Art. 3.
Le disposizioni previste dall' art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1960, con effetto dalla data di scadenza dello stesso articolo. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 ottobre 1960, n. 1219 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e all' articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1963."
Le disposizioni previste dall' art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1960, con effetto dalla data di scadenza dello stesso articolo. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 ottobre 1960, n. 1219 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e all' articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1963."