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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
DA SC, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6498/2022 depositato il 10/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229003566526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140018704551000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150019312266000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150019312266000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022217081000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022217081000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008349939000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008349939000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RGR 6498/2022 il signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, impugna e contesta l'intimazione di pagamento n. 03420229003566526000, con la quale l'Agenzia Entrate Riscossione chiede il pagamento della somma complessiva di Euro 2.479,37 comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica derivante dalle cartelle n°03420140018704551000; 034201500193312266000; 03420160022217081000; 03420180008349939000, afferente l'omesso pagamento delle tasse automobilistiche per le annualità 2008; 2009; 2010; 2011; 2012;
2013 e 2014.
Parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 della legge 241/90 ed art. 7 della legge 212/2000; l'omessa notifica degli atti presupposti, nella specie le cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria avanzata dall'Ente resistente, di cui alle cartelle sottese all'intimazione impugnata e la non applicazione dell'art. 68 comma 4 del D.L. 18/20, chiedendo pertanto, l'accoglimento del ricorso e la contestuale condanna alle spese delle parti convenute, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 7/9/2022 si costituisce la Regione Calabria previo deposito di proprie controdeduzioni nelle quali evidenzia che gli avvisi di accertamento quali atti prodromici all'intimazione impugnata, sono stati ritualmente notificati nei termini previsti dalla normativa di specie e che in mancanza di opposizione sono divenuti definitivi, chiedendo il rigetto del ricorso con la contestuale condanna alle spese.
In data 21/11/2023 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni, nelle quali in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, rileva che le cartelle sottese all'intimazione di pagamento sono state ritualmente notificate, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso e la contestuale condanna al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore.
La Corte osserva che il ricorso è infondato e per gli effetti deve essere rigettato. Circa il difetto di motivazione sollevato dalla parte ricorrente in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 tale eccezione risulta infondata, poiché per come si rileva dall'atto impugnato, lo stesso contiene i presupposti di fatto e le necessarie ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, tali da rendere conoscibile al contribuente i criteri e le motivazioni della pretesa obbligazione avanzata nei suoi confronti dalla Amministrazione Finanziaria e di conseguenza, di consentirgli l'impostazione di una adeguata attività difensiva. Infatti il contribuente si trova davanti un atto perfettamente valido, trasparente, congruamente motivato e che non pregiudica, come infatti non ha pregiudicato la sua impugnazione, per cui nessuna eccezione di nullità è imputabile all'Amministrazione Finanziaria convenuta (Cass. n. 27765/20; n. 20923/19)
Per quanto attiene la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata sollevata dalla parte ricorrente che dichiara di non averli mai ricevuti, tale eccezione non ha pregio, poiché la stessa risulta smentita dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute. Infatti dalla stessa documentazione allegata alle controdeduzioni presentate dalla Regione Calabria, si evincono chiaramente le notifiche degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella e non impugnati dal ricorrente nei termini statuiti dalla normativa di specie, che a sua volta li ha resi inoppugnabili poiché gli stessi in mancanza di opposizione sono divenuti definitivi.
Infatti per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (Cfr Cass. n. 32857/19; n.
20735/19; n. 29978/18). Pertanto l'atto successivo nella specie la cartella di pagamento emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all'articolo 19 comma 3 del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cfr. Cass. n. 3005/2020). Anche le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate nei termini tenuto conto anche della normativa Covid19.
Di conseguenza devono considerarsi irrilevanti le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente circa la legittimità dell'atto impugnato e ogni altra doglianza afferente la lesione del diritto alla difesa, poiché nel caso di specie il pagamento dell'imposta è stato richiesto in forza d'iscrizione a ruolo, divenuta definitiva per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali, nel termine di sessanta giorni dalla loro notificazione (Cfr. Cass. n. 9219/18; n. 12620/16).
