Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 29/01/2026, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01705/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14340 del 2025, proposto da
ER di ON Società Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Stenio Salzano e Fabiana Seghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Fabiana Seghini in Roma, via di Panico n. 72;
contro
Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
MA Soc. Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi a seguito dell’istanza di accesso, ricevuta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a mezzo pec, in data 19 settembre 2025, prot. 99340 e 99459 del 19.09.2025, con la quale la ricorrente chiedeva di ottenere copia degli atti inerenti la visita ispettiva effettuata in data 27.09.2024 presso i fondi rustici concessi in affitto alla MA Soc. Agricola a r.l.;
nonché per la declaratoria del diritto di accedere ai sopra richiesti atti e documenti amministrativi, di cui all’istanza di accesso del 19.09.2025, prot. 99340 e 99459.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa RA RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14.11.2025 (dep. il 21.11.2025), l’Azienda Agricola ER Di ON ha chiesto l’annullamento del silenzio diniego formatosi a seguito dell’istanza di accesso, ricevuta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a mezzo pec, in data 19 settembre 2025, prot. 99340 e 99459 del 19.09.2025, con la quale la ricorrente chiedeva di ottenere copia degli atti inerenti la visita ispettiva effettuata in data 27.09.2024 presso i fondi rustici concessi in affitto alla MA a r.l. (nel dettaglio, del verbale della visita ispettiva del 27.09.2024; di ogni ulteriore atto inerente la summenzionata visita ispettiva); nonché la declaratoria del diritto di accedere ai sopra richiesti atti e documenti amministrativi, di cui all’istanza di accesso del 19.09.2025, prot. 99340 e 99459.
1.1. La ricorrente, premesso di avere concesso in affitto alla MA Società Agricola a.r.l., giusto contratto di affitto di ramo di azienda del 26.11.2019 numero 27535, una serie di fondi rustici detenuti nella qualità di affittuaria, a propria volta, della Regione Lazio proprietaria, riferisce di avere denunciato alle autorità competenti le diverse segnalazioni ricevute da parte di soggetti terzi, circa la non corretta gestione dell’azienda in questione. A seguito di detto esposto, lo scorso 27.09.2024, tanto l’azienda agricola istante quanto la MA S.r.l. sono state sottoposte a controllo da parte dell’Ispettorato del lavoro. Con istanza del 19.09.2025, rimasta sul punto inevasa, l’odierna ricorrente ha chiesto di ottenere copia degli atti inerenti la suddetta visita ispettiva presso i fondi rustici concessi in affitto alla società agricola MA, al fine di verificare se i gravi fatti denunciati (dai terzi), che potrebbero gravemente compromettere il valore dell’azienda concessa in affitto, siano veritieri.
1.2. Il ricorso è affidato al seguente motivo: “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di fatti, sviamento, manifesta ingiustizia” , dal momento che gli atti ispettivi e le eventuali determinazioni dell’INL nei confronti della MA a r.l. sarebbero strumentali alla valutazione dello stato dei citati terreni, onde porre in essere ogni e più opportuna azione volta a tutelare il patrimonio della ricorrente e la propria posizione giuridica di affittuario dei fondi rustici di proprietà della Regione Lazio.
2. Si sono costituiti in resistenza l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con memoria di mero stile.
3. Alla camera di consiglio del 27.01.2026 la causa, uditi i difensori delle parti, è stata infine trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
5. Osserva il Collegio che la società ricorrente, nell’istanza di accesso del 19.09.2025, ha esplicitato che, “l’istanza di accesso agli atti in oggetto fa seguito, quindi, alla summenzionata denuncia e i documenti richiesti servono, per poter verificare se i gravi fatti denunciati (dai terzi) e che potrebbero gravemente compromettere il valore dell’azienda concessa in affitto, sono veritieri. In particolare, la ER Di ON ha interesse a che la propria azienda, seppur concessa in affitto, venga condotta correttamente, che non ne venga sminuito il valore e che la MA non possa porre in essere comportamenti che conducano, in qualsiasi modo, la Regione (proprietaria) a chiederne la restituzione ovvero formulare contestazioni contrattuali di qualsivoglia genere” (cfr. all. n. 1 al ricorso). Ricostruiti i passaggi della vicenda ed i rapporti con la Regione Lazio e la MA a r.l., la ricorrente ha ulteriormente evidenziato all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, la strumentalità della documentazione richiesta in ostensione “onde valutare le possibili azioni legali a propria tutela e la corretta gestione dei fondi rustici in questione onde evitare possibili azioni restitutorie da parte della Regione Lazio proprietaria dei terreni, vantando così un interesse qualificato a prendere visione ed ottenere l’ostensione dei provvedimenti inerenti la suddetta ispezione di controllo” .
