di sentirlo condannare – ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.- al
[...] risarcimento di tutti i danni da lei (dall'attrice, si intende) patiti (e quantificati in euro 69.835,72) in conseguenza del sinistro avvenuto il 9.12.2014, alle ore 12:45 circa, allorquando, mentre era intenta a scendere le scale mobili
(inattive) site nel Tribunale di Napoli, che dal terzo piano (Piazza Coperta) portano al secondo, a causa di una improvvisa ripresa del movimento delle scale veniva sospinta in avanti, cadendo rovinosamente lungo la scalinata.
Aveva aggiunto che, dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal personale medico del Tribunale, era stata condotta tramite ambulanza all'ospedale Cardarelli di Napoli, ove le avevano riscontrato un trauma cranico non commotivo con frattura C5 – C6 di primo grado e contusioni multiple al collo e alla spalla destra, con postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura del 15%, ITT per gg. 30, ITP al 50% per gg. 30 e ITP al 25% per gg. 30.
Il , costituitosi in giudizio, aveva chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare Parte_1 in causa la affidataria dell'appalto del servizio di manutenzione del Palazzo di Giustizia Controparte_3 dove si sarebbe verificato l'infortunio denunciato.
Nel merito aveva contestato l'avversa domanda ritenendola non provata, non risultando che la scala mobile fosse inattiva e, comunque, malfunzionamenti della stessa, ed evidenziando che, anche qualora la scala fosse stata inattiva, parte attrice avrebbe dovuto astenersi dal relativo utilizzo.
Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'istruttoria espletata (prova testimoniale e ctu medico - legale), con la sentenza n.8446/2022 impugnata in questa sede ha accolto la domanda di , condannando il _2 Parte_1
al pagamento, in favore della stessa, a titolo risarcitorio, della somma di euro 53.552,50 devalutata al
[...] momento dell'incidente (9.12.2014), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (come meglio specificato in dispositivo), ponendo definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio Parte_1
e condannandolo al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'attrice.
In particolare il Tribunale, dopo avere precisato che, nonostante il fosse stato autorizzato a chiamare Parte_1 in causa la Ditta Romeo Gestioni, non risultasse dagli atti di causa il relativo atto di chiamata in causa (sicché si dovesse ritenere proseguito il giudizio solo tra le parti originarie), ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che:
a) Nel caso di specie trovasse applicazione, quanto alla posizione del convenuto, la responsabilità del Parte_1 custode prevista dall'art. 2051 c.c.; b) l'attrice avesse provato l'effettivo verificarsi dell'incidente sia mediante l'esibizione del certificato del presidio di pronto soccorso sito all'interno del Tribunale di Napoli, sia mediante le dichiarazioni rese dal teste (nipote dell'attrice); c) nessuna prova contraria avesse offerto il convenuto, Tes_1
pagina 2 di 8 avendo depositato solo una dichiarazione della ditta di manutenzione, la quale aveva affermato che non fossero stati segnalati malfunzionamenti della scala mobile;
d) non vi fossero elementi di giudizio a sostegno della dedotta evitabilità o prevedibilità dell'evento, del caso fortuito o del comportamento colposo del danneggiato ex art. 1227
c.c., essendo emerso, dalla dichiarazione del teste, che la scala fosse aperta al pubblico e che improvvisamente si fosse mossa al passaggio dell'attrice la quale, dunque, non aveva tenuto alcun comportamento imprudente;
e) in base alla ctu espletata, l'attrice avesse riportato danni permanenti nella misura del 18%, con una ITT di 12 giorni,
ITP al 50% di 30 giorni e ITP al 25% di 30 giorni;
f) non avesse dimostrato di aver riportato una _2 menomazione specifica alla propria capacità lavorativa, né il danno morale lamentato;
g) dovesse essere riconosciuto all'attrice anche il rimborso delle spese mediche per l'importo di € 125,00.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Il ha censurato la sentenza n. 8446/2022, emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei Parte_1 seguenti tre motivi.
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C.; ASSOLUTO DEFICIT PROBATORIO – ASSENZA DI MALFUZIONAMENTI DELLA
SCALA MOBILE NEL GIORNO IN CUI L'ATTORE AFFERMA DI AVERE SUBITO IL SINISTRO.
