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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/09/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1531/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (cf. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Marletta;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Lipera;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1653, pubblicata il 28 ottobre 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
così statuiva: “Dichiara la nullità della donazione delle somme di denaro, Parte_1 versate dal suddetto in favore della convenuta, , a mezzo dei bonifici Parte_1 bancari di cui all'atto di citazione, prodotti in atti, per un importo complessivo di euro
26.400,00; condanna la alla restituzione in favore dell'attore della somma suddetta, Pt_1 oltre ad interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo. Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali sostenute ...”.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il tribunale che “Con atto di citazione
[...]
conveniva in giudizio , chiedendo dichiararsi la donazione CP_1 Parte_1 effettuata in favore di quest'ultima come diretta, e di non modico valore, e quindi nulla per mancanza della forma dell'atto pubblico, dinanzi ad un notaio, in presenza di due testimoni, ex art. 782 c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 26.400,00, ricevuta con bonifici dell'11.09.2017 e del 04.10.2017, da ritenersi privi di causale, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì della domanda sino al soddisfo, per le motivazioni ivi meglio illustrate. Ciò premesso, la domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate ... Si è di fronte, dunque non già ad una donazione attuata indirettamente, in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, bensì ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta, realizzata mediante un'attività di intermediazione gestoria dell'ente creditizio. ....... le liberalità effettuate con trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari, devono essere qualificati come donazione diretta, e pertanto sono nulle se non vengono effettuate con atto pubblico. Tale nullità determina la mancata produzione di effetti,
e la somma di denaro si considera come mai entrata a far parte del patrimonio del beneficiario. Nella specie, non può ritenersi raggiunta con sufficiente certezza la prova della finalizzazione delle somme, versate a mezzo bonifico da parte del sul conto corrente CP_1 bancario della alla successiva operazione di trasferimento immobiliare, conclusasi Pt_1 con decreto di aggiudicazione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 462/12
R.G.Es., di un immobile sito in C.da Rossa, in Chiaramonte Gulfi, in favore della convenuta medesima. Ed invero, nessun elemento probatorio certo sul punto è traibile dalla data di effettuazione dei bonifici alla in epoca antecedente rispetto all'avvenuta vendita Pt_1 senza incanto del bene in questione, nè dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio de quo”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 14 novembre 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto. La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 giugno 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'appello, deduce l'errore di valutazione da Parte_1 parte del Giudice di prime cure delle prove fornite in primo grado e degli elementi di fatto;
l'illogicità nella motivazione della sentenza impugnata;
la violazione artt. 115 e 116 cpc e la falsa applicazione della legge relativa alla donazione indiretta.
Sostiene che il tribunale di Ragusa, per un verso, non ha dato opportuna rilevanza alle chiare dichiarazioni testimoniali, anche in relazione al comportamento processuale del e, per altro verso, ha omesso di esaminare e/o errato nel farlo, la documentazione CP_1 allegata in primo grado, anche in relazione alle stesse dichiarazioni testimoniali in questione;
che il tribunale di Ragusa ha ingiustamente omesso di considerare che i testi escussi hanno confermato il collegamento tra il denaro versato dal alla e l'acquisto all'asta CP_1 Pt_1 nella procedura n. 462/2012 Trib. Ragusa della casa di Chiaramonte Gulfi, smentendo l'assunto del che lo stesso non era a conoscenza dell'asta immobiliare;
che la
CP_1 documentazione prodotta dimostra inequivocabilmente che le somme versate dal
CP_1 mediante bonifici sul conto della erano destinate all'acquisto all'asta della casa;
che il Pt_1 danaro transitato con spirito di liberalità dal conto del al conto della è stato
CP_1 Pt_1 utilizzato, su invito e per espressa volontà del , specificamente per l'acquisto della
CP_1 casa in Chiaramonte Gulfi c.da Rossa;
che, quindi, il tribunale di Ragusa avrebbe dovuto qualificare la dazione di denaro da parte del alla con spirito di liberalità, quale
CP_1 Pt_1 donazione indiretta, realizzandosi la liberalità con l'acquisto dell'immobile da parte dell'ultima, e ritenere infondato l'eccepito difetto di forma lamentato dal .
CP_1
L'appello è fondato.
