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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/04/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 752/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Paolo Galluccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa alla Via Giotto, 87 Ricorrente E
in persona del legale Rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti Biagio Cozzolino e Antonella Ferraro con i quali elettivamente domicilia in via Marconi n. 66 Torre del Greco (NA) Resistente
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso depositato in data 06/02/2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Giudice, esponendo di essere dipendente dell' , CP_1 di aver lavorato per quest' ultima nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente in ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione, nei confronti di , della somma di € Controparte_2
3.643,74, per aver prestato lavoro straordinario, in giorni infrasettimanali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, del CCNL integrativo del CCNL
1 Comparto Sanità del 7 aprile 1999, prima regolamentato dall'art 9, comma 1 CCNL 2001, con ogni conseguenza di legge. Il ricorso veniva regolarmente notificato all' che si costituiva CP_1 in giudizio dichiarando che con la determina n. 243 del 16/02/2024 ha riconosciuto definitivamente il diritto alla corresponsione dell'indennità ed ha provveduto a pagare quanto richiesto con la busta paga di febbraio 2024 (come da documentazione prodotta in atti). Inoltre, parte resistente ha evidenziato che il ricorso e il provvedimento di fissazione di prima udienza le sono stati notificati in data 23/07/2024 e cioè dopo il pagamento. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Cont All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, l ha rinnovato la propria richiesta e parte ricorrente vi ha aderito, senza tuttavia trovare accordo anche sulle spese del giudizio. Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). Le spese del giudizio debbono essere compensate per metà ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., anche in considerazione della data dell'intervenuto pagamento, e essere poste a carico del resistente per la restante parte. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna la al pagamento di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 550,00 (1/2 di euro 1100,00) dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione, compensando la restante metà delle spese;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 10/04/2024
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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