Con il primo motivo ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto provato il sinistro (in riferimento alla circostanza dell'asserito malfunzionamento della scala mobile) sulla base del certificato del presidio di pronto soccorso sito all'interno del Tribunale di Napoli e sulla base della prova testimoniale.
Sul punto il Ministero della Giustizia ha, invece, evidenziato che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla Pt_2
a seguito della consultazione dei registri di raccolta delle segnalazioni dei guasti, non fosse risultato alcun
[...] malfunzionamento della scala mobile.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELL'ART. 2051 C.C.: ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO IL MINISTERO TENUTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'ATTORE: A) ASSENZA DI
RESPONSABILITA' DELLA PA PATROCINATA: IPOTESI DEL CASO FORTUITO;
B) IMPUTABILITA' DELL'OCCORSO ALL'APPELLATA E, IN OGNI
CASO, CONCORSO DI COLPA DELLA STESSA.
Con il secondo motivo il appellante ha sostenuto che la decisione del primo giudice fosse comunque Parte_1 errata per non avere imputato l'accaduto esclusivamente al comportamento incauto (colposo) dell'appellata o, comunque, a non dichiarare il concorso di colpa della stessa.
Sul punto ha evidenziato, in particolare, che, anche qualora la scala mobile fosse stata realmente inattiva
(ribadendo che ciò, però, non era stato dimostrato), parte attrice avrebbe dovuto astenersi dal relativo utilizzo, attesa, peraltro, la presenza e la pronta fruibilità ed efficienza di ben altre rampe di scale mobili e fisse, come risultante dalla relazione della CP_3
3) IN SUBORDINE, IN ORDINE AL QUANTUM DEBEATUR.
pagina 3 di 8 Con il terzo motivo l'appellante ha invocato, in subordine, una riduzione della quantificazione del danno, atteso il concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro, in base a quanto esposto nell'ambito del precedente motivo di gravame.
E, alla luce di quanto esposto, precisando che, in conseguenza dell'accoglimento del gravame, la sentenza impugnata dovesse essere riformata anche in relazione alla regolamentazione delle spese del giudizio, ha così concluso: “a) in via principale: - dichiarare che non è stato provato l'effettivo verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte ex adverso;
- in ogni caso, affermare la sussistenza del 'caso fortuito' – e, quindi, l'assenza di responsabilità in capo al;
Parte_1
e, comunque, accertare il concorso di colpa dell'appellato nella causazione del sinistro;
b) in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità del , si insiste nella riduzione della somma liquidata dal Tribunale in quanto non è Parte_1 contestabile il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'occorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 6.6.2023, ha contestato l'ammissibilità e la _2 fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata e con il favore delle spese del grado di giudizio (da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario), oltre che la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Con ordinanza del 4.7.2023 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 4.6.2024.
Indi, dopo un rinvio d'ufficio, con decreto presidenziale del 12.3.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza dell'8.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 14.03.2025 dalla difesa del e il 2.4.2025 dalla difesa di Parte_1 _2
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.4.2025, con la concessione alle parti, ai sensi
[...] dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
Ad avviso della Corte risulta fondato, in particolare, il primo motivo di gravame (il che assorbe l'esame degli altri due).
Premesso che non è in discussione l'astratta operatività, nel caso di specie, dell'art. 2051 c.c., va innanzitutto riportata l'impostazione seguita dalla Suprema Corte, al riguardo.
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
In particolare, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il pagina 4 di 8 danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/05/2025, n. 11857) e, quindi, l'esatta dinamica (con specifico riferimento all'efficacia causale rispetto alla condotta del danneggiato stesso), e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannoso l'utilizzo del bene (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 10/11/2021, n. 33211;
Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI –
3, Ord., 20/09/2022, n. 27445).
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o, come detto, anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Ciò premesso, questa Corte ritiene che, come sostenuto dall'appellante, l'attrice non avesse fornito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., una prova adeguata in relazione al malfunzionamento delle scale mobili e, quindi, in ordine alla riconducibilità causale della sua caduta proprio a tale dedotta anomalia (e, quindi, alla potenziale dannosità) del bene oggetto di custodia in capo al convenuto.