Alla luce delle argomentazioni addotte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo Giudicante rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per gli effetti conferma l'atto impugnato. Condanna inoltre parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria che si liquidano in Euro 300,00 ciascuno oltre IVA e Cpa come per legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
DA SC, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6498/2022 depositato il 10/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229003566526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140018704551000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150019312266000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150019312266000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022217081000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022217081000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008349939000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008349939000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RGR 6498/2022 il signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, impugna e contesta l'intimazione di pagamento n. 03420229003566526000, con la quale l'Agenzia Entrate Riscossione chiede il pagamento della somma complessiva di Euro 2.479,37 comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica derivante dalle cartelle n°03420140018704551000; 034201500193312266000; 03420160022217081000; 03420180008349939000, afferente l'omesso pagamento delle tasse automobilistiche per le annualità 2008; 2009; 2010; 2011; 2012;
2013 e 2014.
Parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 della legge 241/90 ed art. 7 della legge 212/2000; l'omessa notifica degli atti presupposti, nella specie le cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria avanzata dall'Ente resistente, di cui alle cartelle sottese all'intimazione impugnata e la non applicazione dell'art. 68 comma 4 del D.L. 18/20, chiedendo pertanto, l'accoglimento del ricorso e la contestuale condanna alle spese delle parti convenute, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 7/9/2022 si costituisce la Regione Calabria previo deposito di proprie controdeduzioni nelle quali evidenzia che gli avvisi di accertamento quali atti prodromici all'intimazione impugnata, sono stati ritualmente notificati nei termini previsti dalla normativa di specie e che in mancanza di opposizione sono divenuti definitivi, chiedendo il rigetto del ricorso con la contestuale condanna alle spese.
In data 21/11/2023 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni, nelle quali in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, rileva che le cartelle sottese all'intimazione di pagamento sono state ritualmente notificate, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso e la contestuale condanna al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore.
La Corte osserva che il ricorso è infondato e per gli effetti deve essere rigettato. Circa il difetto di motivazione sollevato dalla parte ricorrente in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 tale eccezione risulta infondata, poiché per come si rileva dall'atto impugnato, lo stesso contiene i presupposti di fatto e le necessarie ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, tali da rendere conoscibile al contribuente i criteri e le motivazioni della pretesa obbligazione avanzata nei suoi confronti dalla Amministrazione Finanziaria e di conseguenza, di consentirgli l'impostazione di una adeguata attività difensiva. Infatti il contribuente si trova davanti un atto perfettamente valido, trasparente, congruamente motivato e che non pregiudica, come infatti non ha pregiudicato la sua impugnazione, per cui nessuna eccezione di nullità è imputabile all'Amministrazione Finanziaria convenuta (Cass. n. 27765/20; n. 20923/19)
Per quanto attiene la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata sollevata dalla parte ricorrente che dichiara di non averli mai ricevuti, tale eccezione non ha pregio, poiché la stessa risulta smentita dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute. Infatti dalla stessa documentazione allegata alle controdeduzioni presentate dalla Regione Calabria, si evincono chiaramente le notifiche degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella e non impugnati dal ricorrente nei termini statuiti dalla normativa di specie, che a sua volta li ha resi inoppugnabili poiché gli stessi in mancanza di opposizione sono divenuti definitivi.
Infatti per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (Cfr Cass. n. 32857/19; n.
20735/19; n. 29978/18). Pertanto l'atto successivo nella specie la cartella di pagamento emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all'articolo 19 comma 3 del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cfr. Cass. n. 3005/2020). Anche le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate nei termini tenuto conto anche della normativa Covid19.
Di conseguenza devono considerarsi irrilevanti le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente circa la legittimità dell'atto impugnato e ogni altra doglianza afferente la lesione del diritto alla difesa, poiché nel caso di specie il pagamento dell'imposta è stato richiesto in forza d'iscrizione a ruolo, divenuta definitiva per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali, nel termine di sessanta giorni dalla loro notificazione (Cfr. Cass. n. 9219/18; n. 12620/16).
Alla luce delle argomentazioni addotte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo Giudicante rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per gli effetti conferma l'atto impugnato. Condanna inoltre parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria che si liquidano in Euro 300,00 ciascuno oltre IVA e Cpa come per legge.