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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/12/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2394 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2394 /2024 R.G. promosso da:
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parte_1
MA , partita IVA e per essa, quale mandataria, la società P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, Codice Fiscale – Partita Iva Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zavanone del Foro di Vercelli (in sostituzione dei precedenti legali avv. Andrea Clemente Grosso e Valentina Barla) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Casale Monferrato, via P.O. Vigliani n.25, giusta mandato in atti
-PARTE RICORRENTE- contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da atto introduttivo, chiedendo che nel dispositivo vengano indicati i Codici Fiscali delle parti ai fini della trascrizione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente chiedeva, previo accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità in morte di e Persona_1 [...]
ai sensi dell'articolo 485 CC, di dichiarare la qualità di erede puro e semplice di Per_2 [...]
deduceva che con atto di Mutuo del 14.07.20211 la Cassa di Risparmio di Alessandria CP_1
aveva concesso a un finanziamento fondiario dell'importo di euro 104.000,00; che Controparte_1
a garanzia dell'esatto adempimento delle relative obbligazioni e Persona_2 Persona_1
1 avevano concesso in favore della banca ipoteca volontaria iscritta al 21 luglio 2011 sui seguenti beni immobili, siti in SC MA (AL), di loro piena proprietà, per la quota di ½ ciascuno, così descritti al Catasto Fabbricati del predetto Comune: fg. 27, part. 600, sub. 1, cat. A/2, vani 8,5, p. T1, via Tortona 109, Frazione Pollastra di SC
MA, SC MA (AL); fg. 27, part. 600, sub. 2, cat. C/6, mq. 11, p. T, via Tortona 59, SC MA (AL); che il mutuatario non avendo provveduto al pagamento di rate di mutuo scadute era risultato debitore al 21 Marzo 18 della somma di euro 96.078,36; che la signora era deceduta il 17 agosto Per_1
2017 e era deceduto il 12 settembre 19, lasciando quali chiamati all'eredità tra Persona_2
l'altro il resistente che anch'essa chiamata all'eredità, aveva Controparte_1 Persona_3
rinunciato sia all'eredità morendo dismessa dalla madre che dal padre;
che con provvedimento emesso all'udienza dell'11 novembre 2022 (doc.10), nel procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.
R.G.V.G. n. 1000/22 promosso dalla stessa avanti al Tribunale di Alessandria, il Parte_1
Presidente aveva dichiarato gli altri chiamati all'eredità Controparte_1 Controparte_2
e decaduti dalla facoltà di accettare l'eredità di
[...] Controparte_3 Parte_3
e che erano state aperte pertanto le procedure di eredità giacenti Persona_1 Persona_2
di entrambi i soggetti deceduti;
che aveva sottoposto a pignoramento i beni Parte_1
immobili sopra descritti, oggetto della garanzia ipotecaria della Banca, promuovendo avanti al
Tribunale di Alessandria, nei confronti delle curatele delle eredità giacenti di e Persona_1
l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 128/23; che successivamente il Curatore, Persona_2
con relazioni depositate il 5 agosto 2023 ed il 31 gennaio 2024 nei procedimenti R.G.V.G. n. 3320/22
(doc.14) e n. 3321/22 (doc.15), aveva accertato il compimento di atti accettazione tacita delle eredità dei genitori da parte di il quale: Controparte_1
- aveva continuato ad utilizzare il veicolo Opel Agila tg. BY773AW intestato al padre, come emergeva dallo scambio di corrispondenza con il Curatore (doc.16);
- aveva utilizzato e disposto degli immobili già di proprietà, per la quota di ½ ciascuno, dei genitori, oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 128/23, i quali, in sede di separazione, tramite accordo di negoziazione assistita del 30 marzo 2022 (doc.17), erano stati assegnati da in uso alla moglie e alla figlia, le quali vi risiedevano (doc.18); Controparte_1
- che come documentato dal certificato di residenza storico (doc.19), lo stesso
[...] tra il 18 giugno 2020 e fino al 6 ottobre 2021 aveva risieduto nell'alloggio dei CP_1
genitori deceduti, avendone quindi detenuto il possesso;
rappresentava ancora il ricorrente che con provvedimenti del 26 marzo 2024 e 6 giugno 2024, emessi nei procedimenti R.G.V.G. n. 3320/22 (doc.20) e n. 3321/22 (doc.21), il Presidente del Tribunale di
2 Alessandria, “avendo rilevato che ha compiuto atti di accettazione tacita Controparte_1 dell'eredità e che pertanto la procedura deve essere chiusa”, aveva dunque revocato entrambe le procedure di eredità giacente;
che la ricorrente, a seguito di cessione aveva acquistato da BPM tra gli altri il credito vantato nei confronti di che sussistevano i presupposti per Controparte_1
l'accertamento della qualità di erede dei genitori e in capo al resistente in quanto Per_1 CP_1
lo stesso aveva avuto il possesso dei beni ereditari e aveva compiuto atti dispositivi degli stessi, condotte incompatibili con la volontà di rinunciare.
