Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026REG.PROV.COLL.
N. 00987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2025, proposto dal costituendo r.t.i. H.S.I.-Delta-SIGE-AGRIBIOECO, tra la H.S.I. Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di mandataria con le società mandanti Delta A.P.S. Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Servizi Industriali Genova SIGE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e AGRI-BIO-ECO Laboratori Riuniti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Alfano e Giuseppe Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la SIALBAB s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sottile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 2592/2025, resa tra le parti, pubblicata l’11 settembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 625/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, dell’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare e della Sialab s.r.l.;
Visto l’appello incidentale del Ministero della Difesa e dell’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare, depositato il 27 ottobre 2025;
Visto l’appello incidentale della LA s.r.l., depositato il 27 ottobre 2025;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 341 del 3 novembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026, il consigliere MI ZI e uditi per le parti l’avvocato Maria Romana Ciliutti, su delega dell’avvocato Giuseppe Lepore, l’avvocato Antonio Sottile e l’avvocato dello Stato Liliana Sagona;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
AT
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 24 marzo 2025 e depositato il 31 marzo 2025, la LA s.r.l. esponeva:
- di aver partecipato alla procedura aperta telematica, indetta dalla Marina Militare-Centro di Responsabilità Amministrativa-Ufficio Generale, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, della durata di quattro anni, per l’affidamento dei servizi relativi al controllo delle acque destinate al consumo umano per le esigenze delle UU.NN./sommergibili/galleggianti/enti della Marina Militare, con il criterio del minor prezzo, con particolare riferimento al lotto n. 3, relativo all’ambito territoriale della regione Sicilia;
- che, a seguito della verifica della conformità della documentazione amministrativa in data 12 settembre 2024, la commissione di gara aveva disposto il soccorso istruttorio in favore del r.t.i. H.S.I.-Delta-SIGE-AGRIBIOECO;
- che, a seguito dell’apertura delle offerte economiche in data 24 ottobre 2024, la commissione di gara, a seguito della verifica dell’anomalia dell’offerta, aveva proposto l’aggiudicazione del lotto n. 3 in favore del predetto r.t.i. H.S.I.-Delta-SIGE-AGRIBIOECO;
- di essersi collocata al secondo posto della graduatoria;
- che la stazione appaltante, con atto dispositivo n. 12 del 21 febbraio 2025, aveva disposto l’aggiudicazione del lotto n. 3 al suddetto r.t.i.
2. La ricorrente quindi chiedeva:
a) l’annullamento:
a.1) dell’atto dispositivo n. 12 del 21 febbraio 2025;
a.2) di tutti i presupposti atti e verbali di gara, nella parte in cui il r.t.i. aggiudicatario non era stato escluso dalla gara;
a.3) ove occorra, del paragrafo 9 del disciplinare di gara, del paragrafo 3 del requisito tecnico operativo e di tutti gli altri documenti facenti parte della lex specialis , laddove siano interpretati nel senso che la prescritta iscrizione dei concorrenti nel registro regionale dei laboratori abilitati, di cui all’art. 3 dell’accordo quadro Stato-Regioni del 17 giugno 2004, ed il richiesto possesso dell’accreditamento ACCREDIA, integrino requisiti di esecuzione e non requisiti di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara in questione;
b) l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione del lotto n. 3;
c) la condanna del Ministero della Difesa e dell’Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina Militare all’adozione del relativo provvedimento;
d) la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il r.t.i. aggiudicatario;
e) la condanna del Ministero della Difesa e dell’Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina Militare al risarcimento in forma specifica con il subentro della ricorrente nell’accordo quadro e, in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti tre motivi:
i) violazione dell’art. 17 e dell’allegato III del decreto legislativo n. 18/2023, violazione dell’art. 3 dell’accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2024, violazione degli articoli 1, 10, comma 3, 100 e 119 del decreto legislativo n. 36/2023, dei paragrafi 2, 6, 8, 9, 13 e 21 del disciplinare di gara, del paragrafo 3 del requisito tecnico operativo, violazione del principio del risultato e del principio dell’autovincolo, per aver la commissione di gara illegittimamente omesso di escludere il r.t.i. aggiudicatario dalla gara in questione, in quanto:
i.a) il suddetto r.t.i. sarebbe privo dei requisiti di idoneità professionale, di cui al paragrafo 3 del requisito tecnico operativo, dell’accreditamento ACCREDIA ai sensi dell’UNI CEI ISO/EIC 17025 (in ossequio del decreto legislativo n. 18/2023) e dell’iscrizione nell’apposito registro regionale dei laboratori abilitati all’effettuazione delle analisi sulle acque, né la commissione di gara avrebbe potuto richiedere documentazione integrativa sulle riscontrate carenze dei requisiti di idoneità professionale, come invece ha erroneamente richiesto, dovendo procedere all’esclusione immediata del concorrente; né sarebbe possibile interpretare tali requisiti come meri “ requisiti di esecuzione ” e non di partecipazione alla gara, considerato altresì che tale diversa interpretazione renderebbe illegittime le stesse clausole della lex specialis , in quanto contrastanti con il decreto legislativo n. 18/2023, con l’accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2024 e con gli articoli 10, comma 3, e 100 del decreto legislativo n. 36/2023;
i.b) la documentazione prodotta dal r.t.i. aggiudicatario sarebbe inidonea a dimostrare il possesso, da parte della mandataria H.S.I. Consulting, dell’iscrizione presso il registro regionale dei laboratori abilitati, né l’accreditamento ACCREDIA del raggruppamento con riferimento ai metodi di prova UNI EN ISO 5667-5/2006 e UNI EN ISO 19458/2006, tenuto conto che lo stesso r.t.i. aveva dichiarato, con riferimento a tale ultimo punto (accreditamento ACCREDIA), che avrebbe operato mediante subappalto; pertanto la commissione di gara avrebbe dovuto escludere il r.t.i., che « non può subappaltare lo svolgimento delle attività di cui ai metodi di prova UNI EN ISO 5667-5/2006 e UNI EN ISO 19458/2006 in quanto non ha reso in sede di gara una valida dichiarazione di subappalto ai sensi del comma 8 del Disciplinare di gara non avendo indicato in sede di partecipazione alla gara le prestazioni che intendeva subappaltare » (pag. 15 del ricorso), né il subappalto avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio;
ii) violazione dell’art. 17 e dell’allegato III del decreto legislativo n. 18/2023, violazione dell’art. 3 dell’accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2024, violazione degli articoli 1 e 10 del decreto legislativo n. 36/2023, dei paragrafi 6, 13 e 21 del disciplinare di gara, del paragrafo 3 del requisito tecnico operativo, del principio del risultato e del principio dell’autovincolo, per aver la commissione di gara illegittimamente omesso di escludere il r.t.i. aggiudicatario dalla gara in questione, nonostante il predetto r.t.i. non abbia provveduto nel termine perentorio assegnato (16 gennaio 2025) alla richiesta di soccorso istruttorio della commissione di gara, ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo n. 36/2023, di integrare il fascicolo virtuale con la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione alla procedura di gara;
iii) violazione degli articoli 1 e 110 del decreto legislativo n. 36/2023, del paragrafo 20 del disciplinare di gara, del paragrafo 5.5 del requisito tecnico operativo, offerta economica incongrua, inaffidabile, insostenibile e irrealizzabile, violazione del principio del risultato e del principio dell’autovincolo, per non aver illegittimamente la commissione di gara escluso il r.t.i. aggiudicatario, stante la manifesta incongruità dell’offerta economica (con un ribasso del 55,23% e con costi della manodopera indicati nella misura di un terzo di quelli stimati dalla stazione appaltante); in particolare il r.t.i. aggiudicatario avrebbe sottostimato: a) il numero del personale necessario; b) i tempi di consegna dei campioni per le analisi di laboratorio; c) i costi di trasporto dei campioni; d) il costo della manodopera con riferimento alle ore di straordinario settimanali, che porterebbe il costo unitario del campionamento da euro 3,69 a euro 3,96; inoltre il r.t.i. aggiudicatario, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, avrebbe inammissibilmente modificato i costi della manodopera, e avrebbe altresì reso una dichiarazione incompleta in ordine alle attrezzature effettivamente necessarie per lo svolgimento dell’appalto.
