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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
EL GU, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 1821/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Semeraro come da Parte_1 mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
IZ RI come da mandato in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 01.12.2025.
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato con pec del 15.04.2025, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 264/2025 - R.G. n. 597/2025, emesso dal Tribunale di Taranto e notificato il 07.03.25, con cui gli si ingiungeva di pagare in favore della ricorrente ( la Controparte_1 Controparte_2 somma di € 22.309,42, oltre interessi, spese e competenze professionali liquidate, quale credito da quest'ultima vantato nei suoi confronti a titolo di debito residuo rinveniente dal presunto rapporto contrattuale di finanziamento n. 0010158097652238, concesso per la somma di £.
14.000.000 / €. 7.643,56, originariamente sottoscritto Fiditalia S.p.A. in data 30/06/2001 e rimborsabile in 48 rate di £.397.300 / €. 205,19 al tasso finito del 24,705 % annuo, poi
1 successivamente oggetto di una serie di cessione di crediti in blocco, infine in favore della società ingiungente. Eccepiva l'opponente: 1) difetto di titolarità e legittimazione attiva del credito in capo alla 2) inammissibilità della domanda monitoria proposta Controparte_3 dalla ricorrente per carenza delle condizioni di ammissibilità richieste ex lege;
3) prescrizione del diritto. Concludeva, pertanto, chiedendo accogliere i motivi di opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva la ( Controparte_1 Controparte_2 che contestava tutte le avverse eccezioni e, insistendo nel proprio credito, concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, rigettare la opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e rifusione delle spese processuali.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni cui si fa più puntuale riferimento e che si abbiano qui per integralmente riportate.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura allo stato degli atti, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa veniva infine riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La opposizione è fondata e merita accoglimento.
In tema di legittimazione ad agire e titolarità del credito da parte della Banca cessionaria la giurisprudenza concorda sul fatto che il documento di legittimazione del credito nello speciale caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 co. 2 T.U.B., può essere il testo della
Gazzetta Ufficiale con cui è data notizia dell'operazione finanziaria in questione, allorchè in esso sono state identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 17110/2019; Cass.
n. 17944/2023; Cass. n. 21821/2023; ribadito da ultimo da Cass. n. 3405/2024; Cass. n.
10860/2024; Cass. n. 29872/2024). La medesima Corte di Cassazione ha tuttavia ulteriormente chiarito, con la sentenza n. 7866/2024, che “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 2 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione“. Con ciò ribadendo quanto affermato, in particolare, con le sentenze n. 17944/2023 e n. 9412/2023, per cui la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento.
Tale dimostrazione può avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto, desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti.
Con tre decisioni pubblicate il 25 agosto 2025 (nn. 23834, 23849 e 23852), ha infine ribadito il principio per cui spetta alla cessionaria che si afferma creditrice dimostrare la propria titolarità
e, quindi, che il singolo credito per cui procede rientra tra quelli ceduti con la cessione e ciò, ancor più, allorchè il debitore ceduto contesti tali presupposti. Inoltre, ponendo particolare attenzione alle cessioni successive, ha chiarito che se manca la prova del “passaggio intermedio”, cade anche la possibilità di far valere il credito nelle mani degli acquirenti successivi. Con onere, quindi, di fornire prova certa di tutte le singole cessioni medio tempore intervenute.
Nel caso di specie, la Società opposta, assumendosi cessionaria, vanta un credito riviene dal rapporto contrattuale di finanziamento n. 0010158097652238 per £. 14.000.000 / €. 7.643,56 sottoscritto nei confronti da con la Fiditalia S.p.A. in data 30.06.2001. Parte_1 oggetto di plurime cessioni in blocco, ex art. 58 TUB. In particolare, il credito sarebbe stato ceduto dalla (originaria contraente) Fiditalia S.p.A. a poi da questa ceduto Controparte_4
a Banca IFIS S.p.A., da cui poi ceduto a e, infine, da questa ceduto Controparte_5 alla odierna opposta Controparte_2
Sicchè, in osservanza del consueto onere probatorio (art. 2967 co. 1 c.c.) e come peraltro sancito dalle su menzionate pronunce, non può esservi dubbio che gravava sulla Controparte_2 quale parte creditrice ingiungente ed attore sostanziale, l'onere di allegare e provare la titolarità del credito controverso e di tutte le singole cessioni intercorse.
