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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/11/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME EL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12905/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024 da
e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. BARUFFINI ANDREINA avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/07/2007 in
RR (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di RR (UD), al n. 4, parte 2, Serie A, dell'anno 2007;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 28/11/2024, i signori e hanno presentato, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al
1 passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 195/2025 del 06.03.2025, depositata in data
13.03.2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- dato atto che, con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 30.10.2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 195/2025, come da attestazione del Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 06.03.2025 - Sentenza del 06.03.2025, depositata in data 13.03.2025);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 04.08.2005) e Per_1 Per_2
(il 06.02.2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente
[...]
indipendenti;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza;
2
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
RR (UD) il 08/07/2007 tra , nata a [...] Parte_1
EL UL (UD) il 19/07/1973, e , nato a [...] Parte_2
(CR) il 11/07/1963, alle seguenti condizioni:
a. Prende atto che i figli, ormai entrambi maggiorenni, resteranno residenti con la madre in Italia e con lei conviventi, pur visitando liberamente il padre e fatti salvi eventuali periodi di studio fuori Italia o, comunque, distanti da casa.
b. Dà atto che la OR , giusti accordi intercorsi, alla fine del mese di Pt_1
agosto ha rilasciato insieme ai figli la casa familiare di Cividale, via Delle Acque
n.17, nella esclusiva disponibilità del signor Parte_2
c. dà atto che madre e figli si sono trasferiti in un alloggio provvisorio, in attesa di ultimare la sistemazione della nuova abitazione acquistata da a Udine, di Pt_1
cui ha cointestato la nuda proprietà ai figli riservandosene l'usufrutto.
d. Prende atto che i figli e manterranno comunque le loro camere Per_1 Per_2
anche nella casa familiare di Cividale, con quanto vogliano ivi lasciare, e potranno accedere liberamente alla casa, anche per frequentare il padre, col suo consenso.
e. Prende atto che le parti dichiarano di avere già eseguito gli impegni patrimoniali reciprocamente assunti e richiamati nell'accordo di divorzio, con l'unica eccezione dell'accordo circa l'esecuzione del definitivo trasferimento del letto a baldacchino e delle relative spese, che avrà luogo in seguito.
f. Dispone che il signor corrisponda alla OR un assegno Pt_2 Pt_1
mensile per il mantenimento ordinario dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c personale di cui la OR gli ha comunicato gli estremi;
tale Pt_3
assegno con decorrenza da settembre 2025 è quantificato in misura ridotta rispetto al periodo antecedente e precisamente in € 2.000,00 mensili per ciascun figlio (€
3 4.000,00 complessivi), al netto di spese e commissioni di cambio bancarie;
dà atto che il predetto conto corrente sarà destinato alle spese dei figli stessi e gestito dalla OR per le sole esigenze ordinarie dei ragazzi;
Pt_1
g. dispone che dal mese di settembre 2025 anche la OR contribuisca Pt_1
al mantenimento dei figli versando sul medesimo conto corrente la somma mensile di € 1.000,00 per ciascuno (€ 2.000,00 totali). Con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge.
h. Dispone che il signor si accolli per intero le spese di istruzione dei figli Pt_2
(rette, libri, trasporti, materiali, corsi facoltativi, vitto e alloggio se fuori casa, attività sportive organizzate dalla scuola, ecc.), corrispondendole personalmente o rimborsandole direttamente ai figli, nonché quelle mediche e dentistiche, che rimborserà alla madre se sostenute in Italia, o pagherà personalmente se sostenute all'Estero; le altre spese straordinarie, con decorrenza da settembre 2025, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da
Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato al
Tribunale di Udine il 28.8.2015.
i. Dispone che le spese delle vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore resteranno a carico del genitore medesimo, mentre quelle che i ragazzi fruiranno da soli, in precedenza a carico del padre, saranno ripartite al 50% ciascuno fra i genitori, purché previamente concordate.
