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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
CH GI, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3362/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2S00578/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl (già denominata Ricorrente_1 Srl, di seguito anche solo "società") impugnava l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018 e relativo all'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), avviso in cui si contesta in particolare alla contribuente l'erronea deduzione di interessi passivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Lombardia-Ufficio Grandi
Contribuenti (di seguito anche solo "Ufficio"), depositando articolate controdeduzioni e concludendo per il rigetto del gravame.
In vista dell'udienza pubblica la società depositava una memoria illustrativa delle proprie posizioni.
All'udienza di trattazione del 16.1.2026, presenti i difensori delle parti, la causa era discussa e spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, avente sede in Italia, è parte di un importante gruppo farmaceutico, il Gruppo_societario_1.
Nell'anno 2016 la capogruppo Società_capogruppo_1 (società di diritto olandese ma con sede nel Regno Unito) acquisiva il controllo attraverso un'opa (offerta pubblica di acquisto) del gruppo farmaceutico concorrente Gruppo_societario_2, avente sede in Svezia e con una serie di società dislocate in vari stati fra cui l'Italia.
Dopo l'acquisizione del Gruppo_societario_2, la società Società_capogruppo_1 collocava le partecipazioni nelle altre società del gruppo operanti negli stati dove avevano sede le società acquisite, assegnando alle proprie controllate anche parte del debito assunto per l'acquisizione del Gruppo_societario_2.
Di conseguenza, Ricorrente_1 assumeva il controllo delle società italiane già facenti parte del Gruppo_societario_2 (Società_1 e Società_2), utilizzando per l'acquisizione delle partecipazioni in tali società anche il meccanismo del debito e corrispondendo quindi i relativi interessi passivi.
Secondo l'Ufficio l'operazione sopra descritta sarebbe priva di qualsivoglia giustificazione economica e quindi meramente elusiva, avendo quale unico scopo il conseguimento di un illecito vantaggio fiscale, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi.
L'avviso di accertamento contesta quindi l'indeducibilità di oneri finanziari, reputando l'operazione elusiva ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente).
Nel gravame la società Ricorrente_1 contesta decisamente l'interpretazione dell'Ufficio e ribadisce sotto vari profili la razionalità economica dell'operazione, che è priva di ogni intento elusivo.
Sul punto occorre premettere che il citato art. 10-bis configura quale “abuso del diritto” l'operazione priva di sostanza economica, volta essenzialmente a realizzare vantaggi fiscali indebiti (comma 1), mentre non si considerano abusive le operazioni fondate su valide ragioni extrafiscali anche di ordine organizzativo o gestionale per finalità di miglioramento dell'impresa (comma 3). Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, resta ferma la libertà di scelta del contribuente fra diversi regimi opzionali offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
In altri termini, la scelta di una operazione che assicura anche un vantaggio fiscale non implica di per sé un abuso del diritto.
La libertà di scelta di cui al comma 4 è espressione del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41, comma 1, della Costituzione.
Nel caso di specie il Gruppo_societario_1 ha acquisito il controllo di un altro gruppo farmaceutico (Gruppo_societario_2 con sede in Svezia) attraverso un'operazione condotta dalla società capogruppo, che ha poi ricollocato le partecipazioni nelle altre società del gruppo aventi sede nei vari paesi dove si trovavano anche le società del Gruppo_societario_2, fra cui l'Italia.
La controllata italiana del gruppo, appunto Ricorrente_1 ha quindi acquisito il controllo di società del Gruppo_societario_2
, seppure accollandosi parte del debito assunto in origine dalla capogruppo.
Da tale ricostruzione fattuale – assolutamente indiscussa, anche per l'Ufficio – appare agevole desumere che l'intera operazione non può essere considerata una operazione infragruppo, in quanto il Gruppo_societario_1 ha operato con un soggetto terzo (Gruppo_societario_2) e l'operazione di cui sopra deve essere valutata unitariamente, non potendosi distinguere artificiosamente fra l'originario acquisto del Gruppo_societario_2 e la successiva ricollocazione delle partecipazioni e del debito dalla Società_capogruppo_1 alle altre società del gruppo.