4. Nel giudizio di primo grado si costituivano il Ministero della Difesa e il costituendo r.t.i. tra le società H.S.I. Consulting s.r.l. (mandataria), la Delta A.P.S. Service s.r.l. (mandante), la Servizi Industriali Genova SIGE s.r.l. (mandante) e la AGRI-BIO-ECO Laboratori Riuniti s.r.l. (mandante), chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l’incompetenza territoriale del T.a.r. adito in favore del T.a.r. per il Lazio.
5. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania – respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 130 del 2025 per difetto di periculum in mora – con la successiva e gravata sentenza n. 2592 del 2025 ha:
a) respinto l’eccezione di incompetenza territoriale;
b) respinto in parte il primo motivo di ricorso, con riguardo alla lamentata carenza dei requisiti di partecipazione alla gara (cfr. lettera i.a) del § 3 della presente sentenza);
c) accolto in parte il primo motivo di ricorso, con riferimento alla lamentata violazione della normativa in tema di subappalto (cfr. lettera i.b) del § 3 della presente sentenza);
d) accolto il secondo motivo di ricorso (cfr, lettera ii) del § 3 della presente sentenza);
e) assorbito il terzo motivo di ricorso (cfr, lettera iii) del § 3 della presente sentenza);
f) annullato il gravato provvedimento di aggiudicazione;
g) disposto il subentro della ricorrente nell’accordo quadro;
h) condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, relativamente all’utile che la ricorrente avrebbe potuto conseguire dal 28 maggio 2025 (data della stipula del contratto quadro con la controinteressata) fino alla data di effettivo subentro;
i) compensato le spese di lite.
6. Con ricorso in appello, notificato il 2 ottobre 2025 e depositato in pari data, contenente altresì domanda cautelare, il r.t.i. indicato in epigrafe ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2592 del 2025, lamentando:
i) omessa declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado, stante la genericità delle contestazioni mosse dalla LA, anche con riguardo alla lamentata anomalia dell’offerta del r.t.i. aggiudicatario;
ii) erroneo rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto la procedura di gara è stata indetto dalla Direzione generale della Marina Militare con sede in Roma, né avrebbe rilievo la suddivisione in lotti, in quanto la procedura di gara si è svolta in maniera unitaria;
iii) travisamento di atti e fatti di causa, erronea applicazione della disciplina del c.d. subappalto necessario, violazione degli articoli 100, 113 e 119 del decreto legislativo n. 36/2023, avendo il T.a.r. dapprima ritenuto che i requisiti (oggetto di contestazione da parte della ricorrente LA) fossero requisiti di esecuzione e non di partecipazione alla gara, e poi contraddittoriamente considerato quegli stessi requisiti come se fossero requisiti di partecipazione alla gara, ai fini della normativa in materia di subappalto;
iv) violazione dell’art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023, avendo il T.a.r. omesso di considerato che il r.t.i. appellante aveva espressamente dichiarato, nel DGUE presentato in sede di gara, l’intenzione di subappaltare i servizi di analisi batteriologica (CPV 85111820-4) nella misura del 30%, avendo poi il r.t.i. fornito i chiarimenti richiesti dal r.u.p., tenuto conto che non era stato possibile inserire nell’ e -DGUE l’elenco specifico delle prestazioni oggetto di subappalto;
v) violazione dell’art. 101 del decreto legislativo n. 36/2023, avendo il T.a.r. erroneamente attribuito valore di soccorso istruttorio alla richiesta della stazione appaltante del 23 dicembre 2024, relativa al caricamento documentale nel fascicolo virtuale;
vi) sulla valutazione dell’anomalia dell’offerta, le censure della ricorrente di primo grado sarebbero inammissibili e infondate in quanto relative ad un esame parcellizzato delle voci di costo, dovendosi invece procedere ad una valutazione globale e sintetica della sostenibilità economica dell’offerta.
7. Nel presente giudizio si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare, con atto di costituzione del 3 ottobre 2025.
8. Si è altresì costituita in giudizio la LA s.r.l., con atto memoria di costituzione del 3 ottobre 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
9. L’Amministrazione della Difesa ha proposto appello incidentale, notificato il 27 ottobre 2025 e depositato in pari data, lamentando:
i) travisamento dei fatti, violazione degli articoli 1, 4, 101, 110 e 119 del decreto legislativo n. 36/2023, avendo erroneamente il T.a.r. accolto in parte il primo motivo di ricorso, considerato che il r.t.i. aggiudicatario aveva provveduto a dichiarare tempestivamente (in sede di DGUE) di volersi avvalere del subappalto nella misura del 30% per i servizi di analisi batteriologica; inoltre il T.a.r. avrebbe errato nell’accogliere il secondo motivo del ricorso di primo grado, tenuto conto che il termine assegnato dalla stazione appaltante non era qualificabile come termine perentorio per il soccorso istruttorio, trattandosi invece di una mera richiesta di accesso al FVOE (fascicolo virtuale dell’operatore economico);
ii) violazione dell’art. 73 c.p.a. e dell’art 111 della Costituzione, degli articoli 2043 e 2697 c.c., avendo erroneamente il T.a.r. condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno a decorrere dal 28 maggio 2025 (data della stipula dell’accordo quadro con la controinteressata), omettendo di considerare che l’accordo quadro regola unicamente il contenuto di futuri contratti attuativi, senza attribuire specifiche commesse, né il pagamento di corrispettivi, con conseguente erroneità del calcolo del lucro cessante da tale data.
10. La LA ha altresì proposto appello incidentale, notificato il 27 ottobre 2025 e depositato in pari data, chiedendo il rigetto dell’appello principale e impugnando la sentenza del T.a.r. catanese, laddove il primo giudice ha in parte respinto il primo motivo del ricorso di primo grado (cfr. lett. b) del § 5 della presente sentenza).
10.1. La LA, con il medesimo atto del 27 ottobre 2025, ha altresì riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il terzo motivo del ricorso di primo grado, assorbito dal T.a.r.
11. La Sezione, con ordinanza n. 341 del 3 novembre 2025, ha respinto la domanda cautelare per difetto di periculum in mora .
12. Il r.t.i. appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello principale con memoria del 31 dicembre 2025.
13. L’Amministrazione della Difesa ha insistito per l’accoglimento dell’appello incidentale con memoria del 5 gennaio 2026.
14. La LA ha replicato con memoria del 9 gennaio 2026.
15. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
16. In primo luogo devono essere respinti il primo e il secondo motivo dell’appello principale, poiché:
a) il ricorso di primo grado contiene censure precise e dettagliate, non essendo quindi inammissibile;
b) deve essere confermata la statuizione di rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del T.a.r. catanese in favore del T.a.r. per il Lazio (cfr. lett. a) del § 5 della presente sentenza), in quanto nel presente giudizio viene in considerazione il lotto n. 3, il cui ambito territoriale è limitato alla Regione Siciliana, né in questa sede si può esaminare la questione relativa ai rapporti tra il T.a.r. per la Sicilia, con sede in Palermo, e la sezione staccata di Catania, non essendo stata dedotta tale questione con i motivi d’appello, e considerato comunque che “ il rapporto tra sede e sezione staccata non è di vera e propria competenza ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1822 del 2020).
17. Occorre ora esaminare, per priorità logica, l’unico motivo d’appello incidentale proposto dalla LA, che ha impugnato la statuizione di parziale rigetto del primo motivo del ricorso di primo grado (cfr. lett. b) del § 5 della presente sentenza), con riguardo alla lamentata carenza dei requisiti di partecipazione alla gara da parte del r.t.i. aggiudicatario.