Al riguardo si rileva, invero, quanto segue.
Nell'atto di citazione l'attrice aveva dedotto che “il giorno 9.12.2014, verso le ore 12.45, (…) si trovava all'interno del Tribunale di Napoli” ed “era intenta a scendere le scale mobili che dal terzo piano (Piazza Coperta), portano al pagina 5 di 8 secondo, intenta a raggiungere l'uscita di Piazza Cenni”, specificando che “le scale mobili erano inattive e completamente ferme” e che “mentre scendeva i gradini, la scala mobile si rimetteva improvvisamente in movimento” per cui “venendo sospinta in avanti, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente lungo la scalinata”
(cfr. l'atto di citazione contenuto nel fascicolo telematico di primo grado).
E nipote di , unico teste escusso (cfr. il verbale di udienza del 9.2.2021, contenuto nel Tes_1 _2 fascicolo telematico di primo grado), dopo aver premesso che si trovava nel Tribunale di Napoli in compagnia della zia che doveva testimoniare in un giudizio, quanto alla dinamica dell'evento aveva dichiarato: “finita l'udienza siamo usciti per andare via. Giunti al secondo piano mia zia ha messo il piede sulla scala mobile, che in quel momento era ferma, e la scala ha iniziato a muoversi. Mia zia ha provato ad aggrapparsi al corrimano, ma non ci è riuscita ed è caduta a faccia per terra. La scala ha continuato a muoversi”.
Dunque la Corte rileva, innanzitutto, una discrasia tra le due versioni dei fatti:
l'attrice aveva lasciato intendere, nell'atto introduttivo del giudizio, che mentre scendeva i gradini – quindi quando aveva già impegnato una parte della discesa – a causa di una improvvisa ripartenza della scala mobile
(che prima era “completamente inattiva”) fosse stata sobbalzata in avanti riportando ingenti danni.
Il testimone, invece, aveva dichiarato che la scala mobile avesse iniziato a muoversi quando la zia “ha messo il piede sulla scala mobile”, il che lascia intendere che l'attrice avesse perso l'equilibrio proprio nella fase iniziale della discesa.
E dalla dichiarazione del teste (che ha riferito semplicemente, si ripete, che nel momento in cui la zia aveva messo il piede sulla scala mobile “ferma”, tale scala aveva iniziato a muoversi), non si evince in modo convincente che la caduta dell'attrice fosse stata causata proprio da una anomalia (malfunzionamento) del bene in oggetto
(ossia dall'improvviso “scossone” al quale ha fatto riferimento l'appellata anche nella comparsa conclusionale depositata il 16.5.2025), non potendosi escludere che proprio il normale meccanismo di funzionamento della scala mobile avesse comportato che la stessa si fosse (ri)attivata (attraverso i sensori e i relativi dispositivi di controllo) nel momento in cui la se ne era servita. _2
Del resto, va anche detto che non può ritenersi una circostanza imprevedibile con l'ordinaria diligenza, per chiunque utilizzi (in salita o in discesa) una scala mobile che risulti ferma, la ripartenza della stessa proprio in base al meccanismo (automatizzato) di funzionamento della stessa.
A rafforzare la ritenuta carenza di prova circa il dedotto malfunzionamento della scala mobile vi è, poi, anche la dichiarazione della Romeo Gestioni s.r.l. – alla quale ha fatto riferimento il Ministero appellante- secondo cui il
9.12.2014 non sarebbe stato registrato alcun malfunzionamento della detta scala.
In particolare si legge in tale nota (ridepositata in questo grado dall'appellante, in allegato all'atto di appello): la predetta Ditta ha formalmente così dichiarato: “…dalla consultazione degli atti in ns possesso, non abbiamo riscontrato, per il giorno del presunto sinistro, alcuna evidenza e/o segnalazione di “fermo” della scala mobile ove l'odierna attrice
pagina 6 di 8 sarebbe caduta (ovverosia, come da Voi comunicatoci, la scala mobile che al terzo piano della Piazza Coperta porta al secondo, per raggiungere l'uscita di Piazza Cenni). Peraltro, l'assenza di notizie e/o documenti in tal senso ci è stata confermata anche dalla nostra consorziata , materialmente esecutrice dei servizi di manutenzione Controparte_4 degli impianti elevatori del palazzo di Giustizia, che non ha registrato alcuna chiamata dal centro di controllo o dalla Polizia
Penitenziaria che stazione presso l'ingresso di Piazza Cenni, oggi Piazza Falcone e Borsellino”.
