Articolo 13 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 12Articolo 14
Versione
17 gennaio 1991
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Versione
5 gennaio 1992
Art. 13. (Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo) 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, ovvero a societa' che offrono e gesticono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso
razionale dell'energia nel settore agricolo. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente art. 13, secondo comma " nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate".
Entrata in vigore il 5 gennaio 1992
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