17.1. Il predetto motivo d’appello è infondato e deve essere respinto, in quanto:
a) l’esclusione dell’operatore economico è espressamente comminata dall’art. 6 del disciplinare di gara e riguarda unicamente i “ requisiti previsti nei commi seguenti ” del medesimo articolo 6 (ovvero i commi 6.1, 6.2 e 6.3);
b) al contrario, il successivo articolo 9 del disciplinare di gara - rubricato “ requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione” , che costituisce appunto un articolo a se stante, e non un comma del precedente articolo 6 - non solo non prevede espressamente alcuna sanzione automaticamente espulsiva, ma afferma altresì che quanto previsto dal “ Requisito tecnico operativo ” dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario in fase di esecuzione: « L’aggiudicatario […] è tenuto a eseguire le attività oggetto dell’appalto in ottemperanza a quanto previsto dal Requisito Tecnico Operativo allegato al presente disciplinare », in tal modo chiarendo che il rispetto del predetto requisito tecnico operativo opera nella fase esecutiva dell’appalto (e non in quella di aggiudicazione della gara), trattandosi quindi di una condizione di esecuzione e non di un requisito di partecipazione;
c) non è condivisibile la tesi della LA, secondo cui l’interpretazione proposta (ovvero la riconducibilità dell’art. 3 del requisito tecnico operativo nella categoria dei requisiti di partecipazione) sarebbe l’unica in grado di rispettare il decreto legislativo n. 18/2023, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, considerato che tale normativa non si preoccupa affatto di stabilire le condizioni di partecipazione alle gare pubbliche, e ben può essere rispettata anche nella fase esecutiva del rapporto;
d) non è possibile etero-integrare il disciplinare di gara prevedendo ex post un requisito di partecipazione a pena di esclusione, non espressamente previsto dalla stessa lex specialis , in violazione della par condicio e del principio di massima partecipazione, anche considerato che le clausole della legge di gara devono essere interpretate secondo buona fede (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 13 del 2026; id, n. 10032 del 2025; id. n. 5405 del 2025).
18. Si può ora passare all’esame del terzo e del quarto motivo dell’appello principale e del primo motivo dell’appello incidentale proposto dal Ministero della Difesa, precisando che tali motivi, concernenti tutti la medesima questione relativa al subappalto (cfr. lett. c) del § 5 della presente sentenza), possono essere esaminati congiuntamente.
18.1. I predetti motivi di gravame sono fondati e devono essere accolti, poiché:
a) il r.t.i. aggiudicatario – con riferimento ai servizi di analisi batteriologica sulle acque destinate al consumo umano, avente natura di condizione di esecuzione dell’appalto, per come sopra visto – aveva già indicato nel e -DGUE (cfr. Parte II, sezione D) che avrebbe usufruito del subappalto nella misura del 30%, come risulta per tabulas ;
b) stante la natura “ a redazione vincolata ” del predetto e -DGUE, non era possibile indicare dettagliatamente, in quella sede informatica, le prestazioni oggetto di subappalto, successivamente indicate dal medesimo r.t.i., in modo specifico, nella successiva nota del 3 ottobre 2024, in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, in ossequio all’articolo 8 del disciplinare di gara.
19. Passando ora all’esame del quinto motivo dell’appello principale, concernente la statuizione di accoglimento del secondo motivo del ricorso di primo grado (cfr. lett. d) del § 5 della presente sentenza), il Collegio ne rileva la fondatezza, con conseguente accoglimento del motivo di gravame, dal momento che la nota del r.u.p. del 23 dicembre 2024, di accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico (entro la data del 16 gennaio 2025), non rientrava tra le attività di soccorso istruttorio, trattandosi di una mera richiesta di autorizzazione all’accesso al FVOE, con la conseguenza che il superamento del detto termine non comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
20. Si può ora passare all’esame del terzo motivo del ricorso di primo grado, concernente l’asserita anomalia dell’offerta economica del r.t.i. aggiudicatario, motivo assorbito dal T.a.r. e riproposto dalla LA ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., in relazione al quale l’appellante principale ha svolto deduzioni difensive nel sesto motivo di gravame.