****
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto dal , va rigettata - riformando Parte_1 totalmente la sentenza impugnata- la domanda risarcitoria formulata in primo grado da . _2
****
Le spese di lite (comprese quelle prenotate a debito;
cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 01/04/2025, n. 8617; Sez. lavoro, Ord., 05/02/2025, n. 2896; Sez. lavoro, Ord., 07/10/2024, n. 26194) del doppio grado di giudizio (dovendo la Corte procedere, in conseguenza della riforma totale della sentenza impugnata, ad una nuova regolamentazione anche di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3,
Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483), seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi di entrambi i gradi di giudizio spettanti alla parte appellante vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) - per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord.,
08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561)- di cui al D.M. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellante stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, in relazione allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00, in base al valore (euro 53.552,50) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
****
pagina 7 di 8 Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu medico – legale espletata nel giudizio di primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) vanno poste interamente a carico di . _2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4569/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 8446/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 27.9.2022 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda risarcitoria formulata da in primo grado. _2
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del , in persona del _2 Parte_1 Parte_1 legale rappresentante p.t., delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il primo grado, in euro 7.051,5 (per compensi) ed in euro 8.297,00 per il secondo grado (di cui euro 1.138,5 per spese prenotate a debito ed euro 7.158,5 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Pone definitivamente le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado ad esclusivo carico di _2
.
[...]
Napoli, 3.7.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4569 dell'anno 2022, vertente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. . C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Monda. _2 C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 8446/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
27.9.2022, in materia di risarcimento danni;
responsabilità da cosa in custodia.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 14.3.2025 dalla difesa del e il 2.4.2025 dalla difesa di . Parte_1 _2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 31.10.2022, il ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 8446/2022 emessa dal Tribunale _2 di Napoli, pubblicata il 27.9.2022 e notificata il 29.9.2022.
pagina 1 di 8 ****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il _2 Parte_1
, al fine di sentirlo condannare – ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.- al
[...] risarcimento di tutti i danni da lei (dall'attrice, si intende) patiti (e quantificati in euro 69.835,72) in conseguenza del sinistro avvenuto il 9.12.2014, alle ore 12:45 circa, allorquando, mentre era intenta a scendere le scale mobili
(inattive) site nel Tribunale di Napoli, che dal terzo piano (Piazza Coperta) portano al secondo, a causa di una improvvisa ripresa del movimento delle scale veniva sospinta in avanti, cadendo rovinosamente lungo la scalinata.
Aveva aggiunto che, dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal personale medico del Tribunale, era stata condotta tramite ambulanza all'ospedale Cardarelli di Napoli, ove le avevano riscontrato un trauma cranico non commotivo con frattura C5 – C6 di primo grado e contusioni multiple al collo e alla spalla destra, con postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura del 15%, ITT per gg. 30, ITP al 50% per gg. 30 e ITP al 25% per gg. 30.
Il , costituitosi in giudizio, aveva chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare Parte_1 in causa la affidataria dell'appalto del servizio di manutenzione del Palazzo di Giustizia Controparte_3 dove si sarebbe verificato l'infortunio denunciato.
Nel merito aveva contestato l'avversa domanda ritenendola non provata, non risultando che la scala mobile fosse inattiva e, comunque, malfunzionamenti della stessa, ed evidenziando che, anche qualora la scala fosse stata inattiva, parte attrice avrebbe dovuto astenersi dal relativo utilizzo.
Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'istruttoria espletata (prova testimoniale e ctu medico - legale), con la sentenza n.8446/2022 impugnata in questa sede ha accolto la domanda di , condannando il _2 Parte_1
al pagamento, in favore della stessa, a titolo risarcitorio, della somma di euro 53.552,50 devalutata al
[...] momento dell'incidente (9.12.2014), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (come meglio specificato in dispositivo), ponendo definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio Parte_1
e condannandolo al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'attrice.
