TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/12/2025, n. 3717
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Sentenza breve 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione art. 6, comma 5 Legge 401/1989 e succ.mm. e ii. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatti, omessa o carente motivazione; difetto di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa.

    La misura DASPO è una misura di prevenzione che può essere applicata anche in assenza di denuncia penale, basandosi su elementi di fatto che indichino una condotta violenta o minacciosa idonea a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Il referto arbitrale, pur non avendo fede privilegiata, costituisce un elemento probatorio significativo in questo contesto. La condotta è stata individuata all'interno di un gruppo e descritta dettagliatamente nel referto arbitrale, che include insulti e un'aggressione fisica. La circostanza che la partita si sia svolta a porte chiuse non è rilevante, poiché la violenza contro il direttore di gara costituisce un indice di pericolosità sociale.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione art. 6, comma 5 Legge 401/1989 e succ.mm. e ii. e art. 3 l. n. 241/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa o carente motivazione, difetto di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa.

    La doglianza è fondata nei limiti di seguito precisati. La norma, fissando un intervallo temporale di applicazione, impone che ogni determinazione eccedente il minimo edittale pari ad un anno sia sorretta da un’adeguata e specifica motivazione. La dosimetria della misura debba essere motivata e relazionata agli episodi che hanno determinato l'esercizio discrezionale preventivo tipico del provvedimento in esame.

  • Rigettato
    Violazione artt. 7 e 8 L. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo e del principio di leale cooperazione tra P.A. e privato. Travisamento della realtà fattuale. Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa e per difetto di motivazione.

    Il ricorso è infondato. Il DASPO, essendo finalizzato a prevenire turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento in virtù delle esigenze intrinseche di rapidità preventiva. L'amministrazione ha legittimamente omesso la trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del ricorrente, ricorrendo le particolari esigenze di celerità di cui all'art. 7, L. n. 241 del 1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/12/2025, n. 3717
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 3717
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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