La parte convenuta, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 22 aprile 2025.
Alla successiva udienza del 16.12.2025 a seguito della precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Nel merito la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei seguenti termini.
Il ricorrente ha depositato con il ricorso i documenti dai quali risulta l'utilizzo del veicolo intestato al padre da parte di (cfr. doc. 14 relazione curatore eredità giacente Avv. Fracchia e Controparte_1
doc. 16 visura Pra e corrispondenza tra lo stesso curatore e il resistente) e documentazione dalla quale risultano atti dispositivi da parte di degli immobili dei genitori e precisamente Controparte_1
l'accordo di separazione del 30.3.2022 tra il resistente e con il quale le stesse parti Controparte_4
si accordavano per l'assegnazione della casa coniugale sita in SC MA, Via Tortona di
Pollastra n. 109 alla signora er viverci con la figlia (cfr. accordo di negoziazione assistita CP_4
di cui al doc. 17 e verbale di accesso del custode presso gli stessi immobili siti in SC MA di proprietà di e di cui al doc. 18). Persona_2 Persona_1
Ebbene da tale documentazione si evince il compimento di atti da parte del resistente incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità dei genitori.
Invero, il codice civile disciplina l'accettazione tacita dell'eredità all'art 476 c.c. come segue:
“L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” e la Corte di Cassazione in materia di accettazione tacita di eredità ha precisato che “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura
e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare
3 l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (Corte di Cassazione n. 4843 del 2019) e che “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Corte di Cassazione n. 10796 del 2009).
Si ritiene pertanto che gli atti di cui sopra (utilizzo veicolo del padre e disposizione degli immobili di entrambi i genitori) compiuti dal resistente integrino l'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c..
Inoltre, dalle risultanze anagrafiche concernenti il sig. (v. doc. 19 ricorso: Controparte_1
certificato storico di residenza) emerge che il medesimo sia stato residente dal 18.6.2020 al 6.10.2021 proprio in SC MA, Via Tortona di Pollastra 109, indirizzo corrispondente a quello degli immobili oggetto dell'assegnazione in sede di separazione tra il resistente e la moglie e infine di proprietà dei genitori di (cfr. doc. 18 ricorso). Detta circostanza integra l'ipotesi Controparte_1 di cui all'art. 485, co. 2, c.c., per cui il resistente può essere ritenuto erede puro e semplice dei genitori defunti, in quanto, pur trovandosi nel possesso dei suddetti beni ereditari, non risulta che abbia redatto l'inventario nel termine previsto dalla citata norma.
Alla luce di ciò risulta altresì irrilevante che lo stesso sia stato successivamente dichiarato decaduto dal diritto di accettare l'eredità nel procedimento ex art 481 c.c. con provvedimento del 11.11.2022.
Infatti, “In ossequio al principio "semel heres, semper heres", l'accettazione tacita dell'eredità è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, anche se la rinuncia viene fatta ex art. 519 c.c.. Tale principio si giustifica sulla necessità di garantire certezza e stabilità nei rapporti giuridici successori: consentire la rinuncia dopo l'accettazione pregiudica chiaramente i diritti dei creditori del defunto o degli altri soggetti coinvolti nella successione.” (cfr. Tribunale Bologna sez.
III, 07/01/2025, n.16).
A maggior ragione in base allo stesso principio è irrilevante la dichiarazione di decadenza di cui sopra.
Alla luce delle motivazioni esposte, si ritiene, quindi, che il sig. sia erede puro e Controparte_1 semplice dei defunti e per averne tacitamente accettato l'eredità Persona_2 Persona_1
4 ai sensi di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, causa di valore indeterminato bassa complessità (scaglione da € 26.001 a € 52.000), esclusa la fase istruttoria non svolta e compensi minimi per le altre fasi attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara che (C.F. è erede puro Controparte_1 C.F._1
e semplice dei defunti nato a [...] il 29 Persona_2
maggio 1939 (C.F.: ) e nata a [...] CodiceFiscale_2 Persona_1
il 19 marzo 1936 (C.F.: ), per le ragioni di cui in motivazione;
CodiceFiscale_3
2. Condanna il resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €
545,00 per esborsi e in € 2.906,00 per compenso, oltre 15% sui compensi per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 24/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2394 /2024 R.G. promosso da:
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parte_1
MA , partita IVA e per essa, quale mandataria, la società P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, Codice Fiscale – Partita Iva Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zavanone del Foro di Vercelli (in sostituzione dei precedenti legali avv. Andrea Clemente Grosso e Valentina Barla) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Casale Monferrato, via P.O. Vigliani n.25, giusta mandato in atti
-PARTE RICORRENTE- contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da atto introduttivo, chiedendo che nel dispositivo vengano indicati i Codici Fiscali delle parti ai fini della trascrizione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente chiedeva, previo accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità in morte di e Persona_1 [...]