In particolare il Tribunale, dopo avere precisato che, nonostante il fosse stato autorizzato a chiamare Parte_1 in causa la Ditta Romeo Gestioni, non risultasse dagli atti di causa il relativo atto di chiamata in causa (sicché si dovesse ritenere proseguito il giudizio solo tra le parti originarie), ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che:
a) Nel caso di specie trovasse applicazione, quanto alla posizione del convenuto, la responsabilità del Parte_1 custode prevista dall'art. 2051 c.c.; b) l'attrice avesse provato l'effettivo verificarsi dell'incidente sia mediante l'esibizione del certificato del presidio di pronto soccorso sito all'interno del Tribunale di Napoli, sia mediante le dichiarazioni rese dal teste (nipote dell'attrice); c) nessuna prova contraria avesse offerto il convenuto, Tes_1
pagina 2 di 8 avendo depositato solo una dichiarazione della ditta di manutenzione, la quale aveva affermato che non fossero stati segnalati malfunzionamenti della scala mobile;
d) non vi fossero elementi di giudizio a sostegno della dedotta evitabilità o prevedibilità dell'evento, del caso fortuito o del comportamento colposo del danneggiato ex art. 1227
c.c., essendo emerso, dalla dichiarazione del teste, che la scala fosse aperta al pubblico e che improvvisamente si fosse mossa al passaggio dell'attrice la quale, dunque, non aveva tenuto alcun comportamento imprudente;
e) in base alla ctu espletata, l'attrice avesse riportato danni permanenti nella misura del 18%, con una ITT di 12 giorni,
ITP al 50% di 30 giorni e ITP al 25% di 30 giorni;
f) non avesse dimostrato di aver riportato una _2 menomazione specifica alla propria capacità lavorativa, né il danno morale lamentato;
g) dovesse essere riconosciuto all'attrice anche il rimborso delle spese mediche per l'importo di € 125,00.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Il ha censurato la sentenza n. 8446/2022, emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei Parte_1 seguenti tre motivi.
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C.; ASSOLUTO DEFICIT PROBATORIO – ASSENZA DI MALFUZIONAMENTI DELLA
SCALA MOBILE NEL GIORNO IN CUI L'ATTORE AFFERMA DI AVERE SUBITO IL SINISTRO.
Con il primo motivo ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto provato il sinistro (in riferimento alla circostanza dell'asserito malfunzionamento della scala mobile) sulla base del certificato del presidio di pronto soccorso sito all'interno del Tribunale di Napoli e sulla base della prova testimoniale.
Sul punto il Ministero della Giustizia ha, invece, evidenziato che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla Pt_2
a seguito della consultazione dei registri di raccolta delle segnalazioni dei guasti, non fosse risultato alcun
[...] malfunzionamento della scala mobile.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELL'ART. 2051 C.C.: ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO IL MINISTERO TENUTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'ATTORE: A) ASSENZA DI
RESPONSABILITA' DELLA PA PATROCINATA: IPOTESI DEL CASO FORTUITO;
B) IMPUTABILITA' DELL'OCCORSO ALL'APPELLATA E, IN OGNI
CASO, CONCORSO DI COLPA DELLA STESSA.
Con il secondo motivo il appellante ha sostenuto che la decisione del primo giudice fosse comunque Parte_1 errata per non avere imputato l'accaduto esclusivamente al comportamento incauto (colposo) dell'appellata o, comunque, a non dichiarare il concorso di colpa della stessa.
Sul punto ha evidenziato, in particolare, che, anche qualora la scala mobile fosse stata realmente inattiva
(ribadendo che ciò, però, non era stato dimostrato), parte attrice avrebbe dovuto astenersi dal relativo utilizzo, attesa, peraltro, la presenza e la pronta fruibilità ed efficienza di ben altre rampe di scale mobili e fisse, come risultante dalla relazione della CP_3
3) IN SUBORDINE, IN ORDINE AL QUANTUM DEBEATUR.
pagina 3 di 8 Con il terzo motivo l'appellante ha invocato, in subordine, una riduzione della quantificazione del danno, atteso il concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro, in base a quanto esposto nell'ambito del precedente motivo di gravame.