Del resto l'acquisizione di altre società mediante indebitamento (c.d. LBO) è prevista espressamente dal codice civile all'art. 2501-bis, che regolamenta propria la “Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”, sicché si tratta di una operazione espressamente prevista dalla legge.
Quanto alla deduzione ai fini IRAP degli interessi passivi, la stessa è ammessa nel nostro ordinamento a partire dal 2018, dopo la modifica del D.Lgs. n. 446 del 1997 ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2018, per cui appare arduo sostenere che nel 2016 l'operazione sia stata posta in essere per ottenere un indebito vantaggio fiscale nella forma della deduzione degli interessi passivi, all'epoca non consentita.
Quanto alle valide ragioni economiche dell'operazione di cui sopra, le stesse sono state illustrate con chiarezza dalla società e possono così riassumersi:
- con l'acquisizione del Gruppo_societario_2 il Gruppo_societario_1 ha consolidato la propria posizione nel settore farmaceutico, soprattutto nei farmaci da banco e realizzato significative economie di scala;
- l'acquisto del Gruppo_societario_2 è stato fatto a livello centralizzato dalla Società_capogruppo_1, per evidenti esigenze di semplificazione del procedimento e di riduzione dei costi;
- se fossero state le singole società del Gruppo_societario_1 ad acquistare le singole società del Gruppo_societario_2 diffuse nei vari paesi, il procedimento di acquisizione sarebbe stato molto più lungo e complesso, oltre che più costoso;
- la ricollocazione del debito assunto dalla capogruppo è avvenuta non soltanto in Italia ma anche in altri paesi dell'Unione Europea quali la Svezia e la Germania;
- la ricollocazione del debito presso le varie società del gruppo ha lo scopo di avvicinare il debito ai flussi di cassa delle singole società operative. L'andamento economico della società ricorrente dopo l'operazione di acquisizione è risultato positivo, come dimostrato dagli estratti di bilancio depositati in giudizio (cfr. il doc. 25 della ricorrente) e ciò dimostra che l'operazione non è stata dettata esclusivamente dalla volontà di ottenere indebiti vantaggi fiscali ma che risponde al contrario a logiche economiche.
A ciò si aggiunga che l'operazione è avvenuta nel pieno rispetto del principio di libera concorrenza, il che esclude ancora il carattere artificioso dell'operazione stessa.
Neppure risulta fondato il richiamo, effettuato dall'Ufficio, all'art. 89 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) circa l'indeducibilità degli interessi passivi, posto che tale norma si applica alle imposte sui redditi ma non all'IRAP che gode di una disciplina speciale contenuta nel D.Lgs. n. 446 del 1997.
Inoltre gli interessi pagati da Ricorrente_1 a Società_capogruppo_1 sono stati tassati nel Regno Unito (allora facente ancora parte dell'UE), per cui anche sotto tale profilo non è dato comprendere come possa configurarsi un indebito vantaggio fiscale.
L'Ufficio evidenzia l'esistenza di soluzione alternative all'operazione di cui è causa, che avrebbero garantito il medesimo risultato senza però alcun indebito vantaggio fiscale.
Le asserzioni dell'Amministrazione appaiono però generiche, senza contare che talune soluzioni prospettate – ad esempio gli accordi commerciali con le società del Gruppo_societario_2 – non possono certo ritenersi identiche a quanto ottenuto mediante l'acquisito del gruppo stesso.
Si ricordi ancora sul punto il suindicato comma 4 dell'art. 10-bis che riconosce al contribuente libertà di scelta fra i vari regimi opzionali previsti dalla legge.
Sulla questione ivi trattata giova richiamare anche la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, n. 8687 del 2024, che ha deciso a favore di Ricorrente_1 un ricorso analogo a quello di cui è causa (cfr. il doc. 11 della ricorrente).
La sentenza, ancorché appellata secondo la dichiarazione resa dall'Ufficio in udienza, costituisce per la scrivente Corte un precedente condivisibile.
Si conferma, in conclusione, l'accoglimento del ricorso, con integrale annullamento del provvedimento impugnato.
