Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/12/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03717/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02454/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2454 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Catania, Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento c.d. “DASPO” ex art. 6 comma 1, 2, 2bis, 3, 4, 5 e segg. della L. 401/89 emesso dalla Questura di Catania, prot. n.-OMISSIS- del 26.05.2025, notificato il 27.05.2025 con cui il Questore di Catania vieta al minore -OMISSIS- di accedere agli stadi ove si disputano incontri di calcio di campionato di serie “A”, “B”, “C” e serie “D”, incluse le Categorie Giovanili e Giovani Dilettanti, Coppe etc., per la durata di anni 3 (tre) dalla notifica del provvedimento in questione; tale divieto di accesso si estende, per uguale durata, anche ai luoghi in cui si svolgono gli allenamenti ed i ritiri della squadra “A.S.D. RSC -OMISSIS-” nonché in altri luoghi e per altre manifestazioni sportive calcistiche, sia ufficiali che amichevoli, sia in Italia che all’estero;
- del silenzio rigetto (formatosi il 23.09.2025) serbato dalla Prefettura di Catania su ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente in data 25.06.2025;
- di ogni altro atto, ai precedenti comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Catania e dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN RI SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) L’odierno deducente, in qualità di tesserato per la società sportiva “A.S.D. -OMISSIS-”, iscritta al campionato sportivo della categoria professionale Under 17, ha dedotto e rappresentato quanto segue:
- che, in data 5 aprile 2025 a presso lo stadio comunale “Luigi Averna” di -OMISSIS- si svolgeva una partita di calcio tra la società “A.S.D. -OMISSIS-” e la “ADS Pedara”, valevole per i “play-off” della categoria Under 17, a cui partecipava anche l’odierno ricorrente;
- che, la prefata manifestazione sportiva si svolgeva in assenza del pubblico per espressa disposizione del Comune di -OMISSIS-, essendo ammessi nella struttura sportiva solo le squadre ed alcuni genitori;
- che, in occasione di tale evento sportivo alcuni giocatori, tra cui è stato annoverato il ricorrente, si rendevano protagonisti di una presunta “aggressione” nei confronti del direttore di gara, verso cui erano proferiti minacciosi insulti e al quale pare venivano addirittura procurate presunte lievi lesioni personali;
- che, nonostante alcune decisioni arbitrali avessero scaldato parecchio gli animi di alcuni dei giocatori della squadra di casa, il ricorrente si asteneva dal pronunciare parole offensive nei confronti del direttore di gara e dal commettere gesti violenti;
- che soltanto nel referto arbitrale si dava atto di una condotta di natura violenta posta in essere dal ricorrente, mentre nulla sarebbe stato rilevato dagli Organi di polizia
- che, all’esito di quanto sopra rilevato, in data 27.05.2025 gli veniva notificato un provvedimento di divieto di accesso agli impianti e alle manifestazioni sportive, c.d. “DASPO” ex art. 6 comma 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5 e ss. della L. 401/89, per la durata di anni tre;
- che, in data 25.06.2025 avverso il detto provvedimento proponeva ricorso gerarchico alla Prefettura di Catania, rimasto inesitato.
Con ricorso notificato in data 18.11.2025 e depositato in data 20.11.2025, l’odierno ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento oltre al silenzio rigetto (formatosi il 23.09.2025) serbato dalla Prefettura di Catania sul ricorso gerarchico, affidandosi alle seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione art. 6, comma 5 Legge 401/1989 e succ.mm. e ii. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatti, omessa o carente motivazione; difetto di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, poiché l’identificazione dell’interessato non sarebbe stata effettuata da pubblici ufficiali, né risulterebbe univoca dalle immagini e dai video diffusi sui social.
Invero, il referto arbitrale, su cui lo stesso si fonda, avrebbe una rilevanza esclusivamente circoscritta all’ambito dell’ordinamento sportivo, non costituendo una prova idonea nei procedimenti amministrativi di prevenzione.