E, alla luce di quanto esposto, precisando che, in conseguenza dell'accoglimento del gravame, la sentenza impugnata dovesse essere riformata anche in relazione alla regolamentazione delle spese del giudizio, ha così concluso: “a) in via principale: - dichiarare che non è stato provato l'effettivo verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte ex adverso;
- in ogni caso, affermare la sussistenza del 'caso fortuito' – e, quindi, l'assenza di responsabilità in capo al;
Parte_1
e, comunque, accertare il concorso di colpa dell'appellato nella causazione del sinistro;
b) in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità del , si insiste nella riduzione della somma liquidata dal Tribunale in quanto non è Parte_1 contestabile il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'occorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 6.6.2023, ha contestato l'ammissibilità e la _2 fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata e con il favore delle spese del grado di giudizio (da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario), oltre che la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Con ordinanza del 4.7.2023 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 4.6.2024.
Indi, dopo un rinvio d'ufficio, con decreto presidenziale del 12.3.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza dell'8.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 14.03.2025 dalla difesa del e il 2.4.2025 dalla difesa di Parte_1 _2
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.4.2025, con la concessione alle parti, ai sensi
[...] dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
Ad avviso della Corte risulta fondato, in particolare, il primo motivo di gravame (il che assorbe l'esame degli altri due).
Premesso che non è in discussione l'astratta operatività, nel caso di specie, dell'art. 2051 c.c., va innanzitutto riportata l'impostazione seguita dalla Suprema Corte, al riguardo.
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
In particolare, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il pagina 4 di 8 danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/05/2025, n. 11857) e, quindi, l'esatta dinamica (con specifico riferimento all'efficacia causale rispetto alla condotta del danneggiato stesso), e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannoso l'utilizzo del bene (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 10/11/2021, n. 33211;
Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI –
3, Ord., 20/09/2022, n. 27445).
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o, come detto, anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Ciò premesso, questa Corte ritiene che, come sostenuto dall'appellante, l'attrice non avesse fornito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., una prova adeguata in relazione al malfunzionamento delle scale mobili e, quindi, in ordine alla riconducibilità causale della sua caduta proprio a tale dedotta anomalia (e, quindi, alla potenziale dannosità) del bene oggetto di custodia in capo al convenuto.
Al riguardo si rileva, invero, quanto segue.
Nell'atto di citazione l'attrice aveva dedotto che “il giorno 9.12.2014, verso le ore 12.45, (…) si trovava all'interno del Tribunale di Napoli” ed “era intenta a scendere le scale mobili che dal terzo piano (Piazza Coperta), portano al pagina 5 di 8 secondo, intenta a raggiungere l'uscita di Piazza Cenni”, specificando che “le scale mobili erano inattive e completamente ferme” e che “mentre scendeva i gradini, la scala mobile si rimetteva improvvisamente in movimento” per cui “venendo sospinta in avanti, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente lungo la scalinata”
(cfr. l'atto di citazione contenuto nel fascicolo telematico di primo grado).
E nipote di , unico teste escusso (cfr. il verbale di udienza del 9.2.2021, contenuto nel Tes_1 _2 fascicolo telematico di primo grado), dopo aver premesso che si trovava nel Tribunale di Napoli in compagnia della zia che doveva testimoniare in un giudizio, quanto alla dinamica dell'evento aveva dichiarato: “finita l'udienza siamo usciti per andare via. Giunti al secondo piano mia zia ha messo il piede sulla scala mobile, che in quel momento era ferma, e la scala ha iniziato a muoversi. Mia zia ha provato ad aggrapparsi al corrimano, ma non ci è riuscita ed è caduta a faccia per terra. La scala ha continuato a muoversi”.
Dunque la Corte rileva, innanzitutto, una discrasia tra le due versioni dei fatti:
l'attrice aveva lasciato intendere, nell'atto introduttivo del giudizio, che mentre scendeva i gradini – quindi quando aveva già impegnato una parte della discesa – a causa di una improvvisa ripartenza della scala mobile
(che prima era “completamente inattiva”) fosse stata sobbalzata in avanti riportando ingenti danni.
