Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00694/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02355/2024 REG.RIC.
N. 02587/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2355 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI IA PE, EM RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 15;
Provincia di Benevento, Regione Campania, non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2587 del 2024, proposto da
RI IA PE, EM RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Melisurgo n. 15;
Provincia di Benevento, Regione Campania, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2355 del 2024:
(con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti):
previa adozione di idonea misura cautelare: 1) del provvedimento prot. n. 0020784 del 16.2.2024, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Benevento, con il quale è stata definitivamente respinta l'istanza presentata dai ricorrenti l'8.5.2023 (prot. n. 49243) per la ritipizzazione urbanistica dell'area di loro proprietà in catasto terreni al foglio 63 p.lla 449; 2) ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento prot. n. 7078 del 17.1.2024 a firma del medesimo organo, con cui è stato comunicato ai ricorrenti il preavviso di diniego ex 'art. 10 bis l. n. 241/1990 in relazione alla predetta istanza di ritipizzazione urbanistica prot. n. 49423 dell'8.5.2023; 3) ove occorra e per quanto di ragione, della “relazione istruttoria” prot. n. 6793 del 16.1.2024 a firma del Responsabile del procedimento, conosciuta solo perché citata nel provvedimento di cui al punto 1) che precede; 4) ove occorra e per quanto di ragione, della precedente nota prot. n. 133700 del 12.12.2023, sempre a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Benevento; 5) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso,
quanto al ricorso n. 2587 del 2024:
(con il ricorso introduttivo):
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Benevento sull’istanza presentata con nota trasmessa via pec il 6.3.2024;
(con i motivi aggiunti depositati il 4/6/24):
per l’annullamento della nota prot. 62380 del 23.5.2024;
(per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17/3/2025):
per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento n. 321 del 29.11.2024, ad oggetto “Indirizzi operativi ai fini dell’attuazione del vigente PUC”;
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa IA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I ricorrenti sono proprietari di un fondo sito nel Comune di Benevento alla via Gioacchino Rossini in catasto al foglio 63 particella 449, esteso metri quadri 2866.
In data 8 maggio 2023 hanno inoltrato al Comune di Benevento istanza per la riclassificazione urbanistica del terreno. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno rappresentato che la particella ricade in zona F2z del PUC (spazi pubblici destinati a verde attrezzato giardini pubblici ed impianti per il gioco e lo sport) disciplinata dall'articolo 113 delle norme tecniche di attuazione: “Per le aree F1z, F2z, F3, fermo restando l’applicazione o meno delle modalità previste negli articoli 31, 32, 33 e 34 è ammesso la realizzazione da parte dei privati delle funzioni pubbliche previste dal PUC e dagli API, a condizione che le funzioni pubbliche siano incluse negli API.
I predetti API stabiliscono per ogni area le specifiche funzioni pubbliche da realizzare nel triennio anche attraverso il ricorso ai privati.
In caso di mancata inclusione delle opere pubbliche negli API, le aree rispettive continuano ad essere attuate attraversi iniziativa pubblica e l’acquisizione anche secondo le modalità dei predetti articoli 31, 32, 33, 34”.
Sul presupposto che sulla zona gravasse un vincolo di inedificabilità ormai decaduto poiché dall'entrata in vigore del PUC (2013) l'area non è mai stata utilizzata per la realizzazione delle sue indicate opere, i ricorrenti hanno chiesto al comune di Benevento di riclassificare l'area suddetta provvedendo a rideterminare il valore edificatorio del terreno.
Con nota prot. n. 20784 del 16 febbraio 2024 il Dirigente del settore urbanistica del Comune di Benevento ha respinto la domanda specificando che quello gravante sulla zona con destinazione F2z è un vincolo conformativo e non espropriativo come tale non soggetto a decadenza.
1.1 Avverso tale diniego sono insorti i ricorrenti, lamentando che essendo stati approvati A.P.I. (Atti di Programmazione degli Interventi) solo per il triennio 2013-2015, fin dal 2015 è venuta meno la possibilità per il privato di realizzare le funzioni pubbliche; sarebbe così svuotato di contenuto il loro diritto dominicale, dal momento che l'articolo 113 nta stabilisce che in assenza di A.P.I. le opere possono essere previste soltanto ad iniziativa pubblica; ciò confermerebbe la natura sostanzialmente espropriativa del vincolo; inoltre con deliberazione n. 2 del 2020, il commissario ad acta investito ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale Campania n. 16 del 2004 ha ritipizzato un'area confinante, il che dimostrerebbe che quello gravante sulla zona è un vincolo espropriativo soggetto a decadenza.