2. La complessità e la novità delle questioni dedotte inducono la Corte a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, 16 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore
GI AN AN IN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
CH GI, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3362/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2S00578/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl (già denominata Ricorrente_1 Srl, di seguito anche solo "società") impugnava l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018 e relativo all'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), avviso in cui si contesta in particolare alla contribuente l'erronea deduzione di interessi passivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Lombardia-Ufficio Grandi
Contribuenti (di seguito anche solo "Ufficio"), depositando articolate controdeduzioni e concludendo per il rigetto del gravame.
In vista dell'udienza pubblica la società depositava una memoria illustrativa delle proprie posizioni.
All'udienza di trattazione del 16.1.2026, presenti i difensori delle parti, la causa era discussa e spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, avente sede in Italia, è parte di un importante gruppo farmaceutico, il Gruppo_societario_1.
Nell'anno 2016 la capogruppo Società_capogruppo_1 (società di diritto olandese ma con sede nel Regno Unito) acquisiva il controllo attraverso un'opa (offerta pubblica di acquisto) del gruppo farmaceutico concorrente Gruppo_societario_2, avente sede in Svezia e con una serie di società dislocate in vari stati fra cui l'Italia.
Dopo l'acquisizione del Gruppo_societario_2, la società Società_capogruppo_1 collocava le partecipazioni nelle altre società del gruppo operanti negli stati dove avevano sede le società acquisite, assegnando alle proprie controllate anche parte del debito assunto per l'acquisizione del Gruppo_societario_2.
Di conseguenza, Ricorrente_1 assumeva il controllo delle società italiane già facenti parte del Gruppo_societario_2 (Società_1 e Società_2), utilizzando per l'acquisizione delle partecipazioni in tali società anche il meccanismo del debito e corrispondendo quindi i relativi interessi passivi.
Secondo l'Ufficio l'operazione sopra descritta sarebbe priva di qualsivoglia giustificazione economica e quindi meramente elusiva, avendo quale unico scopo il conseguimento di un illecito vantaggio fiscale, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi.
L'avviso di accertamento contesta quindi l'indeducibilità di oneri finanziari, reputando l'operazione elusiva ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente).
Nel gravame la società Ricorrente_1 contesta decisamente l'interpretazione dell'Ufficio e ribadisce sotto vari profili la razionalità economica dell'operazione, che è priva di ogni intento elusivo.
Sul punto occorre premettere che il citato art. 10-bis configura quale “abuso del diritto” l'operazione priva di sostanza economica, volta essenzialmente a realizzare vantaggi fiscali indebiti (comma 1), mentre non si considerano abusive le operazioni fondate su valide ragioni extrafiscali anche di ordine organizzativo o gestionale per finalità di miglioramento dell'impresa (comma 3). Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, resta ferma la libertà di scelta del contribuente fra diversi regimi opzionali offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
In altri termini, la scelta di una operazione che assicura anche un vantaggio fiscale non implica di per sé un abuso del diritto.
La libertà di scelta di cui al comma 4 è espressione del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41, comma 1, della Costituzione.
Nel caso di specie il Gruppo_societario_1 ha acquisito il controllo di un altro gruppo farmaceutico (Gruppo_societario_2 con sede in Svezia) attraverso un'operazione condotta dalla società capogruppo, che ha poi ricollocato le partecipazioni nelle altre società del gruppo aventi sede nei vari paesi dove si trovavano anche le società del Gruppo_societario_2, fra cui l'Italia.
La controllata italiana del gruppo, appunto Ricorrente_1 ha quindi acquisito il controllo di società del Gruppo_societario_2
, seppure accollandosi parte del debito assunto in origine dalla capogruppo.
Da tale ricostruzione fattuale – assolutamente indiscussa, anche per l'Ufficio – appare agevole desumere che l'intera operazione non può essere considerata una operazione infragruppo, in quanto il Gruppo_societario_1 ha operato con un soggetto terzo (Gruppo_societario_2) e l'operazione di cui sopra deve essere valutata unitariamente, non potendosi distinguere artificiosamente fra l'originario acquisto del Gruppo_societario_2 e la successiva ricollocazione delle partecipazioni e del debito dalla Società_capogruppo_1 alle altre società del gruppo.