Il testimone, invece, aveva dichiarato che la scala mobile avesse iniziato a muoversi quando la zia “ha messo il piede sulla scala mobile”, il che lascia intendere che l'attrice avesse perso l'equilibrio proprio nella fase iniziale della discesa.
E dalla dichiarazione del teste (che ha riferito semplicemente, si ripete, che nel momento in cui la zia aveva messo il piede sulla scala mobile “ferma”, tale scala aveva iniziato a muoversi), non si evince in modo convincente che la caduta dell'attrice fosse stata causata proprio da una anomalia (malfunzionamento) del bene in oggetto
(ossia dall'improvviso “scossone” al quale ha fatto riferimento l'appellata anche nella comparsa conclusionale depositata il 16.5.2025), non potendosi escludere che proprio il normale meccanismo di funzionamento della scala mobile avesse comportato che la stessa si fosse (ri)attivata (attraverso i sensori e i relativi dispositivi di controllo) nel momento in cui la se ne era servita. _2
Del resto, va anche detto che non può ritenersi una circostanza imprevedibile con l'ordinaria diligenza, per chiunque utilizzi (in salita o in discesa) una scala mobile che risulti ferma, la ripartenza della stessa proprio in base al meccanismo (automatizzato) di funzionamento della stessa.
A rafforzare la ritenuta carenza di prova circa il dedotto malfunzionamento della scala mobile vi è, poi, anche la dichiarazione della Romeo Gestioni s.r.l. – alla quale ha fatto riferimento il Ministero appellante- secondo cui il
9.12.2014 non sarebbe stato registrato alcun malfunzionamento della detta scala.
In particolare si legge in tale nota (ridepositata in questo grado dall'appellante, in allegato all'atto di appello): la predetta Ditta ha formalmente così dichiarato: “…dalla consultazione degli atti in ns possesso, non abbiamo riscontrato, per il giorno del presunto sinistro, alcuna evidenza e/o segnalazione di “fermo” della scala mobile ove l'odierna attrice
pagina 6 di 8 sarebbe caduta (ovverosia, come da Voi comunicatoci, la scala mobile che al terzo piano della Piazza Coperta porta al secondo, per raggiungere l'uscita di Piazza Cenni). Peraltro, l'assenza di notizie e/o documenti in tal senso ci è stata confermata anche dalla nostra consorziata , materialmente esecutrice dei servizi di manutenzione Controparte_4 degli impianti elevatori del palazzo di Giustizia, che non ha registrato alcuna chiamata dal centro di controllo o dalla Polizia
Penitenziaria che stazione presso l'ingresso di Piazza Cenni, oggi Piazza Falcone e Borsellino”.
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In conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto dal , va rigettata - riformando Parte_1 totalmente la sentenza impugnata- la domanda risarcitoria formulata in primo grado da . _2
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Le spese di lite (comprese quelle prenotate a debito;
cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 01/04/2025, n. 8617; Sez. lavoro, Ord., 05/02/2025, n. 2896; Sez. lavoro, Ord., 07/10/2024, n. 26194) del doppio grado di giudizio (dovendo la Corte procedere, in conseguenza della riforma totale della sentenza impugnata, ad una nuova regolamentazione anche di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3,
Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483), seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi di entrambi i gradi di giudizio spettanti alla parte appellante vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) - per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord.,
08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561)- di cui al D.M. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellante stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, in relazione allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00, in base al valore (euro 53.552,50) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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pagina 7 di 8 Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu medico – legale espletata nel giudizio di primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) vanno poste interamente a carico di . _2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4569/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 8446/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 27.9.2022 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda risarcitoria formulata da in primo grado. _2
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del , in persona del _2 Parte_1 Parte_1 legale rappresentante p.t., delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il primo grado, in euro 7.051,5 (per compensi) ed in euro 8.297,00 per il secondo grado (di cui euro 1.138,5 per spese prenotate a debito ed euro 7.158,5 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Pone definitivamente le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado ad esclusivo carico di _2
.
[...]
Napoli, 3.7.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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