1.2 - Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 4/6/24 parte ricorrente ha poi evidenziato la contraddittorietà dell'azione amministrativa argomentando dalla sopraggiunta nota n. 62380 del 23 maggio 2024 (impugnata nel giudizio 2587/2024), in cui si sostiene che l'obbligo di approvazione degli API sia venuto meno, determinandosi la realizzabilità degli interventi solo attraverso iniziativa pubblica.
1.3 - Si è costituito in resistenza il Comune di Benevento chiedendo il rigetto dell'impugnativa. Non hanno preso parte alla lite la Regione Campania e la Provincia di Benevento.
2 - Con il ricorso n. r.g. 2587/24 LI RI IA e RA EM hanno, poi, adito l’intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Benevento sull’istanza da loro inoltrata il 6/3/24 con la quale hanno sollecitato l’Amministrazione ad approvare “un Atto di programmazione degli interventi (A.P.I.) che disciplini in senso integrativo, secondo i dettami di cui all’art. 133 delle N.T.A., la concreta utilizzabilità ed attuazione dell’area di loro proprietà distinta in c.t. al foglio 63, p.lla 449”.
2.1 - Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 4/6/24, i ricorrenti hanno gravato la nota comunale prot. n. 62380 del 23/5/2024, di risposta alla suindicata richiesta, recante diniego dell’istanza in ragione dell’avvenuta abrogazione della disciplina urbanistica degli A.P.I. con l.r. n. 5/2024.
Nello specifico, i ricorrenti hanno invocato la perdurante vigenza del PUC e, quindi, l’obbligatorietà dell’approvazione degli API.
Con sentenza non definitiva n. 687/25, la Sezione ha dichiarato il ricorso introduttivo avverso il silenzio - inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e disposto la conversione del rito per lo scrutinio dei motivi aggiunti depositati il 4/6/24.
2.2 - Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 17/3/2025, i ricorrenti hanno infine impugnato la delibera di Giunta n. 321 del 29/11/24 recante “ indirizzi operativi ai fini dell’attuazione del vigente PUC ”: sul presupposto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 25 della l.r. n. 16/2024 che disciplinava l’adozione degli A.P.I. ad opera della l.r. n. 5/2024, il Comune ha precisato che le funzioni di interesse pubblico previste – per quanto qui di rilievo – per le zone F2z sono ancora vigenti e anche in assenza di API possono essere attuate dai privati con titoli autorizzativi assistiti da idonea convenzione.
A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti hanno dedotto che fino all’approvazione del nuovo PUC continua ad essere efficace il piano precedente, con conseguente perdurante necessità di API, senza cui le previsioni del PUC non possono trovare attuazione.
2.3 - Si è costituito in resistenza il Comune di Benevento, chiedendo respingersi il gravame ed eccependo l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposti avverso la dGC n. 321 cit., siccome mero atto procedimentale. Non hanno preso parte alla lite la Regione Campania e la Provincia di Benevento.
3 - Alla pubblica udienza del 11/12/25 i ricorsi sono stati assunti in decisione.
4 - In limine litis , va disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicate, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
5 - Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti iscritti al n. r.g. 2533 vanno respinti.
In fattispecie del tutto sovrapponibile (relativa alla sussistenza dell’obbligo di riclassificazione di un’area classificata F3 (spazio pubblici destinati a parcheggio, ricadenti - come l’area F2z - nella previsione dell’art. 113 n.t.a. del PUC di Benevento), altra Sezione di questo Tribunale ha condivisibilmente statuito:
“ Il ricorso è solo in parte fondato e, in quanto tale, deve essere respinto in parte, non sussistendo l’obbligo per il Comune di Benevento di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica dell’area di proprietà della società ricorrente limitatamente alla parte della stessa classificata F3, spazi pubblici riservati al parcheggio, in quanto il vincolo apposto su tale area deve ritenersi di natura conformativa …
[.. omissis ..]
Va dunque esaminata la questione della natura del vincolo a suo tempo imposto sull’area de qua, da valutarsi in relazione alle limitazioni che esso impone al c.d. “statuto proprietario”, dovendo distinguere il vincolo destinato a parcheggio da quello destinato alla viabilità.