20.1. Il terzo motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello, è infondato e deve essere respinto, in quanto:
a) in linea generale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 5822 del 2025; C.g.a.r.s., sez. giurisd., n. 862 del 2025), il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto e, per tale motivo, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo ( ex multis , Cons. di Stato, sez. V, n. 2879 del 2019; id. sez. III, n. 726 del 2019; id. sez. V, n. 430 del 2018; n. 4978 del 2017); correlativamente, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante, in ordine all’anomalia dell’offerta, non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia dell’offerta economica, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione . Pertanto, il sindacato giurisdizionale in materia è “ limitato al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta ”, e non può risolversi “ in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una 'caccia all’errore' nella loro indicazione nel corpo dell’offerta ” (così, Cons. Stato, sez. V, n. 4559 del 2023; cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 5600 del 2025);
b) nel caso di specie, il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è stato eseguito in modo approfondito (cfr. giustificativi del r.t.i. aggiudicatario del 13 novembre e del 6 dicembre 2024);
c) dai predetti giustificativi è emerso che: c.1) la strumentazione impiegata è di proprietà del r.t.i., e i relativi costi sono già stati tutti ammortizzati negli anni precedenti, né la ricorrente ha chiarito per quale motivo la strumentazione indicata dal r.t.i. sarebbe incompleta, essendo necessario l’acquisito di altre due apparecchiature; c.2) il r.t.i. nel suo complesso ha in organico 94 dipendenti e, in caso di necessità e di richieste multiple, sarà possibile mobilitare tutti i tecnici e gli analisti necessari per soddisfare qualunque richiesta su tutto il territorio nazionale; c.3) è stato stimato il numero massimo di trasferte annuo, con indicazione dei tempi di consegna dei campioni prelevati e stima dei costi di trasporto;
d) alla luce dei predetti limiti del sindacato giurisdizionale in subiecta materia , e a fronte dei giustificativi presentati dal r.t.i. aggiudicatario, non è possibile riscontrare quella palese illogicità e insostenibilità economica lamentata dalla ricorrente.
21. Stante l’accoglimento del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo dell’appello principale, nonché dell’accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale del Ministero della Difesa, nonché del rigetto dell’appello incidentale della LA e del rigetto del motivo riproposto, ne consegue che il ricorso di primo grado deve essere integralmente respinto, con l’ulteriore corollario che deve essere altresì respinta la domanda di risarcimento del danno, sia in forma specifica sia per equivalente monetario, proposta dalla LA nei confronti dell’Amministrazione della Difesa.
22. A fronte pertanto del rigetto della domanda risarcitoria, si può assorbire l’esame del secondo motivo dell’appello incidentale del Ministero della Difesa (relativo appunto alla illegittima condanna dell’amministrazione statale al risarcimento del danno).
23. In definitiva l’appello principale e l’appello incidentale del Ministero della Difesa devono essere accolti in parte, nei sensi sopra esposti, l’appello incidentale della LA deve essere respinto, così come deve essere respinto il terzo motivo del ricorso di primo grado riproposto in appello, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere integralmente respinto il ricorso di primo grado.
24. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 987/2025 e sugli appelli incidentali, come in epigrafe proposti:
- accoglie in parte l’appello principale e l’appello incidentale del Ministero della Difesa, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- respinge l’appello incidentale della LA;
- respinge il terzo motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello;
- per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.
Condanna la LA s.r.l. al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre s.g. e accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti costituite (r.t.i. H.S.I.-Delta-SIGE-AGRIBIOECO e Ministero della Difesa).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO GN, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
MI ZI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| MI ZI | RO GN |
IL SEGRETARIO