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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/12/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 759/2020
Il Giudice del Lavoro, SA FE, a seguito dell'udienza svolta in data
15.07.2025, a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ; Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2
(C.F.: ); Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Antonuccio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: e P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), in persona del Dirigente Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa quale Persona_1 funzionaria delegata dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliata presso il convenuto ambito territoriale;
resistente OGGETTO: Riconoscimento integrale del servizio preruolo docenti
Conclusioni
Per la parte ricorrente , Parte_1 Parte_4 Parte_3
“Voglia:
1. annullare/disapplicare, nella parte in cui non riconoscono integralmente il periodo di pre-ruolo svolto, i decreti di ricostruzione di carriera: decreto prot. n. 620 del 5 marzo 2014 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale
CA NE (PITD070007); decreto prot. n. 6583 dell'8 maggio 2013 emesso dal
Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale G. AR (PITF030003);
decreto prot. 2590 del 06.04.2019 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
“Fermi” di RA (PITD0300R);
2. ordinare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati dagli odierni ricorrenti prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ordinare al di rivalutare, sia ai fini CP_3 giuridici che economici, il servizio di preruolo prestato dagli stessi;
4. conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità CP_3 di servizio dei prof.ri , e sia ai fini della corretta Parte_1 Pt_5 Parte_3 ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto;
5.condannare il a corrispondere agli odierni ricorrenti tutte le differenze CP_3 stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 4, a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
6.condannare il a corrispondere ai Prof.ri , CP_3 Parte_1 Pt_5
e - a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in Parte_3 subordine, a titolo di mero debito retributivo – tutte le differenze retributive spettanti, nelle misura quantificanda in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a
Pag. 2 di 16 carico dei ricorrenti da versarsi direttamente all' (ex Gestione ), oltre CP_4 CP_5 ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
7. riconoscere ai ricorrenti il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna
(d'istituto), nelle misure e secondo le modalità specificate in premessa;
8. ordinare al
e/o agli Uffici periferici di competenza, di modificare la posizione dei ricorrenti CP_3 nella graduatoria provinciale e d'istituto;
9. condannare il in persona del CP_3
Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre IVA e
CPA ed accessori come per legge, da distrarsi ai difensori che si dichiarano antistatari.”.
Per la parte Resistente : “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, tenuto conto anche delle eccezioni preliminari di prescrizione e di nullità/inammissibilità formulate dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.07.2025, , Parte_1 [...] ed chiedevano a questo Tribunale di accertare il loro Pt_4 Parte_3 diritto al riconoscimento integrale del servizio di preruolo svolto alle dipendenze del . Pertanto, chiedevano, previo Controparte_1 annullamento o disapplicazione dei propri decreti di ricostruzione della carriera, di condannare l'amministrazione scolastica ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale del servizio preruolo e, conseguentemente, di condannarla al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù della nuova posizione stipendiale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al netto delle ritenute previdenziali a carico dei ricorrenti da versarsi CP_ all' (ex gestione ). CP_5
Pag. 3 di 16 2. In particolare, deduceva che, in quanto vincitore di Parte_1 concorso per soli titoli, veniva assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di tecnologia e disegno tecnico (classe di concorso A071) con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2012. Riferiva di aver prestato servizio di insegnamento preruolo nell'a.s. 1992/1993 e poi dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2011/2012, nonché servizio militare per un anno, 4 mesi e 5 giorni. Nonostante avesse prestato servizio preruolo per 9 anni, con decreto prot. n. 620 del 05.03.2014, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico
Commerciale CA NE aveva riconosciuto anni 1, mesi 4 e 5 giorni per il servizio militare e per il servizio preruolo solo anni 6, mesi 10 e giorni 20 ai fini giuridici ed economici e anni 1, mesi 5 e giorni 10 ai soli fini economici.