E tale onere non pare qui essere stato assolto.
Invero, anche a voler ritenere dimostrata la inclusione del credito nella cessione ab origine intercorsa tra Fiditalia S.p.A. a in quanto rientrante tra le tipologie e Controparte_4 categorie di crediti indicati nella allegata pubblicazione in G.U. Parte Seconda n.145 del
3 13.12.2012, tale prova non pare invece affatto rinvenirsi per le cessioni successive.
Inidoneo l'accordo quadro invocato per la presunta cessione da e Banca IFIS Controparte_4
S.p.A.: a parte la difficoltosa comprensione del testo per essere redatto in lingua inglese e delle innumerevoli omissioni, non può qualificarsi come vero contratto, mancando di una qualunque sottoscrizione della cedente. Quand'anche si volesse assumere (ma non è stato così specificamente dedotto neppure dalla opposta) che si trattasse della accettazione di una proposta, mancherebbe comunque lo stesso documento contenente la conforme proposta sottoscritta dalla proponente. Neppure può assumere valore probatorio la lettera di comunicazione della avvenuta cessione inviata dalla cessionaria Banca IFIS S.p.A., mancando la prova dell'effettivo invio e valida ricezione, trattandosi di atto recettizio: in atti vi è solamente copia di ciò che apparrebbe il frontespizio di un plico, ma non della cartolina restituita, tuttavia ed in ogni caso, invalida per mancanza di una qualunque sottoscrizione della attestazione da parte dell'addetto postale. Mancando peraltro il deposito della relativa pubblicazione in G.U..
Analogamente valga per la successiva presunta cessione da Banca IFIS S.p.A. ad
[...]
si tratta di un mero accordo quadro sottoscritto dalla sola cedente, senza alcuna Controparte_5 sottoscrizione della cessionaria. Invalida anche la lettera del 02.02.2016 indirizzata dalla cessionaria al mancando del tutto la prova dell'invio e della ricezione. Senza che Parte_1 neppure in questo caso vi è prova della pubblicazione in G.U.. CP_ Identico discorso, infine, per la invocata ultima cessione da alla Controparte_5 [...]
anche qui vi è un accordo quadro mancante della sottoscrizione proprio della CP_2 attuale cessionaria opposta, presunta proponente e assunta creditrice. Ed anche qui manca la prova della pubblicazione in G.U..
In sostanza, manca un contratto di cessione sottoscritto da entrambi i contraenti ovvero, ove trattasi di accettazione di proposta, occorrono proposta ed accettazione sottoscritti dal proponente e dall'accettante, mentre qui manca la proposta sottoscritta dalla società proponente.
Oltre che le relative pubblicazioni in G.U.. Il cui onere probatorio gravava unicamente sulla parte creditrice, attore sostanziale, ex art. 2697 co. 1 c.p.c..
Per tali motivi, non essendovi prova delle singole cessioni e della effettiva titolarità del credito asseritamente ceduto infine a favore della che ne ha qui invocato il Controparte_2 pagamento, la opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono inevitabilmente la soccombenza e vanno, tuttavia, liquidate in relazione alla concreta attività profusa, senza espletamento di mezzi istruttori e con decisione su basi meramente documentali e questioni di mero diritto.
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P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
( ogni diversa eccezione, istanza e
[...] Controparte_2 conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la opposizione proposta da e dichiara il difetto di titolarità del Parte_1 credito a favore della ingiungente opposta Controparte_1
( . CP_2 CP_2
2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 264/2025 - R.G. n. 597/2025, emesso da questo
Tribunale.
3) Condanna la opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida nella complessiva misura di € 4.145,50 -di cui € 145,50 per esborsi ed € 4.000,00 oltre RSG del
15%, CAP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Taranto in data 01.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio EL GU
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