Assume inoltre il ricorrente che difetterebbe l’elemento dell’idoneità concreta a porre in pericolo la sicurezza pubblica, requisito essenziale per l’adozione del D.A.S.P.O., atteso che la condotta contestata – peraltro avvenuta durante gara disputata “a porte chiuse” – non sarebbe stata in grado di generare turbative dell’ordine pubblico.
II. Violazione e/o falsa applicazione art. 6, comma 5 Legge 401/1989 e succ.mm. e ii. e art. 3 l. n. 241/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa o carente motivazione, difetto di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa.
Assume il ricorrente che il provvedimento impugnato difetterebbe sia dei requisiti probatori richiesti dalla normativa vigente, sia della necessaria motivazione, soprattutto in relazione alla durata triennale del D.A.SPO., che, in quanto misura limitativa della libertà personale, richiederebbe un adeguato percorso giustificativo conforme all’art. 6 L. n. 401/1989.
III. Violazione artt. 7 e 8 L. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo e del principio di leale cooperazione tra P.A. e privato. Travisamento della realtà fattuale. Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa e per difetto di motivazione.
Il D.A.SPO. impugnato, altresì sarebbe illegittimo, dal momento che è stato adottato in assenza del necessario contraddittorio, non avendo l’amministrazione resistente notificato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, prevista dall’art. 7 della Legge 241/90. L’omessa audizione del ricorrente avrebbe comportato un evidente travisamento dei fatti, oltre a violare il principio di partecipazione sancito dalla normativa sul procedimento amministrativo, come confermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa.
Secondo la tesi del deducente, l’asserita urgenza, addotta per escludere il contraddittorio, sarebbe smentita dall’ampio lasso temporale intercorso tra i fatti (8 aprile) e la notifica del provvedimento (27 maggio).
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per l’infondatezza del gravame, evidenziando, in punto di fatto, che benché l’incontro di calcio fosse stato limitato “a porte chiuse”, in entrambe le tribune vi erano più di 150 spettatori, di guisa che ben era possibile argomentare circa il nocumento per l’ordine pubblico generato da gravi episodi di intemperanza.
All’udienza camerale del 17.12.2025, sentite sul punto le parti, il Collegio si è riservato di definire il presente giudizio anche nel merito, con sentenza in forma semplificata.
2.) Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e avendone dato avviso alle parti.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sostenendo, in sintesi: l’errata identificazione da parte dell’arbitro del ricorrente minore quale coautore dell’aggressione; il mancato coinvolgimento di questi nell’aggressione; l’irrilevanza, a fini probatori, del referto arbitrale; l’inidoneità della condotta addebitata a turbare l’ordine pubblico, in ragione dell’avvenuto svolgimento della partita a porte chiuse.
Le plurime contestazioni non persuadono.
Va premesso che la misura inibitoria del D.A.SPO. può essere irrogata dal questore, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/89, nei confronti di:
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive».
Il caso in esame concerne l’ipotesi prevista alla lettera b) dell’art. 6 per episodi di violenza svolti, per altro, “in gruppo”.
Tanto premesso, la Sezione ha avuto modo di precisare (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 29/10/2025, n. 3085; TAR Catania, I, 27.2.2024, n. 719; 21.12.2023, 3880; 19.1.2023, n. 156; 23.9.2021, n. 2901; II, 30.3.2020, n. 767) che «per come congegnato dal legislatore, il D.A.SPO. si atteggia a misura di prevenzione (v. Cons. Stato, III, 866/2019), che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge.
«Il filo conduttore che interseca tutti i citati presupposti è la manifestazione di condotte violente o minacciose che abbiano posto a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso, od a causa, dell’evento sportivo.
«Trattandosi di misura discrezionale (“il Questore può….”, dice la legge), con finalità preventiva, essa dovrà essere adottata per la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori. È, quindi, necessario che tali rischi siano adeguatamente evidenziati nel provvedimento.