5.1. Coglie pertanto nel segno la prospettazione ricorsuale secondo la quale la richiesta di ostensione della documentazione relativa al procedimento ispettivo è chiaramente finalizzata alla tutela degli interessi giuridici della richiedente.
5.2. Al riguardo, giova ricordare che:
1) l’art. 22, co. 2, l. n. 241/1990 stabilisce che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” : tant’è che l’accesso è incluso dalla l. n. 241/1990 (art. 29, comma 2 bis) tra i livelli essenziali delle prestazioni ai quali fa riferimento l’art. 117, comma 2 lett. m) Cost., e rientra dunque nella competenza legislativa esclusiva dello Stato;
2) dalla lettura del secondo comma del suindicato articolo emerge, altresì, che l’accessibilità degli atti rappresenta la “regola” cui l’azione amministrativa deve ispirarsi, regola cui fanno eccezione le sole ipotesi contemplate nei commi da 1 a 6 del successivo art. 24, che, tuttavia, nella presente vicenda incontestabilmente non ricorrono;
3) il comma 7 dell’art. 24 l. n. 241/1990 prevede, inoltre, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” ;
4) la fattispecie di accesso appena detta integra il cd. accesso difensivo, i cui connotati sono stati chiariti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021 mediante l’affermazione, in subiecta materia , dei seguenti principi: a) “in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare” ; b) “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” .
6. Le suesposte coordinate ermeneutiche conducono a concludere nel senso che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti del cd. accesso difensivo. La ricorrente ha, difatti, chiesto all’Amministrazione l’acquisizione della documentazione relativa al procedimento ispettivo sopra indicato, al fine di valutare le possibili azioni legali a propria tutela e la corretta gestione dei fondi rustici in questione, onde evitare possibili azioni restitutorie da parte della Regione Lazio proprietaria dei terreni.
6.1. Nè risulta conferente, nella vicenda in esame, il generico riferimento, contenuto nella comunicazione di parziale riscontro all’istanza di accesso (all. n. 24 al ricorso), alle esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori, quanto ad eventuali dichiarazioni, esposti, segnalazioni o denunce dagli stessi svolte.
6.2. Ed invero, la disciplina di riferimento, racchiusa nell’art. 2, co. 1 punti b) e c), del D.M. n. 757/1994, secondo la ricostruzione datane dalla giurisprudenza, non pone un divieto assoluto e generalizzato di accesso ai verbali ispettivi e ai presupposti atti istruttori, ma prevede un limite alla conoscenza delle notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva qualora la loro divulgazione possa dare adito ad azioni discriminatorie o indebite pressioni a carico dei lavoratori (cfr. T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, sent. 7 novembre 2020, n. 414/2020). Il suddetto divieto, quindi, non esprime una preclusione generale e assoluta (che sarebbe incompatibile con le regole normative primarie vigenti in materia di accesso), bensì una preclusione che presuppone un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, da riscontrare poi sulla base di elementi di fatto concreti, per cui, qualora i lavoratori non abbiano più alcun rapporto con il precedente datore di lavoro, e quindi non corrano alcun rischio di azioni discriminatorie o ritorsive, il divieto in rassegna non opera (cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, sentenze nn. 1262/2024 e 1737/2022).
6.3. Ebbene, nel provvedimento impugnato non risultano espresse, se non in maniera del tutto astratta e generica, le specifiche esigenze di tutela necessarie a presidiare l’applicazione della norma che vieta l’accesso alla documentazione relativa al procedimento ispettivo per ragioni di tutela della riservatezza di lavoratori o per scongiurare condotte discriminatorie in loro danno.
Inoltre, avendo la richiesta ad oggetto gli accertamenti ispettivi posti in essere presso la società MA, non si appalesa, nel concreto, alcun profilo di pregiudizio ovvero di indebita pressione per i lavoratori eventualmente ascoltati, non trattandosi di dipendenti della società istante.
7. Per le motivazioni sopra esposte l’impugnato diniego di accesso va quindi annullato e deve ordinarsi all’Ispettorato nazionale del lavoro di consentire l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza prot. 99340 e 99459 del 19.09.2025, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In chiave conformativa, il Collegio reputa tuttavia opportuno imporre all’Amministrazione di consentire l’accesso alla suddetta documentazione previo oscuramento delle generalità dei dati identificativi dei soggetti terzi lavoratori che abbiano reso dichiarazioni nel corso del suindicato procedimento ispettivo.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il silenzio diniego espresso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito dell’istanza di accesso, ricevuta, a mezzo pec, in data 19 settembre 2025, prot. 99340 e 99459, e ordina al medesimo di dare ostensione ai documenti richiesti dalla ricorrente, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida nella somma complessiva di 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AR NG, Presidente FF
NAlisa Tricarico, Referendario
RA RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RR | NA AR NG |
IL SEGRETARIO