Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 640
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'eccezione è infondata poiché l'atto impugnato contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessarie a rendere conoscibili al contribuente i criteri e le motivazioni della pretesa tributaria, consentendo un'adeguata difesa.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    L'eccezione non ha pregio in quanto la documentazione prodotta dalle parti convenute smentisce la dedotta omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle. La mancata impugnazione di tali avvisi li ha resi definitivi, precludendo ogni contestazione successiva del debito fiscale. Anche le cartelle sono state ritualmente notificate.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    L'eccezione è assorbita nel rigetto delle altre eccezioni, in quanto gli atti presupposti sono stati notificati e resi definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.

  • Rigettato
    Non applicazione dell'art. 68 comma 4 del D.L. 18/20

    L'eccezione è assorbita nel rigetto delle altre eccezioni, in quanto gli atti presupposti sono stati notificati e resi definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 640
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 640
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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