[...]
invece, deduceva di essere stato assunto con contratto individuale di Pt_4 lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di elettronica (classe di concorso A034) con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 ed economica alla data effettiva di assunzione, 01.09.2011, in quanto inserito nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo. Riferiva di aver superato il periodo di prova alla data del 31.08.2011. Inoltre, riferiva di aver prestato servizio di insegnamento preruolo nell'a.s. 1996/1997 e poi dal 2000/2001 al 2009/2010. dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2011/2012, nonché servizio militare per un anno, 4 mesi e 5 giorni. Nonostante avesse prestato servizio preruolo per 10 anni, con decreto prot. n. 6583 del 08.05.2013, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico
Industriale G. AR gli aveva riconosciuto anni 8, mesi 0 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici e anni 2, mesi 0 e giorni 0 ai fini economici come anzianità complessiva. Infine, deduceva di essere stata assunta Parte_3 con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (classe di concorso
A016), con decorrenza giuridica ed economica dal 28.11.20215, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo. Riferiva di aver
Pag. 4 di 16 superato il periodo di prova il 07.07.2016. Inoltre, riferiva di aver prestato servizio di insegnamento nell'a.s. 2003/2004 e poi dall'a.s. 2006/2007 al
2014/2015. Nonostante avesse prestato servizio preruolo per 9 anni, con decreto prot. n. 2590 del 06.04.2019, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Fermi di
RA le aveva riconosciuto per il servizio preruolo solo anni 6, mesi 8 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici e anni 1, mesi 4 e giorni 0 ai soli fini economici.
3. Ciò premesso, i ricorrenti lamentavano che il mancato riconoscimento integrale del servizio preruolo era discriminatorio rispetto al trattamento riservato ai docenti di ruolo, invocando a tal proposito la clausola 1, lett. a), e la clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, che prefissano l'obiettivo di miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato e sanciscono il principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. Rilevano
l'insussistenza delle ragioni oggettive che giustifichino il diverso trattamento, avendo i docenti prestato servizio preruolo di supplenza annuale. Citavano pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di merito e di legittimità in loro favore. In particolare, rilevavano come l'art. 485 d.lgs. 297/1994, come statuito dai giudici di legittimità, violi la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, dunque, debba essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risulti inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
4. In data 09.07.2021, si costituivano in giudizio il Controparte_1
e l' eccependo in via
[...] Controparte_6 preliminare la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2 r.d.l. 295/1939 e
2948 c.c., prescrizione per i crediti riferiti al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità o inammissibilità del ricorso per genericità.
5. Nel merito, parte resistente contestava la pretesa dei ricorrenti, rilevando di aver emesso i relativi decreti di ricostruzione carriera applicando correttamente gli
Pag. 5 di 16 artt. 569 e 570 del d.lgs. n 97/1994, nonché il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n. 122/2010, il cui art. 9, comma 23, dispone che gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali. Deduceva che l'anzianità dei ricorrenti non era sufficiente ai fini dell'inquadramento nella fascia stipendiale superiore. Contestava altresì la richiesta risarcitoria dei ricorrenti, i quali non avevano prodotto alcuna prova valida in merito. Richiamava la sentenza Motter della Corte di Giustizia Europea
(C-466/2017), relativa alla corretta applicazione del criterio temporizzato di cui all'art. 569 del d.lgs. n. 297/94 per il personale docente e altre pronunce di legittimità e di merito. Riteneva che non vi era stata alcuna discriminazione, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro recepita dalla Direttiva
1999/70/CE, in presenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego tra il personale scolastico a tempo indeterminato e quello termine. Infatti, secondo la resistente, l'anzianità, quale presupposto giuridico dei relativi scatti biennali, presuppone a sua volta la stabilità, il vincolo permanente e l'impegno costante che i contraenti mantengono fermo per un tempo non a priori predeterminato. Infine, rilevava che tale quadro era desumibile anche dalla peculiare normativa di riferimento (artt. 550 ss. D.lgs
297/94) secondo cui la ricostruzione di carriera è possibile soltanto a seguito dell'immissione in ruolo del docente e su domanda del medesimo;
pertanto,
l'anzianità e gli scatti biennali non rientrano nella nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola 4 predetta. Escludeva l'applicabilità della cd. clausola di salvaguardia.
6. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 15.07.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
Pag. 6 di 16 8. In via preliminare, in merito all'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, si osserva che per la dichiarazione di nullità occorre che la genericità e l'indeterminatezza della domanda sia assoluta a tal punto che non risulti possibile individuare, in alcun modo, né il petitum né la causa petendi. Dalla lettura dell'atto introduttivo nel suo complesso e dalla documentazione prodotta, si evince che oggetto della domanda attorea è il riconoscimento integrale del servizio preruolo svolto dai ricorrenti al pari del servizio reso dai docenti di ruolo.
