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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 131/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
MILANO Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 10,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. FUNARO PIETRO oggi sostituito dall'avv. Emilia Lupa e per il Parte_1 [...]
l'avv. MARCHITELLI SANDRA Controparte_2 E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Vanessa Falbo Tessera Ordine Avvocati Catanzaro n. 2025 0000 45 e la dott.ssa Denise Antonella Masciari in attesa di tessera. Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duocesies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti . Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 19,58 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUNARO PIETRO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAMMARERI VITO DANIELE ( ) VIA SANTA MARIA VALLE, 2/B 20123 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, 3 88070 BOTRICELLO presso il difensore avv. FUNARO PIETRO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
MARCHITELLI SANDRA elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso il difensore avv. MARCHITELLI SANDRA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 8
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 15721/2022, emesso in data 22.9.2022, pubblicato in data 26.9.2022, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 2.11.2022 unitamente ad atto di precetto, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del sito in Milano, , gli aveva ingiunto il pagamento CP_2 Controparte_2
dell'importo di euro 21.451,42 oltre agli interessi legali e spese della procedura monitoria per il mancato pagamento dei contributi condominiali relativi alla gestione consuntivo 1.5.2020 - 30.4.2021 e preventivo della gestione ordinaria 1.5.2021 – 30.4.2022 approvati all'assemblea condominiale del 29.9.2021.
L'opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, attesa la fondatezza dei motivi di opposizione ed il periculum in mora. 2) Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dedotte nella parte espositiva del presente atto, con ogni conseguenza di legge. 3)
Per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor al . 4) In Parte_1 Controparte_2
subordine dichiarare il credito vantato dal interamente prescritto o, in via subordinata, parzialmente CP_2
pagina 3 di 8 prescritto per ciò che riguarda gli oneri condominiali tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti. 5) In via del tutto gradata, sulla base delle eccezioni che saranno formulate, una volta che controparte avrà prodotto in giudizio tutta la documentazione attestante e comprovante il proprio credito, rideterminare la somma dovuta dalla parte opponente in misura inferiore rispetto a quella richiesta, ed in ogni caso nella misura che il Tribunale
riterrà di giustizia, tenuto conto anche delle ragioni esposte in narrativa. 6) Disporre l'annullamento delle deliberazioni assembleari poste a fondamento dell'ingiunzione, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenza di legge. 7) Condannare la parte opposta ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. 8) In ogni caso con vittoria di spese, di diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge, e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada.
Si costituiva regolarmente in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Nel merito: accertata la tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione, dichiarare l'inammissibilità
della stessa e di tutte le domande proposte dal sig. nei confronti del Parte_1 Controparte_2
di Milano e in via principale rigettare l'opposizione de qua, confermando integralmente il
[...]
decreto ingiuntivo n.15721/22 emesso il 26.9.22 dal Tribunale di Milano, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., nonché rigettare ogni altra domanda formulata dal sig. , ivi Parte_1
comprese le domande riconvenzionali, stante la loro inammissibilità per inammissibilità della domanda principale e, in ogni caso, per la loro infondatezza in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nel merito: nella denegata, ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare il sig. Parte_1
al pagamento a favore del della somma di € 21.451,42 oltre interessi Controparte_2
dal dovuto al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che in corso di causa dovesse ritenersi sussistente;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, Il Giudice veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e mandava le parti in mediazione.
All'udienza del 6.12.2023, stante l'esito negativo della mediazione, venivano assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
pagina 4 di 8 All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 3.4.2024 il Giudice rigettava l'istanza istruttoria di ordine di esibizione documentale formulata da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che con decreto del
16.10.2024 differiva la fissata udienza al 16.10.2024.
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con l'assegnazione di termine alle parti per il deposito di note conclusive .
Depositate le note conclusive, all'udienza del 25.3.2025, dopo che le parti precisavano le conclusioni come da propri atti introduttivi.
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito.