Non è, invero, condivisibile il percorso motivazione del primo giudice, culminato con la declaratoria di nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. della donazione di denaro da parte del in favore dell' dovendosi ritenere, sulla scorta delle evidenze CP_1 Pt_1 probatorie acquisite al processo, che i bonifici per complessive € 26.400,00 effettuati dal per spirito di liberalità in favore dell' costituiscano donazione indiretta, siccome CP_1 Pt_1 eseguiti con il precipuo scopo di utilizzare il denaro ricevuto per l'acquisto di un immobile, come tale non soggetta alla forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c..
Sul piano fattuale, è pacifico che a partire dal 2008 e Controparte_1 Parte_1 hanno intrapreso una relazione sentimentale durata sino al 2019 nel corso della quale
[...] hanno convissuto presso un immobile del in Ragusa unitamente al figlio , CP_1 Per_1 nato dalla loro relazione nel 2009 ed al figlio , nato dal precedente matrimonio della Per_2
Pt_1
E', altresì, pacifico che per mero spirito di liberalità il ha effettuato in favore CP_1 della bonifici di denaro per complessive € 26.400,00 ed è documentato che tali bonifici Pt_1 sono stati eseguiti in data 11.09.2017 per € 24.000,00, in data 4.10.2017 per € 1.000,00 ed in data 9.11.17 per € 1.400,00.
Ancora sul piano fattuale è pacifico che in data 24.10.2017, al Parte_1 prezzo di € 27.000,00, ha acquistato all'asta una casa sita in Chiaramonte Gulfi (RG) c.da
Rossa, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 462/2012, pendente dinanzi al tribunale di Ragusa.
Il ha contestato la tesi dell' secondo cui i bonifici ricevuti dal convivente CP_1 Pt_1 erano finalizzati all'acquisto della casa in Chiaramonte Gulfi, dichiarando (v. memoria istruttoria depositata in data 15 gennaio 2021) che “Delle intenzioni della signora in Pt_1 merito all'acquisto della casa il sig. non ne era a conoscenza ....... Il decreto di CP_1 trasferimento dell'immobile acquistato dalla signora nella contrada Rossa in Pt_1
Chiaramonte Gulfi non prova minimamente che dell'acquisto della casa ne fosse a conoscenza il mio assistito. Anzi v'è di più, la casa di contrada Rossa in Chiaramonte Gulfi si trova proprio accanto a quella di proprietà della signora , storica Parte_2 amica dai tempi dell'infanzia, della convenuta. Tale constatazione fa agilmente presumere che l'intenzione di comprare quella casa fosse esclusivamente della signora ma che Pt_1 non l'aveva mai palesata al sig. , temendone una disapprovazione, in quanto i rapporti CP_1 tra lui e la sua amica erano pessimi. Se avesse detto al signor di comprare una casa CP_1 proprio accanto a quella della signora il sig. non avrebbe mai Parte_2 CP_1 accettato, la loro inimicizia è palese a molti. Il sig. non sapeva della vendita all'asta CP_1 dell'immobile”.
Ciò posto, ad avviso della Corte il era perfettamente a conoscenza CP_1 dell'aggiudicazione all'asta della casa in Chiaramonte Gulfi ed i bonifici effettuati per mero spirito di liberalità dal in favore della erano proprio finalizzati alla CP_1 Pt_1 partecipazione all'asta ed all'acquisto del bene immobile.
Depongono, in tal senso, anzitutto, gli esiti della espletata prova testimoniale, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal teste professionista Testimone_1 delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 462/2012 RGE presso il tribunale di Ragusa, il quale alla domanda “E' vero o no che presso lo studio professionale dell'avv.to il sig. si recava personalmente e Testimone_1 Controparte_1 più volte per assumere informazioni relativamente all'immobile oggetto della procedura esecutiva n. 462/2012 Trib. Ragusa e nello specifico di una abitazione sita in Chiaramonte
Gulfi C.da Rossa di cui l'avv. era Professionista delegato alla vendita” ha Testimone_1 risposto: “E' vero, preciso che all'epoca il mio studio aveva sede in via Risorgimento 47
Siracusa. Aggiungo che talvolta veniva solo, a volte in compagnia della signora . Alla Pt_1 domanda “E' vero che in occasione della vendita all'asta presso il suddetto Professionista
Avv.to il sig. era presente”, il teste ha riferito: “ .... “alla fine Testimone_1 Controparte_1 dell'asta era sicuramente dentro la stanza e si è congratulato con la signora , Pt_1 puntualizzando che “Ho affermato di essere certo della presenza del perché ci CP_1 eravamo incontrati diverse volte prima della vendita e quindi l'ho riconosciuto in occasione dello svolgimento della vendita stessa, diversamente non lo avrei ammesso nel mio studio”.