9. In merito all'eccezione di prescrizione, poi, sollevata dalla parte resistente, i giudici di legittimità hanno sostenuto la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Più in particolare, hanno ritenuto che l'anzianità di servizio non sia uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali ad esempio alla retribuzione, agli scatti di anzianità, alla progressione economica. Dunque, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale, cui soggiace il diritto alla retribuzione. Da ciò, ne consegue che se il lavoratore, il cui diritto ad una differenza retributiva si è prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., agisce per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura a essi corrispondente, e cioè come se il diritto alla retribuzione di per sé, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato già soddisfatto. Di riflesso, il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (sul punto, recentemente Cass. Civ.,
Pag. 7 di 16 Sez. Lav., 20.01.2020, m. 2232; e dello stesso tenore, Corte dei conti,
Deliberazione n. 33/2019).
10. Nel caso di specie, quanto alla posizione di , il diritto Parte_1 alle differenze retributive per tutto il periodo antecedente all'immissione in ruolo
(avvenuta in data 01.09.2012) si è prescritto. Quanto al periodo successivo, si è prescritto il diritto di credito relativamente alle retribuzioni antecedenti al quinquennio precedente all'atto di diffida notificato in data 18.04.2019 all'amministrazione resistente, che costituisce primo valido atto interruttivo della prescrizione, poi interrotta nuovamente in data 20.04.2021 con la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Quanto alla posizione di il diritto alle differenze retributive per tutto il Parte_4 periodo antecedente all'immissione in ruolo (avvenuta in data 01.09.2010) si è prescritto. Quanto al periodo successivo, si è prescritto il diritto di credito relativamente alle retribuzioni antecedenti al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza avvenuto in data 20.04.202. Infine, quanto alla posizione di , il diritto alle Parte_3 differenze retributive per tutto il periodo antecedente all'immissione in ruolo
(avvenuta in data 28.11.2015) si è prescritto. Quanto al periodo successivo, si è prescritto il diritto di credito relativamente alle retribuzioni antecedenti al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza avvenuto in data 20.04.2021. Pertanto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
11. Per la risoluzione della presente causa, va innanzitutto rammentato che la materia è disciplinata dagli artt. 485 e ss. del d.lgs. 297/1994, come integrati dall'art. 7, comma 2, e dall'art. 11, comma 14, l. 124/1999.
12. In particolare, l'art. 485 d.lgs. 297/1994 prevede che, ai fini della ricostruzione della carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, il servizio precedente non di ruolo svolto nelle scuole statali doveva essere riconosciuto in misura limitata, ossia riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dei primi quattro anni di servizio preruolo, mentre un riconoscimento parziale
(temporizzato) per il servizio eccedente i quattro anni, ai fini giuridici ed
Pag. 8 di 16 economici per due terzi nel periodo eccedente, mentre il restante terzo solo ai fini economici. Tale norma è stata integrata successivamente con l'art. 7, comma 2, e l'art. 11, comma 14, della l. 124/1999 che prevedevano rispettivamente che “Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine
e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico” e che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
13. Tale normativa, tuttavia, deve confrontarsi con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro recepito dalla Direttiva 1990/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che sancisce, con riferimento alle condizioni di impiego, il principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo indeterminato, “a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto
1). La clausola, al punto 4, prevede che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
14. In particolare, la Corte di Giustizia, affrontando questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi
Pag. 9 di 16 contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,; 8.9.2011, causa C-177/10 CP_7
. La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione
[...] non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del
ER SO, cit., punto 42).
15. Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 09.07.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). A tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti (“ragioni oggettive” e
“motivazioni oggettive”) di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-
305/11, Valenza;
07.03.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
16. Circa la compatibilità della disciplina interna con il diritto comunitario, si deve rammentare che la clausola 4, ivi analizzata, deve essere interpretata nel senso che essa “osta a una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a
Pag. 10 di 16 tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive
[...]. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14).
17. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente affermato che tale normativa è in contrasto con la clausola suddetta.