Il giudice di seconde cure (cfr. C.G.A. 21.5.2021, n. 465) ha precisato che «compete al giudice amministrativo verificare, oltre al dato formale della denuncia all’autorità giudiziaria, la sussistenza di condotte che siano, anche in astratto, violente, prodromiche o collegate ad atti di violenza, secondo i criteri ancora una volta ribaditi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2916 del 2019».
In quest’ultimo senso, la detta decisione n. 2916/19 ha chiarito che il «divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9/1/2015, n.19; Cons. Stato Sez. III 28 novembre 2012 n. 6005).
«Pertanto, essendo il D.A.SPO. una misura di prevenzione, non occorre la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto “comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili” (Cons. Stato, Sez. VI, 16/12/2010 n. 9074)».
Inoltre (cfr. CGA 7.5.2021, n. 404), «per giurisprudenza consolidata il provvedimento amministrativo . . . deve essere qualificato come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la “soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari” (Cons. St., n. 317/2021)».
In questo senso (Cons. Stato n. 317/2021, cit.), è stato sottolineato che è «sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (Consiglio di Stato sez. III, 15/12/2016 n.5304).
«Il provvedimento è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi; in ogni caso, è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale.
«In particolare, sul punto relativo alla riconducibilità causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di D.A.SPO., come pure ha chiarito di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciandosi sulle analoghe misure previste dalla legislazione croata, è stato precisato che l'applicabilità della misura prescinde da una condanna penale, sia per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell'ordine pubblico e degli altri spettatori, sia per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria (Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia).
«È stato, ad es., ritenuto legittimo il provvedimento del Questore che ha applicato la misura del D.A.SPO. quinquennale per un episodio rispetto al quale il giudice penale ha assolto l'imputato, ritenendo i fatti di particolare tenuità (Consiglio di Stato sez. III, 26/11/2020, n.7420).
«Fermo l’accertamento del dato storico, le valutazioni delle stesse circostanze fattuali compiute dal giudice penale e dall’autorità amministrativa sono tra loro autonome e non condizionate, oltre che finalizzate alla tutela di beni e interessi pubblici diversi».
«Va ulteriormente precisato che è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2022, n. 5047; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945; Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2021, n. 5731).
«È stato osservato, inoltre, che il divieto di accesso agli impianti sportivi, anche se applicato conseguentemente ad azioni compiute in gruppo, deve basarsi sull’individuazione della responsabilità personale dei soggetti attinti dal provvedimento poiché la funzione preventiva personale che svolge, al fine di perseguire il proprio scopo, deve essere indirizzata verso il soggetto che effettivamente abbia manifestato comportamenti rivelatori di una probabilità che possa in futuro compiere azioni pericolose per l’ordine o la sicurezza pubblica; tale funzione evidentemente non può essere svolta laddove gli autori delle condotte assunte a presupposto per l’applicazione della misura non siano identificati sulla base di elementi oggettivi (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 9 dicembre 2021, n. 1628)».
Quanto alla dedotta irrilevanza, in ambito extrasportivo, del referto arbitrale, deve essere in questa sede ribadito l'orientamento espresso dalla Sezione (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sent., 29/10/2025, n. 3085) “secondo cui se è vero che il «valore probatorio privilegiato del referto arbitrale è limitato all’ordinamento sportivo (si ricordi che l’“arbitro di calcio non è pubblico ufficiale; è associato all'AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico)”: cfr. Cass. civ., Sez. Un., 9 gennaio 2019, n. 328)», è altrettanto vero che la parte ricorrente, nel caso in esame, non ha introdotto elementi idonei a contrastare la descrizione in fatto racchiusa nel referto arbitrale, quale testimonianza qualificata".