ai sensi dell'articolo 485 CC, di dichiarare la qualità di erede puro e semplice di Per_2 [...]
deduceva che con atto di Mutuo del 14.07.20211 la Cassa di Risparmio di Alessandria CP_1
aveva concesso a un finanziamento fondiario dell'importo di euro 104.000,00; che Controparte_1
a garanzia dell'esatto adempimento delle relative obbligazioni e Persona_2 Persona_1
1 avevano concesso in favore della banca ipoteca volontaria iscritta al 21 luglio 2011 sui seguenti beni immobili, siti in SC MA (AL), di loro piena proprietà, per la quota di ½ ciascuno, così descritti al Catasto Fabbricati del predetto Comune: fg. 27, part. 600, sub. 1, cat. A/2, vani 8,5, p. T1, via Tortona 109, Frazione Pollastra di SC
MA, SC MA (AL); fg. 27, part. 600, sub. 2, cat. C/6, mq. 11, p. T, via Tortona 59, SC MA (AL); che il mutuatario non avendo provveduto al pagamento di rate di mutuo scadute era risultato debitore al 21 Marzo 18 della somma di euro 96.078,36; che la signora era deceduta il 17 agosto Per_1
2017 e era deceduto il 12 settembre 19, lasciando quali chiamati all'eredità tra Persona_2
l'altro il resistente che anch'essa chiamata all'eredità, aveva Controparte_1 Persona_3
rinunciato sia all'eredità morendo dismessa dalla madre che dal padre;
che con provvedimento emesso all'udienza dell'11 novembre 2022 (doc.10), nel procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.
R.G.V.G. n. 1000/22 promosso dalla stessa avanti al Tribunale di Alessandria, il Parte_1
Presidente aveva dichiarato gli altri chiamati all'eredità Controparte_1 Controparte_2
e decaduti dalla facoltà di accettare l'eredità di
[...] Controparte_3 Parte_3
e che erano state aperte pertanto le procedure di eredità giacenti Persona_1 Persona_2
di entrambi i soggetti deceduti;
che aveva sottoposto a pignoramento i beni Parte_1
immobili sopra descritti, oggetto della garanzia ipotecaria della Banca, promuovendo avanti al
Tribunale di Alessandria, nei confronti delle curatele delle eredità giacenti di e Persona_1
l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 128/23; che successivamente il Curatore, Persona_2
con relazioni depositate il 5 agosto 2023 ed il 31 gennaio 2024 nei procedimenti R.G.V.G. n. 3320/22
(doc.14) e n. 3321/22 (doc.15), aveva accertato il compimento di atti accettazione tacita delle eredità dei genitori da parte di il quale: Controparte_1
- aveva continuato ad utilizzare il veicolo Opel Agila tg. BY773AW intestato al padre, come emergeva dallo scambio di corrispondenza con il Curatore (doc.16);
- aveva utilizzato e disposto degli immobili già di proprietà, per la quota di ½ ciascuno, dei genitori, oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 128/23, i quali, in sede di separazione, tramite accordo di negoziazione assistita del 30 marzo 2022 (doc.17), erano stati assegnati da in uso alla moglie e alla figlia, le quali vi risiedevano (doc.18); Controparte_1
- che come documentato dal certificato di residenza storico (doc.19), lo stesso
[...] tra il 18 giugno 2020 e fino al 6 ottobre 2021 aveva risieduto nell'alloggio dei CP_1
genitori deceduti, avendone quindi detenuto il possesso;
rappresentava ancora il ricorrente che con provvedimenti del 26 marzo 2024 e 6 giugno 2024, emessi nei procedimenti R.G.V.G. n. 3320/22 (doc.20) e n. 3321/22 (doc.21), il Presidente del Tribunale di
2 Alessandria, “avendo rilevato che ha compiuto atti di accettazione tacita Controparte_1 dell'eredità e che pertanto la procedura deve essere chiusa”, aveva dunque revocato entrambe le procedure di eredità giacente;
che la ricorrente, a seguito di cessione aveva acquistato da BPM tra gli altri il credito vantato nei confronti di che sussistevano i presupposti per Controparte_1
l'accertamento della qualità di erede dei genitori e in capo al resistente in quanto Per_1 CP_1
lo stesso aveva avuto il possesso dei beni ereditari e aveva compiuto atti dispositivi degli stessi, condotte incompatibili con la volontà di rinunciare.