18. Nel rispetto dei principi di concisione e sintesi di cui agli artt. 118 disp. att. cpc.
e 132 c.p.c., si riporta e si condivide la motivazione della pronuncia Cass. Civ.,
Sez. Lav., 28.11.2019, n. 31149:“L'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di
Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS punto 43; Corte di CP_7
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).”. Inoltre, “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità
Pag. 11 di 16 dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente
l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. È, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”. La pronuncia segue affermando che “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n.
297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle
Pag. 12 di 16 attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del
d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, OS SA punti da 49 a 56).”
19. Sul tema si sono espressi anche i giudici contabili, i quali hanno rilevato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio preruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (Sezione regionale di controllo per la Regione
Siciliana del. n.73/2016/SUCC). Inoltre, hanno individuato come i due istituti presentino caratteristiche differenti: il criterio della temporizzazione è, infatti, diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di un'anzianità di servizio “convenzionale”; il criterio della ricostruzione della carriera opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere al riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo, in via definitiva. Da ciò deriva che
Pag. 13 di 16 l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare (Corte dei
Conti, deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
20. Alla luce di tali considerazioni, la ricostruzione della carriera deve avvenire per intero alla luce del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1990/70/CE, nel limite imposto della durata del servizio preruolo. Ed invero, va riconosciuto il diritto dei docenti ricorrenti alla valutazione del servizio pre-ruolo svolto alle dipendenze del CP_1 convenuto per i periodi superiori a 180 giorni, in quanto pienamente assimilabile a quello svolto da un docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato ab origine.
21. A questo punto, va osservato che dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che:
- ha prestato un servizio inferiore a 180 giorni negli Parte_1 anni scolastici 1992/1993, 2003/2004;
- ha prestato un servizio inferiore a 180 giorni negli anni Parte_4 scolastici 1996/1997 e 1997/1998, non oggetto della domanda di riconoscimento integrale;
- ha prestato un servizio inferiore a 180 giorni negli anni Parte_3 scolastici 2003/2004 e 2004/2005.
22. Il riconoscimento integrale deve escludere, pertanto, i suddetti periodi.
23. Va, inoltre, escluso il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici, non espressamente richiesto, ma che nel caso della ricorrente è coinvolto Parte_3 nel riconoscimento del servizio preruolo. Si richiama sul punto la recente
Pag. 14 di 16 pronuncia dei giudici di legittimità resa nelle recente sentenze del 21.05.2025
(nn. 13618 e 13619).
24. Quanto alla contestata possibilità di applicare ai ricorrenti la cd. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL luglio 2011 da parte del , si osserva CP_1 che parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica richiesta nel proprio ricorso introduttivo. Parte ricorrente, infatti, fa riferimento a tale clausola per la prima volta soltanto nel preverbale depositato in data 07.12.2022.
25. Pertanto, seppur trattasi di una domanda connessa e conseguente a quella formulata, una pronuncia in merito sarebbe ultra petita.
26. Quanto alla pretesa creditoria, avanzata in questa sede, i conteggi riferiti alla ricostruzione integrale del servizio preruolo, allegati dalla parte ricorrente non sono stati sostanzialmente contestati e appaiono corretti e congrui nei limiti del riconoscimento dell'anzianità come sopra definito (prescrizione, servizio inferiore a 180 giorni, anno 2013).
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in
G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile – complessità bassa), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato
D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
1. accerta e dichiara il diritto di , Parte_1 Parte_4
al riconoscimento integrale dei periodi di servizio Parte_3 effettivamente prestati alle dipendenze del Controparte_1 in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato, nei periodi indicati salvo le limitazioni come in parte motiva;
2. ordina, per l'effetto, al resistente a emettere un nuovo decreto di CP_1 ricostruzione di carriera nei termini sopra indicati e con tutti i conseguenti effetti
Pag. 15 di 16 giuridici ed economici (inclusi punteggi e progressione carriera);
3. condanna il resistente a corrispondere, in favore dei ricorrenti, le CP_1 eventuali differenze retributive maturate, calcolate sulla base della nuova ricostruzione carriera e in applicazione dei CCN vigenti, nei limiti della prescrizione, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994; nonché alla regolarizzazione previdenziale con versamento degli importi dovuti all'ente previdenziale di riferimento;
4. condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, cpa e I.V.A., se dovuta per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Eleonora Antonuccio, dichiaratasi antistataria.