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 26.6.2023 a causa della mancata partecipazione dell'opponente, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito l'opponente pone a fondamento della propria opposizione la mancata ricezione delle convocazioni e dei verbali assembleari dal 2008 ovvero da quando è divenuto comproprietario con altri coeredi, ad eccezione della raccomandata n. 15328686888 – 9 datata 8.6.2018 a firma dell'Avv. Sandra Marchitelli e la raccomandata n. 15376935238 – 9 datata 21.2.22 a firma dello studio Brusati S.r.l.;
Deduce quindi che:
a) tutte le delibere assunte dal , ivi compresa quella del 29.9.2021 di approvazione del CP_2
rendiconto consuntivo della gestione 1.5.2020 - 30.4.2021 e del preventivo della gestione ordinaria
1.5.2021 – 30.4.2022 posta a fondamento della domanda di ingiunzione, sarebbero nulle ai sensi dell'art. 66 delle disposizioni attuative c.c. per omessa convocazione ed invio;
b) il credito ingiunto non risulterebbe certo;
c) in ogni caso, il credito azionato, o quanto meno una parte dello stesso, risulterebbe prescritto per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
Il Condominio opposto insiste nel rigetto dell'opposizione e nella conferma della decreto opposto assumendo:
pagina 5 di 8 -in via pregiudiziale la tardività dell'opposizione tardiva poiché notificata in data 17.12.2022 oltre il termine di 40
giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. decorrente nel caso de quo dalla data del 2.11.2022 in cui il decreto ingiuntivo veniva notificato a mani;
- la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa per essere stata iscritta in data 2.1.2023 anziché in data
27.12.2022
- nel merito che tutta la corrispondenza inerente al sarebbe stata trasmessa all'indirizzo di via CP_2
Giovanni Fiore n. 15, Cropani, comunicato dall'avv. Funaro all'amministratore di condominio quale indirizzo al quale recapitare la corrispondenza diretta alla signora;
e che poiché negli anni successivi Persona_1
al decesso della signora nessuna comunicazione di modifica dell'anagrafe condominiale sarebbe Per_1
pervenuta al né dall'esecutore testamentario nè da alcun erede, né sui nominativi di coloro che CP_2
erano subentrati alla condomina deceduta, né sugli eventuali nuovi recapiti ai quali indirizzare la corrispondenza condominiale, nulla poteva essere opposto al in tema di comunicazioni;
ed infine quanto CP_2
all'eccezione di prescrizione del credito è infondata in quanto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale se l'amministratore, pur sapendo del decesso, non ha notizie dell'erede, lo stesso assolve al proprio obbligo di comunicazione informando delle questioni condominiali impersonalmente gli eredi con comunicazioni all'ultimo domicilio del defunto o all'ultimo domicilio eletto per le comunicazioni condominiali,
come verificatosi nel caso de quo. Da ultimo assume la tardiva impugnazione delle delibere assembleari come proposta da controparte assumendo che la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta la nullità ma l'annullabilità della delibera condominiale, che, se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. (come verificatosi nel caso de quo) è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al . CP_2
Innanzitutto occorre esaminare le eccezioni di tardiva costituzione dell'attore come rilevata da parte opposta con memoria ex art 183 VI comma cpc che ben può essere rilevata anche d'ufficio.
Sul punto è pacifico che la iscrizione a ruolo della causa è avvenuta in data 2/01/2023 e l'atto di citazione in opposizione al decreto de quo è stato notificato in data 17.12.2022
Ciò posto si rileva che, anche nel caso in cui l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in ritardo rispetto ai termini previsti pagina 6 di 8 dall'art.165 c.p.c., ciò non comporta l'improcedibilità del giudizio, ma l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 c.p.c. (v. Cass. 27 luglio 2021 n.21512, Cass. 11 maggio 2021 n.12439). Peraltro,
secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere qui condiviso, le disposizioni degli artt.171 e 307,
primo e secondo comma c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione delle parti,
non si applicano, se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. 17 febbraio 2014 n.3626,
Cass. 25 luglio 2000 n.9730), tanto più che parte convenuta si è costituita in giudizio, si è difesa compiutamente anche nel merito (sul punto, Trib. Torino, 13 giugno 2018) rilevando la tardività della iscrizione a ruolo sono con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc dimostrando così la volontà di dare impulso al processo e regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale.