In riferimento al vincolo destinato a parcheggio il Collegio ritiene di condividere e di fare propria la maggioritaria giurisprudenza amministrativa secondo cui sfuggono allo schema ablatorio, con le connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento, come ad esempio parcheggi o impianti sportivi.
Tale principio risulta l’unico in linea con gli orientamenti della Corte Costituzionale (tra le altre, si veda la sent, n. 179/1999) e della giurisprudenza amministrativa (ex aliis Cons. Giust. Amm. Sic., 22 novembre 2012, n. 1035; Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5666).
Pertanto, aderendo a tale filone giurisprudenziale, devono ritenersi conformativi e al di fuori della schema ablatorio-espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica, in quanto gli stessi sono attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene (Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 6152, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 aprile 2018, n. 2170 e Sez. II, 23 giugno 2017, n. 3436).
D’altra parte, la giurisprudenza, in modo ampiamente prevalente, è dell’avviso che la destinazione a parcheggio pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli ed anzi ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5994, Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2017, n. 4748; Cons. Stato, IV, 17 marzo 2017, n. 1196, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 19 giugno 2018, n. 1027).
Si è precisato, infatti, a partire da Corte Cost. 179 del 1999 “…che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l’alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 giugno 2019, n. 3896).
Al riguardo la stessa condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che «una previsione dello strumento urbanistico può ad un tempo comportare sia un vincolo preordinato all’esproprio (che decade col decorso del termine di cinque anni, quando non è dichiarata la pubblica utilità dell’opera), sia la conformazione della proprietà privata» (sentenza Sez. V n. 5074 del 14 ottobre 2014); ciò avviene tipicamente attraverso la destinazione “a verde pubblico o privato” di un’area (sentenza Sez. V, n. 688 del 2015), ovvero attraverso la destinazione a “giardini pubblici e parchi di quartiere ovvero impianti sportivi anche coperti”, in quanto tali realizzabili anche da privati (Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 6152).
Col decorso del relativo termine quinquennale decade la previsione espropriativa, mentre continua ad avere efficacia la previsione conformativa, l’unica poi divenuta così giuridicamente rilevante (Cons. Stato, Sez. IV; 29 ottobre 2018, n. 6152; Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 688; Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5074) e, pertanto, continua a rilevare il vincolo conformativo, funzionale (Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2019, n. 3896, Cons. Stato, sez. IV, n. 5582/15; sez. IV, n. 4976/14; Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4022).
Per altro verso, è jus receptum in giurisprudenza il principio per cui il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica; di contro, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 agosto 2016, n. 3684, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5994, T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, Sez. I, 17 aprile 2019, n. 20).
In altri termini, i primi sono vincoli che conformano il diritto di proprietà iscrivendolo in uno statuto speciale e circoscrivendone le facoltà, mentre le previsioni riconducibili al potere ablatorio non incidono sulla configurazione del diritto di proprietà, non riguardano un modo di essere della stessa, ma svuotano il diritto dominicale delle sue facoltà.
Sulla scorta di questi condivisibili principi deve escludersi che la destinazione di piano F3 destinata a parcheggi impressa alla parte dell’area di proprietà dell’odierna società ricorrente concreti un vincolo espropriativo o sostanzialmente espropriativo, come tale soggetto a decadenza quinquennale, ravvisandosi di contro un vincolo conformativo per la risolutiva circostanza che l’art. 113 delle NTA del PUC che disciplina anche la zona F3, allegato al suddetto certificato di destinazione urbanistica, prevede che nella zona F3 destinata a parcheggi questi ultimi possano essere realizzati ad “iniziativa pubblica o privata”.
Né può accogliersi la prospettazione di parte ricorrente che fa discendere la natura espropriativa del vincolo dalla previsione del suddetto art. 113 delle N.T.A. del PUC nella parte in cui dopo aver previsto che “Alle aree, ricadenti nella fascia di protezione del corridoio ecologico si applicano le misure dell'articolo 41. Per le aree F1z, F2z, F3, fermo restando l'applicazione o meno delle modalità previste negli articoli 31, 32, 33, 34 è ammesso la realizzazione dei privati delle funzioni pubbliche previste dal PUC o dagli API, a condizione che le funzioni pubbliche siano incluse negli API. I predetti API stabiliscono per ogni area le specifiche funzioni pubbliche da realizzare nel triennio anche attraverso il ricorso ai privati.”, dispone: “In caso di mancata inclusione delle opere pubbliche negli API, le aree rispettive continuano ad essere attuate attraverso iniziativa pubblica e l'acquisizione anche secondo le modalità dei predetti articoli 31, 32, 33, 34.”.