Pisa, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
SA FE
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 759/2020
Il Giudice del Lavoro, SA FE, a seguito dell'udienza svolta in data
15.07.2025, a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ; Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2
(C.F.: ); Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Antonuccio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: e P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), in persona del Dirigente Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa quale Persona_1 funzionaria delegata dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliata presso il convenuto ambito territoriale;
resistente OGGETTO: Riconoscimento integrale del servizio preruolo docenti
Conclusioni
Per la parte ricorrente , Parte_1 Parte_4 Parte_3
“Voglia:
1. annullare/disapplicare, nella parte in cui non riconoscono integralmente il periodo di pre-ruolo svolto, i decreti di ricostruzione di carriera: decreto prot. n. 620 del 5 marzo 2014 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale
CA NE (PITD070007); decreto prot. n. 6583 dell'8 maggio 2013 emesso dal
Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale G. AR (PITF030003);
decreto prot. 2590 del 06.04.2019 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
“Fermi” di RA (PITD0300R);
2. ordinare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati dagli odierni ricorrenti prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ordinare al di rivalutare, sia ai fini CP_3 giuridici che economici, il servizio di preruolo prestato dagli stessi;
4. conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità CP_3 di servizio dei prof.ri , e sia ai fini della corretta Parte_1 Pt_5 Parte_3 ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto;
5.condannare il a corrispondere agli odierni ricorrenti tutte le differenze CP_3 stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 4, a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
6.condannare il a corrispondere ai Prof.ri , CP_3 Parte_1 Pt_5
e - a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in Parte_3 subordine, a titolo di mero debito retributivo – tutte le differenze retributive spettanti, nelle misura quantificanda in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a
Pag. 2 di 16 carico dei ricorrenti da versarsi direttamente all' (ex Gestione ), oltre CP_4 CP_5 ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
7. riconoscere ai ricorrenti il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna
(d'istituto), nelle misure e secondo le modalità specificate in premessa;
8. ordinare al
e/o agli Uffici periferici di competenza, di modificare la posizione dei ricorrenti CP_3 nella graduatoria provinciale e d'istituto;
9. condannare il in persona del CP_3
Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre IVA e
CPA ed accessori come per legge, da distrarsi ai difensori che si dichiarano antistatari.”.
Per la parte Resistente : “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, tenuto conto anche delle eccezioni preliminari di prescrizione e di nullità/inammissibilità formulate dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.07.2025, , Parte_1 [...] ed chiedevano a questo Tribunale di accertare il loro Pt_4 Parte_3 diritto al riconoscimento integrale del servizio di preruolo svolto alle dipendenze del . Pertanto, chiedevano, previo Controparte_1 annullamento o disapplicazione dei propri decreti di ricostruzione della carriera, di condannare l'amministrazione scolastica ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale del servizio preruolo e, conseguentemente, di condannarla al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù della nuova posizione stipendiale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al netto delle ritenute previdenziali a carico dei ricorrenti da versarsi CP_ all' (ex gestione ). CP_5
Pag. 3 di 16 2. In particolare, deduceva che, in quanto vincitore di Parte_1 concorso per soli titoli, veniva assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di tecnologia e disegno tecnico (classe di concorso A071) con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2012. Riferiva di aver prestato servizio di insegnamento preruolo nell'a.s. 1992/1993 e poi dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2011/2012, nonché servizio militare per un anno, 4 mesi e 5 giorni. Nonostante avesse prestato servizio preruolo per 9 anni, con decreto prot. n. 620 del 05.03.2014, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico
Commerciale CA NE aveva riconosciuto anni 1, mesi 4 e 5 giorni per il servizio militare e per il servizio preruolo solo anni 6, mesi 10 e giorni 20 ai fini giuridici ed economici e anni 1, mesi 5 e giorni 10 ai soli fini economici.
[...]
invece, deduceva di essere stato assunto con contratto individuale di Pt_4 lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di elettronica (classe di concorso A034) con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 ed economica alla data effettiva di assunzione, 01.09.2011, in quanto inserito nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo. Riferiva di aver superato il periodo di prova alla data del 31.08.2011. Inoltre, riferiva di aver prestato servizio di insegnamento preruolo nell'a.s. 1996/1997 e poi dal 2000/2001 al 2009/2010. dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2011/2012, nonché servizio militare per un anno, 4 mesi e 5 giorni. Nonostante avesse prestato servizio preruolo per 10 anni, con decreto prot. n. 6583 del 08.05.2013, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico
Industriale G. AR gli aveva riconosciuto anni 8, mesi 0 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici e anni 2, mesi 0 e giorni 0 ai fini economici come anzianità complessiva. Infine, deduceva di essere stata assunta Parte_3 con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (classe di concorso
A016), con decorrenza giuridica ed economica dal 28.11.20215, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo. Riferiva di aver
Pag. 4 di 16 superato il periodo di prova il 07.07.2016. Inoltre, riferiva di aver prestato servizio di insegnamento nell'a.s. 2003/2004 e poi dall'a.s. 2006/2007 al
2014/2015. Nonostante avesse prestato servizio preruolo per 9 anni, con decreto prot. n. 2590 del 06.04.2019, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Fermi di
RA le aveva riconosciuto per il servizio preruolo solo anni 6, mesi 8 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici e anni 1, mesi 4 e giorni 0 ai soli fini economici.
3. Ciò premesso, i ricorrenti lamentavano che il mancato riconoscimento integrale del servizio preruolo era discriminatorio rispetto al trattamento riservato ai docenti di ruolo, invocando a tal proposito la clausola 1, lett. a), e la clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, che prefissano l'obiettivo di miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato e sanciscono il principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. Rilevano
l'insussistenza delle ragioni oggettive che giustifichino il diverso trattamento, avendo i docenti prestato servizio preruolo di supplenza annuale. Citavano pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di merito e di legittimità in loro favore. In particolare, rilevavano come l'art. 485 d.lgs. 297/1994, come statuito dai giudici di legittimità, violi la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, dunque, debba essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risulti inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
4. In data 09.07.2021, si costituivano in giudizio il Controparte_1
e l' eccependo in via
[...] Controparte_6 preliminare la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2 r.d.l. 295/1939 e
2948 c.c., prescrizione per i crediti riferiti al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità o inammissibilità del ricorso per genericità.
5. Nel merito, parte resistente contestava la pretesa dei ricorrenti, rilevando di aver emesso i relativi decreti di ricostruzione carriera applicando correttamente gli
Pag. 5 di 16 artt. 569 e 570 del d.lgs. n 97/1994, nonché il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n. 122/2010, il cui art. 9, comma 23, dispone che gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali. Deduceva che l'anzianità dei ricorrenti non era sufficiente ai fini dell'inquadramento nella fascia stipendiale superiore. Contestava altresì la richiesta risarcitoria dei ricorrenti, i quali non avevano prodotto alcuna prova valida in merito. Richiamava la sentenza Motter della Corte di Giustizia Europea
(C-466/2017), relativa alla corretta applicazione del criterio temporizzato di cui all'art. 569 del d.lgs. n. 297/94 per il personale docente e altre pronunce di legittimità e di merito. Riteneva che non vi era stata alcuna discriminazione, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro recepita dalla Direttiva
1999/70/CE, in presenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego tra il personale scolastico a tempo indeterminato e quello termine. Infatti, secondo la resistente, l'anzianità, quale presupposto giuridico dei relativi scatti biennali, presuppone a sua volta la stabilità, il vincolo permanente e l'impegno costante che i contraenti mantengono fermo per un tempo non a priori predeterminato. Infine, rilevava che tale quadro era desumibile anche dalla peculiare normativa di riferimento (artt. 550 ss. D.lgs
297/94) secondo cui la ricostruzione di carriera è possibile soltanto a seguito dell'immissione in ruolo del docente e su domanda del medesimo;
pertanto,
l'anzianità e gli scatti biennali non rientrano nella nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola 4 predetta. Escludeva l'applicabilità della cd. clausola di salvaguardia.
6. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 15.07.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
Pag. 6 di 16 8. In via preliminare, in merito all'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, si osserva che per la dichiarazione di nullità occorre che la genericità e l'indeterminatezza della domanda sia assoluta a tal punto che non risulti possibile individuare, in alcun modo, né il petitum né la causa petendi. Dalla lettura dell'atto introduttivo nel suo complesso e dalla documentazione prodotta, si evince che oggetto della domanda attorea è il riconoscimento integrale del servizio preruolo svolto dai ricorrenti al pari del servizio reso dai docenti di ruolo.
9. In merito all'eccezione di prescrizione, poi, sollevata dalla parte resistente, i giudici di legittimità hanno sostenuto la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Più in particolare, hanno ritenuto che l'anzianità di servizio non sia uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali ad esempio alla retribuzione, agli scatti di anzianità, alla progressione economica. Dunque, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale, cui soggiace il diritto alla retribuzione. Da ciò, ne consegue che se il lavoratore, il cui diritto ad una differenza retributiva si è prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., agisce per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura a essi corrispondente, e cioè come se il diritto alla retribuzione di per sé, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato già soddisfatto. Di riflesso, il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (sul punto, recentemente Cass. Civ.,
Pag. 7 di 16 Sez. Lav., 20.01.2020, m. 2232; e dello stesso tenore, Corte dei conti,
Deliberazione n. 33/2019).
10. Nel caso di specie, quanto alla posizione di , il diritto Parte_1 alle differenze retributive per tutto il periodo antecedente all'immissione in ruolo
(avvenuta in data 01.09.2012) si è prescritto. Quanto al periodo successivo, si è prescritto il diritto di credito relativamente alle retribuzioni antecedenti al quinquennio precedente all'atto di diffida notificato in data 18.04.2019 all'amministrazione resistente, che costituisce primo valido atto interruttivo della prescrizione, poi interrotta nuovamente in data 20.04.2021 con la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Quanto alla posizione di il diritto alle differenze retributive per tutto il Parte_4 periodo antecedente all'immissione in ruolo (avvenuta in data 01.09.2010) si è prescritto. Quanto al periodo successivo, si è prescritto il diritto di credito relativamente alle retribuzioni antecedenti al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza avvenuto in data 20.04.202. Infine, quanto alla posizione di , il diritto alle Parte_3 differenze retributive per tutto il periodo antecedente all'immissione in ruolo
(avvenuta in data 28.11.2015) si è prescritto. Quanto al periodo successivo, si è prescritto il diritto di credito relativamente alle retribuzioni antecedenti al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza avvenuto in data 20.04.2021. Pertanto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
11. Per la risoluzione della presente causa, va innanzitutto rammentato che la materia è disciplinata dagli artt. 485 e ss. del d.lgs. 297/1994, come integrati dall'art. 7, comma 2, e dall'art. 11, comma 14, l. 124/1999.
12. In particolare, l'art. 485 d.lgs. 297/1994 prevede che, ai fini della ricostruzione della carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, il servizio precedente non di ruolo svolto nelle scuole statali doveva essere riconosciuto in misura limitata, ossia riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dei primi quattro anni di servizio preruolo, mentre un riconoscimento parziale
(temporizzato) per il servizio eccedente i quattro anni, ai fini giuridici ed
Pag. 8 di 16 economici per due terzi nel periodo eccedente, mentre il restante terzo solo ai fini economici. Tale norma è stata integrata successivamente con l'art. 7, comma 2, e l'art. 11, comma 14, della l. 124/1999 che prevedevano rispettivamente che “Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine
e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico” e che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
13. Tale normativa, tuttavia, deve confrontarsi con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro recepito dalla Direttiva 1990/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che sancisce, con riferimento alle condizioni di impiego, il principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo indeterminato, “a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto
1). La clausola, al punto 4, prevede che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
14. In particolare, la Corte di Giustizia, affrontando questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi
Pag. 9 di 16 contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,; 8.9.2011, causa C-177/10 CP_7
. La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione
[...] non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del
ER SO, cit., punto 42).
15. Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 09.07.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). A tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti (“ragioni oggettive” e
“motivazioni oggettive”) di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-
305/11, Valenza;
07.03.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
16. Circa la compatibilità della disciplina interna con il diritto comunitario, si deve rammentare che la clausola 4, ivi analizzata, deve essere interpretata nel senso che essa “osta a una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a
Pag. 10 di 16 tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive
[...]. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14).
17. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente affermato che tale normativa è in contrasto con la clausola suddetta.
18. Nel rispetto dei principi di concisione e sintesi di cui agli artt. 118 disp. att. cpc.
e 132 c.p.c., si riporta e si condivide la motivazione della pronuncia Cass. Civ.,
Sez. Lav., 28.11.2019, n. 31149:“L'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di
Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS punto 43; Corte di CP_7
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).”. Inoltre, “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità
Pag. 11 di 16 dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente
l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. È, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”. La pronuncia segue affermando che “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n.
297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle
Pag. 12 di 16 attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del
d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, OS SA punti da 49 a 56).”
19. Sul tema si sono espressi anche i giudici contabili, i quali hanno rilevato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio preruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (Sezione regionale di controllo per la Regione
Siciliana del. n.73/2016/SUCC). Inoltre, hanno individuato come i due istituti presentino caratteristiche differenti: il criterio della temporizzazione è, infatti, diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di un'anzianità di servizio “convenzionale”; il criterio della ricostruzione della carriera opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere al riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo, in via definitiva. Da ciò deriva che
Pag. 13 di 16 l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare (Corte dei
Conti, deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
20. Alla luce di tali considerazioni, la ricostruzione della carriera deve avvenire per intero alla luce del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1990/70/CE, nel limite imposto della durata del servizio preruolo. Ed invero, va riconosciuto il diritto dei docenti ricorrenti alla valutazione del servizio pre-ruolo svolto alle dipendenze del CP_1 convenuto per i periodi superiori a 180 giorni, in quanto pienamente assimilabile a quello svolto da un docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato ab origine.
21. A questo punto, va osservato che dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che:
- ha prestato un servizio inferiore a 180 giorni negli Parte_1 anni scolastici 1992/1993, 2003/2004;
- ha prestato un servizio inferiore a 180 giorni negli anni Parte_4 scolastici 1996/1997 e 1997/1998, non oggetto della domanda di riconoscimento integrale;
- ha prestato un servizio inferiore a 180 giorni negli anni Parte_3 scolastici 2003/2004 e 2004/2005.
22. Il riconoscimento integrale deve escludere, pertanto, i suddetti periodi.
23. Va, inoltre, escluso il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici, non espressamente richiesto, ma che nel caso della ricorrente è coinvolto Parte_3 nel riconoscimento del servizio preruolo. Si richiama sul punto la recente
Pag. 14 di 16 pronuncia dei giudici di legittimità resa nelle recente sentenze del 21.05.2025
(nn. 13618 e 13619).
24. Quanto alla contestata possibilità di applicare ai ricorrenti la cd. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL luglio 2011 da parte del , si osserva CP_1 che parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica richiesta nel proprio ricorso introduttivo. Parte ricorrente, infatti, fa riferimento a tale clausola per la prima volta soltanto nel preverbale depositato in data 07.12.2022.
25. Pertanto, seppur trattasi di una domanda connessa e conseguente a quella formulata, una pronuncia in merito sarebbe ultra petita.
26. Quanto alla pretesa creditoria, avanzata in questa sede, i conteggi riferiti alla ricostruzione integrale del servizio preruolo, allegati dalla parte ricorrente non sono stati sostanzialmente contestati e appaiono corretti e congrui nei limiti del riconoscimento dell'anzianità come sopra definito (prescrizione, servizio inferiore a 180 giorni, anno 2013).
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in
G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile – complessità bassa), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato
D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
1. accerta e dichiara il diritto di , Parte_1 Parte_4
al riconoscimento integrale dei periodi di servizio Parte_3 effettivamente prestati alle dipendenze del Controparte_1 in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato, nei periodi indicati salvo le limitazioni come in parte motiva;
2. ordina, per l'effetto, al resistente a emettere un nuovo decreto di CP_1 ricostruzione di carriera nei termini sopra indicati e con tutti i conseguenti effetti
Pag. 15 di 16 giuridici ed economici (inclusi punteggi e progressione carriera);
3. condanna il resistente a corrispondere, in favore dei ricorrenti, le CP_1 eventuali differenze retributive maturate, calcolate sulla base della nuova ricostruzione carriera e in applicazione dei CCN vigenti, nei limiti della prescrizione, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994; nonché alla regolarizzazione previdenziale con versamento degli importi dovuti all'ente previdenziale di riferimento;
4. condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, cpa e I.V.A., se dovuta per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Eleonora Antonuccio, dichiaratasi antistataria.
Pisa, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
SA FE
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