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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 10348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10348 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta dal ricorrente ed inerente alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catania il 18 maggio 2004, irrevocabile il 3 luglio 2004, che lo aveva condannato alla pena di giustizia, concordata tra le parti, in relazione al reato di estorsione pluriaggravata in concorso. 2. Ricorre per cassazione IO AS, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen. per non avere la Corte ritenuto non configurabile il reato di estorsione per il quale il ricorrente è stato condannato Penale Sent. Sez. 2 Num. 10348 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/02/2025 irrevocabilmente, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Dario Troni, successive alla sentenza di condanna, con le quali questi, riconoscendo alla persona offesa del procedimento una contiguità con ambienti mafiosi, aveva ricondotto la vicenda ad una diatriba tra clan rivali e non ad una estorsione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, non rinvenendosi agli atti la procura speciale della quale il difensore doveva munirsi per proporre il ricorso per cassazione in tema di revisione (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Eduardo, Rv. 276080 - 01, secondo cui, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 12/02/2025.
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta dal ricorrente ed inerente alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catania il 18 maggio 2004, irrevocabile il 3 luglio 2004, che lo aveva condannato alla pena di giustizia, concordata tra le parti, in relazione al reato di estorsione pluriaggravata in concorso. 2. Ricorre per cassazione IO AS, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen. per non avere la Corte ritenuto non configurabile il reato di estorsione per il quale il ricorrente è stato condannato Penale Sent. Sez. 2 Num. 10348 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/02/2025 irrevocabilmente, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Dario Troni, successive alla sentenza di condanna, con le quali questi, riconoscendo alla persona offesa del procedimento una contiguità con ambienti mafiosi, aveva ricondotto la vicenda ad una diatriba tra clan rivali e non ad una estorsione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, non rinvenendosi agli atti la procura speciale della quale il difensore doveva munirsi per proporre il ricorso per cassazione in tema di revisione (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Eduardo, Rv. 276080 - 01, secondo cui, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 12/02/2025.