Inoltre, per come è stato rilevato dalla giurisprudenza amministrativa “nel contesto delle misure di prevenzione di cui al DASPO, il referto arbitrale può costituire un elemento probatorio significativo anche se non è dotato di fede privilegiata, potendo il Questore basarsi su di esso per valutare la pericolosità delle condotte poste in essere da un soggetto.” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sentenza, 29/07/2025, n. 5725)
Applicando tali coordinate ermeneutiche, alla fattispecie in esame, il potere del Questore è stato esercitato correttamente, atteso e rilevato che:
a) l’autore della condotta è stato individuato all’interno di un gruppo (e la sua presenza non è smentita in ricorso), autore di un episodio estremamente grave, che nulla ha a che vedere con le manifestazioni sportive, caratterizzato da condotta gravemente lesiva dell’ordine pubblico.
Come vuole la norma in vigore siamo in presenza di una condotta, sia singola che di gruppo, "evidentemente" finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione;
b) la condotta posta a fondamento del provvedimento impugnato, così come indicato nel provvedimento impugnato, è rappresentata da “una duplice aggressione da parte del ricorrente posta in essere nei confronti sia del Direttore di gara, che del calciatore . . . facente parte della squadra avversaria”;
c) dalla lettura delle dichiarazioni arbitrali, non smentita in alcun modo dagli asseriti filmati non prodotti in giudizio da parte ricorrente, emerge una identificazione univoca, concordante e consapevole del ricorrente, di cui si riporta non soltanto il nome e il cognome e il numero di maglia, ma anche la condotta tenuta nei momenti immediatamente successivi alla conclusione della partita. Segnatamente, secondo quanto si legge nel referto arbitrale e riprodotto nel provvedimento impugnato quale supporto motivazionale, il ricorrente "dopo avermi riconcorso insultandomi e urlandomi “sei scarso, sei una merda” e “te la sei cercata”, si girava e correva selvaggiamente verso il calciatore numero cinque -OMISSIS- che rientrava sul terreno di gioco, dopo essere stato espulso durante la gara, solo per provare a difendermi insieme ai suoi compagni. Lo colpiva con uno schiaffo violento al viso scatenando la violenza dei suoi compagni”;
Tanto premesso, le relative dichiarazioni contenute nel suddetto referto, riflettono una nitida consapevolezza dell'identità dell'aggressore e contengono una precisa descrizione della sua condotta.
Per altro, l’episodio in questione riguarda direttamente l’arbitro, di guisa che si discute di un episodio “ravvicinato” che lo ha coinvolto, rendendo assolutamente verosimile la sua percezione dei fatti.
Non può, inoltre, essere condivisa la prospettazione difensiva secondo cui la condotta attribuita al ricorrente, poiché posta in essere nel contesto di una gara sportiva disputata “a porte chiuse”, sarebbe ontologicamente inidonea a integrare una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica ovvero a determinare possibili turbative dell’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 401/1989.
Sul punto, la Sezione (cfr. T.A.R. Catania, Sez. I, 3085/25) ha già avuto modo di osservare come il legislatore attribuisce al questore il potere di intervenire, nei confronti di «coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a).
La formula legislativa esprime chiaramente l'esigenza di prevenire e reprimere fenomeni delittuosi in occasione delle manifestazioni sportive, nonché di contrastare ogni minaccia per la sicurezza e l'incolumità non soltanto della "collettività" genericamente intesa, ma, in primo luogo, degli stessi attori in campo (atleti, allenatori, dirigenti, direttori di gara ecc.); pertanto, è del tutto irrilevante l'asserita assenza di "pubblico", dal momento che anche una condotta violenta tenuta ai danni del direttore di gara - come nel caso in esame - costituisce un sicuro indice di pericolosità sociale, suscettibile di sfociare nella misura interdittiva contestata, per l'attitudine perturbatrice dell'ordine pubblico, minacciato anche in considerazione, come premesso, già del non trascurabile numero di soggetti (calciatori, allenatori, dirigenti, staff medico) che, anche a "porte chiuse", comunque sono presenti in campo».