Alla domanda “E' vero no che prima dell'aggiudicazione più volte il si recava presso CP_1 la casa di c.da Rossa, Chiaramonte Gulfi, per visionarla personalmente”, il teste ha risposto:
Devo dire che molti interessati hanno visionato l'immobile prima dell'aggiudicazione.
Ricordo con certezza una visita del ”. CP_1
La teste in merito alla suddetta ultima circostanza ha riferito: “.... la Parte_2 mia casa è a ca 150 mt di distanza da quella in questione. Posso dire che in qualche occasione l'ho visto all'esterno della casa in compagnia della signora la visionavano. Pt_1
E' anche capitato una o due volte che la mi chiamasse per dirmi che erano alla casa Pt_1 per vederla e poi venivano a prendere il caffè a casa mia”.
Emerge palesemente dall'istruttoria orale che il era perfettamente a CP_1 conoscenza dell'acquisto all'asta da parte della convivente avendo condiviso con la Pt_1 compagna e convivente tutte le fasi propedeutiche, dalla visione dell'immobile, alla interlocuzione ai fini informativi con il professionista delegato, fino alla partecipazione all'asta ed aggiudicazione del bene.
La corrispondenza temporale tra la partecipazione all'asta (24 ottobre 2017) e l'effettuazione dei bonifici da parte del in favore della eseguiti tra l'11 settembre CP_1 Pt_1 ed il 9 novembre 2017), in uno alla considerazione che il ha condiviso con la CP_1 Pt_1 tutte le fasi dell'operazione immobiliare, di cui entrambi sono stati promotori, consente poi di ritenere che la dazione di denaro fosse precipuamente finalizzata all'acquisto della casa.
Depone in tal senso anche la circostanza che l'importo complessivo della somma bonificata
(€ 26.400,00) è pressochè pari al prezzo di aggiudicazione (€ 27.000,00), così come che la la quale ha affermato, senza attirarsi contestazione alcuna da parte del , che Pt_1 CP_1 senza la dazione di denaro da parte del non avrebbe potuto sostenere il costo per CP_1 l'acquisito dell'immobile, in effetti ha prodotto il proprio estratto conto bancario, alla data dell'1.8.17 che registrava un saldo di € 8.800,50, somma insufficiente per la partecipazione all'asta, tenuto conto che le somme confluite successivamente sul conto corrente afferivano allo stipendio mensile di circa € 1.000,00 quale impiegata part-time presso un supermercato, sicchè senza le rimesse da parte del la non avrebbe avuto la disponibilità CP_1 Pt_1 economica per la partecipazione ed aggiudicazione all'asta del bene.
Accertato che la donazione di denaro da parte di nei confronti di Controparte_1
mediante gli effettuati bonifici bancari, è avvenuta al solo scopo di Parte_1 consentire alla l'acquisto dell'appartamento in Chiaramonte Gulfi, devesi escludere Pt_1 che tale dazione di denaro, siccome correlata all'acquisto dell'immobile, possa essere sussunta nella della donazione diretta, configurandosi la fattispecie negoziale della donazione indiretta, che, come è noto, si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (Cass. ord. n. 9379/2020).
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che “… nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (in motivazione Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 9379/2020).
Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, in cui la dazione di denaro per mero spirito di liberalità era preordinata all'acquisto della casa, già Cass. Sez. U, Sentenza n.
9282 del 1992) aveva enunciato il principio secondo cui “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto”
Sulla stessa linea si pone Cass. Sentenza n. 13619 del 30/05/2017 secondo cui
“Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione
- donazione indiretta del bene stesso e non del danaro”.
In definitiva, va accolto l'appello, dovendosi disattendere la domanda attorea con la quale il chiedeva dichiararsi la donazione di denaro effettuata in favore della CP_1 Pt_1 come diretta, e di non modico valore, quindi, nulla per mancanza della forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia 26.000,01-52.000,00)
e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria del presente grado in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività difensiva svolta. Dette spese si liquidano in favore dell'Erario, essendo stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1653, pubblicata il 28 ottobre 2024, del giudice unico del Tribunale di Ragusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 condanna a rifondere, in favore di le spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida in favore dell'Erario: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €
7616,00 (ivi compresi €. 1701,00 per la fase di studio, €. 1204,00 per la fase introduttiva, €
1806,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 2905,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 8469,00 (ivi compresi €. 2058,00 per la fase di studio, €. 1418,00 per la fase introduttiva, € 1523,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 3470,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 12 settembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena