TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6581/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6581/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMARERI VITO Parte_1 C.F._1
DANIELE, elettivamente domiciliata in VIA SANTA MARIA VALLE 2 B MILANO presso il difensore avv. CAMMARERI VITO DANIELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMARERI VITO CP_1 Pt_2 P.IVA_1
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA VALLE 2 B MILANO presso il difensore avv. CAMMARERI VITO DANIELE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRoparte_2 P.IVA_2
BORELLI GIORGIO ( ) CORSO CANALGRANDE 16 41100 MODENA;
C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
pagina 1 di 10 Avente ad OGGETTO: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a..
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI, cui le parti si sono riportate nelle rispettive note scritte depositate in occasione dell'udienza del 2 ottobre 2024 (fissata a trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c.):
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
• Previe le più opportune pronunce preliminari, pregiudiziali, istruttorie, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza;
previo annullamento o disapplicazione o dichiarazione di inopponibilità di eventuali atti o delibere, preliminari, prodromiche, pregiudiziali, incompatibili con le domande qui svolte;
• Previa dichiarazione, anche in via incidentale, di nullità, ovvero di pronuncia di annullamento e/o inefficacia della delibera del ConIGlio di Amministrazione della
[...]
tenutasi in data 14/1/2020, limitatamente all'approvazione TRoparte_2 all'unanimità del punto 2) di quell'ordine del giorno e della delibera di approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2019 avvenuta in seno all'assemblea dei soci del 3/3/2020 della
, limitatamente alla voce crediti verso in quanto TRoparte_2 CP_1 aventi un oggetto invalido, illecito, illegittimo, nullo e/o annullabile e comunque non conforme alla legge;
• Dichiarare la nullità ovvero pronunciare l'annullamento ovvero l'inefficacia e comunque la non conformità alla legge della delibera del CdA del 14/1/2020 della TRoparte_2
, limitatamente all'approvazione all'unanimità del punto 2) di quell'ordine
[...] del giorno e della delibera di assemblea dei soci di approvazione del bilancio del 3/3/2020 della , limitatamente alla voce crediti verso TRoparte_2 CP_1
• Previa rettifica dei valori delle singole poste di bilancio, procedere alla rettifica dei valori di bilancio, ordinando la redazione ed il deposito di bilancio conforme alle regole generali ed ai principi contabili, fondati su dati veri e reali;
• Ordinare, conseguentemente, che il dispositivo dell'emananda sentenza sia iscritto nel registro delle imprese competente.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• Ammettere CTU atta a trascrivere il contenuto del file audio depositato al documento allegato 8)
• Acquisire di ufficio copia sentenza Tribunale di Modena - seconda Sezione Civile – dott.ssa Evelina Ticchi – sentenza n. 669/2023 pubblicata il 20/4/2023 – resa nell'ambito dei procedimenti riuniti RG. 3705/2020 e RG. 5361/2020 – con la quale il Tribunale di Modena ha condannato la alla restituzione delle somme versate TRoparte_2 da in esecuzione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 910/2020 CP_1 opposto da e con la quale ha revocato il decreto ingiuntivo n. 910/2020 del CP_1
Tribunale di Modena con cui si era richiesto il pagamento dell'asserito credito vantato da Cont
– pari a €. 117.200,00= oltre interessi -, quindi proprio la somma che era stata oggetto di contestazione della IG.ra (nell'ambito del Cda di Parte_1 CP_2
pagina 2 di 10 ) e che era stata indicata a bilancio e approvata dall'assemblea TRoparte_2 dei soci come credito nei confronti di CP_1
Parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e, previe tutte le declaratorie del caso,
A) In relazione alla delibera dei soci del
3/3/2020
In via preliminare e/o pregiudiziale
Accertarsi che la socia avendo, medio tempore, perso il quorum richiesto TRoparte_4 dall'art. 2377 c.c., è carente del relativo presupposto processuale e/o della relativa condizione dell'azione; Accertarsi inoltre che la SI.ra non è legittimata ad impugnare la delibera dei soci Parte_1 del 3/3/2020, per carenza dei presupposti processuali e/o della condizione dell'azione e/o dell'interesse ad agire.
B) In relazione alla delibera del TR ConIGlio di Amministrazione di del 14/1/20200
Accertarsi che la socia non è legittimata ad impugnare la delibera del C.d.A. del TRoparte_4
14/1/2020, per carenza dei presupposti e/o dell'interesse; Accertarsi che la SI.ra non è legittimata ad impugnare la delibera del C.d.A. del Parte_1
14/1/2020 per essere receduta dal mandato e/o per aver cessato la propria qualifica di componente del C.d.A.
In via subordinata o di merito Accertarsi l'intervenuta sostituzione della delibera del C.d.A. del 14/1/2020, con quella, assunta da tale Organo, in data 10/2/2020 e conseguentemente dichiararsi la carenza di interesse in capo alla SI. relativamente all'impugnazione di una delibera già sostituita. Parte_1 in via ulteriormente pregiudiziale Darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla delibera del C.d.A. oggetto di impugnazione in via pregiudiziale di rito subordinata Dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Bologna per effetto della clausola arbitrale prevista all'articolo 38 dello statuto di in merito alla impugnazione TRoparte_2 della delibera assembleare di approvazione del bilancio del 3.03.2020 con ogni consequenziale pronuncia. in via pregiudiziale di rito ulteriormente subordinata Disporsi la separazione delle due domande e riconoscersi la competenza esclusiva dell'arbitro relativamente alla domanda di “inefficacia” della delibera del C.d.A. sempre in via pregiudiziale di rito
Dichiarare la improcedibilità della domanda di impugnazione del C.d.A. del 11 gennaio 2020 per assenza di interesse ad agire con ogni consequenziale pronuncia
NEL MERITO: Nella denegata ipotesi di ritenuta competenza del Tribunale adito, rigettare l'impugnazione della delibera del C.d.A. del 11 gennaio 2020 e dell'assemblea dei soci del 3/3/202 in quanto valide ed efficaci.
Comunque, rigettare entrambe le impugnazioni perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di rito, oltre il rimborso del 15% IVA se dovuto e
CNAP come per legge.
pagina 3 di 10 CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, (nel seguito, anche solo , quale Parte_1 PT membro del ConIGlio di amministrazione della (già Formula V TRoparte_2 TR Maranello s.p.a.; nel seguito, anche solo ) ed (nel seguito, anche solo TRoparte_4
), in persona della stessa (che ne è amministratore unico), convenivano in giudizio CP_1 PT TR
, esponendo quanto segue. TR Parte attrice premetteva come entrambe le società – e – si occupino, tra l'altro, dello CP_1
“studio, progettazione, analisi, ricerca e sviluppo relativamente alla realizzazione, costruzione ed assemblaggio di simulatori di motoveicoli ed autoveicoli di ogni tipo" (cfr. docc. 1 e 3 parte TR attrice); precisava, poi, come fosse divenuta socia di in seguito al conferimento di CP_1 ramo d'azienda del 30.07.2019 (cfr. doc. 4 parte attrice), acquisendo una quota di capitale sociale pari al 48,98%; la restante parte del capitale sociale (51,02%) restava invece in capo a CP_5
, società anonima di diritto svizzero.
[...]
Ciò posto, parte attrice, nel promuovere il presente giudizio, impugnava le seguenti due delibere:
• la delibera adottata dal c.d.a. di RU in data 14 gennaio 2020 (doc. 7 parte attrice);
• la delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, adottata dall'assemblea di RU in data 3 marzo 2020.
In particolare, ed chiedevano – "previe le più opportune pronunce preliminari, PT CP_1 pregiudiziali" e "previo annullamento o disapplicazione o dichiarazione di inopponibilità di eventuali atti o delibere, preliminari, prodromiche, pregiudiziali, incompatibili con le domande qui svolte" – di dichiararsi, anche in via incidentale, la nullità\inefficacia delle delibere di cui sopra o, comunque, disporsi l'annullamento delle medesime, nonché di adottare provvedimenti conseguenti (ordine di rettifica dei valori di bilancio e iscrizione del dispositivo dell'emananda sentenza nel registro delle imprese).
In entrambi i casi, il vizio delle delibere impugnate deriverebbe dalla presunta inesistenza di un TR TR credito che vanta nei confronti di . In particolare, sostiene di aver venduto a CP_1
due simulatori di guida sportiva, mentre nega recisamente tale circostanza (cfr. atto CP_1 CP_1 di citazione, p. 3). Il credito è portato dalla fattura n. 10/2019 (cfr. doc. 14 parte attrice) ed è pari a euro 170.800,00. Ciò posto, la delibera del c.d.a. sarebbe invalida con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno (intitolato “situazione posizione debitoria ), in quanto ometterebbe di riportare la CP_4 contestazione svolta da nel corso della riunione del c.d.a., relativa appunto all'(in)esistenza PT del credito in discorso, oltre a indicare falsamente che il conIGlio si sarebbe espresso all'unanimità, in luogo di una decisione presa solo a maggioranza, stante il presunto voto contrario di (anch'esso non riportato). A supporto della propria domanda, parte attrice chiedeva PT
l'autorizzazione a depositare in cancelleria supporto fisico (CD\DVD) contenente la registrazione audio della seduta.
La delibera di approvazione del bilancio, invece, sarebbe invalida in quanto avente a oggetto un bilancio (cfr. doc. 11 parte attrice) che riporterebbe, nella voce “Totale crediti” dello Stato patrimoniale, anche il credito oggetto di contestazione;
il che sarebbe ricavabile dalla bozza di bilancio approvata dal c.d.a. (cfr. doc. 10 parte attrice), la quale riporta, tra le attività dello stato patrimoniale, anche il credito in discorso (o meglio: anche un credito nei confronti di pari a CP_1 euro 181.420,58, che però viene contestato da solo per euro 170.800,00; cfr. atto di PT citazione, p. 6). Parte attrice precisava di aver espresso voto sfavorevole all'approvazione del bilancio.
pagina 4 di 10 ed depositavano, altresì, documentazione (docc. 5-6; 12-16) a supporto PT CP_1 dell'inesistenza del credito oggetto di causa. TR Si costituiva in giudizio , la quale anzitutto sollevava, con riferimento alla sola impugnazione della delibera di approvazione di bilancio, eccezione di incompetenza del Tribunale adito, stante la clausola compromissoria di cui all'art. 38 dello statuto di RU (cfr. doc. 17 convenuta). TR Rilevava altresì come, con riferimento – anche qui – alla sola delibera assembleare, il giudice dovesse sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria), essendo TR pendente avanti al Tribunale di Modena, tra e , un giudizio di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo avente a oggetto proprio il credito dalla cui presunta insussistenza deriverebbe l'invalidità delle delibere impugnate. Per quanto riguarda, invece, l'impugnazione della delibera di c.d.a., parte convenuta deduceva un presunto difetto di interesse ad agire, oltre a prospettare come la delibera medesima sarebbe stata a breve sostituita, “per rettificare l'errore materiale di verbalizzazione commesso in data 14.01.2020” (cfr. comparsa di costituzione, p. 10). TR
, nel merito, prospettava la piena legittimità – e, anzi, la doverosità – dell'iscrizione a bilancio del credito di cui è causa;
deduceva, infine, l'inammissibilità della registrazione della riunione del c.d.a.. All'udienza del 2 febbraio 2021, parte attrice dichiarava di rimettersi a giustizia con riferimento all'istanza di sospensione. Parte convenuta evidenziava invece come, nelle more (e precisamente: TR in data 6 novembre 2020), il c.d.a. di avesse adottato una delibera sostitutiva di quella impugnata, sicché chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere. Sul punto, parte attrice dichiarava di non essere a conoscenza di alcuna nuova delibera del c.d.a.. All'esito, la giudice allora procedente autorizzava i richiesti depositi (vale a dire: il supporto fisico contenente la registrazione e la delibera sostitutiva) e, su concorde istanza di parte, concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza di ammissione dei mezzi di prova.
Mutava nel frattempo il difensore di CP_3
Seguiva il deposito delle memorie istruttorie. TR In memoria n. 1, allargava il perimetro dell'eccezione di incompetenza arbitrale, proponendola – previa “separazione delle due domande” – anche in relazione all'impugnazione della delibera di c.d.a..
In memoria n. 2, ed chiedevano ammettersi prova per testi, volta a dimostrare, da PT CP_1 ultimo, l'inesistenza del credito oggetto di causa. TR In memoria n. 3, evidenziava come, nelle more, la quota di titolarità di si fosse CP_1 ridotta, per effetto di un aumento di capitale, dal 48,98% all'1,74%, con la conseguenza che la stessa avrebbe ormai perso il quorum necessario per impugnare la delibera di approvazione CP_1 del bilancio. All'udienza del 19 ottobre 2021, la giudice si riservava. Con ordinanza del 20 ottobre 2021, la giudice, considerati non sussistenti i presupposti di legge per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni. Mutava nel frattempo il giudice istruttore, nella persona del dott. Vittoria Serra.
In allegato al proprio foglio di p.c., depositato il 22 gennaio 2024, parte attrice produceva la sentenza del Tribunale di Modena, resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui sopra (cui nel frattempo era stato riunito altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, TR questa volta promosso da nei confronti di ); sentenza che, tra l'altro, disponeva la CP_1 revoca – per mancata prova del titolo – proprio del decreto ingiuntivo avente a oggetto il credito di cui alla presente causa.
pagina 5 di 10 All'udienza del 25 gennaio 2024, il giudice ammetteva la produzione della sentenza appena citata, in quanto documento di formazione posteriore alla scadenza dei termini istruttori;
all'esito, ritenuto che la causa, di nuova assegnazione, dovesse essere ricalendarizzata in conformità alle eIGenze del ruolo, rinviava a nuova udienza di p.c. (da tenersi con modalità cartolari, ex art. 127-ter c.p.c.).
Nelle more mutava nuovamente il giudice istruttore, nella persona prima del dott. Marco D'Orazi e poi dell'odierna relatrice. TR Nelle note d'udienza depositate il 18 settembre 2024, in primo luogo evidenziava di aver impugnato la sentenza del Tribunale di Modena;
rappresentava, inoltre, come la Corte d'appello di
Bologna avesse nel frattempo sospeso, ex artt. 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza TR medesima (cfr. doc. 23 ). Nel precisare le conclusioni, infine, chiedeva accertarsi, tra l'altro, l'assenza in capo a della legittimazione a impugnare la delibera del c.d.a., “per essere PT receduta dal mandato e/o per aver cessato la propria qualifica di componente del C.d.A.”. All'udienza del 2 ottobre 2024, la giudice, rilevato come le parti avessero precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte d'udienza, rimetteva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
Seguiva il deposito degli scritti conclusivi.
******
1. Le impugnazioni. Premessa. ha impugnato sia la delibera del 14 gennaio 2020 adottata dal c.d.a. di RU (cfr. doc. 7 PT parte attrice), sia la delibera con cui l'assemblea di RU, in data 3 marzo 2020, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 (cfr. docc. 9 e 11 parte attrice).
Ciò posto, occorre rilevare come, a ben vedere, dette impugnazioni non siano state giuridicamente qualificate dall'attrice, in termini di azioni di nullità o di annullamento;
quantomeno non esplicitamente. Si rende dunque necessaria una preliminare operazione di qualificazione.
Segnatamente, l'impugnazione della delibera del c.d.a. è certamente volta a ottenere l'annullamento della delibera medesima, ex art. 2388, comma 4 c.c.; ciò perché l'unica forma di invalidità prevista dal nostro ordinamento per le delibere del c.d.a. delle società per azioni è appunto l'annullabilità (cfr. Tribunale di Milano, Sez. VIII, 19 febbraio 2009). D'altra parte, TR non precisa se l'azione in discorso è proposta nella veste di conIGliera di (art. 2388, PT comma 4, primo periodo c.c.) e\o quale rappresentante legale del socio (art. 2388, comma CP_1
4, secondo periodo c.c.). Tale dato è però ricavabile dalle ragioni dedotte dalla stessa parte attrice
(cfr. atto di citazione, p. 5) a sostegno della relativa domanda, vale a dire: evitare, in caso di eventuali azioni di responsabilità promosse contro l'organo gestorio di RU (anche) sulla base del riconoscimento, in sede di c.d.a, del credito oggetto di causa, che l'azione in discorso sia esercitata anche nei confronti di PT
Ciò posto, pare evidente che detta azione è esercitata da quale conIGliere di RU;
trattasi, PT dunque, di impugnazione proposta ex art. 2388, comma 4, secondo periodo, c.c.. Per quanto riguarda, invece, l'impugnazione della delibera assembleare di approvazione di bilancio, quest'ultima è certamente proposta da quale rappresentante legale del socio PT
(cfr. atto di citazione, p. 7). Inoltre, trattandosi di impugnazione diretta a far valere la CP_1 violazione, da parte del bilancio medesimo, dei principi di chiarezza, verità e correttezza ex art. 2425 c.c., allora detta domanda è formulata ai sensi dell'art. 2379 c.c.: la violazione dei richiamati principi, infatti, determinerebbe l'illiceità dell'oggetto della delibera (vale a dire: l'illiceità del bilancio), il che è appunto una causa di nullità prevista dall'art. 2379, comma 1 c.c..
2. L'impugnazione della delibera consiliare. Con riferimento all'impugnazione della delibera del c.d.a., occorre in primo luogo osservare che TR
, fin dal proprio atto introduttivo, riconosce come sussistenti le omissioni e, in generale, la pagina 6 di 10 non piena corrispondenza al vero della delibera impugnata, prospettando un mero “errore materiale di verbalizzazione” (cfr. comparsa di costituzione, p. 10). Ciò posto, parte convenuta ha compiutamente articolato, rispetto all'impugnazione in discorso, esclusivamente eccezioni di rito;
eccezioni attinenti vuoi a presunti vizi originari della domanda
(difetto di competenza e assenza ab origine di interesse ad agire), vuoi a difetti sopravvenuti
(carenza sopravvenuta di legittimazione ad agire e di interesse ad agire). Nel prosieguo si tratterà, anzitutto, dell'eccezione di incompetenza, in quanto relativa a un presupposto processuale;
si passerà, poi, all'esame della (presunta) carenza sopravvenuta delle condizioni dell'azione e, da ultimo, sarà affrontata la questione della carenza, ab origine, dell'interesse ad agire;
unica questione, quest'ultima, che il Collegio ritiene fondata, seppur per TR ragioni non sovrapponibili a quelle dedotte da (v. in seguito).
2.1. L'eccezione di incompetenza. L'eccezione di incompetenza, relativa all'impugnazione della delibera consiliare, è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.
In particolare, secondo parte convenuta detta impugnazione ricadrebbe tra quelle devolute, ai sensi dell'art. 38 dello statuto di RU (cfr. doc. 17 convenuta), alla competenza arbitrale. Ciò posto, si deve anzitutto rilevare che, diversamente da quanto si dirà in relazione all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, con riferimento invece all'impugnazione della delibera di c.d.a. l'eccezione in discorso è stata sollevata soltanto in memoria n. 1 ed è, quindi, tardiva: ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., infatti, la “eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta”. Non solo: l'impugnazione della delibera di c.d.a. neppure rientra, a ben vedere, tra i casi di applicazione della sopra citata clausola. Quest'ultima, infatti, fa riferimento a tutte le controversie sorte “tra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”, mentre nel caso di specie trattasi di controversia che, pur essendo attinente a diritti disponibili, è però sorta tra un amministratore e la società.
2.2. La sopravvenuta carenza delle condizioni dell'azione. Per quanto concerne la legittimazione a impugnare, quest'ultima sarebbe venuta meno perché TR sarebbe cessata dalla qualifica di conIGliere della . PT
Anche questa eccezione è inammissibile.
Si rileva, innanzitutto, che la presunta cessazione dalla carica di amministratore è questione sollevata per la prima volta solo nelle note scritte depositate per l'udienza del 18 settembre 2024, per il tramite di un rapido cenno contenuto nelle rassegnate conclusioni;
in secondo luogo, si TR osserva come neppure abbia minimamente circostanziato detta eccezione, non specificando in alcun modo quando e come tale cessazione sarebbe intervenuta. Con riferimento, invece, alla presunta carenza sopravvenuta dell'interesse a impugnare, vale a dire all'eccezione di cessata materia del contendere, RU, fin dalla prima udienza (cfr. verbale del 2 febbraio 2021), allegava come, in data 6 novembre 2020, il proprio c.d.a. si fosse nuovamente riunito, al fine di adottare una delibera che – ai sensi, evidentemente, dell'art. 2377, comma 8 c.c. – emendasse la delibera impugnata, rimuovendo il mero “errore materiale” di cui sopra. Ciò posto, l'eccezione in discorso è infondata. Basti qui rilevare che non risulta agli atti il deposito di alcuna “delibera sostitutiva”, sicché l'asserita emenda della delibera impugnata è del tutto indimostrata;
senza contare, peraltro, come l'art. 2388, comma 4 c.c., nel disciplinare l'impugnazione delle delibere di c.d.a. promosse dagli amministratori (primo periodo del citato comma, come detto), faccia rinvio, in quanto compatibile,
pagina 7 di 10 al solo art. 2378 c.c. e non anche all'art. 2388 c.c. (il cui comma 8, appunto, recita:
“L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. …”).
2.3. Il difetto (ab origine) di interesse ad agire. TR
deduce, fin dalla comparsa di costituzione, una presunta assenza di interesse ad impugnare la delibera del c.d.a.; ciò sulla base di un duplice ordine di ragioni, e cioè: a) il c.d.a. era composto da tre membri (cfr. doc. 7 parte attrice, p. 1), sicché la delibera è stata comunque approvata, seppur non all'unanimità, ma a maggioranza;
b) il recupero legale dei crediti è un atto dovuto di ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, a ben vedere, neppure c'era bisogno della delibera impugnata per procedere al recupero degli importi di cui al credito oggetto di causa. L'eccezione è infondata. In particolare, l'interesse a impugnare la delibera del c.d.a., così come allegato da parte attrice fin dall'atto di citazione (p. 5), è, come detto, quello di evitare, in caso di eventuali azioni di responsabilità promosse contro l'organo gestorio di RU (anche) sulla base del riconoscimento, in sede di c.d.a, del credito oggetto di causa, che l'azione in discorso sia esercitata anche nei confronti della stessa In altri termini, l'annullamento della delibera sarebbe funzionale all'emersione PT del dissenso di uno dei conIGlieri, ciò al fine di precostituire, per così dire, un elemento diretto a escludere un'eventuale futura responsabilità del conIGliere medesimo con riferimento al riconoscimento del credito di cui è causa. In conseguenza di ciò, a nulla rileva, ai fini della sussistenza dell'interesse a impugnare, che la delibera sarebbe stata comunque presa a maggioranza o, addirittura, che la delibera fosse, a ben vedere, inutile ai fini del recupero del credito. D'altra parte, come anticipato, ritiene questo Collegio che l'interesse ad agire sia comunque (ab origine) insussistente;
ciò per la semplice ragione – cui in effetti sembra fare riferimento anche
RU in alcuni passaggi: cfr. es. memoria n. 3, pp. 3 e 4 – che la delibera in discorso non contiene TR alcuna attestazione dell'esistenza di un credito in capo a , ma, più semplicemente, concede a
– in via interlocutoria – un termine per replicare per iscritto, al fine di far emergere CP_1
“posizioni o elementi tali da ridefinire gli importi richiesti”. Pare chiaro, dunque, come la delibera sia stata approvata in seno a un c.d.a. che non aveva (ancora) assunto con certezza l'esistenza del credito in discorso.
3. L'impugnazione della delibera assembleare. Con riferimento all'impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio, si rileva come la società convenuta abbia formulato – anche qui – alcune eccezioni di rito: eccezione di incompetenza del giudice adito (sempre ex art. 38 dello statuto di RU) e una presunta sopravvenuta carenza di legittimazione a impugnare.
Nel prosieguo, si tratteranno anzitutto tali eccezioni;
da ultimo, verrà esaminato il merito dell'impugnazione.
3.1. Le eccezioni di rito. Sia l'eccezione di incompetenza, sia l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione a impugnare, sono inammissibili.
In primo luogo, si rileva che, per giurisprudenza pressocché unanime (ex multis cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20674 del 13/10/2016), l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione (ex art. 2423, comma 2 c.c.), in quanto dirette (anche) a tutelare l'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, attengono a diritti indisponibili;
sicché la più volte citata clausola compromissoria (art. 38 statuto di RU) non può trovare applicazione nel caso di specie.
pagina 8 di 10 Per quanto riguarda invece, la sopravvenuta carenza di legittimazione a impugnare, questa sarebbe intervenuta a causa della “diluizione” della quota di titolarità di – passata dal 48,98% CP_1 all'1,74% del capitale sociale di RU – , pacificamente realizzatasi a seguito alla sottoscrizione, da parte del solo socio di maggioranza, di un aumento di capitale deliberato in data 1 ottobre 2020.
Orbene, basti qui rilevare come il quorum previsto dall'art. 2377, comma 3 c.c., richiamato dall'art. 2378, comma 2 c.c., è relativo esclusivamente alle impugnazioni dirette a ottenere l'annullamento delle delibere assembleari;
diversamente, l'impugnazione proposta da RU è volta a ottenere, come detto, una declaratoria di nullità della delibera medesima, proponibile “da chiunque vi abbia interesse” (cfr. art. 2379, comma 1 c.c.), sicché la sopra citata disciplina in tema di quorum per impugnare non trova qui applicazione. Ma vi è di più: la diluizione della quota in discorso neppure si è realizzata, a ben vedere, a seguito di trasferimenti per atto tra vivi, come invece richiesto, ai fini della perdita della legittimazione a impugnare, dall'art. 2378, comma 2 c.c..
3.2. Il merito e i provvedimenti conseguenti. L'impugnazione è fondata, nei termini che seguono. Occorre anzitutto rilevare che, com'è pacifico, il credito di era stato più volte contestato;
CP_1 ciò, come detto, non solo in sede di assemblea di approvazione del bilancio (contestazione operata da quale legale rappresentante di ), ma, ancor prima, in sede di c.d.a. del 14 gennaio PT CP_1 TR 2020 (contestazione ancora di stavolta quale conIGliere di ). PT
In particolare, in sede di assemblea di approvazione del bilancio 2019, l'avv. Vito Daniele
Cammareri, che partecipava su delega della stessa (cfr. doc. 9 parte attrice, p. 1), prima di PT esprimere voto contrario testualmente dichiarava: “in relazione ai crediti verso per € CP_1
180.000,00 si contesta l'esistenza di questo credito, peraltro come da contestazione formale già svolta, in quanto i simulatori relativi a detta fattura erano già stati costruiti alla data del conferimento del ramo d'azienda” (cfr. doc. 9 parte attrice, p. 3). Con riferimento, invece, alla contestazione del credito svolta da in sede di c.d.a., si è già PT detto come trattasi di circostanza pacifica, dato il riconoscimento del mero “errore materiale” operato da CP_3
Ma vi è di più.
Tra la riunione del c.d.a. e l'assemblea di approvazione del bilancio, il credito in discorso è stato oggetto di almeno altre due contestazioni: si veda l'e-mail inviata da ad PT TRoparte_6 TR (presidente del c.d.a. di ) in data 6 febbraio 2020, nonché la pec del 24 febbraio 2020 inviata TR da a (rispettivamente: docc. 5 e 6 di parte attrice). CP_1
Detta contestazione del credito, inoltre, neppure può ritenersi manifestamente infondata;
tant'è vero che, come accennato, il Tribunale di Modena, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo TR proposto da contro , ha appunto revocato il decreto medesimo, per assenza di prova CP_1 del titolo (cfr. sentenza Tribunale di Modena, p. 3).
Ciò posto, ne deriva che il credito in discorso non era certo, sicché non poteva essere iscritto a bilancio (cfr. a fortiori Tribunale di Torino del 28 gennaio 2020, in base al quale è preclusa l'iscrizione a bilancio di crediti che, seppur certi, liquidi ed eIGibili, siano di dubbia o difficile esazione).
In conseguenza di quanto detto, il bilancio oggetto di causa deve ritenersi redatto in violazione dei principi di verità e correttezza, sicché si deve dichiarare la nullità della delibera di cui costituisce oggetto.
Precisa, infine, il Collegio come non sia possibile dar corso alle richieste di adozione di provvedimenti conseguenti alla declaratoria di nullità del bilancio, avanzate da parte attrice sin dall'atto di citazione: la rettifica del bilancio, infatti, è un potere-dovere che resta in capo pagina 9 di 10 TR all'organo gestorio di , il quale, d'altra parte, dovrà procedere tenuto conto di quanto statuito dalla presente sentenza.
4. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, secondo i minimi di cui al D.M. 147/2022, essendo stata svolta attività istruttoria documentale ed operandosi la maggiorazione del compenso unico al difensore, pari al 30%, aumento dovuto in presenza di più parti aventi la medesima posizione.
Peraltro, considerato che solo una delle domande formulate da parte attrice ha trovato accoglimento, il Collegio ritiene che le spese possano comunque essere compensate per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande formulate:
1. Dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera del c.d.a.;
2. Accoglie l'impugnazione della delibera assembleare assunta in data 3/3/2020 della
[...]
e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera medesima. TRoparte_2
3. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore delle parti attrici ed delle quali si dispone la compensazione per la metà, Parte_1 TRoparte_4 liquidandosi, per l'intero, la somma di € 7.060,30 per compensi (a ciascuna parte attrice il
50% della somma indicata), €1.036,00 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Bologna, così deciso nella camera di conIGlio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6581/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMARERI VITO Parte_1 C.F._1
DANIELE, elettivamente domiciliata in VIA SANTA MARIA VALLE 2 B MILANO presso il difensore avv. CAMMARERI VITO DANIELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMARERI VITO CP_1 Pt_2 P.IVA_1
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA VALLE 2 B MILANO presso il difensore avv. CAMMARERI VITO DANIELE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRoparte_2 P.IVA_2
BORELLI GIORGIO ( ) CORSO CANALGRANDE 16 41100 MODENA;
C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
pagina 1 di 10 Avente ad OGGETTO: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a..
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI, cui le parti si sono riportate nelle rispettive note scritte depositate in occasione dell'udienza del 2 ottobre 2024 (fissata a trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c.):
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
• Previe le più opportune pronunce preliminari, pregiudiziali, istruttorie, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza;
previo annullamento o disapplicazione o dichiarazione di inopponibilità di eventuali atti o delibere, preliminari, prodromiche, pregiudiziali, incompatibili con le domande qui svolte;
• Previa dichiarazione, anche in via incidentale, di nullità, ovvero di pronuncia di annullamento e/o inefficacia della delibera del ConIGlio di Amministrazione della
[...]
tenutasi in data 14/1/2020, limitatamente all'approvazione TRoparte_2 all'unanimità del punto 2) di quell'ordine del giorno e della delibera di approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2019 avvenuta in seno all'assemblea dei soci del 3/3/2020 della
, limitatamente alla voce crediti verso in quanto TRoparte_2 CP_1 aventi un oggetto invalido, illecito, illegittimo, nullo e/o annullabile e comunque non conforme alla legge;
• Dichiarare la nullità ovvero pronunciare l'annullamento ovvero l'inefficacia e comunque la non conformità alla legge della delibera del CdA del 14/1/2020 della TRoparte_2
, limitatamente all'approvazione all'unanimità del punto 2) di quell'ordine
[...] del giorno e della delibera di assemblea dei soci di approvazione del bilancio del 3/3/2020 della , limitatamente alla voce crediti verso TRoparte_2 CP_1
• Previa rettifica dei valori delle singole poste di bilancio, procedere alla rettifica dei valori di bilancio, ordinando la redazione ed il deposito di bilancio conforme alle regole generali ed ai principi contabili, fondati su dati veri e reali;
• Ordinare, conseguentemente, che il dispositivo dell'emananda sentenza sia iscritto nel registro delle imprese competente.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• Ammettere CTU atta a trascrivere il contenuto del file audio depositato al documento allegato 8)
• Acquisire di ufficio copia sentenza Tribunale di Modena - seconda Sezione Civile – dott.ssa Evelina Ticchi – sentenza n. 669/2023 pubblicata il 20/4/2023 – resa nell'ambito dei procedimenti riuniti RG. 3705/2020 e RG. 5361/2020 – con la quale il Tribunale di Modena ha condannato la alla restituzione delle somme versate TRoparte_2 da in esecuzione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 910/2020 CP_1 opposto da e con la quale ha revocato il decreto ingiuntivo n. 910/2020 del CP_1
Tribunale di Modena con cui si era richiesto il pagamento dell'asserito credito vantato da Cont
– pari a €. 117.200,00= oltre interessi -, quindi proprio la somma che era stata oggetto di contestazione della IG.ra (nell'ambito del Cda di Parte_1 CP_2
pagina 2 di 10 ) e che era stata indicata a bilancio e approvata dall'assemblea TRoparte_2 dei soci come credito nei confronti di CP_1
Parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e, previe tutte le declaratorie del caso,
A) In relazione alla delibera dei soci del
3/3/2020
In via preliminare e/o pregiudiziale
Accertarsi che la socia avendo, medio tempore, perso il quorum richiesto TRoparte_4 dall'art. 2377 c.c., è carente del relativo presupposto processuale e/o della relativa condizione dell'azione; Accertarsi inoltre che la SI.ra non è legittimata ad impugnare la delibera dei soci Parte_1 del 3/3/2020, per carenza dei presupposti processuali e/o della condizione dell'azione e/o dell'interesse ad agire.
B) In relazione alla delibera del TR ConIGlio di Amministrazione di del 14/1/20200
Accertarsi che la socia non è legittimata ad impugnare la delibera del C.d.A. del TRoparte_4
14/1/2020, per carenza dei presupposti e/o dell'interesse; Accertarsi che la SI.ra non è legittimata ad impugnare la delibera del C.d.A. del Parte_1
14/1/2020 per essere receduta dal mandato e/o per aver cessato la propria qualifica di componente del C.d.A.
In via subordinata o di merito Accertarsi l'intervenuta sostituzione della delibera del C.d.A. del 14/1/2020, con quella, assunta da tale Organo, in data 10/2/2020 e conseguentemente dichiararsi la carenza di interesse in capo alla SI. relativamente all'impugnazione di una delibera già sostituita. Parte_1 in via ulteriormente pregiudiziale Darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla delibera del C.d.A. oggetto di impugnazione in via pregiudiziale di rito subordinata Dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Bologna per effetto della clausola arbitrale prevista all'articolo 38 dello statuto di in merito alla impugnazione TRoparte_2 della delibera assembleare di approvazione del bilancio del 3.03.2020 con ogni consequenziale pronuncia. in via pregiudiziale di rito ulteriormente subordinata Disporsi la separazione delle due domande e riconoscersi la competenza esclusiva dell'arbitro relativamente alla domanda di “inefficacia” della delibera del C.d.A. sempre in via pregiudiziale di rito
Dichiarare la improcedibilità della domanda di impugnazione del C.d.A. del 11 gennaio 2020 per assenza di interesse ad agire con ogni consequenziale pronuncia
NEL MERITO: Nella denegata ipotesi di ritenuta competenza del Tribunale adito, rigettare l'impugnazione della delibera del C.d.A. del 11 gennaio 2020 e dell'assemblea dei soci del 3/3/202 in quanto valide ed efficaci.
Comunque, rigettare entrambe le impugnazioni perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di rito, oltre il rimborso del 15% IVA se dovuto e
CNAP come per legge.
pagina 3 di 10 CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, (nel seguito, anche solo , quale Parte_1 PT membro del ConIGlio di amministrazione della (già Formula V TRoparte_2 TR Maranello s.p.a.; nel seguito, anche solo ) ed (nel seguito, anche solo TRoparte_4
), in persona della stessa (che ne è amministratore unico), convenivano in giudizio CP_1 PT TR
, esponendo quanto segue. TR Parte attrice premetteva come entrambe le società – e – si occupino, tra l'altro, dello CP_1
“studio, progettazione, analisi, ricerca e sviluppo relativamente alla realizzazione, costruzione ed assemblaggio di simulatori di motoveicoli ed autoveicoli di ogni tipo" (cfr. docc. 1 e 3 parte TR attrice); precisava, poi, come fosse divenuta socia di in seguito al conferimento di CP_1 ramo d'azienda del 30.07.2019 (cfr. doc. 4 parte attrice), acquisendo una quota di capitale sociale pari al 48,98%; la restante parte del capitale sociale (51,02%) restava invece in capo a CP_5
, società anonima di diritto svizzero.
[...]
Ciò posto, parte attrice, nel promuovere il presente giudizio, impugnava le seguenti due delibere:
• la delibera adottata dal c.d.a. di RU in data 14 gennaio 2020 (doc. 7 parte attrice);
• la delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, adottata dall'assemblea di RU in data 3 marzo 2020.
In particolare, ed chiedevano – "previe le più opportune pronunce preliminari, PT CP_1 pregiudiziali" e "previo annullamento o disapplicazione o dichiarazione di inopponibilità di eventuali atti o delibere, preliminari, prodromiche, pregiudiziali, incompatibili con le domande qui svolte" – di dichiararsi, anche in via incidentale, la nullità\inefficacia delle delibere di cui sopra o, comunque, disporsi l'annullamento delle medesime, nonché di adottare provvedimenti conseguenti (ordine di rettifica dei valori di bilancio e iscrizione del dispositivo dell'emananda sentenza nel registro delle imprese).
In entrambi i casi, il vizio delle delibere impugnate deriverebbe dalla presunta inesistenza di un TR TR credito che vanta nei confronti di . In particolare, sostiene di aver venduto a CP_1
due simulatori di guida sportiva, mentre nega recisamente tale circostanza (cfr. atto CP_1 CP_1 di citazione, p. 3). Il credito è portato dalla fattura n. 10/2019 (cfr. doc. 14 parte attrice) ed è pari a euro 170.800,00. Ciò posto, la delibera del c.d.a. sarebbe invalida con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno (intitolato “situazione posizione debitoria ), in quanto ometterebbe di riportare la CP_4 contestazione svolta da nel corso della riunione del c.d.a., relativa appunto all'(in)esistenza PT del credito in discorso, oltre a indicare falsamente che il conIGlio si sarebbe espresso all'unanimità, in luogo di una decisione presa solo a maggioranza, stante il presunto voto contrario di (anch'esso non riportato). A supporto della propria domanda, parte attrice chiedeva PT
l'autorizzazione a depositare in cancelleria supporto fisico (CD\DVD) contenente la registrazione audio della seduta.
La delibera di approvazione del bilancio, invece, sarebbe invalida in quanto avente a oggetto un bilancio (cfr. doc. 11 parte attrice) che riporterebbe, nella voce “Totale crediti” dello Stato patrimoniale, anche il credito oggetto di contestazione;
il che sarebbe ricavabile dalla bozza di bilancio approvata dal c.d.a. (cfr. doc. 10 parte attrice), la quale riporta, tra le attività dello stato patrimoniale, anche il credito in discorso (o meglio: anche un credito nei confronti di pari a CP_1 euro 181.420,58, che però viene contestato da solo per euro 170.800,00; cfr. atto di PT citazione, p. 6). Parte attrice precisava di aver espresso voto sfavorevole all'approvazione del bilancio.
pagina 4 di 10 ed depositavano, altresì, documentazione (docc. 5-6; 12-16) a supporto PT CP_1 dell'inesistenza del credito oggetto di causa. TR Si costituiva in giudizio , la quale anzitutto sollevava, con riferimento alla sola impugnazione della delibera di approvazione di bilancio, eccezione di incompetenza del Tribunale adito, stante la clausola compromissoria di cui all'art. 38 dello statuto di RU (cfr. doc. 17 convenuta). TR Rilevava altresì come, con riferimento – anche qui – alla sola delibera assembleare, il giudice dovesse sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria), essendo TR pendente avanti al Tribunale di Modena, tra e , un giudizio di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo avente a oggetto proprio il credito dalla cui presunta insussistenza deriverebbe l'invalidità delle delibere impugnate. Per quanto riguarda, invece, l'impugnazione della delibera di c.d.a., parte convenuta deduceva un presunto difetto di interesse ad agire, oltre a prospettare come la delibera medesima sarebbe stata a breve sostituita, “per rettificare l'errore materiale di verbalizzazione commesso in data 14.01.2020” (cfr. comparsa di costituzione, p. 10). TR
, nel merito, prospettava la piena legittimità – e, anzi, la doverosità – dell'iscrizione a bilancio del credito di cui è causa;
deduceva, infine, l'inammissibilità della registrazione della riunione del c.d.a.. All'udienza del 2 febbraio 2021, parte attrice dichiarava di rimettersi a giustizia con riferimento all'istanza di sospensione. Parte convenuta evidenziava invece come, nelle more (e precisamente: TR in data 6 novembre 2020), il c.d.a. di avesse adottato una delibera sostitutiva di quella impugnata, sicché chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere. Sul punto, parte attrice dichiarava di non essere a conoscenza di alcuna nuova delibera del c.d.a.. All'esito, la giudice allora procedente autorizzava i richiesti depositi (vale a dire: il supporto fisico contenente la registrazione e la delibera sostitutiva) e, su concorde istanza di parte, concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza di ammissione dei mezzi di prova.
Mutava nel frattempo il difensore di CP_3
Seguiva il deposito delle memorie istruttorie. TR In memoria n. 1, allargava il perimetro dell'eccezione di incompetenza arbitrale, proponendola – previa “separazione delle due domande” – anche in relazione all'impugnazione della delibera di c.d.a..
In memoria n. 2, ed chiedevano ammettersi prova per testi, volta a dimostrare, da PT CP_1 ultimo, l'inesistenza del credito oggetto di causa. TR In memoria n. 3, evidenziava come, nelle more, la quota di titolarità di si fosse CP_1 ridotta, per effetto di un aumento di capitale, dal 48,98% all'1,74%, con la conseguenza che la stessa avrebbe ormai perso il quorum necessario per impugnare la delibera di approvazione CP_1 del bilancio. All'udienza del 19 ottobre 2021, la giudice si riservava. Con ordinanza del 20 ottobre 2021, la giudice, considerati non sussistenti i presupposti di legge per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni. Mutava nel frattempo il giudice istruttore, nella persona del dott. Vittoria Serra.
In allegato al proprio foglio di p.c., depositato il 22 gennaio 2024, parte attrice produceva la sentenza del Tribunale di Modena, resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui sopra (cui nel frattempo era stato riunito altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, TR questa volta promosso da nei confronti di ); sentenza che, tra l'altro, disponeva la CP_1 revoca – per mancata prova del titolo – proprio del decreto ingiuntivo avente a oggetto il credito di cui alla presente causa.
pagina 5 di 10 All'udienza del 25 gennaio 2024, il giudice ammetteva la produzione della sentenza appena citata, in quanto documento di formazione posteriore alla scadenza dei termini istruttori;
all'esito, ritenuto che la causa, di nuova assegnazione, dovesse essere ricalendarizzata in conformità alle eIGenze del ruolo, rinviava a nuova udienza di p.c. (da tenersi con modalità cartolari, ex art. 127-ter c.p.c.).
Nelle more mutava nuovamente il giudice istruttore, nella persona prima del dott. Marco D'Orazi e poi dell'odierna relatrice. TR Nelle note d'udienza depositate il 18 settembre 2024, in primo luogo evidenziava di aver impugnato la sentenza del Tribunale di Modena;
rappresentava, inoltre, come la Corte d'appello di
Bologna avesse nel frattempo sospeso, ex artt. 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza TR medesima (cfr. doc. 23 ). Nel precisare le conclusioni, infine, chiedeva accertarsi, tra l'altro, l'assenza in capo a della legittimazione a impugnare la delibera del c.d.a., “per essere PT receduta dal mandato e/o per aver cessato la propria qualifica di componente del C.d.A.”. All'udienza del 2 ottobre 2024, la giudice, rilevato come le parti avessero precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte d'udienza, rimetteva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
Seguiva il deposito degli scritti conclusivi.
******
1. Le impugnazioni. Premessa. ha impugnato sia la delibera del 14 gennaio 2020 adottata dal c.d.a. di RU (cfr. doc. 7 PT parte attrice), sia la delibera con cui l'assemblea di RU, in data 3 marzo 2020, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 (cfr. docc. 9 e 11 parte attrice).
Ciò posto, occorre rilevare come, a ben vedere, dette impugnazioni non siano state giuridicamente qualificate dall'attrice, in termini di azioni di nullità o di annullamento;
quantomeno non esplicitamente. Si rende dunque necessaria una preliminare operazione di qualificazione.
Segnatamente, l'impugnazione della delibera del c.d.a. è certamente volta a ottenere l'annullamento della delibera medesima, ex art. 2388, comma 4 c.c.; ciò perché l'unica forma di invalidità prevista dal nostro ordinamento per le delibere del c.d.a. delle società per azioni è appunto l'annullabilità (cfr. Tribunale di Milano, Sez. VIII, 19 febbraio 2009). D'altra parte, TR non precisa se l'azione in discorso è proposta nella veste di conIGliera di (art. 2388, PT comma 4, primo periodo c.c.) e\o quale rappresentante legale del socio (art. 2388, comma CP_1
4, secondo periodo c.c.). Tale dato è però ricavabile dalle ragioni dedotte dalla stessa parte attrice
(cfr. atto di citazione, p. 5) a sostegno della relativa domanda, vale a dire: evitare, in caso di eventuali azioni di responsabilità promosse contro l'organo gestorio di RU (anche) sulla base del riconoscimento, in sede di c.d.a, del credito oggetto di causa, che l'azione in discorso sia esercitata anche nei confronti di PT
Ciò posto, pare evidente che detta azione è esercitata da quale conIGliere di RU;
trattasi, PT dunque, di impugnazione proposta ex art. 2388, comma 4, secondo periodo, c.c.. Per quanto riguarda, invece, l'impugnazione della delibera assembleare di approvazione di bilancio, quest'ultima è certamente proposta da quale rappresentante legale del socio PT
(cfr. atto di citazione, p. 7). Inoltre, trattandosi di impugnazione diretta a far valere la CP_1 violazione, da parte del bilancio medesimo, dei principi di chiarezza, verità e correttezza ex art. 2425 c.c., allora detta domanda è formulata ai sensi dell'art. 2379 c.c.: la violazione dei richiamati principi, infatti, determinerebbe l'illiceità dell'oggetto della delibera (vale a dire: l'illiceità del bilancio), il che è appunto una causa di nullità prevista dall'art. 2379, comma 1 c.c..
2. L'impugnazione della delibera consiliare. Con riferimento all'impugnazione della delibera del c.d.a., occorre in primo luogo osservare che TR
, fin dal proprio atto introduttivo, riconosce come sussistenti le omissioni e, in generale, la pagina 6 di 10 non piena corrispondenza al vero della delibera impugnata, prospettando un mero “errore materiale di verbalizzazione” (cfr. comparsa di costituzione, p. 10). Ciò posto, parte convenuta ha compiutamente articolato, rispetto all'impugnazione in discorso, esclusivamente eccezioni di rito;
eccezioni attinenti vuoi a presunti vizi originari della domanda
(difetto di competenza e assenza ab origine di interesse ad agire), vuoi a difetti sopravvenuti
(carenza sopravvenuta di legittimazione ad agire e di interesse ad agire). Nel prosieguo si tratterà, anzitutto, dell'eccezione di incompetenza, in quanto relativa a un presupposto processuale;
si passerà, poi, all'esame della (presunta) carenza sopravvenuta delle condizioni dell'azione e, da ultimo, sarà affrontata la questione della carenza, ab origine, dell'interesse ad agire;
unica questione, quest'ultima, che il Collegio ritiene fondata, seppur per TR ragioni non sovrapponibili a quelle dedotte da (v. in seguito).
2.1. L'eccezione di incompetenza. L'eccezione di incompetenza, relativa all'impugnazione della delibera consiliare, è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.
In particolare, secondo parte convenuta detta impugnazione ricadrebbe tra quelle devolute, ai sensi dell'art. 38 dello statuto di RU (cfr. doc. 17 convenuta), alla competenza arbitrale. Ciò posto, si deve anzitutto rilevare che, diversamente da quanto si dirà in relazione all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, con riferimento invece all'impugnazione della delibera di c.d.a. l'eccezione in discorso è stata sollevata soltanto in memoria n. 1 ed è, quindi, tardiva: ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., infatti, la “eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta”. Non solo: l'impugnazione della delibera di c.d.a. neppure rientra, a ben vedere, tra i casi di applicazione della sopra citata clausola. Quest'ultima, infatti, fa riferimento a tutte le controversie sorte “tra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”, mentre nel caso di specie trattasi di controversia che, pur essendo attinente a diritti disponibili, è però sorta tra un amministratore e la società.
2.2. La sopravvenuta carenza delle condizioni dell'azione. Per quanto concerne la legittimazione a impugnare, quest'ultima sarebbe venuta meno perché TR sarebbe cessata dalla qualifica di conIGliere della . PT
Anche questa eccezione è inammissibile.
Si rileva, innanzitutto, che la presunta cessazione dalla carica di amministratore è questione sollevata per la prima volta solo nelle note scritte depositate per l'udienza del 18 settembre 2024, per il tramite di un rapido cenno contenuto nelle rassegnate conclusioni;
in secondo luogo, si TR osserva come neppure abbia minimamente circostanziato detta eccezione, non specificando in alcun modo quando e come tale cessazione sarebbe intervenuta. Con riferimento, invece, alla presunta carenza sopravvenuta dell'interesse a impugnare, vale a dire all'eccezione di cessata materia del contendere, RU, fin dalla prima udienza (cfr. verbale del 2 febbraio 2021), allegava come, in data 6 novembre 2020, il proprio c.d.a. si fosse nuovamente riunito, al fine di adottare una delibera che – ai sensi, evidentemente, dell'art. 2377, comma 8 c.c. – emendasse la delibera impugnata, rimuovendo il mero “errore materiale” di cui sopra. Ciò posto, l'eccezione in discorso è infondata. Basti qui rilevare che non risulta agli atti il deposito di alcuna “delibera sostitutiva”, sicché l'asserita emenda della delibera impugnata è del tutto indimostrata;
senza contare, peraltro, come l'art. 2388, comma 4 c.c., nel disciplinare l'impugnazione delle delibere di c.d.a. promosse dagli amministratori (primo periodo del citato comma, come detto), faccia rinvio, in quanto compatibile,
pagina 7 di 10 al solo art. 2378 c.c. e non anche all'art. 2388 c.c. (il cui comma 8, appunto, recita:
“L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. …”).
2.3. Il difetto (ab origine) di interesse ad agire. TR
deduce, fin dalla comparsa di costituzione, una presunta assenza di interesse ad impugnare la delibera del c.d.a.; ciò sulla base di un duplice ordine di ragioni, e cioè: a) il c.d.a. era composto da tre membri (cfr. doc. 7 parte attrice, p. 1), sicché la delibera è stata comunque approvata, seppur non all'unanimità, ma a maggioranza;
b) il recupero legale dei crediti è un atto dovuto di ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, a ben vedere, neppure c'era bisogno della delibera impugnata per procedere al recupero degli importi di cui al credito oggetto di causa. L'eccezione è infondata. In particolare, l'interesse a impugnare la delibera del c.d.a., così come allegato da parte attrice fin dall'atto di citazione (p. 5), è, come detto, quello di evitare, in caso di eventuali azioni di responsabilità promosse contro l'organo gestorio di RU (anche) sulla base del riconoscimento, in sede di c.d.a, del credito oggetto di causa, che l'azione in discorso sia esercitata anche nei confronti della stessa In altri termini, l'annullamento della delibera sarebbe funzionale all'emersione PT del dissenso di uno dei conIGlieri, ciò al fine di precostituire, per così dire, un elemento diretto a escludere un'eventuale futura responsabilità del conIGliere medesimo con riferimento al riconoscimento del credito di cui è causa. In conseguenza di ciò, a nulla rileva, ai fini della sussistenza dell'interesse a impugnare, che la delibera sarebbe stata comunque presa a maggioranza o, addirittura, che la delibera fosse, a ben vedere, inutile ai fini del recupero del credito. D'altra parte, come anticipato, ritiene questo Collegio che l'interesse ad agire sia comunque (ab origine) insussistente;
ciò per la semplice ragione – cui in effetti sembra fare riferimento anche
RU in alcuni passaggi: cfr. es. memoria n. 3, pp. 3 e 4 – che la delibera in discorso non contiene TR alcuna attestazione dell'esistenza di un credito in capo a , ma, più semplicemente, concede a
– in via interlocutoria – un termine per replicare per iscritto, al fine di far emergere CP_1
“posizioni o elementi tali da ridefinire gli importi richiesti”. Pare chiaro, dunque, come la delibera sia stata approvata in seno a un c.d.a. che non aveva (ancora) assunto con certezza l'esistenza del credito in discorso.
3. L'impugnazione della delibera assembleare. Con riferimento all'impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio, si rileva come la società convenuta abbia formulato – anche qui – alcune eccezioni di rito: eccezione di incompetenza del giudice adito (sempre ex art. 38 dello statuto di RU) e una presunta sopravvenuta carenza di legittimazione a impugnare.
Nel prosieguo, si tratteranno anzitutto tali eccezioni;
da ultimo, verrà esaminato il merito dell'impugnazione.
3.1. Le eccezioni di rito. Sia l'eccezione di incompetenza, sia l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione a impugnare, sono inammissibili.
In primo luogo, si rileva che, per giurisprudenza pressocché unanime (ex multis cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20674 del 13/10/2016), l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione (ex art. 2423, comma 2 c.c.), in quanto dirette (anche) a tutelare l'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, attengono a diritti indisponibili;
sicché la più volte citata clausola compromissoria (art. 38 statuto di RU) non può trovare applicazione nel caso di specie.
pagina 8 di 10 Per quanto riguarda invece, la sopravvenuta carenza di legittimazione a impugnare, questa sarebbe intervenuta a causa della “diluizione” della quota di titolarità di – passata dal 48,98% CP_1 all'1,74% del capitale sociale di RU – , pacificamente realizzatasi a seguito alla sottoscrizione, da parte del solo socio di maggioranza, di un aumento di capitale deliberato in data 1 ottobre 2020.
Orbene, basti qui rilevare come il quorum previsto dall'art. 2377, comma 3 c.c., richiamato dall'art. 2378, comma 2 c.c., è relativo esclusivamente alle impugnazioni dirette a ottenere l'annullamento delle delibere assembleari;
diversamente, l'impugnazione proposta da RU è volta a ottenere, come detto, una declaratoria di nullità della delibera medesima, proponibile “da chiunque vi abbia interesse” (cfr. art. 2379, comma 1 c.c.), sicché la sopra citata disciplina in tema di quorum per impugnare non trova qui applicazione. Ma vi è di più: la diluizione della quota in discorso neppure si è realizzata, a ben vedere, a seguito di trasferimenti per atto tra vivi, come invece richiesto, ai fini della perdita della legittimazione a impugnare, dall'art. 2378, comma 2 c.c..
3.2. Il merito e i provvedimenti conseguenti. L'impugnazione è fondata, nei termini che seguono. Occorre anzitutto rilevare che, com'è pacifico, il credito di era stato più volte contestato;
CP_1 ciò, come detto, non solo in sede di assemblea di approvazione del bilancio (contestazione operata da quale legale rappresentante di ), ma, ancor prima, in sede di c.d.a. del 14 gennaio PT CP_1 TR 2020 (contestazione ancora di stavolta quale conIGliere di ). PT
In particolare, in sede di assemblea di approvazione del bilancio 2019, l'avv. Vito Daniele
Cammareri, che partecipava su delega della stessa (cfr. doc. 9 parte attrice, p. 1), prima di PT esprimere voto contrario testualmente dichiarava: “in relazione ai crediti verso per € CP_1
180.000,00 si contesta l'esistenza di questo credito, peraltro come da contestazione formale già svolta, in quanto i simulatori relativi a detta fattura erano già stati costruiti alla data del conferimento del ramo d'azienda” (cfr. doc. 9 parte attrice, p. 3). Con riferimento, invece, alla contestazione del credito svolta da in sede di c.d.a., si è già PT detto come trattasi di circostanza pacifica, dato il riconoscimento del mero “errore materiale” operato da CP_3
Ma vi è di più.
Tra la riunione del c.d.a. e l'assemblea di approvazione del bilancio, il credito in discorso è stato oggetto di almeno altre due contestazioni: si veda l'e-mail inviata da ad PT TRoparte_6 TR (presidente del c.d.a. di ) in data 6 febbraio 2020, nonché la pec del 24 febbraio 2020 inviata TR da a (rispettivamente: docc. 5 e 6 di parte attrice). CP_1
Detta contestazione del credito, inoltre, neppure può ritenersi manifestamente infondata;
tant'è vero che, come accennato, il Tribunale di Modena, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo TR proposto da contro , ha appunto revocato il decreto medesimo, per assenza di prova CP_1 del titolo (cfr. sentenza Tribunale di Modena, p. 3).
Ciò posto, ne deriva che il credito in discorso non era certo, sicché non poteva essere iscritto a bilancio (cfr. a fortiori Tribunale di Torino del 28 gennaio 2020, in base al quale è preclusa l'iscrizione a bilancio di crediti che, seppur certi, liquidi ed eIGibili, siano di dubbia o difficile esazione).
In conseguenza di quanto detto, il bilancio oggetto di causa deve ritenersi redatto in violazione dei principi di verità e correttezza, sicché si deve dichiarare la nullità della delibera di cui costituisce oggetto.
Precisa, infine, il Collegio come non sia possibile dar corso alle richieste di adozione di provvedimenti conseguenti alla declaratoria di nullità del bilancio, avanzate da parte attrice sin dall'atto di citazione: la rettifica del bilancio, infatti, è un potere-dovere che resta in capo pagina 9 di 10 TR all'organo gestorio di , il quale, d'altra parte, dovrà procedere tenuto conto di quanto statuito dalla presente sentenza.
4. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, secondo i minimi di cui al D.M. 147/2022, essendo stata svolta attività istruttoria documentale ed operandosi la maggiorazione del compenso unico al difensore, pari al 30%, aumento dovuto in presenza di più parti aventi la medesima posizione.
Peraltro, considerato che solo una delle domande formulate da parte attrice ha trovato accoglimento, il Collegio ritiene che le spese possano comunque essere compensate per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande formulate:
1. Dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera del c.d.a.;
2. Accoglie l'impugnazione della delibera assembleare assunta in data 3/3/2020 della
[...]
e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera medesima. TRoparte_2
3. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore delle parti attrici ed delle quali si dispone la compensazione per la metà, Parte_1 TRoparte_4 liquidandosi, per l'intero, la somma di € 7.060,30 per compensi (a ciascuna parte attrice il
50% della somma indicata), €1.036,00 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Bologna, così deciso nella camera di conIGlio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 10 di 10