Perciò, la detta eccezione di improcedibilità, formulata da parte convenuta, deve essere respinta.
Sempre in via pregiudiziale parte convenuta opposta eccepisce la tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che l'opposizione notificata in data 17.12.2022 sarebbe stata notificata oltre i 40 giorni previsti dall'art.641 cpc atteso che il decreto opposto risulta essere stato notificato in data 2.11.2022 ai sensi dell'art. 140 cpc.
Come noto “In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del
2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'opposizione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.”(cass 7324\12) ed ancora “la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione” (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015, cass 6098\2020).
pagina 7 di 8 Cosicché nel caso in esame si rileva che il procedimento di notifica risulta essersi ritualmente compiuto, ai sensi dell'art. 140 CPC, in data 2/11/2022 a seguito del ritiro del plico raccomandato da parte del portiere dello stabile prima quindi del decorso di 10 giorni dalla spedizione dell'avviso di ricevimento (26.10.2022) , mentre la notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è avvenuta in data 17.12.2022, ovvero 5 giorni dopo lo scadere dei 40 giorni di cui all'art. 641 cpc, dovendo invece l'opposizione per essere tempestiva essere notificata entro il 12.12.2022 : deve quindi dedursi la tardività della opposizione notificata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 641 c.p.c.
Consegue che va dichiarata inammissibile la opposizione con conseguente rigetto della stessa ed assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione svolta da parte opponente: per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 15721\22 rg 23199\22 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.9.2022 che diventa definitivamente esecutivo.
L'esito della lite comporta la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo, secondo la regola della soccombenza.
Sentenza esecutiva
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15721\22 rg 23199\22 emesso dal
Tribunale di Milano in data 26.9.2022 che diventa definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in Euro 3.500 per compensi della fase di opposizione ed e.190,00 per la mediazione, oltre IVA e CPA come per legge oltre rimborso forfettario di legge .
- Sentenza esecutiva ex lege .
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 131/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
MILANO Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 10,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. FUNARO PIETRO oggi sostituito dall'avv. Emilia Lupa e per il Parte_1 [...]
l'avv. MARCHITELLI SANDRA Controparte_2 E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Vanessa Falbo Tessera Ordine Avvocati Catanzaro n. 2025 0000 45 e la dott.ssa Denise Antonella Masciari in attesa di tessera. Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duocesies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti . Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 19,58 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUNARO PIETRO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAMMARERI VITO DANIELE ( ) VIA SANTA MARIA VALLE, 2/B 20123 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, 3 88070 BOTRICELLO presso il difensore avv. FUNARO PIETRO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
MARCHITELLI SANDRA elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso il difensore avv. MARCHITELLI SANDRA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 8
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 15721/2022, emesso in data 22.9.2022, pubblicato in data 26.9.2022, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 2.11.2022 unitamente ad atto di precetto, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del sito in Milano, , gli aveva ingiunto il pagamento CP_2 Controparte_2
dell'importo di euro 21.451,42 oltre agli interessi legali e spese della procedura monitoria per il mancato pagamento dei contributi condominiali relativi alla gestione consuntivo 1.5.2020 - 30.4.2021 e preventivo della gestione ordinaria 1.5.2021 – 30.4.2022 approvati all'assemblea condominiale del 29.9.2021.
L'opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, attesa la fondatezza dei motivi di opposizione ed il periculum in mora. 2) Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dedotte nella parte espositiva del presente atto, con ogni conseguenza di legge. 3)
Per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor al . 4) In Parte_1 Controparte_2
subordine dichiarare il credito vantato dal interamente prescritto o, in via subordinata, parzialmente CP_2
pagina 3 di 8 prescritto per ciò che riguarda gli oneri condominiali tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti. 5) In via del tutto gradata, sulla base delle eccezioni che saranno formulate, una volta che controparte avrà prodotto in giudizio tutta la documentazione attestante e comprovante il proprio credito, rideterminare la somma dovuta dalla parte opponente in misura inferiore rispetto a quella richiesta, ed in ogni caso nella misura che il Tribunale
riterrà di giustizia, tenuto conto anche delle ragioni esposte in narrativa. 6) Disporre l'annullamento delle deliberazioni assembleari poste a fondamento dell'ingiunzione, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenza di legge. 7) Condannare la parte opposta ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. 8) In ogni caso con vittoria di spese, di diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge, e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada.
Si costituiva regolarmente in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Nel merito: accertata la tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione, dichiarare l'inammissibilità
della stessa e di tutte le domande proposte dal sig. nei confronti del Parte_1 Controparte_2
di Milano e in via principale rigettare l'opposizione de qua, confermando integralmente il
[...]
decreto ingiuntivo n.15721/22 emesso il 26.9.22 dal Tribunale di Milano, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., nonché rigettare ogni altra domanda formulata dal sig. , ivi Parte_1
comprese le domande riconvenzionali, stante la loro inammissibilità per inammissibilità della domanda principale e, in ogni caso, per la loro infondatezza in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nel merito: nella denegata, ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare il sig. Parte_1
al pagamento a favore del della somma di € 21.451,42 oltre interessi Controparte_2
dal dovuto al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che in corso di causa dovesse ritenersi sussistente;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, Il Giudice veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e mandava le parti in mediazione.
All'udienza del 6.12.2023, stante l'esito negativo della mediazione, venivano assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
pagina 4 di 8 All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 3.4.2024 il Giudice rigettava l'istanza istruttoria di ordine di esibizione documentale formulata da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che con decreto del
16.10.2024 differiva la fissata udienza al 16.10.2024.
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con l'assegnazione di termine alle parti per il deposito di note conclusive .
Depositate le note conclusive, all'udienza del 25.3.2025, dopo che le parti precisavano le conclusioni come da propri atti introduttivi.
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito.
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 26.6.2023 a causa della mancata partecipazione dell'opponente, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito l'opponente pone a fondamento della propria opposizione la mancata ricezione delle convocazioni e dei verbali assembleari dal 2008 ovvero da quando è divenuto comproprietario con altri coeredi, ad eccezione della raccomandata n. 15328686888 – 9 datata 8.6.2018 a firma dell'Avv. Sandra Marchitelli e la raccomandata n. 15376935238 – 9 datata 21.2.22 a firma dello studio Brusati S.r.l.;
Deduce quindi che:
a) tutte le delibere assunte dal , ivi compresa quella del 29.9.2021 di approvazione del CP_2
rendiconto consuntivo della gestione 1.5.2020 - 30.4.2021 e del preventivo della gestione ordinaria
1.5.2021 – 30.4.2022 posta a fondamento della domanda di ingiunzione, sarebbero nulle ai sensi dell'art. 66 delle disposizioni attuative c.c. per omessa convocazione ed invio;
b) il credito ingiunto non risulterebbe certo;
c) in ogni caso, il credito azionato, o quanto meno una parte dello stesso, risulterebbe prescritto per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
Il Condominio opposto insiste nel rigetto dell'opposizione e nella conferma della decreto opposto assumendo:
pagina 5 di 8 -in via pregiudiziale la tardività dell'opposizione tardiva poiché notificata in data 17.12.2022 oltre il termine di 40
giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. decorrente nel caso de quo dalla data del 2.11.2022 in cui il decreto ingiuntivo veniva notificato a mani;
- la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa per essere stata iscritta in data 2.1.2023 anziché in data
27.12.2022
- nel merito che tutta la corrispondenza inerente al sarebbe stata trasmessa all'indirizzo di via CP_2
Giovanni Fiore n. 15, Cropani, comunicato dall'avv. Funaro all'amministratore di condominio quale indirizzo al quale recapitare la corrispondenza diretta alla signora;
e che poiché negli anni successivi Persona_1
al decesso della signora nessuna comunicazione di modifica dell'anagrafe condominiale sarebbe Per_1
pervenuta al né dall'esecutore testamentario nè da alcun erede, né sui nominativi di coloro che CP_2
erano subentrati alla condomina deceduta, né sugli eventuali nuovi recapiti ai quali indirizzare la corrispondenza condominiale, nulla poteva essere opposto al in tema di comunicazioni;
ed infine quanto CP_2
all'eccezione di prescrizione del credito è infondata in quanto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale se l'amministratore, pur sapendo del decesso, non ha notizie dell'erede, lo stesso assolve al proprio obbligo di comunicazione informando delle questioni condominiali impersonalmente gli eredi con comunicazioni all'ultimo domicilio del defunto o all'ultimo domicilio eletto per le comunicazioni condominiali,
come verificatosi nel caso de quo. Da ultimo assume la tardiva impugnazione delle delibere assembleari come proposta da controparte assumendo che la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta la nullità ma l'annullabilità della delibera condominiale, che, se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. (come verificatosi nel caso de quo) è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al . CP_2
Innanzitutto occorre esaminare le eccezioni di tardiva costituzione dell'attore come rilevata da parte opposta con memoria ex art 183 VI comma cpc che ben può essere rilevata anche d'ufficio.
Sul punto è pacifico che la iscrizione a ruolo della causa è avvenuta in data 2/01/2023 e l'atto di citazione in opposizione al decreto de quo è stato notificato in data 17.12.2022
Ciò posto si rileva che, anche nel caso in cui l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in ritardo rispetto ai termini previsti pagina 6 di 8 dall'art.165 c.p.c., ciò non comporta l'improcedibilità del giudizio, ma l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 c.p.c. (v. Cass. 27 luglio 2021 n.21512, Cass. 11 maggio 2021 n.12439). Peraltro,
secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere qui condiviso, le disposizioni degli artt.171 e 307,
primo e secondo comma c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione delle parti,
non si applicano, se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. 17 febbraio 2014 n.3626,
Cass. 25 luglio 2000 n.9730), tanto più che parte convenuta si è costituita in giudizio, si è difesa compiutamente anche nel merito (sul punto, Trib. Torino, 13 giugno 2018) rilevando la tardività della iscrizione a ruolo sono con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc dimostrando così la volontà di dare impulso al processo e regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale.
Perciò, la detta eccezione di improcedibilità, formulata da parte convenuta, deve essere respinta.
Sempre in via pregiudiziale parte convenuta opposta eccepisce la tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che l'opposizione notificata in data 17.12.2022 sarebbe stata notificata oltre i 40 giorni previsti dall'art.641 cpc atteso che il decreto opposto risulta essere stato notificato in data 2.11.2022 ai sensi dell'art. 140 cpc.
Come noto “In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del
2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'opposizione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.”(cass 7324\12) ed ancora “la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione” (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015, cass 6098\2020).
pagina 7 di 8 Cosicché nel caso in esame si rileva che il procedimento di notifica risulta essersi ritualmente compiuto, ai sensi dell'art. 140 CPC, in data 2/11/2022 a seguito del ritiro del plico raccomandato da parte del portiere dello stabile prima quindi del decorso di 10 giorni dalla spedizione dell'avviso di ricevimento (26.10.2022) , mentre la notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è avvenuta in data 17.12.2022, ovvero 5 giorni dopo lo scadere dei 40 giorni di cui all'art. 641 cpc, dovendo invece l'opposizione per essere tempestiva essere notificata entro il 12.12.2022 : deve quindi dedursi la tardività della opposizione notificata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 641 c.p.c.
Consegue che va dichiarata inammissibile la opposizione con conseguente rigetto della stessa ed assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione svolta da parte opponente: per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 15721\22 rg 23199\22 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.9.2022 che diventa definitivamente esecutivo.
L'esito della lite comporta la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo, secondo la regola della soccombenza.
Sentenza esecutiva
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15721\22 rg 23199\22 emesso dal
Tribunale di Milano in data 26.9.2022 che diventa definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in Euro 3.500 per compensi della fase di opposizione ed e.190,00 per la mediazione, oltre IVA e CPA come per legge oltre rimborso forfettario di legge .
- Sentenza esecutiva ex lege .
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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