Del resto l'acquisizione di altre società mediante indebitamento (c.d. LBO) è prevista espressamente dal codice civile all'art. 2501-bis, che regolamenta propria la “Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”, sicché si tratta di una operazione espressamente prevista dalla legge.
Quanto alla deduzione ai fini IRAP degli interessi passivi, la stessa è ammessa nel nostro ordinamento a partire dal 2018, dopo la modifica del D.Lgs. n. 446 del 1997 ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2018, per cui appare arduo sostenere che nel 2016 l'operazione sia stata posta in essere per ottenere un indebito vantaggio fiscale nella forma della deduzione degli interessi passivi, all'epoca non consentita.
Quanto alle valide ragioni economiche dell'operazione di cui sopra, le stesse sono state illustrate con chiarezza dalla società e possono così riassumersi:
- con l'acquisizione del Gruppo_societario_2 il Gruppo_societario_1 ha consolidato la propria posizione nel settore farmaceutico, soprattutto nei farmaci da banco e realizzato significative economie di scala;
- l'acquisto del Gruppo_societario_2 è stato fatto a livello centralizzato dalla Società_capogruppo_1, per evidenti esigenze di semplificazione del procedimento e di riduzione dei costi;
- se fossero state le singole società del Gruppo_societario_1 ad acquistare le singole società del Gruppo_societario_2 diffuse nei vari paesi, il procedimento di acquisizione sarebbe stato molto più lungo e complesso, oltre che più costoso;
- la ricollocazione del debito assunto dalla capogruppo è avvenuta non soltanto in Italia ma anche in altri paesi dell'Unione Europea quali la Svezia e la Germania;
- la ricollocazione del debito presso le varie società del gruppo ha lo scopo di avvicinare il debito ai flussi di cassa delle singole società operative. L'andamento economico della società ricorrente dopo l'operazione di acquisizione è risultato positivo, come dimostrato dagli estratti di bilancio depositati in giudizio (cfr. il doc. 25 della ricorrente) e ciò dimostra che l'operazione non è stata dettata esclusivamente dalla volontà di ottenere indebiti vantaggi fiscali ma che risponde al contrario a logiche economiche.
A ciò si aggiunga che l'operazione è avvenuta nel pieno rispetto del principio di libera concorrenza, il che esclude ancora il carattere artificioso dell'operazione stessa.
Neppure risulta fondato il richiamo, effettuato dall'Ufficio, all'art. 89 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) circa l'indeducibilità degli interessi passivi, posto che tale norma si applica alle imposte sui redditi ma non all'IRAP che gode di una disciplina speciale contenuta nel D.Lgs. n. 446 del 1997.
Inoltre gli interessi pagati da Ricorrente_1 a Società_capogruppo_1 sono stati tassati nel Regno Unito (allora facente ancora parte dell'UE), per cui anche sotto tale profilo non è dato comprendere come possa configurarsi un indebito vantaggio fiscale.
L'Ufficio evidenzia l'esistenza di soluzione alternative all'operazione di cui è causa, che avrebbero garantito il medesimo risultato senza però alcun indebito vantaggio fiscale.
Le asserzioni dell'Amministrazione appaiono però generiche, senza contare che talune soluzioni prospettate – ad esempio gli accordi commerciali con le società del Gruppo_societario_2 – non possono certo ritenersi identiche a quanto ottenuto mediante l'acquisito del gruppo stesso.
Si ricordi ancora sul punto il suindicato comma 4 dell'art. 10-bis che riconosce al contribuente libertà di scelta fra i vari regimi opzionali previsti dalla legge.
Sulla questione ivi trattata giova richiamare anche la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, n. 8687 del 2024, che ha deciso a favore di Ricorrente_1 un ricorso analogo a quello di cui è causa (cfr. il doc. 11 della ricorrente).
La sentenza, ancorché appellata secondo la dichiarazione resa dall'Ufficio in udienza, costituisce per la scrivente Corte un precedente condivisibile.
Si conferma, in conclusione, l'accoglimento del ricorso, con integrale annullamento del provvedimento impugnato.
2. La complessità e la novità delle questioni dedotte inducono la Corte a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, 16 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore
GI AN AN IN