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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ginosa - Piazza Marconi 1 74013 Ginosa TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2019
- sul ricorso n. 248/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Ginosa - Piazza Marconi 74013 Ginosa TA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore del comune si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.11.2024 il Comune di Ginosa notificava a Ricorrente_1 l' avviso di accertamento (IMU) n. 21 relativi all'anno 2019.
Con distinti ricorsi iscritti al n. R.G. 173/2025 e 248/2025 il contribuente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
“mancanza del presupposto della soggettività passiva”;
“carenza di motivazione”;
illegittimità delle sanzioni.
Resisteva il Comune di Ginosa.
I ricorsi venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l primo motivo è infondato Deduce il ricorrente:
che < al settimana, permanere ni altra città per motivi di studio e/o lavoro”.
Sennonché, l'esenzione dal pagamento dell'imposta - alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (che individua i soggetti passivi dell'imposta), e l'art. 8, comma
3, del d.lgs. n. 23 del 2011, nonché l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif. dalla l. n.
214 del 2011 (che esentano da imposta l'abitazione principale in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi), nella formulazione vigente ratione temporis - spetta in via esclusiva alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che ivi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica (Cass. 5445/2025).
Sennonché il ricorrente non ha prodotto alcun documento (fatture, bollette, pagamento utenze ecc.) che attesti che egli dimori stabilmente nel bene tassato.
L'esenzione non può essere riconosciuta.
Anche il secondo motivo è infondato.
L'atto impugnato riporta i dati catastali del bene tassato, la ragione della pretesa (mancato versamento dell'IMU), l'imposta dovuta.
L'atto è sufficientemente motivato.
D'altra parte il ricorrente non ha neanche allegato quali sarebbero i dati mancanti che gli avrebbero impedito una compiuta difesa.
Pure il terzo motivo non ha fondamento.
La richiesta di esenzione dal pagamento delle sanzioni è stata formulata senza la prospettazione di alcun motivo che renderebbe dubbia la normativa che disciplina la fattispecie esaminata.
Né si ravvisano profili di incertezza.
Il ricorso va, in conclusione, integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 500,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ginosa - Piazza Marconi 1 74013 Ginosa TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2019
- sul ricorso n. 248/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Ginosa - Piazza Marconi 74013 Ginosa TA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore del comune si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.11.2024 il Comune di Ginosa notificava a Ricorrente_1 l' avviso di accertamento (IMU) n. 21 relativi all'anno 2019.
Con distinti ricorsi iscritti al n. R.G. 173/2025 e 248/2025 il contribuente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
“mancanza del presupposto della soggettività passiva”;
“carenza di motivazione”;
illegittimità delle sanzioni.
Resisteva il Comune di Ginosa.
I ricorsi venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l primo motivo è infondato Deduce il ricorrente:
che < al settimana, permanere ni altra città per motivi di studio e/o lavoro”.
Sennonché, l'esenzione dal pagamento dell'imposta - alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (che individua i soggetti passivi dell'imposta), e l'art. 8, comma
3, del d.lgs. n. 23 del 2011, nonché l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif. dalla l. n.
214 del 2011 (che esentano da imposta l'abitazione principale in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi), nella formulazione vigente ratione temporis - spetta in via esclusiva alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che ivi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica (Cass. 5445/2025).
Sennonché il ricorrente non ha prodotto alcun documento (fatture, bollette, pagamento utenze ecc.) che attesti che egli dimori stabilmente nel bene tassato.
L'esenzione non può essere riconosciuta.
Anche il secondo motivo è infondato.
L'atto impugnato riporta i dati catastali del bene tassato, la ragione della pretesa (mancato versamento dell'IMU), l'imposta dovuta.
L'atto è sufficientemente motivato.
D'altra parte il ricorrente non ha neanche allegato quali sarebbero i dati mancanti che gli avrebbero impedito una compiuta difesa.
Pure il terzo motivo non ha fondamento.
La richiesta di esenzione dal pagamento delle sanzioni è stata formulata senza la prospettazione di alcun motivo che renderebbe dubbia la normativa che disciplina la fattispecie esaminata.
Né si ravvisano profili di incertezza.
Il ricorso va, in conclusione, integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 500,00, oltre accessori come per legge.