l. Dà atto che fra le parti si è convenuto il versamento dal signor Parte_2
alla OR del complessivo importo di $ 6.000.000,00 (sei milioni Parte_1
di dollari statunitensi), a titolo di assegno divorzile una tantum, somma che essi dichiarano essere stata già versata, in due tranche di pari importo, sul conto corrente indicato dalla OR , entro la pattuita data del 15.8.2025, Parte_4
in ottemperanza agli accordi intercorsi. Prende atto che la OR si Parte_1
4 impegna a destinare parte della somma di cui sopra, e precisamente non meno di $
1.900.000,00 (unmilionenovecentomila dollari statunitensi), all'acquisto (incluse spese di mediazione e notarili) e alla sistemazione (progettazione, ristrutturazione, arredamento, ecc.) di un immobile intestato ai figli, quanto alla nuda proprietà, con usufrutto vitalizio in favore della stessa , immobile in cui ella e i Parte_1
figli si trasferiranno al momento del rilascio della casa familiare. Dà atto che in luogo di un solo immobile, potranno essere acquistati più immobili distinti, sempre con usufrutto a e nuda proprietà ai figli. Dà atto che ella si Parte_4
impegna, inoltre, a trasferire altra parte della somma, e precisamente $ 100.000,00
(centomila dollari statunitensi), sul conto corrente bancario personale di al Per_1
fine di attribuire alla stessa una somma equivalente a quanto già conferito in passato nel patrimonio del figlio . Per_2
m. Dà atto che il sig. si impegna formalmente, non appena avrà Parte_2
acquisito la cittadinanza statunitense, ad avviare e concludere nel più breve tempo possibile le pratiche per far acquisire la cittadinanza americana anche ai figli, possibilmente entro il ventunesimo anno di età e, successivamente, anche alla moglie, attraverso di essi, ove consentito.
n. Dà atto che le parti prestano acquiescenza alla presente sentenza con rinuncia a promuovere impugnazione.
o. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 03/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME EL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12905/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024 da
e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. BARUFFINI ANDREINA avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/07/2007 in
RR (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di RR (UD), al n. 4, parte 2, Serie A, dell'anno 2007;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 28/11/2024, i signori e hanno presentato, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al
1 passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 195/2025 del 06.03.2025, depositata in data
13.03.2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- dato atto che, con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 30.10.2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 195/2025, come da attestazione del Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 06.03.2025 - Sentenza del 06.03.2025, depositata in data 13.03.2025);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 04.08.2005) e Per_1 Per_2
(il 06.02.2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente
[...]
indipendenti;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza;
2
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
RR (UD) il 08/07/2007 tra , nata a [...] Parte_1
EL UL (UD) il 19/07/1973, e , nato a [...] Parte_2
(CR) il 11/07/1963, alle seguenti condizioni:
a. Prende atto che i figli, ormai entrambi maggiorenni, resteranno residenti con la madre in Italia e con lei conviventi, pur visitando liberamente il padre e fatti salvi eventuali periodi di studio fuori Italia o, comunque, distanti da casa.
b. Dà atto che la OR , giusti accordi intercorsi, alla fine del mese di Pt_1
agosto ha rilasciato insieme ai figli la casa familiare di Cividale, via Delle Acque
n.17, nella esclusiva disponibilità del signor Parte_2
c. dà atto che madre e figli si sono trasferiti in un alloggio provvisorio, in attesa di ultimare la sistemazione della nuova abitazione acquistata da a Udine, di Pt_1
cui ha cointestato la nuda proprietà ai figli riservandosene l'usufrutto.
d. Prende atto che i figli e manterranno comunque le loro camere Per_1 Per_2
anche nella casa familiare di Cividale, con quanto vogliano ivi lasciare, e potranno accedere liberamente alla casa, anche per frequentare il padre, col suo consenso.