La parte convenuta, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 22 aprile 2025.
Alla successiva udienza del 16.12.2025 a seguito della precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Nel merito la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei seguenti termini.
Il ricorrente ha depositato con il ricorso i documenti dai quali risulta l'utilizzo del veicolo intestato al padre da parte di (cfr. doc. 14 relazione curatore eredità giacente Avv. Fracchia e Controparte_1
doc. 16 visura Pra e corrispondenza tra lo stesso curatore e il resistente) e documentazione dalla quale risultano atti dispositivi da parte di degli immobili dei genitori e precisamente Controparte_1
l'accordo di separazione del 30.3.2022 tra il resistente e con il quale le stesse parti Controparte_4
si accordavano per l'assegnazione della casa coniugale sita in SC MA, Via Tortona di
Pollastra n. 109 alla signora er viverci con la figlia (cfr. accordo di negoziazione assistita CP_4
di cui al doc. 17 e verbale di accesso del custode presso gli stessi immobili siti in SC MA di proprietà di e di cui al doc. 18). Persona_2 Persona_1
Ebbene da tale documentazione si evince il compimento di atti da parte del resistente incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità dei genitori.
Invero, il codice civile disciplina l'accettazione tacita dell'eredità all'art 476 c.c. come segue:
“L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” e la Corte di Cassazione in materia di accettazione tacita di eredità ha precisato che “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura
e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare
3 l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (Corte di Cassazione n. 4843 del 2019) e che “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Corte di Cassazione n. 10796 del 2009).
Si ritiene pertanto che gli atti di cui sopra (utilizzo veicolo del padre e disposizione degli immobili di entrambi i genitori) compiuti dal resistente integrino l'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c..
Inoltre, dalle risultanze anagrafiche concernenti il sig. (v. doc. 19 ricorso: Controparte_1
certificato storico di residenza) emerge che il medesimo sia stato residente dal 18.6.2020 al 6.10.2021 proprio in SC MA, Via Tortona di Pollastra 109, indirizzo corrispondente a quello degli immobili oggetto dell'assegnazione in sede di separazione tra il resistente e la moglie e infine di proprietà dei genitori di (cfr. doc. 18 ricorso). Detta circostanza integra l'ipotesi Controparte_1 di cui all'art. 485, co. 2, c.c., per cui il resistente può essere ritenuto erede puro e semplice dei genitori defunti, in quanto, pur trovandosi nel possesso dei suddetti beni ereditari, non risulta che abbia redatto l'inventario nel termine previsto dalla citata norma.
Alla luce di ciò risulta altresì irrilevante che lo stesso sia stato successivamente dichiarato decaduto dal diritto di accettare l'eredità nel procedimento ex art 481 c.c. con provvedimento del 11.11.2022.
Infatti, “In ossequio al principio "semel heres, semper heres", l'accettazione tacita dell'eredità è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, anche se la rinuncia viene fatta ex art. 519 c.c.. Tale principio si giustifica sulla necessità di garantire certezza e stabilità nei rapporti giuridici successori: consentire la rinuncia dopo l'accettazione pregiudica chiaramente i diritti dei creditori del defunto o degli altri soggetti coinvolti nella successione.” (cfr. Tribunale Bologna sez.
III, 07/01/2025, n.16).
A maggior ragione in base allo stesso principio è irrilevante la dichiarazione di decadenza di cui sopra.
Alla luce delle motivazioni esposte, si ritiene, quindi, che il sig. sia erede puro e Controparte_1 semplice dei defunti e per averne tacitamente accettato l'eredità Persona_2 Persona_1
4 ai sensi di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, causa di valore indeterminato bassa complessità (scaglione da € 26.001 a € 52.000), esclusa la fase istruttoria non svolta e compensi minimi per le altre fasi attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara che (C.F. è erede puro Controparte_1 C.F._1
e semplice dei defunti nato a [...] il 29 Persona_2
maggio 1939 (C.F.: ) e nata a [...] CodiceFiscale_2 Persona_1
il 19 marzo 1936 (C.F.: ), per le ragioni di cui in motivazione;
CodiceFiscale_3
2. Condanna il resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €
545,00 per esborsi e in € 2.906,00 per compenso, oltre 15% sui compensi per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 24/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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