Ed invero gli API - Atti di programmazione degli interventi - sono disciplinati dall’art. 25 della L.R. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) che al comma 3 espressamente prevede che “3. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.”.
Alla luce della equiparazione degli atti di programmazione degli interventi ai programmi pluriennali di attuazione, anche per gli API può, quindi, farsi riferimento alla giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 2 novembre 2010, n. 4519), secondo la quale il programma pluriennale di attuazione (P:P.A.), di cui all'art. 13 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rappresenta lo strumento di mera pianificazione temporale delle prescrizioni risultanti negli strumenti urbanistici generali - ai quali soltanto compete imprimere destinazioni urbanistiche alle aree specifiche (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 11 dicembre 1987, n. 1930, Cons. St., Sez. IV, 30 settembre 1985 n. 413) - i quali, pertanto costituiscono il necessario presupposto del P.P.A. (cfr. T.A.R. Marche, 14 giugno 1984 n. 218).
Inoltre lo stesso suddetto art. 25 della L.R. n. 16/2004 al comma 1 prevede espressamente che “1. Con delibera di Consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.”.
Peraltro in riferimento ai vincoli di carattere procedimentale o strumentale, questa Sezione ha condivisibilmente chiarito, in riferimento in particolare ad un piano esecutivo, (TAR Napoli, Sez. VIII, 4 luglio 2019, n. 3744) che la previsione di uno strumento urbanistico che subordina l’attività edificatoria alla preventiva formazione di un piano attuativo non integra gli estremi del vincolo espropriativo, ma costituisce solo una condizione procedurale alla edificabilità dell’area (TAR Napoli, I, 17 dicembre 2004, n. 19385).
Conclusivamente, alla luce dei su esposti motivi, il ricorso deve essere in parte respinto, non sussistendo l’obbligo per il Comune resistente di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica richiesta da parte ricorrente per la parte dell’area di sua proprietà classificata F3, spazi pubblici riservati al parcheggio ” - Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sent. n. 6498/2020.
6 – Anche il ricorso avverso la nota comunale n. 62380 cit. è infondato.
In base alla nuova normativa regionale, gli A.P.I. non costituiscono più uno strumento di attuazione delle destinazioni urbanistiche stabilite dal PUC: a ragione, quindi, il Comune ha opposto tale circostanza alla richiesta dei ricorrenti di adottare un atto di programmazione che consenta l’utilizzazione della loro area.
La tesi attoria secondo cui il PUC vigente continuerebbe a dover essere attuato tramite API non può essere condivisa in quanto ciò determinerebbe un contrasto con la fonte primaria che non prevede più tale strumentazione di secondo livello. D'altro canto, con la delibera 321 cit. il Comune ha prontamente adottato indirizzi operativi volti a colmare il vulnus creato dall'abrogazione dell'articolo 25 l.r. n. 16/2004, facendo salva la possibilità per i privati di ricorrere a strumenti convenzionati per realizzare le funzioni di interesse pubblico per le quali non può più farsi ricorso agli A.P.I.; il tutto, come esplicitato nella delibera, al fine di contemperare l'interesse pubblico alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nelle zone omogenee F1z, F2z, F3 con l'interesse dei privati a realizzare tali funzioni.
7 - Il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso tale ultima delibera è inammissibile in quanto trattasi di atto comunale di mero indirizzo; va peraltro considerato che parte ricorrente non spiega in che termini possa ledere il proprio interesse una delibera che abilita i proprietari dei suoli a munirsi di titoli per realizzare le funzioni previste dal PUC.
8 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del Comune di Benevento. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle Amministrazioni non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
li riunisce;
respinge il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti iscritti al n. r.g. 2533/24;
respinge il primo ricorso per motivi aggiunti iscritto al n. 2587/24;
dichiara inammissibile l’impugnativa della dGC n. 321/24 oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti iscritto al n. 2587/24.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Benevento che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.
Nulla spese nei confronti della Regione Campania e della Provincia di Benevento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI LA EN, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
IA LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LE | RI LA EN |
IL SEGRETARIO