Pertanto, fermo quanto precede e rilevata la natura preventiva e non repressiva del provvedimento impugnato, il primo motivo di ricorso è infondato.
Priva di pregio è la terza censura, che il Collegio per motivi di ordine sistematico esamina con precedenza, con cui il ricorrente lamenta l’omesso coinvolgimento nel procedimento poi sfociato nell’adozione del provvedimento avversato, posto che ivi si dà espressamente conto delle ragioni di urgenza sottese alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, consistenti nell’esigenza di impedire la partecipazione del minore - e, di conseguenza, prevenire la reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate - alle imminenti manifestazioni sportive già calendarizzate.
Quanto sopra dedotto e considerato trova supporto, nel costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale: “il D.A.Spo. essendo finalizzato a prevenire turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, in virtù delle esigenze intrinseche di rapidità preventiva. Tale procedimento è volto a evitare probabili pericoli senza necessità di preventiva comunicazione, conforme all'art. 7 della L. n. 241/1990.” (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, Sentenza, 12/11/2025, n. 1855; TAR Catania, I, 29.10.2025, n. 3085; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sent., 20/10/2025, n. 3316; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. IV, Sent., 13/06/2024, n. 1960).
Il principio è stato ribadito da questo Tribunale e unanimemente ritenuto dalla Giurisprudenza (cfr. Cassazione penale sez. III, 13/05/2025, n. 27732; TAR Milano, I, 20.10.2025, n. 3316 T.A.R. Catania, sez. I, 02/04/2024, n.1241; T.A.R Sicilia - Catania, sez. I, 24 gennaio 2024, n. 339; TAR Catania, IV, 1.8.2023, n. 2340; Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945; C.G.A. 3 giugno 2020, n. 392; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 luglio 2022, n. 1264; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 19 ottobre 2020, n. 2134; T.A.R. Lombardia - Milano Sez. I, 30 giugno 2020, n. 1250; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 31 gennaio 2020, n. 85; T.A.R. Lazio- Roma Sez. I ter, 27 marzo 2019, n. 4085; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, sez. I, 3 ottobre 2018, n.591; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 324; T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, sez. I, 23 marzo 2016, n. 343).
Per altro, nel caso in esame, anche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione resistente a non adottare i provvedimenti impugnati (fatta eccezione per il periodo della sanzione, che, comunque, sarà valorizzato per altro verso)
Pertanto, ricorrendo le "particolari esigenze di celerità" di cui all'art. 7, L. n. 241 del 1990, il Collegio ritiene che l'amministrazione abbia legittimamente omesso la trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del ricorrente.
Infine, con la seconda censura, il ricorrente deduce altresì il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della durata triennale della misura, atteso che l’art. 6, comma 5, della L. n. 401/1989 prevede un range applicativo compreso tra uno e cinque anni.
Tale doglianza è fondata nei limiti di seguito precisati.
Invero, la norma citata, fissando un intervallo temporale di applicazione, impone che ogni determinazione eccedente il minimo edittale pari ad un anno, sia sorretta da un’adeguata e specifica motivazione, che dia adeguatamente conto delle ragioni giustificative dell’interdizione contenuta nel provvedimento.
In ordine a tale aspetto, la Sezione ha ribadito che: “la dosimetria della misura debba essere motivata e relazionata agli episodi che hanno determinato l'esercizio discrezionale preventivo tipico del provvedimento in esame.” (cfr. sent. n. 3085/25 cit.)
Consegue l’accoglimento della detta censura per difetto di motivazione, con riforma parziale del provvedimento nella misura in cui irroga l’interdizione per un periodo ulteriore a un anno (ferma restando la detta prescrizione minima), fatta ovviamente salva l’adozione di un diverso motivato provvedimento, secondo le coordinate espresse con la presente decisione.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella sola parte concernente la durata triennale dell’interdizione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI SA, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.