e. Prende atto che le parti dichiarano di avere già eseguito gli impegni patrimoniali reciprocamente assunti e richiamati nell'accordo di divorzio, con l'unica eccezione dell'accordo circa l'esecuzione del definitivo trasferimento del letto a baldacchino e delle relative spese, che avrà luogo in seguito.
f. Dispone che il signor corrisponda alla OR un assegno Pt_2 Pt_1
mensile per il mantenimento ordinario dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c personale di cui la OR gli ha comunicato gli estremi;
tale Pt_3
assegno con decorrenza da settembre 2025 è quantificato in misura ridotta rispetto al periodo antecedente e precisamente in € 2.000,00 mensili per ciascun figlio (€
3 4.000,00 complessivi), al netto di spese e commissioni di cambio bancarie;
dà atto che il predetto conto corrente sarà destinato alle spese dei figli stessi e gestito dalla OR per le sole esigenze ordinarie dei ragazzi;
Pt_1
g. dispone che dal mese di settembre 2025 anche la OR contribuisca Pt_1
al mantenimento dei figli versando sul medesimo conto corrente la somma mensile di € 1.000,00 per ciascuno (€ 2.000,00 totali). Con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge.
h. Dispone che il signor si accolli per intero le spese di istruzione dei figli Pt_2
(rette, libri, trasporti, materiali, corsi facoltativi, vitto e alloggio se fuori casa, attività sportive organizzate dalla scuola, ecc.), corrispondendole personalmente o rimborsandole direttamente ai figli, nonché quelle mediche e dentistiche, che rimborserà alla madre se sostenute in Italia, o pagherà personalmente se sostenute all'Estero; le altre spese straordinarie, con decorrenza da settembre 2025, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da
Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato al
Tribunale di Udine il 28.8.2015.
i. Dispone che le spese delle vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore resteranno a carico del genitore medesimo, mentre quelle che i ragazzi fruiranno da soli, in precedenza a carico del padre, saranno ripartite al 50% ciascuno fra i genitori, purché previamente concordate.
l. Dà atto che fra le parti si è convenuto il versamento dal signor Parte_2
alla OR del complessivo importo di $ 6.000.000,00 (sei milioni Parte_1
di dollari statunitensi), a titolo di assegno divorzile una tantum, somma che essi dichiarano essere stata già versata, in due tranche di pari importo, sul conto corrente indicato dalla OR , entro la pattuita data del 15.8.2025, Parte_4
in ottemperanza agli accordi intercorsi. Prende atto che la OR si Parte_1
4 impegna a destinare parte della somma di cui sopra, e precisamente non meno di $
1.900.000,00 (unmilionenovecentomila dollari statunitensi), all'acquisto (incluse spese di mediazione e notarili) e alla sistemazione (progettazione, ristrutturazione, arredamento, ecc.) di un immobile intestato ai figli, quanto alla nuda proprietà, con usufrutto vitalizio in favore della stessa , immobile in cui ella e i Parte_1
figli si trasferiranno al momento del rilascio della casa familiare. Dà atto che in luogo di un solo immobile, potranno essere acquistati più immobili distinti, sempre con usufrutto a e nuda proprietà ai figli. Dà atto che ella si Parte_4
impegna, inoltre, a trasferire altra parte della somma, e precisamente $ 100.000,00
(centomila dollari statunitensi), sul conto corrente bancario personale di al Per_1
fine di attribuire alla stessa una somma equivalente a quanto già conferito in passato nel patrimonio del figlio . Per_2
m. Dà atto che il sig. si impegna formalmente, non appena avrà Parte_2
acquisito la cittadinanza statunitense, ad avviare e concludere nel più breve tempo possibile le pratiche per far acquisire la cittadinanza americana anche ai figli, possibilmente entro il ventunesimo anno di età e, successivamente, anche alla moglie, attraverso di essi, ove consentito.
n. Dà atto che le parti prestano acquiescenza alla presente sentenza con rinuncia a promuovere impugnazione.
o. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 03/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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